IMPIANTI DI RECUPERO DEI RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA - PROCEDURA DI V. I.A. - DPCM 7 MARZO 2007

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IMPIANTI DI RECUPERO DEI RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA - PROCEDURA DI V. I.A. - DPCM 7 MARZO 2007 Il D.P.C.M. 7 marzo 2007 ha eliminato l'esclusione dalla procedura di V.I.A. degli impianti di recupero di rifiuti in procedura semplificata Problemi applicativi Il D.P.C.M. 3 settembre 1999 Il D.P.C.M. 3 settembre 1999 ha approvato l'"atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n. 146". Secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera i), del citato D.P.C.M. 3 settembre 1999 sono obbligatoriamente sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale gli "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997". In maniera del tutto analoga le disposizioni di cui allo stesso articolo 3, comma 1, lettera l) del citato D.P.C.M. stabiliscono che siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale gli "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 ed all'allegato C, lettere da R1 a R9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997". La legislazione regionale In conformità a tale atto di indirizzo, la normativa regionale vigente ha ribadito analoga prescrizione. 1

Nella Regione Veneto, la materia è disciplinata dalla Legge Regionale 26 marzo 1999 n. 10 che all'allegato A1, ribadisce che sono soggetti alla procedura di V.I.A. in tutto il territorio regionale: h) gli impianti di recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui all'all. C, lett. R1, del D. Lgs. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del D. Lgs. 22/97; i) gli impianti di recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di cui all'all. C, lett. R1, del D. Lgs. 22/97, con capacità superiore a 100 t/giorno ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del D. Lgs. 22/97. Analogamente l'allegato A1-bis prevede che siano assoggettati alla procedura di V.I.A. in tutto il territorio regionale: g) gli impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali pericolosi mediante operazioni di cui all'all. C, di cui alle lett. da R2 a R9, del D. Lgs. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del D. Lgs. 22/97 h) gli impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi con capacità superore a 100 t/giorno mediante operazioni di cui all'all. C, di cui alle lett. da R2 a R9, del D. Lgs. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del D. Lgs. 22/97. Infine gli allegati B1 e B2 prevedono che siano assoggettati alla procedura di V.I.A. qualora ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette gli impianti di recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superore a 50 t/giorno mediante operazioni di cui all'all. C, lett. da R1a R9, del D. Lgs. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del D. Lgs. 22/97. Il "Testo Unico Ambientale" - D. Lgs. 152/2006 Il "Testo Unico" ha dedicato la parte seconda alle "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)". L'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 individua, rinviando all'allegato III, i progetti da assoggettare alla procedura di V.I.A. 2

Nell'elenco A del citato allegato III si individuano come progetti da assoggettare a V.I.A.: punto 8, lett. a): "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del presente decreto ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del presente decreto". Punto 8, lett. b): "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del presente decreto ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del presente decreto". Viene, pertanto, esattamente ribadita la previsione del D.P.C.M. 3 settembre 1999. Va ricordato che l'art. 48, comma 1, lett. e), abroga il D.P.C.M. 3 settembre 1999. L'art. 50 prevede che "Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono affinchè le disposizioni legislative e regolamentari emanate per adeguare i rispettivi ordinamenti alla parte seconda del presente decreto entrino in vigore entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto (ossia il 12 agosto 2006). In mancanza delle disposizioni suddette trovano applicazione le norme della parte seconda del presente decreto e dei suoi allegati". Infine l'art. 52, come modificato prima dall'art. 1-septies del D. L. 12 maggio 2006 n. 173, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2006 n. 228 e poi dall'art. 5, comma 2, del D. L. 28 dicembre 2006 n. 300, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2007 n. 17, prevede che "Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007". La Sentenza della Corte di Giustizia Europea 23 novembre 2006 - Causa C-486/04 Con la sentenza in questione la Corte di Giustizia ha condannato l'italia, condividendo la tesi della ricorrente Commissione Europea, ribadendo che anche gli impianti di recupero rifiuti sottoposti alla procedura semplificata debbano soggiacere alle procedure stabilite dalla direttiva comunitaria in materia di V.I.A. 3

La nota prot. n. 0168 del 26 gennaio 2007 del Presidente dell'albo Nazionale Gestori Ambientali A seguito della Sentenza della Corte di Giustizia sopra richiamata, il Presidente del Comitato Nazionale dell'albo Gestori Ambientali, con nota del 26 gennaio 2007 inviata alle Sezioni Regionali dell'albo, su sollecitazione del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota del Vice Capo di Gabinetto Vicario del 23 gennaio 2007, sottolinea come "si ravvisa la necessità che le Sezioni Regionali richiedano, tra la documentazione a corredo della comunicazione di inizio di attività prevista per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del D. Lgs. 152/06, la presenza del provvedimento positivo di V.I.A., ovvero la verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening) a seconda della tipologia dei rifiuti e delle quantità trattate nel caso di rifiuti non pericolosi. Resta inteso che qualora detti provvedimenti di V.I.A. o di verifica contengano prescrizioni, le operazioni di recupero non potranno essere svolte in procedura semplificata, ma dovranno essere espletate le procedure autorizzative ordinarie al fine di recepire tali prescrizioni in uno specifico provvedimento di autorizzazione". La nota è rimasta senza concreta applicazione in quanto diverse Sezioni Regionali, correttamente, hanno rilevato che fino all'adeguamento della normativa nazionale e/o regionale alla sentenza non risultava legittimo richiedere la procedura di V.I.A. In tal senso, peraltro, una successiva nota di chiarimento del Comitato Nazionale. Il D.P.C.M. 7 marzo 2007 Nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2007 è stato pubblicato il D.P.C.M. 7 marzo 2007 "Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, recante "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale". Le modifiche introdotte sono le seguenti: All'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999, sono apportate le seguenti modifiche: 4

a) alla lettera i) le parole: "ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997" sono soppresse; b) alla lettera l) le parole: "ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997", sono soppresse. L'art. 2 quindi aggiunge: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad aggiornare le proprie disposizioni con quelle contenute nel presente atto". La Circolare n. 1049 del 17 maggio 2007 del Comitato Nazionale dell'albo Gestori Ambientali Il Comitato Nazionale dell'albo Gestori Ambientali, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.C.M. 7 marzo 2007, riprendendo la nota del Presidente dello stesso Comitato del 26 gennaio, prevede che "In conseguenza di tali modifiche anche gli impianti di recupero di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere i) e l) del suddetto D.P.C.M., gestiti in procedura semplificata non potranno essere dispensati dalla procedura di valutazione di impatto ambientale. Le Sezioni Regionali dell'albo dovranno richiedere, tra la documentazione a corredo della comunicazione di inizio di attività prevista per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del D. Lgs. 152/06, anche la presenza del provvedimento positivo di V.I.A., ovvero la verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening) a seconda della tipologia dei rifiuti e delle quantità trattate nel caso di rifiuti non pericolosi". Problemi applicativi A seguito delle modifiche intervenute nel quadro normativo sopra sintetizzato, si pongono numerosi problemi di applicazione. In particolare: 1) Il D.P.C.M. 7 marzo 2007, entrato in vigore il 18 maggio 2007, non sembra di immediata applicazione in quanto, all'art. 2, dispone che "le regioni provvedono 5

ad aggiornare le proprie disposizioni con quelle contenute nel presente atto", senza, peraltro, fissare un termine. Ci si trova, pertanto, in una situazione di conflitto tra le previsioni del D.P.C.M. e la legislazione regionale vigente. Ci si chiede se le Sezioni Regionali dell'albo Gestori Ambientali debbano applicare immediatamente il D.P.C.M. e quindi richiedere la V.I.A. per gli impianti di recupero in procedura semplificata oppure attendere la modifica della legge regionale vigente? E nel caso venisse richiesta da subito la procedura di V.I.A. si pone il problema di individuare l'ente competente alla valutazione, posto che le Leggi Regionali vigenti assegnano a Regione e Province la competenza in base alla tipologia di impianti ma, ovviamente, non prevedono alcuna competenza per gli impianti sottoposti alla procedura semplificata, ancora oggi esclusi, per legge regionale, dalla procedura di V.I.A.; 2) Esiste una ancora più evidente contraddizione nella previsione normativa vigente che deriva dalle previsioni del D. Lgs. 152/2006. Come abbiamo sopra rilevato, il testo vigente del D. Lgs. 152/2006, che entrerà in vigore il 31 luglio 2007, abroga il D.P.C.M. 3 settembre 1999 e quindi anche il recente D.P.C.M. 7 marzo 2007 e prevede, nei suoi allegati, l'esclusione dalla procedura di V.I.A. degli impianti di recupero di rifiuti in procedura semplificata. Non solo, ma dalla lettura letterale del testo sembra che l'art. 50 del D. Lgs. 152/2006 sia da considerare già in vigore allorché impone alle Regioni di adeguare la propria normativa ai contenuti della parte seconda del decreto entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto (ossia il 12 agosto 2006). In mancanza delle disposizioni suddette trovano applicazione le norme della parte seconda del presente decreto e dei suoi allegati. L'art. 52, infatti, che differisce al 31 luglio 2007 l'entrata in vigore della parte seconda, fa salve le disposizioni dell'art. 50. Pertanto, pur in assenza di disposizioni regionali integrative, si presume dal 31 luglio 2007, le disposizioni della parte seconda del D. Lgs. 152/2006 prevarranno sulla disciplina regionale, compresi gli allegati che nuovamente escludono gli impianti in procedura semplificata dalla V.I.A. 3) In un quadro normativo così complesso e confuso, è assolutamente necessario un intervento del legislatore, al fine di evitare l'insorgere di contenziosi e fugare tutte le incertezze interpretative oggi presenti. E' necessario, al riguardo, 6

intervenire sul testo della parte seconda del D. Lgs. 152/2006 prima della sua entrata in vigore prevista per il 31 luglio 2007. Allo stato attuale, a parere di chi scrive, anche in virtù dei principi sulla gerarchia delle fonti del diritto e dell'interpretazione letterale delle norme oggi vigenti: a) Il D.P.C.M. 7 marzo 2007 deve essere recepito dalle vigenti norme regionali che disciplinano la V.I.A., come peraltro prevede l'art. 2 dello stesso D.P.C.M.; fino al recepimento formale da parte delle Regioni si applicano le disposizioni previste dalle leggi regionali vigenti; b) Viceversa, come espressamente previsto dall'art. 50 del D. Lgs. 152/2006, le disposizioni contenute nella parte seconda del D. Lgs. 152/2006, che entreranno in vigore, salvo ulteriori modifiche, il 31 luglio 2007, ivi compresi gli allegati, prevarranno sulle leggi regionali vigenti, qualora le Regioni non abbiano provveduto al necessario adeguamento nei termini previsti dallo stesso articolo 50. Pertanto, considerato che dal medesimo termine - 31 luglio - sarà abrogato il D.P.C.M. 3 settembre 1999 come modificato dal D.P.C.M. 7 marzo 2007, risulta urgente una modifica agli allegati del D. Lgs. 152/2006 affinché i medesimi siano conformi a quanto previsto dalla sentenza della Corte di Giustizia del 23.11.2006. dott. Carlo Rapicavoli Direttore Generale e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso 7