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PROVINCIA DI VERONA Area funzionale servizi in campo ambientale Servizio gestione rifiuti - U.O. Rifiuti Speciali Oggetto: Procedure Semplificate. Ditta ARENA ROTTAMI S.R.L. con sede operativa in Via V.le del Lavoro, 18 Villafranca di Verona. Rinnovo iscrizione al numero 71 del Registro provinciale delle imprese che esercitano l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata. determinazione n. 3736/18 del 15 novembre 2018 Decisione Fatto Il dirigente dell'area funzionale servizi in campo ambientale: 1) conferma 1 l'iscrizione della ditta ARENA ROTTAMI S.R.L., con sede legale in via Custoza, 26 di Villafranca di Verona e sede operativa in viale dell'industria, 18 di Villafranca di Verona, al numero 71 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata; 2) da atto che l'impresa sopramenzionata è autorizzata ad esercitare le operazioni di recupero di rifiuti, come previste dal DM 5/2/98 2 e ss.mm.ii., fino al 15/06/2023; 3) da atto che la medesima impresa è ammessa a svolgere l'attività di recupero rifiuti con tipologie, caratteristiche e quantitativi riportati nella comunicazione pervenuta a mezzo SUAP in data 26/04/2018, acquisita al prot. n. 25101 e successive integrazioni documentali volontarie 3. La ditta ARENA ROTTAMI S.R.L. intesa a svolgere l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, tipologie 1.1, 3.1, 3.2, 5.1, 5.7, 5.8, 6.1, ha inviato comunicazione, tramite SUAP, pervenuta in data 26/04/2018, prot. n. 25101 e successive integrazioni volontarie. Dalla documentazione agli atti risulta in particolare che l'impresa: svolge l'attività di recupero di rifiuti di varie tipologie, 1.1, 3.1, 3.2, 5.1, 5.7, 5.8, 6.1, all'interno del fabbricato in concessione d'uso; per ottimizzare l'attività di recupero, l'impresa chiede alcune modifiche non sostanziali, inserendo nel layout la riduzione volumetrica tramite pressa e per le tipologie 3.1 e la tipologia 3.2, già in comunicazione, anche i CER 120199 per la tipologia; ha provveduto al pagamento dei diritti di iscrizione per l'anno 2018; 1 L articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, l art. 75 del vigente statuto della Provincia e gli art. 28 del vigente regolamento della Provincia sull ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso. La presente attività rientra nel piano esecutivo di gestione del settore ambiente, obiettivo 1, azione 3. 2 Decreto ministeriale 5 febbraio 1998 Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i. (d.m. 05/02/1998). 3 Pervenute tramite SUAP in data 9/11/2017 ns. prot. 95058 1/6

Motivazione Obblighi La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria 4, effettuata da personale dell'area funzionale servizi in campo ambientale di questa Provincia, si fonda sulla verifica d'ufficio della sussistenza dei presupposti e requisiti richiesti dalla disciplina tecnica contenuta nel decreto ministeriale 5 febbraio 1998. Inoltre la decisione di chiedere al proponente l'evidenza di avere effettuato la procedura di valutazione di incidenza prevista dall'art. 5 del DPR 357/97 (secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di realizzazione del progetto, ed attualmente stabilite con DGRV 1400/2017, entrata in vigore il 1 ottobre 2017) nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto o intervento, si fonda sui chiarimenti forniti dalla Regione Veneto con nota del 17 novembre 2017, prot. 97789. Nello specifico, con la suddetta nota, la Regione ha chiarito che, qualora nell'ambito del procedimento per il rilascio di un'autorizzazione ambientale, la Provincia rilevi il mancato adempimento della procedura di valutazione di incidenza nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'abilitazione alla realizzazione del progetto o interventi, l'istanza è da considerarsi incompleta e la medesima amministrazione ha la facoltà di richiedere al proponente l'integrazione del provvedimento presso il soggetto competente al rilascio del titolo abilitativo. La decisione di concedere un tempo per produrre la suddetta evidenza (trasmettendo la documentazione specificata nella sezione obblighi da rispettare del presente provvedimento), si fonda sulla necessità di non aggravare i termini dei procedimenti in corso, con fase istruttoria già conclusa dagli uffici 5. La ditta ARENA ROTTAMI S.R.L. è tenuta a svolgere l'attività di recupero rifiuti non pericolosi secondo quanto indicato nella comunicazione inviata, pena l'emissione da parte della Provincia di un provvedimento di divieto di inizio/prosecuzione dell'attività. In particolare la ditta deve: 1. entro trenta (30) giorni dal rilascio del presente provvedimento, prestare/adeguare le garanzie finanziarie secondo quanto previsto dalla d.g.r.v. n. 2721/2014 6, la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona (in particolare la nota provinciale del 13 giugno 2014 7 ricorda che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando non solo la quantità massima di rifiuti stoccabili in impianto ma anche il quantitativo massimo di rifiuti prodotti). L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla prestazione delle citate garanzie finanziarie; 2. versare, entro il 30 aprile di ogni anno, i diritti di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che esercitano in procedura semplificata, pena la sospensione dell'iscrizione stessa, secondo quanto stabilito dal D.M. 350/98; 3. svolgere l'attività di recupero rifiuti non pericolosi in regime semplificato, garantendo un elevato livello di protezione ambientale, nel rispetto integrale delle disposizioni dettate dalla Parte IV, Titolo I,Capo V, del D.lgs. n. 152/2006, dal 4 D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale e s.m.i.; D.M. 5/02/1998 5 Ovvero nel caso in cui siano già state formalmente richieste le integrazioni documentali. 6 Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. 152/2006 ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia (d.g.r.v. n. 2721/2014). 7 Nota prot. n. 60979 del 13 giugno 2014 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona. 2/6

D.M. 5 febbraio 1998, come modificato ed integrato dal D.M. n. 186/2006 e secondo quanto contenuto nella comunicazione di inizio attività, citata al paragrafo Decisione, come schematizzato nel prospetto attività di recupero riportato di seguito: Tipologia rifiuti PROSPETTO ATTIVITA' DI RECUPERO ARENA ROTTAMI S.R.L. impianto in viale del Lavoro, 18 - Villafranca Attività di recupero Caratteristiche materie prime/prodotti ottenuti Paragrafo d.m. 05/02/1998 e s.m.i. Codice C.E.R. Paragrafo d.m. 05/02/1998 e s.m.i. Sigla R(n) Paragrafo d.m. 05/02/1998 e s.m.i. 1.1 3.1 3.2 15.01.05 15.01.06 12.01.01 12.01.02 16.01.17 17.04.05 19.12.02 12.01.99 12.01.03 12.01.04 15.01.04 17.04.01 17.04.02 17.04.03 17.04.04 17.04.06 17.04.07 19.10.02 19.12.03 12.01.99 1.1.3 b) R3-R13 1.1.4 b) 3.1.3 c) R4-R13 3.1.4 c) 3.2.3 c) R4-R13 3.2.4 c) 5.1 16.01.18 5.1.3 R4-R13 5.1.4 5.7 17.04.11 5.7.3 a) R4-R13 5.7.4 5.8 17.04.11 5.8.3 a) R4-R13 5.8.4 6.1 19.12.04 6.1.3 R3-R13 6.1.4 Tipologia rifiuti Sigla R(n) Quantità annua totale di rifiuti ritirati presso l'impianto (all.1 modulo comunicazione) Quantità istantanea massima di rifiuti in attesa di recupero (all.2 modulo comunicazione) t - m 3 t - m 3 1.1 R3-R13 100 t 200 m 3 3 t 6 m 3 3.1 R4-R13 1'400 t 2'800 m 3 90 t 180 m 3 3.2 R4-R13 2'400 t 4'800 m 3 180 t 360 m 3 5.1 R4-R13 100 t 200 m 3 5 t 10 m 3 5.7 R4-R13 100 t 200 m 3 6 t 12 m 3 3/6

5.8 R4-R13 100 t 200 m 3 6 t 12 m 3 6.1 R3-R13 200 t 400 m 3 3 t 6 m 3 Totali 4'400 t 8'800 m 3 293 t 586 m 3 4. gestire l'impianto in maniera ordinata e razionale, in modo tale che l'organizzazione degli spazi destinati allo stoccaggio impedisca il mescolamento dei materiali di differente tipologia, in ogni fase della gestione dell'attività, contemporaneamente consenta facilità di movimento senza intralciare in alcun modo gli accessi; 5. accertare che i rifiuti in entrata all'impianto, che nel nuovo catalogo europeo dei rifiuti abbiano la voce specchio con un codice definito pericoloso, siano accompagnati da analisi da effettuarsi da ogni produttore al primo conferimento e, successivamente, ogni 24 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali del ciclo produttivo e che classifichino la non pericolosità del rifiuto. Il relativo certificato deve essere conservato presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo; 6. garantire che la provenienza dei materiali in ingresso all'impianto, la loro tipologia, le attività di recupero, i quantitativi annui di rifiuti trattati e le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti corrispondano a quelli indicati nelle comunicazioni inviate alla Provincia di Verona in conformità quindi a quanto indicato dalle norme tecniche del D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii; 7. le materie prime introdotte come tali in impianto devono essere stoccate separatamente da quelle derivanti dal recupero dei rifiuti; 8. poiché la sola attività di messa in riserva (R13), trattandosi di mero stoccaggio, non produce materia prima secondaria ed i residui ricevuti in impianto mantengono pertanto la connotazione giuridica di rifiuto e devono essere accompagnati, in uscita dall'impianto da formulario di trasporto riportante il medesimo codice CER di arrivo, l'impresa dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti, per le successive operazioni di recupero previste dall'allegato C del D.lgs. n. 152/2006, siano in possesso di regolare autorizzazione/iscrizione secondo la normativa ambientale vigente. Ed inoltre: 9. lo stesso gestore è tenuto a dare evidenza, entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento: di aver effettuato la procedura di valutazione di incidenza prevista dall'art. 5 del DPR 357/97 nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto o intervento, trasmettendo entro il suddetto termine a Provincia, Comune ed ARPAV copia del provvedimento che ne attesti l'avvenuta effettuazione; oppure, nel caso in cui la procedura non sia già stata effettuata, di aver attivato presso il Comune, quale autorità competente ad approvare il progetto/intervento, il procedimento finalizzato all'integrazione del provvedimento di approvazione con la suddetta procedura (secondo le modalità previste dalla DGRV 1400/2017, all'allegato A, punto 2.1.1, fase 4/6

1) 8, allegando la documentazione prevista al punto 3.4. dell'allegato A alla citata DGRV 1400/2017 9 ); a tal fine dovrà trasmettere a Provincia ed Arpav, entro il termine suddetto, copia dell'istanza presentata al Comune (o ad eventuale altra autorità competente ad approvare il progetto/intervento). Il mancato rispetto del suddetto obbligo da rispettare comporterà la cessazione dell'efficacia del presente provvedimento. Avvertenze La presente iscrizione al Registro Provinciale scade il 15/06/2023. Prima della scadenza 10, e comunque in caso di modifica sostanziale 11 delle operazioni di recupero, la ditta deve rinnovare la comunicazione di esercizio dell'attività utilizzando l'apposita modulistica. Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 la Provincia di Verona si riserva di effettuare i controlli previsti dall'art. 71 sulle dichiarazioni sostitutive rese dal legale rappresentante dell'impresa. Sono demandati ad A.R.P.A.V. i controlli successivi al fine di verificare che l attività di recupero in questione rispetti la normativa ambientale di riferimento. La Provincia di Verona, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di esercizio 12, dispone il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabilite dalla scrivente amministrazione. Il presente atto, adottato nel rispetto delle attribuzioni di competenza stabilite dal D.lgs. n. 152/2006, non sostituisce gli eventuali necessari atti di concessione/autorizzazione di competenza di altri enti. 8 Il proponente verifica se il piano, il progetto o l'intervento è ricompreso tra quelli esclusi dalla valutazione di incidenza di cui al successivo paragrafo 2.2. Nel caso in cui il piano, il progetto o l'intervento sia escluso il proponente ne darà comunicazione all'autorità competente secondo le modalità indicate al paragrafo 2.2. 9 Il proponente di piani, progetti o interventi elencati al paragrafo 2.2 per i quali non é necessaria la valutazione di incidenza, dichiara, secondo il modello riportato nell allegato E, che quanto proposto non è soggetto alla procedura per la valutazione di incidenza, indicando la fattispecie di esclusione. Nella sola ipotesi di cui al punto 23 del paragrafo 2.2 il proponente, oltre alla dichiarazione di cui all allegato E, deve presentare la relazione tecnica con la quale si dimostra, con ragionevole certezza, che il piano, il progetto o l intervento proposto non arrechi effetti pregiudizievoli per l integrità dei siti Natura 2000. Il proponente di piani, progetti o interventi per i quali è necessaria la valutazione di incidenza (non elencati quindi al paragrafo 2.2) deve presentare la seguente documentazione:lo studio per la valutazione di incidenza; la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all allegato G (redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 48 del D.P.R. 445/2000), qualora non già in possesso dell autorità competente; la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale di cui all allegato F; il programma di monitoraggio qualora il proponente intenda presentarlo contestualmente allo studio per la valutazione di incidenza;gli ulteriori elaborati che costituiscono il piano, progetto od intervento. Tali elaborati devono essere inoltrati all autorità competente in materia di valutazione d incidenza a mezzo PEC, in formato digitale (non protetto da password, leggibile, stampabile e copiabile), e devono essere firmati con firma elettronica qualificata o con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09. Nelle more di applicabilità di quanto previsto dal D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e dal D.P.C.M. n. 129/09, la suddetta documentazione può essere acquisita anche in forma cartacea, debitamente firmata, accompagnata comunque da un supporto digitale. 10 La comunicazione di rinnovo va presentata con congruo anticipo, almeno 3 mesi prima della scadenza, onde consentire alla Provincia di svolgere le verifiche d'ufficio 11 Per modifica sostanziale si intende un potenziamento dell'impianto che possa produrre effetti negativi sull'ambiente. Le modifiche sostanziali diventano operative decorsi 90 giorni dalla loro comunicazione alla Provincia. 12 stabilite dalla Parte IV, Titolo I, Capo V del d.lgs. n. 152/2006, dal d.m. 05/02/1998 e dal d.lgs. n.151/2005 5/6

Il presente provvedimento potrà essere soggetto a riesame, qualora risultasse necessario, sulla base degli esiti della procedura di valutazione di incidenza, ove necessaria. Sarà compito del Comune trasmettere alla Provincia gli esiti del proprio procedimento per il caso in cui sia necessario modificare il titolo ambientale o i presupposti per la dichiarazione della decadenza. Il presente provvedimento va trasmesso al legale rappresentante della ditta citata in oggetto, al Comune sede dell'impianto, ad ARPAV Dipartimento provinciale di Verona, all'azienda ULSS n. 9 - Dipartimento di Prevenzione e al responsabile dell ufficio Procedimenti Deliberativi di questa Provincia. A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo 13 o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica 14. Il dirigente dott. Paolo Malesani 13 Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione. 14 Il ricorso al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione. 6/6