LEGISLAZIONE ITALIANA



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STRUMENTI LEGISLATIVI PER LA TUTELA DEL CITTADINO E DELL AMBIENTE La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Costituzione (art. 32)

I PROFILI GIURIDICI NEL CAMPO DELL INQUINAMENTO ACUSTICO CIVILE AMMINISTRATIVO PENALE Art. 844 c.c. Immissioni (D.P.C.M. 01/03/91) Legge Quadro n. 447/95 Art. 659 c.p. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

EVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI LEGISLATIVI DPCM 1/3/91 Introduce il concetto di limite massimo di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno L. 447/95 Stabilisce i princìpi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico Decreti attuativi della L. 447/95 regolamenti di esecuzione distinti per tipologia di sorgente sonora, attività o requisiti Leggi regionali regolamenti per la classificazione acustica del territorio

IL QUADRO DEI DISPOSTI NORMATIVI LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO n.447/95 D.P.C.M. 14/11/97 - Valori limite sorgenti sonore D.M.A. 16/03/98 - Metodologia misura rumore D.P.R. 142/04 - Rumore stradale D.P.R. 459/98 - Rumore ferroviario D.M.A. 29/11/00 - Criteri per la predisposizione dei piani di risanamento D.P.C.M. 5/12/97 - Requisiti acustici edifici D.lgs 194/05 - Recepimento Direttiva Europea

LEGGE QUADRO 447/95 Regolare e disciplinare direttamente la materia dell inquinamento acustico Affrontare il problema inquinamento acustico in chiave preventiva Inserire l inquinamento acustico tra le cause di degrado ambientale Mettere in relazione il concetto di inquinamento acustico e degrado ambientale con il valore della salute Stabilire che chi inquina deve pagare

LEGGE QUADRO 447/95 Definisce: Valori limite di emissione (di ciascuna sorgente) Valori limite di di immissione (rispetto ad ogni ricettore) in riferimento a specifiche categorie di sorgenti sonore, Valori di attenzione (potenziale rischio per la salute umana o per l ambiente) Valori di qualità (risanamento e tutela dell ambiente)

LEGGE QUADRO 447/95 stabilisce le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni in materia di inquinamento acustico; dispone l adozione di piani di risanamento acustico, nel caso di superamento dei valori di attenzione; dispone la predisposizione di una documentazione di impatto acustico per la realizzazione di opere potenzialmente inquinanti; obbliga alla valutazione previsionale del clima acustico nel caso di nuova realizzazione di insediamenti sensibili.

INQUINAMENTO ACUSTICO Inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi. L. 447/95, art. 2, comma 1, lettera a)

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO Per zonizzazione acustica, si intende una suddivisione in aree omogenee del territorio appartenenti alle classi acustiche previste dal DPCM 14/11/97 La zonizzazione acustica è un atto tecnico-politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte L obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone ancora non inquinate fornire un indispensabile strumento di pianificazione territoriale, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale.

ESEMPIO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO La normativa comunitaria prevede mappatura acustica per infrastrutture di trasporto e per agglomerati urbani principali (Direttiva 49/2002/CE e D.lgs 194/05) Soggetto Scadenze temporali Agglomerati >250.000 ab. Infrastrutture stradali >6 Mln. veicoli/anno Infrastrutture ferroviarie >60.000 convogli/anno Aeroporti >50.000 movimenti/anno Agglomerati >100.000 ab. Infrastrutture stradali >3 Mln. veicoli/anno Infrastrutture ferroviarie >30.000 convogli/anno 30/06/2007 30/06/2012 E prevista una sanzione amministrativa da 30.000 a 180.000 euro per ogni mese di ritardo!

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO Il D.P.C.M. 01/03/91 stabiliva, in via transitoria limiti di accettabilità di livelli di rumore validi su tutto il territorio nazionale, quali misure immediate ed urgenti di salvaguardia della qualità ambientale e della esposizione umana al rumore, in attesa dell'approvazione di una legge quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico.

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone acusticamente omogenee previste, si applicano, per le sorgenti sonore fisse, i seguenti limiti di accettabilità: Zonizzazione Limite diurno Leq (A) Limite notturno Leq (A) Tutto il territorio nazionale 70 60 Zona A (decreto ministeriale n. 1444/68) 65 55 Zona B (decreto ministeriale n. 1444/68) 60 50 Zona esclusivamente industriale 70 70

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO CLASSE I Aree particolarmente protette Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO CLASSE II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO CLASSE III Aree di tipo misto Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO CLASSE IV Aree di intensa attività umana Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO CLASSE V Aree prevalentemente industriali Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO CLASSE VI Aree esclusivamente industriali Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE DELLE SORGENTI SONORE DPCM 14/11/1997 Il decreto determina: I valori limite di emissione I valori limite di immissione I valori di attenzione I valori di qualità Riferiti alle classi così come definiti nella tabella A (che ricalca la tabella 2 del DPCM 01/03/91) Come definiti dalla legge quadro sull inquinamento acustico 447/95

VALORI LIMITE DI EMISSIONE Con riferimento alle sole sorgenti fisse vengono indicati i valori nella tabella B del decreto DPCM 14/11/1997 e si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone. I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità

VALORI LIMITE DI EMISSIONE (tabella A) CLASSI DI DESTINAZIONE D USO DEL TERRITORIO TEMPI DI RIFERIMENTO DIURNO NOTTURNO I II AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI 45 35 50 40 III AREE DI TIPO MISTO 55 45 IV V VI AREE DI INTENSA ATTIVITA UMANA AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI 60 50 65 55 65 65

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE Si riferiscono al rumore immesso nell ambiente esterno dall insieme di tutte le sorgenti e sono indicati nella tabella C del DPCM 14/11/1997 la (tabella 2 del decreto 1/3/91). Tali limiti non si applicano all interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, e aereoportuali.

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE (tabella C) CLASSI DI DESTINAZIONE TEMPI DI RIFERIMENTO D USO DEL TERRITORIO DIURNO NOTTURNO I AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE II AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI 50 40 55 45 III AREE DI TIPO MISTO 60 50 IV AREE DI INTENSA ATTIVITA UMANA V AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI VI AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI 65 55 70 60 70 70

VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE Valori determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalentedirumoreambientaleeeilrumoreresiduo 5 db(a) per il periodo diurno 3 db(a) per il periodo notturno Vengono rilevati all interno degli ambienti abitativi e non applicabili nelle aree classificate come classe VI e alle infrastrutture

VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE IL LIVELLO DIFFERENZIALE NON SI APPLICA: nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto. 2. quando ogni «effetto del rumore è da ritenersi trascurabile»: se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 db(a) durante il periodo diurno e 40 db(a) durante il periodo notturno; se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 db(a) durante il periodo diurno e 25 db(a) durante il periodo notturno. alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

ZONE PARTICOLARI Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto All interno delle fasce vige una regolamentazione speciale, indipendente dalla zonizzazione acustica. Aree adibite a manifestazioni a carattere temporaneo e cantieri L autorizzazione con eventuale deroga rilasciata dall Autorità Comunale determina l esenzione con modalità e tempi stabiliti, dal rispetto ai limiti acustici definiti nella Z.A.

INFRASTRUTTURE STRADALI

STRUMENTI DI PREVENZIONE La valutazione di impatto e di clima acustico e i requisiti acustici passivi degli edifici Costituiscono gli strumenti fondamentali per prevenire situazioni di criticità In sede di pianificazione (Varianti PRGC, approvazione strumenti urbanistici esecutivi, ecc.) Per il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni (Permessi per costruire, uso immobili, esercizio attività, ecc.)

VALORI DI ATTENZIONE 1. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono: a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al presente decreto, aumentati di 10 db per il periodo diurno e di 5 db per il periodo notturno; b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al presente decreto. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali. 2. Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente. 3. I valori di attenzione di cui al comma 1 non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO Nel caso di superamento dei valori di attenzione [ ], i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico [ ] I piani di risanamento acustico devono contenere: a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a); b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento; c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento; d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari; e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

VALORI LIMITE DI QUALITÀ (tabella D) CLASSI DI DESTINAZIONE D USO DEL TERRITORIO TEMPI DI RIFERIMENTO DIURNO NOTTURNO I II AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI 47 37 52 42 III AREE DI TIPO MISTO 57 47 IV V VI AREE DI INTENSA ATTIVITA UMANA AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI 62 52 67 57 70 70

STRUMENTI DI PREVENZIONE VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO; si verifica se l opera produce emissioni sonore nel rispetto della normativa VALUTAZONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO; si accerta che il rumore già presente nell area sia compatibile con la destinazione d uso del ricettore in progetto VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO; verificare la compatibilità dell opera in fase di progetto;

ARTICOLO 8 (LEGGE QUADRO 447/95) E fatto obbligo produrre la documentazione di impatto acustico per la realizzazione, potenziamento o modifica delle seguenti opere (comma 2): Aeroporti, aviosuperfici, eliporti; Strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali) [DL n 285 del 1992]; Discoteche; Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari rumorosi; Impianti sportivi e ricreativi; Ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivi su rotaie;

ARTICOLO 8 (LEGGE QUADRO 447/95) E fatto obbligo produrre una valutazione previsionale di clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento: Scuole e asili nido; Ospedali; Case di cura e di riposo; Parchi pubblici urbani ed extraurbani; Nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

Articolo 8 comma 3bis 3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento. (comma aggiunto dall'art. 5, comma 5, legge n. 106 del 2011)

ARTICOLO 8 (LEGGE QUADRO 447/95) E fatto obbligo produrre una valutazione di previsione di impatto acustico contestuale a: Domanda per il rilascio di concessioni edilizie; Provvedimenti che abilitano alla utilizzazione; Domanda di licenza o autorizzazione all esercizio di attività. relativamente alle seguenti opere o attività: Nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative; Nuove postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

DPR 19 ottobre 2011, n. 227 Art. 4. Semplificazione della documentazione di impatto acustico 1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

DPR 19 ottobre 2011, n. 227 Art. 4. Semplificazione della documentazione di impatto acustico 1. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 2. n tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.