AREA LEGISLATIVA CONTENZIOSO E CONFER. DI SERVIZI DETERMINAZIONE

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REGIONE LAZIO Dipartimento: Direzione Regionale: Area: DIPARTIMENTO TERRITORIO TERRITORIO E URBANISTICA AREA LEGISLATIVA CONTENZIOSO E CONFER. DI SERVIZI DETERMINAZIONE del 2 8 MAG. 2010 Proposta n. 8970 del 27/05/20 IO Oggetto: Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica - artt. 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Proponente: Estensore Responsabile del procedimentò Responsabile dell' Area Direttore Regionale Direttore Dipartimento DEL PINTO GABRIELE GABRIELE DEL PINTO M. AJELLO D.IACOVONE R. DE FILIPPIS Protocollo Invio Firma di Concerto Pagina 1/8

IL DIRETTORE VISTA la 1.r. 18 febbraio 2002,n.6 e successive modificazioni; VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n 6 settembre 2002, H. 1; VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo"; VISTA la legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59, "Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche alle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. l" con cui è stato conferito ai Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente l'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni in materia di paesaggio per gli interventi specificati ne li ' art. 1; VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, "Norme in materia di aree naturali protette regionali"; VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. lo della legge 6 luglio 2002, n. 137", (di seguito denominato "Codice"), e successive modificazioni; VISTO in particolare l'articolo 146 del Codice, con cui il legislatore nazionale ha modificato la distribuzione delle funzioni concernente l'autorizzazione in materia di paesaggio ed il relativo procedimento, disponendo, al comma 6, che la Regione può delegarne l'esercizio a Province, a forme associative e di cooperazione fra Enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull' ordinamento degli Enti locali, ovvero a Comuni, purché gli Enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnicoscientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia; VISTO altresì l'art. 159 del Codice, concernente la disciplina e la durata del regime transitorio, che dispone che il mancato adempimento da parte delle Regioni della verifica dei requisiti in capo agli enti delegati determina la decadenza delle deleghe in essere; VISTO il decreto legge ]O luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha prorogato al 31 dicembre 2009 l'applicazione del regime transitorio concernente il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche; VISTA la Deliberazione della giunta regionale 4 dicembre 2008, n. 886, avente ad oggetto: "Determinazione in merito alla modifica della 1.r. 19 dicembre 1995, n. 59, e alla verifica della sussistenza, negli Enti delegati all'esercizio di funzioni in materia paesaggistica, dei requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica previsti negli artt. 146, comma 6, e 159, comma l, del d.lgs. n. 42/2004"; VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2009 n. 338, con cui è stata modificata la precedente deliberazione n. 883/2008; VISTI i requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione fra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, previsti nel Codice e specificati nelle Deliberazioni di Giunta regionale suindicate; VISTE le note inviate a tutti i Comuni del Lazio con cui gli enti delegati sono stati informati circa gli adempimenti da espletare per mantenere la funzione delegata; VISTI gli esiti delle verifiche effettuate dalla Regione Lazio in merito alla sussistenza dei requisiti in capo agli enti delegati; Pagina 2/8

VISTE le proprie determinazioni n. B6832 del 28 dicembre 2009, n. B0684 del 12 febbraio 1020, n. B2190 del 19 aprile 20 lo, con cui è stata effettuata la ricognizione dei Comuni che possono esercitare le funzioni amministrative delegate con la 1.r. 59/95, in quanto sono risultati in possesso dei requisiti necessari ad assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia; CONSIDERATO che le predette determinazioni prevedono l'emanazione di successivi provvedimenti integrativi; CONSIDERA TO che undici Comuni hanno comunicato di aver completato il processo di adeguamento dopo l'emanazione della determinazione n. B2190/2010; CONSIDERATO che la Regione Lazio ha verificato che, di questi, sono nove i Comuni in possesso dei necessari requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni; RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad una nuova individuazione dei Comuni che risultano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate, DETERMINA 1.1 Comuni di seguito specificati, in esito alla verifica effettuata, possono riprendere ad esercitare le funzioni delegate con la 1.r. 59/95 dalla data della presente determinazione, nell'ambito del nuovo procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica previsto dall'art. 146 del Codice. FR FIUGGI COLFELICE TUSCANIA CARBOGNANO LUBRIANO VIGNANELLO ARTENA LICENZA SAN POLO DEI CA VALIERI 5. 6. 7. 23 4. 8. 9. l 2. I Comuni non compresi nel presente provvedimento e nelle precedenti determinazioni n. B6832/2009, n. B0684/2010 e B2190/2010 non possono esercitare le funzioni delegate, in quanto non sono in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. Pertanto, le funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche verranno esercitate dalla Regione fino a quanto i Comuni stessi non avranno adeguato la propria struttura organizzativa. 3. Con successivi provvedimenti si integrerà l'elenco dei Comuni che avranno completato il processo di adeguamento, i quali torneranno ad esercitare le funzioni delegate. 4. Restano fermi i limiti generali concernenti l'esercizio della funzione in materia paesaggistica risultanti dalla normativa vigente. In particolare, ai sensi dell'art. l, comma l, della 1.r. 59/95, la delega riguarda i soli Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente, ossia approvato. Pagina 3/8

5. Sono altresì esclusi dall'esercizio delle funzioni delegate con la 1.r. 59/95 i Comuni il cui territorio rientra per intero all'interno del perimetro delle aree naturali protette aventi il Piano di assetto approvato. In tal caso, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 9, comma 7, della 1.r. 24/98, e pertanto l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata direttamente dall'ente gestore dell'area naturale protetta insieme al nulla osta di cui all'articolo 28 della 1.r. 29/97. Resta fermo che nel caso in cui il territorio del Comune coincida solo parzialmente con l'area naturale protetta, il Comune stesso esercita la funzione delegata per gli interventi previsti nella parte esterna all'area protetta. 6. L'esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate, da parte dei Comuni individuati nei provvedimenti ricognitivi regionali, è subordinato al mantenimento dei requisiti di differenziazione delle funzioni paesaggistiche ed urbanistiche e di adeguata competenza tecnico-scientifica. La perdita dei requisiti stessi determina il venir meno della delega. I Comuni sono pertanto tenuti a comunicare alla Regione Lazio, direzione territorio e urbanistica, ogni variazione del proprio assetto organizzativo che determini la perdita dei requisiti indispensabili per l'esercizio delle funzioni delegate. A vverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. ALL. 1 Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni individuati con le precedenti determinazioni dirigenziali n. B6832 del 28 dicembre 2009, n. B0684 del 12 febbraio 2010 e n. B2190 del 19 aprile 2010. FR ACUTO l. FR ALATRI 2. FR ALVITO 3. FR AMASENO 4. FR BOVILLE ERNICA 5. FR BROCCOSTELLA 6. FR CASTELLIRI 7. FR CASTROCIELO 8. FR COLLEPARDO 9. FR FALVATERRA lo. FR FERENTINO Il. FR FONTANA LIRI 12. FR FONTECHIARI 13. FR FROSINONE 14. FR MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO 15. FR MOROLO 16. FR PESCOSOLIDO 17. FR PIGLlO 18. FR POSTA FIBRENO 19. FR ROCCASECCA 20. Pagina 4/8

FR ACCUMOLI ANTRODOCO BELMONTE CANTALICE AMATRICE COLLE COLLI CONTIGLIANO CITTADUCALE CASTELNUOVO PRIVERNO FONDI FORMIA APRILIA LATINA MAENZA MINTURNO ROCCAGORGA NORMA SABAUDIA CORI CISTERNA GAETA ITRI CAMPO VEROLI TORRICE TERRACINA SPERLONGA SONNINO SEZZE SERMONETA PONTINIA PONZA SORA SERRONE SANT'ELIA FELICE SUL SANT' TORA DI MELE FIUMERAPIDO VELINO CIRCEO BIAGIO LATINA SABINA ANGELO DI FARFA 23. 22. 21. 43. 29. 28. 27. 25. 24. 49. 48. 47. 46. 45. 42. 44. 40. 30. 31. 32. 26. 33. 34. 35. 50. 51. 36. 54. 58. 59. 60. 61. 57. 56. 37. 55. 38. 39. 41. 52. 53. Pagina 5/8

RI FARA FIAMIGNANO FORANO FRASSO GRECCIO LEONESSA MARCETELLI MICIGLIANO MONTELEONE MONTOPOLI MORRO PAGANICO PESCOROCCHIANO PETRELLA POGGIO RIETI RIVODUTRl ROCCA TARANO COTTANELLO VACONE BRACCIANO FILACCIANO ANGUILLARA ALBANO FIANO ANZIO ARDEA ARICCIA CIVITELLA CAMPAGNANO CARPINETO CASTEL CERVETERI CIAMPINO CIVITAVECCHIA COLLEFERRO COLONNA ROMANO SINIBALDA S.GIOV.lN REATINO BUSTONE NATIVO SAN SABINA MADAMA LAZIALE SALTO SABINO SAN ROMANO LORENZO SABAZIA SABINO SABINA DI PAOLO ROMA 62. 63. 64. 65. 67. 68. 66. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 82. 84. 85. 87. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 79. 80. 81. 83. 86. 88. 89. 100. lo 102. l. Pagina 6/8

RM ACQUAPENDENTE ARLENA ROCCA POMEZIA RIOFREDDO RIGNANO PALESTRINA NETTUNO NEMI FRASCATI NAZZANO FORMELLO MORICONE FIUMICINO MONTEROTONDO MONTECOMPATRI TORRlT TREVIGNANO MAZZANO LANUVIO MARINO LADISPOLI MARCELLINA MANDELA ROMA SACROFANO PONZANO SANT'ORESTE SEGNI GENZANO TIVOLI VELLETRI TOLFA GROTTAFERRATA ZAGAROLO GUIDONIA LARIANO MAGLIANO CESAREO A TIBERINA FLAMINIO PAPA CAVE ROMANO DI CASTRO ROMANO 132. 133. 134. 135. 106. 107. 108. 130. 13l. 129. 125. 128. 124. 127. 123. 126. 122. 12l. 105. 120. 104. 119. 103. 118. 117. 139. 136. 116. 140. 137. 110. 115. 14l. 142. 143. 109. 114. Il l] 113. 138. Pagina 7/8

VT MONTEFIASCONE VITERBO ORTE PROCENO RONCIGLIONE TARQUINIA VALLERANO VASANELLO VILLA ISCHIA GROTTE FALERIA GALLESE CIVIT CELLENO CASTEL CANINO BASSANO CALCATA ORIOLO SORIANO SUTRI VALENTANO GRADOLl CAPODIMONTE CAPRANICA CANEPINA BOLSENA LORENZO AALTO S.GIOV. CASTELLANA ROMANO SANT'ELlA NEL CASTRO IN TEVERINA CIMINO NUOVO CASTRO TUSCIA 166. 167. 168. 158. 156. 157. 153. 149. 150. 15l. 147. 148. 145. 160. 16l. 173. 174. 162. 163. 164. 165. 159. 169. 170. 17l. 172. 154. 155. 152. 144 146. ViF" Pagina 8 / 8