Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

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Transcript:

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 104^ seduta della VIII Legislatura Estratto dal resoconto integrale della seduta antimeridiana del 13 febbraio 2008. Presiede il vicepresidente dell'assemblea legislativa Luigi Giuseppe Villani, indi la presidente Monica Donini. Segretari: Enrico Aimi e Matteo Richetti. Hanno partecipato alla seduta i consiglieri: * * * * * 1) AIMI Enrico 25) MAZZA Ugo 2) BARBIERI Marco 26) MAZZOTTI Mario 3) BARTOLINI Luca 27) MONACO Carlo 4) BERETTA Nino 28) MONARI Marco 5) BORGHI Gianluca 29) MONTANARI Roberto 6) BORTOLAZZI Donatella 30) MUZZARELLI Gian Carlo 7) CARONNA Salvatore 31) NANNI Paolo 8) CORRADI Roberto 32) NERVEGNA Antonio 9) DELBONO Flavio 33) NOE' Silvia 10) DELCHIAPPO Renato 34) PARMA Maurizio 11) DONINI Monica 35) PERI Alfredo 12) DRAGOTTO Giorgio 36) PIRONI Massimo 13) ERCOLINI Gabriella 37) PIVA Roberto 14) ERRANI Vasco 38) RENZI Gioenzo 15) FIAMMENGHI Valdimiro 39) RICHETTI Matteo 16) FILIPPI Fabio 40) RIVI Gian Luca 17) FRANCESCONI Luigi 41) SALOMONI Ubaldo 18) GARBI Roberto 42) SALSI Laura 19) LEONI Andrea 43) TAGLIANI Tiziano 20) LOMBARDI Marco 44) VARANI Gianni 21) LUCCHI Paolo 45) VECCHI Alberto 22) MANCA Daniele 46) VILLANI Luigi Giuseppe 23) MANFREDINI Mauro 47) ZANCA Paolo 24) MASELLA Leonardo 48) ZOFFOLI Damiano Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta i consiglieri Guerra e Mezzetti. Oggetto n. 3236: Definizione delle modalità di esercizio nel medesimo punto di vendita del commercio all'ingrosso e al dettaglio. (Proposta della Giunta regionale in data 20 dicembre 2007, n. 2051)

Oggetto n. 3236: Definizione delle modalità di esercizio nel medesimo punto di vendita del commercio all'ingrosso e al dettaglio. (Proposta della Giunta regionale in data 20 dicembre 2007, n. 2051) Prot. n. 3303 L'Assemblea legislativa Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 2051 del 20 dicembre 2007, recante ad oggetto "Definizione delle modalità di esercizio nel medesimo punto di vendita del commercio all'ingrosso e al dettaglio"; Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla commissione referente "Politiche Economiche" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. 1071 del 17 gennaio 2008; Preso atto dell'emendamento presentato ed accolto nel corso della discussione assembleare; Richiamate: - la L.R. 5 luglio 1999 n. 14 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114"; - la L.R. 21 maggio 2007, n. 6 "Disposizioni in materia di distribuzione commerciale"; - la delibera del Consiglio regionale n. 1253 del 23 settembre 1999 recante: "Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, in applicazione dell'art.4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14 (proposta della Giunta regionale in data 7 settembre 1999, n. 1604); Rilevato che l'art. 19 bis della succitata L.R. n. 14 del 1999 stabilisce che il divieto di esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio non si applica per i prodotti elencati nel medesimo articolo; Rilevato altresì che nell'ambito dei prodotti per i quali non è previsto il divieto di esercizio congiunto di commercio all'ingrosso e al dettaglio nello stesso punto di vendita sono compresi prodotti che necessitano di elevate superfici a fronte di flussi contenuti di affluenza;

2 Considerato altresì che la disposizione di che trattasi consente l utilizzo del punto di vendita sia per il commercio all'ingrosso che per il commercio al dettaglio ma solo in riferimento a quest'ultimo risultano applicabili le disposizioni fissate dalla deliberazione consiliare n. 1253 del 1999 succitata; Ritenuto pertanto di procedere a definire a quale parte della superficie di vendita complessivamente utilizzata per l'esercizio congiunto di commercio all'ingrosso e al dettaglio debbano comunque applicarsi le disposizioni di cui alla deliberazione consiliare n. 1253 del 1999 nonché il procedimento di autorizzazione stabilito dal D.lgs. n. 114 del 1998; Ritenuto a tal fine di procedere ad una integrazione della delibera del Consiglio regionale n. 1253 del 1999; Preso atto che la Giunta regionale: - ha sentito le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, sindacali e dei consumatori; - ha consultato i rappresentanti degli enti locali nell incontro del 5 dicembre 2007 e nell incontro in sede di Conferenza Regione-Autonomie Locali del 10 dicembre 2007; Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti, d e l i b e r a - al punto 1.6 della deliberazione del Consiglio regionale n. 1253 del 1999 è aggiunto infine il seguente alinea: "Nei punti di vendita nei quali è possibile esercitare congiuntamente le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio - esclusivamente per la vendita dei prodotti elencati all'art. 19 bis della legge regionale n. 14 del 1999 come modificata dalla legge regionale n. 6 del 2007 - la superficie di vendita al dettaglio è computata nella misura di almeno il 50% della superficie lorda complessivamente utilizzata per la vendita all'ingrosso e al dettaglio quando questa non sia superiore a 3.000 mq., nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, e a 5.000 mq. nei restanti Comuni. La parte di superficie eccedente le succitate dimensioni viene considerata esclusivamente come superficie per la vendita al dettaglio. Ai fini e per gli effetti di quanto sopra disposto è obbligatoria la sottoscrizione di un atto d'impegno d'obbligo da parte dell'operatore con cui il medesimo si impegna a non introdurre e vendere merci diverse da quelle tassativamente indicate o a comunicare preventivamente al Comune competente per territorio qualsiasi variazione intenda apportare alle merceologie commercializzate."; - di dare atto che nel caso di computo della superficie di vendita secondo le

3 modalità indicate nel presente provvedimento non risultano applicabili le disposizioni contenute nella deliberazione del Consiglio regionale n. 344 del 2002 in materia di vendita di merci ingombranti; - di dare atto che le violazioni delle disposizioni di cui al presente atto rientrano nell ambito di applicazione del comma 3 dell art. 2 della L.R. n. 6 del 2007; - al punto 1.6, secondo alinea, della deliberazione del Consiglio regionale progr. n. 1253/1999 come modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale progr. n. 344/2002, dopo le parole "concessionarie auto" sono aggiunte le seguenti: "e relativi accessori"; - di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. * * * * GR/dn

o m i s s i s LA PRESIDENTE : f.to Monica Donini I SEGRETARI : f.to Enrico Aimi - Matteo Richetti 13 febbraio 2008 E' copia conforme all'originale. LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Maria Cristina Coliva)