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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2849 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI, ZAMPARUTTI Disposizioni concernenti le missioni all estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare Presentata il 22 ottobre 2009 ONOREVOLI COLLEGHI! Le missioni internazionali al servizio della pace e della sicurezza della comunità internazionale fanno ormai parte della storia dell Italia. Queste missioni vedono impiegato un rilevante numero di cittadini italiani, appartenente alle organizzazioni non governative, alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. Ciò nonostante nel nostro ordinamento non è stata ancora introdotta una stabile normativa di riferimento sul trattamento economico e normativo del personale impegnato in tali missioni nonché sui molteplici e peculiari profili amministrativi, con particolare attenzione alla sicurezza del personale, dei mezzi e delle dotazioni che caratterizzano le missioni stesse. Tutti questi aspetti sono infatti attualmente disciplinati da apposite disposizioni inserite di volta in volta nell ambito dei provvedimenti legislativi con cui si dispone periodicamente il finanziamento delle missioni internazionali e che hanno un efficacia limitata nel tempo e necessitano, pertanto, di essere continuamente reiterate. La presente proposta di legge è quindi finalizzata all introduzione di uno stabile quadro normativo attraverso la previsione di un complesso organico di disposizioni svincolato dalle periodiche autorizzazioni di spesa, relativo principalmente al trattamento economico normativo del personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare impiegato in missioni internazionali.

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 2849 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Ambito di applicazione). 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle missioni all estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ai volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata, finanziate a valere sulle risorse del fondo di cui all articolo 2, comma 1. 2. Nell ambito delle missioni di cui al comma 1 possono essere previste esclusivamente iniziative umanitarie, di sostegno e di soccorso alla popolazione locale, nonché di ricostruzione e di sviluppo. ART. 2. (Fondo per le missioni all estero). 1. Nello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze è istituito un apposito fondo destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni di cui all articolo 1, la cui dotazione è stabilita dalla legge finanziaria. ART. 3. (Interventi di soccorso). 1. Nell ambito delle iniziative di cui all articolo 1, comma 2, della presente legge, gli interventi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri finalizzati ad assicurare il soccorso alla popolazione locale sono realizzati ai sensi dell articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 2849 ART. 4. (Interventi urgenti). 1. Nell ambito delle iniziative di cui all articolo 1, comma 2, nei casi di necessità e di urgenza, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i capi di stato maggiore della Forza armata da cui dipendono i contingenti militari che partecipano alle missioni all estero possono essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro il limite annuo complessivo di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse del fondo di cui all articolo 2, comma 1. ART. 5. (Indennità di missione). 1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni all estero è corrisposta, nell ambito delle risorse del fondo di cui all articolo 2, comma 1, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso e continuativo, l indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in misura pari all 80 per cento della diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. 2. Durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale sono corrisposti lo stipendio o la paga, gli assegni e le indennità a carattere fisso e continuativo. 3. Ai fini della corresponsione dell indennità di missione i volontari delle Forze

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 2849 armate in ferma breve e in ferma prefissata sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente. 4. Ai fini della presente legge, il personale di cui all articolo 1, comma 1, per il quale può essere disposto l impiego nelle missioni all estero, è esclusivamente quello che ha superato, senza demerito, il secondo anno di servizio continuativo. 5. Non si applica l articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 6. Il personale militare, impiegato dall Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nell ambito delle missioni all estero con contratto individuale, conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l indennità di missione di cui al presente articolo, con spese di vitto e di alloggio a carico dell Amministrazione della difesa. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e di rimborsi per servizi prestati fuori sede, sono versati all Amministrazione della difesa, al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell indennità di missione di cui al presente articolo, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e di alloggio. ART. 6. (Indennità di impiego operativo). 1. Ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni all estero, in sostituzione dell indennità di impiego operativo ovvero dell indennità pensionabile percepita, è corrisposta l indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell indennità di impiego operativo di base di cui all articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78. Si applicano l articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 2849 decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. ART. 7. (Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale). 1. Al personale che partecipa alle missioni all estero è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l applicazione del coefficiente previsto dall articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente. 2. Nei casi di decesso o di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Il trattamento previsto per i casi di decesso o di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1 del presente articolo, nonché con la speciale elargizione prevista dall articolo 5 della citata legge n. 308 del 1981, elevata ai sensi dell articolo 2 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, nei limiti stabiliti dall ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, e successive modificazioni. 3. Le spese di cura del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni all estero, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per protesi, sono poste a carico dell Amministrazione della difesa, ai sensi dell ar-

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 2849 ticolo 1, comma 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 4. Alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui all articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata e ai loro familiari superstiti, di cui all articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, sono erogati, a decorrere dal 3 agosto 2004, i benefìci previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni. 5. Alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti di cui all articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono erogati a decorrere dal 1 o gennaio 1998, i benefìci previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. 6. Alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui all articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il Presidente della Repubblica concede la medaglia d oro di vittima del dovere, in segno di riconoscimento dello spirito di abnegazione, dell altruismo e della fedeltà allo Stato. L onorificenza è conferita alle vittime del dovere o, in caso di loro decesso, ai loro parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell interno, ed è consegnata dal Capo dello Stato durante una cerimonia ufficiale presso il Palazzo del Quirinale. ART. 8. (Personale in stato di prigionia o disperso). 1. Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano anche al personale in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento previdenziale.

Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 2849 ART. 9. (Orario di lavoro). 1. Al personale che partecipa alle missioni all estero non si applicano le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. ART. 10. (Valutazione del servizio prestato nelle missioni all estero ai fini dell avanzamento al grado superiore). 1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dal personale di cui all articolo 1, comma 1, presso i comandi, le unità e i reparti impiegati nelle missioni all estero sono validi ai fini dell assolvimento degli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di stato giuridico e di avanzamento. ART. 11. (Norme di salvaguardia del personale per la partecipazione a concorsi interni). 1. Il personale di cui all articolo 1, comma 1, che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa e dal Ministero dell interno per il personale in servizio e che non possono partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegati nelle missioni all estero ovvero fuori dal territorio nazionale per attività connesse con le medesime missioni, sono rinviati d ufficio al primo concorso successivo utile, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale hanno presentato domanda. 2. Al personale che risulta vincitore del concorso successivo a quello per il quale ha presentato domanda ai sensi del comma 1 sono attribuite, previo superamento del relativo corso ove previsto, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale

Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati 2849 ha presentato domanda e l anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria. ART. 12. (Disposizioni in materia contabile). 1. Per soddisfare esigenze urgenti connesse con l operatività dei contingenti impiegati nelle missioni all estero, gli stati maggiori di Forza armata o il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell interno, accertata l impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possono disporre l attivazione delle procedure d urgenza previste dalla normativa vigente per l acquisizione di beni e di servizi. 2. Il Ministero della difesa, nei casi di necessità e di urgenza, può ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d oneri, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, in relazione alle esigenze, connesse con le missioni all estero, di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, nonché di acquisizione di equipaggiamenti individuali e di mezzi e apparecchiature sanitari. 3. Gli acquisti e i lavori di cui al comma 2 del presente articolo, nonché quelli di cui all articolo 4, devono essere finalizzati prioritariamente a garantire la massima sicurezza per il personale impiegato, nonché la corretta applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. ART. 13. (Cessione di mezzi e di materiali). 1. Su disposizione degli ispettorati o dei comandi logistici di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, i mezzi e i materiali, escluso il materiale di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, utilizzati a supporto

Atti Parlamentari 9 Camera dei Deputati 2849 dell attività operativa di unità militari all estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito, nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell articolo 2, comma 30, della legge 4 agosto 2006, n. 247. 2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche alle cessioni a titolo gratuito di mezzi e di materiali dismessi, escluso il materiale di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, da effettuare nell ambito delle missioni all estero. ART. 14. (Pagamenti effettuati da Stati o da organizzazioni internazionali). 1. I pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati o da organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell ambito delle missioni all estero sono versati nel fondo in conto spese per il funzionamento dello strumento militare, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell articolo 1, comma 1238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ART. 15. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il 1 o gennaio dell anno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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