LE SOCIETA FIDUCIARIE E IL REGIME «DE MINIMIS»

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LE SOCIETA FIDUCIARIE E IL REGIME «DE MINIMIS» LE SOCIETA FIDUCIARIE E IL REGOLAMENTO (UE) N 1407/2013 DELLA COMMISSIONE, DEL 18 DICEMBRE 2013, RELATIVO ALL APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 107 E 108 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL UNIONE EUROPEA AGLI AIUTI «DE MINIMIS»

CONTENUTI 1. IL CONCETTO DI IMPRESA UNICA 2. LE SOCIETA FIDUCIARIE: NATURA E FUNZIONE 3. IL NEGOZIO FIDUCIARIO 4. CAUSA DEL CONTRATTO FIDUCIARIO 5. LE SOCIETA FIDUCIARIE ED IL PERIMETRO DELL IMPRESA UNICA 6. I CHIARIMENTOI DI ASSOFIDUCIARIA 7. I CHIARIMENTI DEL MISE

IL CONCETTO DI IMPRESA UNICA REGIME DE MINIMIS PERIODO 2014-2020 NUOVO CONCETTO IMPRESA UNICA: Il Plafond de Minimis deve essere calcolato considerando il gruppo nel quale un impresa opera e non sulla singola impresa. Nel calcolo del Plafond de Minimis deve essere presa in considerazione sia l azienda che richiede l agevolazione sia l insieme delle imprese a questa collegate.

(Nello specifico ) Per IMPRESA UNICA s intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni di collegamento seguenti, da verificare sia a monte che a valle dell'impresa richiedente l'incentivo: a. Un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b. Un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c. Un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d. Un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

SOCIETA FIDUCIARIE: NATURA E FRUIZIONE LEGGE 1966/1939 INTESTAZIONE FIDUCIARIA la Società Fiduciaria ASSUME L AMMINISTRAZIONE DI BENI PER CONTO DI TERZI Le Società Fiduciarie non diventano proprietarie dei beni e diritti a loro affidati, ma attuano una netta separazione tra il patrimonio gestito in favore del Soggetto Fiduciante e quello proprio della Società Fiduciaria. I beni ed i diritti trasferiti alle Società Fiduciarie sono sottratti alle azioni dei creditori di tali società rimanendo quindi soggetti alle sole azioni dei creditori del fiduciante. SEGRETO FIDUCIARIO Per i creditori del Soggetto Fiduciante, non è per niente agevole individuare i beni che il soggetto debitore detiene per il tramite di Società Fiduciaria.

IL NEGOZIO FIDUCIARIO NEGOZIO FIDUCIARIO Regola i rapporti tra la Società fiduciaria ed il Fiduciante è una particolare figura negoziale che, in quanto priva di una specifica regolamentazione, è stata solo recentemente elaborata da dottrina e giurisprudenza come l accordo attraverso il quale: si ha l attribuzione ad un soggetto (il fiduciario) di un diritto limitato dalla cura degli interessi di un altra persona (il fiduciante o terzo beneficiario). In pratica si tratta di un accordo che per sola similitudine viene assoggettato all applicazione dei principi generali in tema di mandato senza rappresentanza. Si evidenzia come, da tempo, legislazione e giurisprudenza sono unanimemente concordi nel riconoscere che la Società Fiduciaria non è effettiva proprietaria dei beni di cui si rende intestataria, ma solo intestataria dei beni per conto del fiduciante, che ne rimane«effettivo proprietario»

IL NEGOZIO FIDUCIARIO Ad oggi, dottrina e giurisprudenza identificano l istituto individuandone la caratteristica principale nel fatto che: a. O le parti pongono in essere due negozi distinti e fra loro collegati, e cioè uno di carattere esterno e di natura reale, in forza del quale il fiduciante trasferisce un proprio diritto al fiduciario, ed uno di carattere interno e di natura obbligatoria (pactum fiduciae), limitativo del primo, in forza del quale il fiduciario assume l obbligo verso il fiduciante di ritrasferire il diritto a lui o ad un terzo indicatogli (modello della cd. fiducia dinamica); b. O il fiduciario, qualora sia già titolare di un diritto, si impegna, in forza di apposita pattuizione, a disporne conformemente alle richieste del fiduciante in favore di quest ultimo o di un terzo da questo indicato (modello della cd. fiducia statica). In entrambi i casi IlCONTRATTO FIDUCIARIO è un atto realmente voluto dalle parti contraenti in quanto il fiduciario diventa titolare sia del diritto che gli è stato trasferito fiduciariamente, sia dell obbligo di ritrasferirlo al fiduciante o chi per lui.

IL NEGOZIO FIDUCIARIO È d obbligo evidenziare che il trasferimento fiduciae causa può atteggiarsi in maniera diversa tra: 1. FIDUCIA DI TIPO ROMANISTICO 2. FIDUCIA DI TIPO GERMANISTICO 1. FIDUCIA DI TIPO ROMANISTICO Il fiduciario è investito di un potere giuridico dal punto di vista reale illimitato, sebbene circoscritto dall obbligo sottoscritto con il pactum fiduciae; in caso di violazione dell obbligo, il fiduciante potrà agire solo con una normale azione di risarcimento del danno; Si tratta di una interposizione reale di persona con l intestazione fiduciaria, l interposto fiduciario acquista a tutti gli effetti la titolarità del bene o diritto e, contemporaneamente, si obbliga nei confronti del proprio dante causa ad un determinato comportamento; alle violazioni compiute dal fiduciario nell esecuzione del mandato il fiduciante può opporre azione per risarcimento danni da inadempimento contrattuale.

2. FIDUCIA DI TIPO GERMANISTICO Il Fiduciario è sì investito di un potere giuridico di disposizione illimitato, ma lo stesso è anche risolutivamente condizionato; ogni uso contrario allo scopo convenuto determina una azione di rivendicazione, con ritorno del bene o diritto anche a danno del terzo acquirente. Si introduce nel nostro ordinamento il concetto della legittimazione formale che prevede una separazione tra la titolarità effettiva del bene o diritto, che rimane al fiduciante, e la legittimazione al loro esercizio nei confronti di terzi, che viene attribuita al fiduciario (come dire sulla scorta di una vera e propria presunzione di titolarità, cd. titolarità apparente). Normalmente per stabilire in concreto la natura del pactum fiduciae, ed in particolare stabilire se trattasi di fiducia di tipo romanistico o germanistico è necessario fare riferimento alla volontà delle parti che hanno stipulato il patto stesso. Il ricorso più frequente alla Società Fiduciaria si verifica al fine di predisporre una schermatura di partecipazioni in società.

LE SOCIETA FIDUCIARIE ED IL PERIMETRO DELL IMPRESA UNICA Ciò che in questa sede interessa analizzare è la circostanza secondo la quale la Società SRL Richiedente e beneficiaria del contributo Statale in regime de minimis sia partecipata da una Società Fiduciaria ed in che modo. Viene determinato il perimetro dell Impresa ai fini di verificare il rispetto delle soglie previste dal Reg. UE, con particolare riguardo ai rapporti di collegamento tra Fiduciaria e SRL. In particolare, di seguito si riportano gli interventi di ASSOFIDUCIARIA e del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) diretti a fare chiarezza in ordine ai rapporti tra la Fiduciaria e la Società da quest ultima partecipata ai fini della corretta applicazione della normativa europea Reg. 140772013.

I CHIARIMENTI DI ASSOFIDUCIARIA Notadel 8febbraio2018 ASSOFIDUCIARIA: Nell intervento dell 8 febbraio 2018, Assofiduciaria mette in evidenza gli effetti distorsivi determinati dall erroneo inserimento delle Società fiduciarie nella posizione di Impresa richiedente gli aiuti statali de minimis. In particolare, tale effetto distorsivo consiste nel fatto che quando una società partecipata da Società fiduciaria richiede un aiuto de minimis nel sistema informatico (sul punto, si ricorda che il Registro Nazionale degli Aiuti è interconnesso con le informazioni detenute dal Registro delle Imprese, tenuto dalle Camere di Commercio) la società fiduciaria appare «impresa unica» insieme alla società partecipata «richiedente» con l effetto di una probabile esclusione di quest ultima dal beneficio. Le dirette conseguenze della Nota del 8 febbraio 2018 di Assofiduciaria sono le seguenti: 1. La Società Fiduciaria non rientra nel perimetro dell impresa richiedente gli aiuti statali de minimis; 1. La Direzione Generale del MISE per gli incentivi alle imprese ha accolto la presente nota di Assofiduciaria: a partire dal 3 luglio 2018 vengono escluse dal perimetro di collegamento dell Impresa Unica le partecipazioni detenute da società fiduciarie e correttamente contraddistinte presso il Registro delle Imprese dal tipo di diritto «Intestazione fiduciaria».

I CHIARIMENTI DI ASSOFIDUCIARIA Notadel 29ottobre2018 ASSOFIDUCIARIA: Nell intervento del 29 ottobre 2018, Assofiduciaria offre indicazioni relative al caso in cui nella visura camerale della Società richiedente il contributo, la partecipazione detenuta dalla Fiduciaria risulti contraddistinta dal tipo di diritto «proprietà»(e non, invece, «intestazione fiduciaria»). Il predetto collegamento, in particolare, conduce il sistema del Registro Nazionale degli aiuti di Sato a computare detta partecipazione nel perimetro dell Impresa unica della Società richiedente l aiuto (con la possibile conseguenza del superamento, da parte di quest ultima, delle soglie minime previste per la concessione del contributo). Questa evenienza, secondo il MISE, si qualifica insuperabile. Tuttavia, nella stessa nota, Assofiduciaria segnala come l ipotesi suddetta si verifichi in realtà assai di rado e ciò per gli effetti del D.M. 16 gennaio 1995 (cfr. art. 5, co 7). Con la stessa nota, Assofiduciaria, invita dunque le proprie Associate a vigilare che presso il Registro Imprese le partecipazioni risultino correttamente qualificate ed esorta le Società partecipate ad agire, ove necessario, rettificando la qualità di socio come di «intestazione fiduciaria»

I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Riunione del 27 giugno 2006 della Commissione del MISE per la determinazione della dimensione aziendale al fine della concessione di aiuti delle attività produttive Nella riunione in oggetto, la commissione, nel fornire una definizione di collegamento tra imprese, chiariva che: nel caso in cui le partecipazioni societarie risultino intestate a Società fiduciarie che amministrino questi beni per conto di terzi sulla base di un rapporto di intestazione fiduciaria, le partecipazioni sono riconducibili al soggetto fiduciante e non alla società fiduciaria. E quindi rispetto al primo che andrà verificata la sussistenza di rapporti di associazione e/o collegamento». Riunione del 20 febbraio 2007 della Commissione del MISE per la determinazione della dimensione aziendale al fine della concessione di aiuti delle attività produttive. Nella riunione in oggetto, la Commissione ha avuto modo di precisare che, con riferimento alle Società fiduciarie e per il calcolo della dimensione aziendale, è necessario avere a disposizione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il legale rappresentante della Società fiduciaria (assumendosi la responsabilità civile e penale di quanto eventualmente dichiarato) attesti che il soggetto fiduciante non si trovi in una relazione di associazione e/o collegamento, rilevanti ai fini del calcolo della dimensione dell impresa in questione.