Comune di Bedizzole. Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI

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Comune di Bedizzole Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI Approvato con delibera di Consiglio Comunale N. 27 del 31.07.2012 Modificato con delibera di Consiglio Comunale N. 35 del 01.10.2012 Modificato con delibera di Consiglio Comunale N. 52 del 21.09.2017 1

AGGIORNATO CON: D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato Civile" D.P.C.M. 26 maggio 2000 Legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" Legge 28 febbraio 2001, n. 26 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali. Decreto Ministero Salute 7 febbraio 2002 Legge Regione Lombardia 18 novembre 2003 n. 22 Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali Regolamento Regione Lombardia 9 novembre 2004 n. 6 Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali, modificato dal Regolamento Regione Lombardia 6 febbraio 2007 n. 1 2

Sommario Articolo 1 - Oggetto... 7 Articolo 2 - Competenze... 7 Articolo 3 - Responsabilità... 7 Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento... 7 Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico... 8 Articolo 6 - Depositi di osservazione ed obitori... 8 Articolo 7 - Deposizione della salma nel feretro... 9 Articolo 8 - Verifica e chiusura feretri... 9 Articolo 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti (1)... 9 Articolo 10 - Fornitura gratuita di feretri... 10 Articolo 11 - Piastrina di riconoscimento... 11 Articolo 12 - Modalità del trasporto e percorso... 11 Articolo 13 - Trasporti funebri... 11 Articolo 14 - Orario dei trasporti... 11 Articolo 15 - Norme generali per i trasporti... 11 Articolo 16 - Riti religiosi... 12 Articolo 17 - Trasferimento di salme senza funerale... 12 Articolo 18 - Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività... 12 Articolo 19 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione... 12 Articolo 20 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero... 13 Articolo 21 - Trasporti all'estero o dall'estero... 13 Articolo 22 - Trasporto di ceneri e resti... 13 Articolo 23 - Rimessa delle autofunebri... 13 Articolo 24 - Elenco cimiteri... 14 3

Articolo 25- Disposizioni generali - Vigilanza... 14 Articolo 26 - Reparti speciali nel cimitero... 14 Articolo 27 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali... 14 Articolo 28 - Disposizioni generali... 15 Articolo 29 - Piano regolatore cimiteriale... 15 Articolo 30 - Inumazione... 16 Articolo 31 - Cippo... 16 Articolo 32 - Tumulazione... 17 Articolo 33 - Deposito provvisorio... 17 Articolo 34 - Esumazioni ordinarie... 18 Articolo 35 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie... 18 Articolo 36 - Esumazione straordinaria... 18 Articolo 37- Estumulazioni... 19 Articolo 38 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento... 19 Articolo 39 - Raccolta delle ossa... 19 Articolo 40 - Oggetti da recuperare... 20 Articolo 41 - Disponibilità dei materiali... 20 Articolo 42 - Crematorio... 20 Articolo 43 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione... 21 Articolo 44 - Urne cinerarie: dispersione delle ceneri o affidamento ceneri a familiare... 21 Articolo 45 - Orario... 22 Articolo 46 - Disciplina dell'ingresso... 22 Articolo 47 - Divieti speciali... 22 Articolo 48 - Riti funebri... 23 Articolo 49 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni... 23 Articolo 50 - Fiori e piante ornamentali... 23 Articolo 51 - Materiali ornamentali... 24 4

Articolo 52 - Sepolture private... 24 Articolo 53 - Durata delle concessioni... 25 Articolo 54 - Modalità di concessione... 25 Articolo 55 - Uso delle sepolture private... 26 Articolo 56 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione... 26 Articolo 57 - Costruzione dell'opera - Termini... 26 Articolo 58 - Divisione, Subentri... 27 Articolo 59 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua... 27 Articolo 60 - Rinuncia a concessione di aree libere... 28 Articolo 61 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione... 28 Articolo 62 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua... 28 Articolo 63 Revoca... 29 Articolo 64 - Decadenza... 29 Articolo 65 - Provvedimenti conseguenti la decadenza... 29 Articolo 66 - Estinzione... 30 Articolo 67 - Accesso al cimitero... 30 Articolo 68 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri 30 Articolo 69 - Responsabilità - Deposito cauzionale... 31 Articolo 70 - Recinzione aree - Materiali di scavo... 31 Articolo 71 - Introduzione e deposito di materiali... 31 Articolo 72 - Orario di lavoro... 31 Articolo 73 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti... 32 Articolo 74 -Vigilanza... 32 Articolo 75 - Obblighi e divieti per il personale addetto al cimitero... 32 Articolo 76 - Funzioni - Licenza... 32 Articolo 77 - Divieti... 33 Articolo 78 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti... 33 5

Articolo 79 - Mappa... 33 Articolo 80 - Annotazioni in mappa... 33 Articolo 81 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali... 34 Articolo 82 - Schedario dei defunti... 34 Articolo 83 - Scadenzario delle concessioni... 34 Articolo 84 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento... 35 Articolo 85 - Cautele... 35 Articolo 86 - Responsabile dei Servizi demografici... 35 Articolo 87 - Concessioni pregresse... 35 Articolo 88 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio... 35 Articolo 89 - Tariffe... 36 Articolo 90 - Norma finale e di rinvio... 36 Articolo 91 - Entrata in vigore... 36 6

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 - Oggetto Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla servizio demografico e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. Articolo 2 - Competenze Le funzioni di servizio demografico di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. I servizi inerenti la servizio demografico vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda S.L.. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di servizio demografico sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.7267. Articolo 3 - Responsabilità Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati e gratuiti e specificati dal regolamento (1). Tra i servizi gratuiti sono ricompresi: a) la visita necroscopica; b) il servizio di osservazione dei cadaveri; c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18/1; d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 14; e) la deposizione delle ossa in ossario comune f) fornitura del feretro e inumazione in campo comune per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10. 7

g) la dispersione delle ceneri nel Giardino della Memoria (2); Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale con apposita delibera ex art. 89 del vigente regolamento Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché, venga quantificato l'onere per l'amministrazione Comunale. Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero: a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero); b) copia del presente regolamento; c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno; d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno. e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione; f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, N. 241 (1). (1) Legge 30/3/2001 n. 130, art. 7: "I Comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici. CAPO II OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI Articolo 6 - Depositi di osservazione ed obitori Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro (1), nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile dei Servizi demografici ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità Giudiziaria. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'azienda S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione. (1) vedere art. 14 c. 2 del D.P.R. 285/1990. 8

CAPO III FERETRI Articolo 7 - Deposizione della salma nel feretro Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui ai successivo art. 9. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizi di Igiene Pubblica della Azienda U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. Articolo 8 - Verifica e chiusura feretri La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda S.L. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo eventualmente richiesto dall'a.s.l. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere. Le funzioni di cui al presente articolo possono essere demandate parzialmente dall'asl alle imprese di pompe funebri mediante apposita convenzione. Articolo 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti (1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè: a) per inumazione: il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.); le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3 (mm. 25 per la cremazione) la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 66, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate; b) per tumulazione: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n 285 e del DPCM 26 maggio 2000 tab. A) 2) se il trasporto è per o dall'estero; d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.: 9

è' sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; e) per cremazione: la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al Comune di decesso; la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso; la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'azienda S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, N. 285. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. (1) Ai sensi del D.M. in data 7 febbraio 2002 del Ministero della Salute, è autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi-ZI01U, per realizzare manufatti in sostituzione delle casse di metallo: a) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme destinate all'inumazione purché non decedute per malattia infettivo-diffusiva o per salme destinate alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 km. Dal luogo del decesso; b) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme decedute per malattia infettivo-diffusiva designate alla cremazione, alle seguenti altre condizioni: il manufatto, dello spessore minimo di 40 micron, deve coprire, senza soluzione di continuità il fondo e le pareti della casa fino al bordo superiore ed essere applicato con colla nella parte superiore ed inferiore della cassa stessa, senza impiego di viti o chiodi; per l'applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili. 2) Vedi nota 1) all'art. 21 Articolo 10 - Fornitura gratuita di feretri Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali. 10

Articolo 11 - Piastrina di riconoscimento Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la soia indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI Articolo 12 - Modalità del trasporto e percorso I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco. II trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. TI del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. Il competente organo dell'azienda S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità. Articolo 13 - Trasporti funebri Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti, in regime di libera concorrenza, con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del citato D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, là dove determinato. Articolo 14 - Orario dei trasporti I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con delibera di Giunta. II Responsabile dei Servizi demografici, compatibilmente con la delibera di Giunta di cui al 1^ comma, fisserà di norma dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con la delibera di Giunta di cui al 1 comma; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata. Articolo 15 - Norme generali per i trasporti I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. II feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile dei Servizi demografici. 11

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre. Articolo 16 - Riti religiosi I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa. Articolo 17 - Trasferimento di salme senza funerale Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'azienda S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc.., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma. Articolo 18 - Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività Nel caso di morte per malattie infettive - diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'azienda S. L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'azienda S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione. Articolo 19 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile dei Servizi demografici, con decreto a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto. 12

Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'azienda S. L. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano. Articolo 20 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato con provvedimento del Responsabile dei Servizi demografici a seguito di domanda degli interessati. Articolo 21 - Trasporti all'estero o dall'estero Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento (1) Il DPCM 26 maggio 2000, e più precisamente nella tabella A) allegata al decreto stesso, individua le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, conferiti alle Regioni ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni. La tabella A del decreto prevede che siano conferite alle Regioni anche le autorizzazioni contenute nel regolamento di servizio demografico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 settembre 1990, n. 285. Fra le autorizzazioni di servizio demografico trasferite alle Regioni sono comprese quelle degli articoli 27, 28 e 29 del DPR 285/90 che il DM 2 febbraio 1983 n. 284 e ss.mm. ed ii. Affidava alla competenza degli organi periferici del Ministero degli Interni. La Regione Lombardia, con L.R. 6 marzo 2002, n. 4 art. 4 comma 1 lett. C) ha individuato il Sindaco del Comune di provenienza o di destinazione delle salme per il rilascio di dette autorizzazioni. Articolo 22 - Trasporto di ceneri e resti Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile dei Servizi Demografici. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art.44. Articolo 23 - Rimessa delle autofunebri Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285. 13

TITOLO II-CIMITERI CAPO I CIMITERI Articolo 24 - Elenco cimiteri Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con l'unico cimitero del capoluogo. Articolo 25- Disposizioni generali - Vigilanza E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. L'ordine e la vigilanza del cimitero spetta al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113 e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'azienda S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. Articolo 26 - Reparti speciali nel cimitero Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti fissate dalla Giunta Comunale sono a carico delle comunità richiedenti. Gli arti anatomici vengono sepolti mediante inumazione in reparto speciale del Cimitero o in sepoltura privata. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti,con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale. Articolo 27 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie o membri della famiglia del concessionario, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopraindicate. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 26, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nella zona comune del cimitero. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi, nell'ordine, con le modalità di cui all'art. 47 del del T.U. 445/2000. 14

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE Articolo 28 - Disposizioni generali Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli arti. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 29. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza. Articolo 29 - Piano regolatore cimiteriale Il Comune adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'azienda S.L.. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto: a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti; b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni; c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre; d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati; e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni; f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a: campi di inumazione comune; campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività; tumulazioni individuali (loculi); manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale); cellette ossario; nicchie cinerarie; ossario comune; cinerario comune camera mortuaria (deposito di osservazione) j) locali per il personale di custodia k) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri l) sala autoptica La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285. 15

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate per il primo impianto. CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE Articolo 30 - Inumazione I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. Le sepolture per inumazione si distinguono in Comuni e private: a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogniqualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione. Articolo 31 - Cippo Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà inoltre applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. Questi ultimi dati potranno anche essere scolpiti sul cippo stesso. I cippi di cui al precedente comma dovranno avere le caratteristiche e le fogge dell'allegato modello base predisposto dall'ufficio Tecnico Comunale nel rispetto delle tipologie esistenti e realizzato in granito bianco "sardo". E' consentita inoltre la posa, intorno alla fossa di un cordolo del medesimo materiale del cippo, sporgente dal terreno non più di 12 cm., 3 cm. di spessore massimo e con una estenzione completa, compreso il cippo, di cm. 170 x 70. Non è ammesso alcun tipo di copertura. cm. 170 L'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. 16

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. (in alternativa) Lapidi Ogni fossa sarà contrassegnata con una lapide semplice in marmo bianco tipo Botticino alta mt. 1, larga mt. 0,50 al massimo portante l indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte. Su tale lapide è permesso collocare la fotografia del defunto in semplice cornice, la lampada votiva. A copertura della fossa sarà posta una piastra di basamento in marco bianco tipo Botticino con sovrastante vaso porta fiori recisi. Articolo 32 - Tumulazione Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla colloca del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,30, m. 0.30 e m. 0.50. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Articolo 33 - Deposito provvisorio La concessione provvisoria, previo pagamento del canone stabilito in tariffa, è ammessa in via eccezionale, nei seguenti casi: a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità; b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private; c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dei Servizi demografici, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché, sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile dei Servizi demografici, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie. 17

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Articolo 34 - Esumazioni ordinarie Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile dei Servizi demografici. Le esumazioni ordinarie devono essere svolte nel periodo che va dal 1 novembre al 30 aprile dell'anno successivo. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dei Servizi demografici con proprio provvedimento. Nel caso che la salma esumata si presenti completamente mineralizzata si applica quanto disposto nel successivo articolo 39. Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà: a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione; b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile; c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n 10. (1) Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato. (1) Art. 3 lett. G) della legge 30 marzo 2001 n. 130: "l'ufficiale dello Stato Civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b) n. 3 o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno venti anni". Articolo 35 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie E' compito del Responsabile dei Servizi demografici autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici. Annualmente il Responsabile dei Servizi demografici curerà la stesura di elenchi e/o tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo. Articolo 36 - Esumazione straordinaria L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile dei Servizi demografici, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e 18

che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'azienda S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della Azienda S.L. o di personale tecnico da lui delegato. Articolo 37- Estumulazioni Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi: a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni; su ordine dell'autorità giudiziaria. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dei Servizi demografici cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 38 che segue, sono, se completamente mineralizzati e su parere del coordinatore sanitario dell'asi., raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Responsabile dei Servizi demografici, su parere conforme del Coordinatore Sanitario dell'asl o suo delegeto. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dei Servizi demografici può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dei Servizi demografici con proprio provvedimento. (1) Vedi nota (1) all'art. 34 Articolo 38 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché, le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa fissata dalla Giunta Comunale. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativi alle operazioni svolte. Articolo 39 - Raccolta delle ossa Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione. 19

E' consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma. Sulla casetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto, attenendosi inoltre alle disposizioni della circolare della Regione Lombardia n. 19/SAN del 6 aprile 1992. Articolo 40 - Oggetti da recuperare Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di ragioneria Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. Articolo 41 - Disponibilità dei materiali I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse. II ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile dei Servizi demografici può a) autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2 grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli. b) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. c) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia. d) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo. CAPO V CREMAZIONE Articolo 42 - Crematorio Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato. 20