COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto. DI REGOLAMENTO (CE) n../2009 DELLA COMMISSIONE

Documenti analoghi
Progetto. REGOLAMENTO (UE) n.../... DELLA COMMISSIONE

Progetto REGOLAMENTO (UE) N.../... DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto. REGOLAMENTO (UE) n.../... DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto. REGOLAMENTO (UE) n. /2011 DELLA COMMISSIONE

Proposta di. REGOLAMENTO (CE) n.../... DELLA COMMISSIONE

Proposta per un. REGOLAMENTO (CE) n../ DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto di. REGOLAMENTO (UE) n. /2010 DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO AL PARERE AESA n. 06/2013. REGOLAMENTO (UE) n. /.. DELLA COMMISSIONE. del XXX

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto. REGOLAMENTO (UE) n.../... DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto REGOLAMENTO (UE) N.../... DELLA COMMISSIONE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto. REGOLAMENTO (UE) n.../... DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto di. REGOLAMENTO (CE) n. /2005 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 69/2014 DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto. REGOLAMENTO (UE) n. /2011 DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO AL PARERE N. 07/2013 DELL'AESA REGOLAMENTO (UE) N.../.. DELLA COMMISSIONE. del XXX

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D035899/03.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2008 DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE EUROPEA ALLEGATO AL PARERE AESA 06/2012. REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (UE) n.../..

COMMISSIONE Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 248/1. (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 1150/2009 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

L 335/42 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilitá delle istituzioni

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 308/2008 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1160/2012 DELLA COMMISSIONE

PARERE n. 02/2007 DELL AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 102/2013 DELLA COMMISSIONE

Agenzia europea per la sicurezza aerea 7 dicembre 2009 PARERE N. 03/2009. del 7 dicembre 2009

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Proposta per un. REGOLAMENTO (CE) n. / DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto REGOLAMENTO (UE) N.../... DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 25 gennaio 2016 (OR. en)

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell Associazione europea di libero scambio (AELS)

IT Gazetta ufficiale dell'unione europea L 158/ 1. I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 gennaio 2017 (OR. en)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 settembre 2017 (OR. en)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 300/2013 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Agenzia europea per la sicurezza aerea 02/12/2011 PARERE N. 06/2011. del 2 dicembre 2011

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell Associazione europea di libero scambio (AELS)

TREE.2 UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 14 marzo 2019 (OR. en) 2018/0434 (COD) PE-CONS 17/19 AVIATION 13 PREP-BXT 28 CODEC 212

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1097/2012 DELLA COMMISSIONE

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 maggio 2017 (OR. en)

(2004/639/CE) (GU L 292 del , pag. 21)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Proposta per un. REGOLAMENTO (CE) n../ DELLA COMMISSIONE

Direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. del 18 dicembre 2006

IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea. (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. che modifica

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE

DIRETTIVA 2005/13/CE DELLA COMMISSIONE

UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 27 febbraio 2008 (OR. en) 2006/0289 (COD) PE-CONS 3679/1/07 REV 1 ECOFIN 470 SURE 38 CODEC 1275

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Decisione che può essere sviluppata con modalità diverse negli Stati membri. COMMISSIONE

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI presentati da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

PARERE n. 01/2006 DELL AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale n. L 291 del 08/11/2001 pag

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 218, paragrafo 9,

REGOLAMENTO (CE) N. 473/2006 DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, Articolo 1

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

REGOLAMENTO (CE) N. 1895/2005 DELLA COMMISSIONE

LA VOCE DEL CAMPERISTA ASSOCIAZIONE CAMPERISTI PER IL TURISMO ITINERANTE PALERMO

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D014779/01.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DIRETTIVA 2009/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea COMMISSIONE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D039870/02.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

DECISIONI COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 570/2013 DELLA COMMISSIONE

DECISIONI COMMISSIONE

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2010/734/UE)

Transcript:

COMMISSIONE DELLE COMUNÀ EUROPEE Bruxelles, XXX Progetto DI REGOLAMENTO (CE) n../2009 DELLA COMMISSIONE del [ ] recante modifica al regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Progetto REGOLAMENTO (CE) n../ DELLA COMMISSIONE del recante modifica al regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 80, paragrafo 2, visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell aviazione civile e che istituisce un Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE 1, in particolare l articolo 5, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) Per mantenere un elevato livello di uniformità della sicurezza aerea in Europa è necessario introdurre modifiche ai requisiti e alle procedure di certificazione degli aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché alle organizzazioni per la progettazione e la costruzione, in particolare al fine di ripristinare la coerenza nelle disposizioni sulle premesse fondamentali per l omologazione del tipo e le modifiche ai certificati di omologazione, introducendo la possibilità di decidere se conformarsi a standard più recenti anche per le modifiche apportate. (2) Il regolamento (CE) n. 1702/2003 deve essere di conseguenza modificato. (3) I provvedimenti contemplati dal presente regolamento si basano sul parere 2 espresso dall Agenzia per la sicurezza aerea (in prosieguo: l Agenzia ) conformemente agli articoli 17, paragrafo 2, lettera b), e 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. (4) Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato costituito in conformità dell articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008, 1 2 GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1. Parere 01/2009 su Facoltà di deroga al codice di aeronavigabilità in caso di modifiche progettuali.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1702/20003 è modificato come segue: 1. l allegato (Parte 21) è modificato in conformità dell allegato al presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì Per la Commissione

ALLEGATO 1. L allegato (Parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 è modificato come segue: (1) il punto 21A.17, paragrafo a), è sostituito dal seguente: (a) Le premesse fondamentali da rendere note per l emissione dei certificati di omologazione del tipo o dei certificati ristretti di omologazione del tipo sono le seguenti: 1. il codice di aeronavigabilità di riferimento, definito dall Agenzia, in vigore alla data di richiesta del certificato in questione, salvo: (i) indicazioni contrarie da parte dell Agenzia; (ii) conformità a specifiche di certificazione di emendamenti successivi, se voluta dal richiedente o imposta in base ai paragrafi c) e d). 2. Eventuali condizioni speciali prescritte in virtù della parte 21A.16B(a). (2) Il punto 21A.17, paragrafo d), è sostituito dal seguente: (d) Il richiedente che sceglie di osservare una specifica di certificazione di un emendamento dei codici di aeronavigabilità che entra in vigore successivamente alla data di presentazione della domanda di rilascio di un certificato di omologazione del tipo deve osservare anche tutte le altre specifiche di certificazione che l Agenzia ritiene direttamente correlate. (3) Il punto 21A0.101, paragrafo a), è sostituito dal seguente: (a) Colui che richiede una modifica a un certificato di omologazione del tipo deve dimostrare che il prodotto modificato è conforme al codice di aeronavigabilità applicabile al prodotto modificato ed è in vigore alla data della richiesta di modifica, a meno che non decida di conformarsi alle specifiche di certificazione di emendamenti successivi o tale opzione non sia richiesta ai sensi dei paragrafi e) ed f), e coi requisiti di protezione ambientale applicabili stabiliti nella parte 21A.18. (4) Al punto 21A.101 è aggiunto il seguente paragrafo f): (f) Il richiedente che sceglie di osservare una specifica di certificazione di un emendamento dei codici di aeronavigabilità che entra in vigore successivamente alla data di presentazione della domanda di modifica deve osservare anche tutte le altre specifiche di certificazione che l Agenzia ritiene direttamente correlate.