Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0321/2016 10.11.2016 *** RACCOMANDAZIONE sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak per le navi battenti bandiera danese, norvegese e svedese (10711/2016 C8-0332/2016 2016/0192(NLE)) Commissione per la pesca Relatore: Jørn Dohrmann RR\1109422.docx PE587.521v02-00 Unita nella diversità
PR_NLE-AP_Agreement Significato dei simboli utilizzati Procedura di consultazione Procedura di approvazione Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) (La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.) PE587.521v02-00 2/8 RR\1109422.docx
INDICE Pagina PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO... 5 BREVE MOTIVAZIONE... 6 ESO DELLA VOTAZIONE FINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERO... 8 RR\1109422.docx 3/8 PE587.521v02-00
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak per le navi battenti bandiera danese, norvegese e svedese (10711/2016 C8 0332/2016 2016/0192(NLE)) (Approvazione) Il Parlamento europeo, visto il progetto di decisione del Consiglio (10711/2016), visto il progetto di accordo tra l'unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak per le navi battenti bandiera danese, norvegese e svedese (11692/2014), vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'unione europea (C8-0332/2016), visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento, vista la sua risoluzione non legislativa del [...] sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak per le navi battenti bandiera danese, norvegese e svedese, vista la raccomandazione della commissione per la pesca (A8-0321/2016), 1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo; 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno di Norvegia. RR\1109422.docx 5/8 PE587.521v02-00
BREVE MOTIVAZIONE Un accordo del 1966 tra la Danimarca, la Norvegia e la Svezia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat è entrato in vigore il 7 agosto 1967. Questo accordo, che integrava l'accordo bilaterale del 1980 in materia di pesca tra l'unione europea e la Norvegia, garantiva a questi tre paesi un accesso reciproco per l'esercizio della pesca fino a una distanza di 4 miglia nautiche dalle loro rispettive linee di base nello Skagerrak e nel Kattegat. Inoltre, l'accordo stabiliva che, per tali attività di pesca, la zona in questione fosse considerata alto mare. L'accordo disciplinava pertanto le relazioni tra gli Stati in quanto sia Stati di bandiera che Stati costieri. L'accordo del 1966 teneva conto della particolare situazione geografica dello Skagerrak e del Kattegat per quanto riguarda la pesca e riconosceva i diritti storici alla pesca dei pescatori dei tre paesi interessati in questa zona marina molto limitata. Per questo motivo, l'accordo del 1966 comprendeva solo tre articoli, il primo dei quali definiva la zona in questione, mentre il secondo definiva i diritti di accesso e la volontà di armonizzare le regolamentazioni tecniche. Con l'adesione della Danimarca e della Svezia all'ue, rispettivamente nel 1973 e nel 1995, la Commissione è divenuta responsabile della gestione dell'accordo per conto di questi due Stati membri. Le consultazioni sul sistema istituito dall'accordo si sono svolte parallelamente alle consultazioni tenutesi nell'ambito dell'accordo bilaterale del 1980 in materia di pesca. L'accordo del 1966 è rimasto in vigore per un periodo iniziale di 35 anni fino al 2002 ed è stato successivamente prorogato per due periodi quinquennali fino al 2012. A fronte dei più recenti sviluppi nel diritto internazionale della pesca e, in particolare, a seguito dell'adozione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici del 1995, la Norvegia ha ritenuto che l'accordo esistente non fosse conforme alle attuali disposizioni del diritto del mare. La Norvegia ha espresso particolare preoccupazione in merito alle disposizioni in materia di controllo. Ha ritenuto, inoltre, che l'accordo non rispettasse i principi della normale giurisdizione degli Stati costieri, a norma della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, e non fosse conforme ai moderni principi di conservazione e di gestione. Il 29 luglio 2009, il ministero degli Esteri norvegese ha formalmente informato le autorità del governo danese, depositario dell'accordo, dell'intenzione di porvi fine con una formale denuncia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo. Di conseguenza, l'accordo del 1966 è scaduto il 7 agosto 2012. In seguito, la Norvegia ha avviato negoziati formali con la Commissione, a nome dell'unione europea, allo scopo di definire un accordo sostitutivo sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat. Tale nuovo accordo è stato siglato il 24 ottobre 2013 e firmato il 15 gennaio 2015. Esso è conforme alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e alle successive disposizioni correlate contenute in altri accordi. Il nuovo accordo continua a garantire alle navi di Danimarca, Norvegia e Svezia l'accesso esclusivo alle rispettive acque al di là delle 4 miglia nautiche a partire dalle linee di base. Esso garantisce ai due Stati membri e alla Norvegia la continuità dell'accesso reciproco alle rispettive acque delle altre parti nello Skagerrak e nel Kattegat e consente al tempo stesso di disciplinare la pesca nella zona mediante misure certe di conservazione e di gestione. Inoltre, PE587.521v02-00 6/8 RR\1109422.docx
l'accordo permette di disporre di misure di controllo conformi ai principi della normale giurisdizione degli Stati costieri, come già avviene per la pesca nel Mare del Nord. Posizione del relatore Tradizionalmente, i pescatori non pescano in talune acque: pescano determinati stock ittici o determinate specie, pescano nelle acque in cui si trovano questi stock o queste specie e seguono le specie migratorie. Questa tradizione è anteriore alla creazione degli Stati e al riconoscimento delle acque territoriali e, molto più tardi, delle zone economiche esclusive. Il Kattegat e lo Skagerrak ne sono un esempio tipico. I pescatori svedesi, danesi e norvegesi hanno pescato insieme in queste acque gli stessi stock ittici almeno fin dal Medioevo. Il fatto che due dei paesi siano diventati Stati membri non ha cambiato il principio secondo cui i pescatori dei tre paesi dovrebbero godere dei diritti storici di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat. È della massima importanza che questi diritti storici di pesca siano rispettati. La politica comune della pesca dell'ue prevede un sistema per la gestione degli stock ittici nelle acque da essa contemplate e in questo modo sostiene i diritti storici dei pescatori. L'accordo integra il sostegno dei diritti storici di pesca in questa zona e si rivelerà altresì utile per l'attuazione della PCP riformata nel Kattegat e nello Skagerrak. Il Parlamento europeo dovrebbe dare la sua approvazione all'accordo. RR\1109422.docx 7/8 PE587.521v02-00
ESO DELLA VOTAZIONE FINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERO Approvazione 9.11.2016 Esito della votazione finale +: : 0: 19 0 0 Membri titolari presenti al momento della votazione finale Supplenti presenti al momento della votazione finale Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa Ole Christensen, Jørn Dohrmann, Francisco José Millán Mon PE587.521v02-00 8/8 RR\1109422.docx