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Direzione Centrale Entrate Roma, 18/02/2013 Circolare n. 28 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati n.1 OGGETTO: SOMMARIO: Art. 29 d.l. 244/1995. Riduzione contributiva nel settore dell edilizia per l anno 2012. Riepilogo normativo e indicazioni operative per le aziende che non hanno presentato l istanza di riduzione nel 2012. Chiarimenti. PREMESSA Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 ottobre 2012, assunto di concerto con il Ministero dell economia e delle finanze (allegato 1) - pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2013 ha confermato per l anno 2012, nella misura dell 11,50 per cento, la

riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall articolo 29 del decreto legge 244/1995, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. Al riguardo, va osservato che dal 2012 - l Istituto (1) ha introdotto nuove modalità di presentazione della comunicazione finalizzata all applicazione dello sgravio e nuove modalità di codifica dei datori di lavoro aventi diritto al beneficio. Successivamente sono stati, altresì, attivati i moduli telematici per le istanze e in conformità alla previsione contenuta nel rivisitato comma 5 dell articolo 29, del citato decreto legge (2) - è stata confermata la misura della riduzione contributiva in vigore l anno precedente, pari all 11,50% (3). Con la presente circolare si riepiloga la normativa che regola la materia e si forniscono indicazioni operative per le aziende che non hanno presentato l istanza di riduzione nel 2012. 1. Caratteristiche della riduzione contributiva. Condizioni di accesso al beneficio. Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti nella misura dell 11,50 per cento per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale. Le aliquote contributive da considerare sono quelle in vigore, per i diversi settori di attività (industria e artigianato), dal 1 gennaio 2012. A tale proposito, si ricorda che la base di calcolo deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all art. 120, commi 1 e 2, della legge 388/2000 e all art. 1, commi 361 e 362, della legge 266/2005; la stessa deve essere, altresì, determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti (4). Per espressa previsione di legge, i datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile, individuati dai codici ISTAT 1991 dal 45.11 al 45.45.2 (5). Si osserva, inoltre, che l agevolazione: compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2012; non trova applicazione sul contributo previsto dall articolo 25, comma 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua e versato dai datori di lavoro, fino al 31 dicembre 2012, unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria (6); è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall art. 6, commi da 9 a 13, del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nonché da quelle dettate dall art. 1, comma 1, del medesimo decreto, in materia di retribuzione imponibile. Si ribadisce, poi, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, assunzione dalle liste di mobilità ai sensi della l. 223/1991, contratti di inserimento, ecc.). Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alle precisazioni già fornite (7). Va altresì osservato che il decreto legge 223/2006 convertito con modificazioni dalla legge 4

agosto 2006, n. 248 ha introdotto, all art. 36-bis, comma 8, ulteriori requisiti necessari ai fini della fruizione dell agevolazione in parola, disponendo che i datori di lavoro del settore edile: devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle casse edili; non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell agevolazione. Le citate disposizioni del decreto legge 223/2006, specifiche per il settore edile, si affiancano a quelle previste in via generale dall art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale ultima norma, a decorrere dal 1 gennaio 2008, impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, l obbligo del rispetto del contratto collettivo, nonché il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva. Si osserva al riguardo che, nel caso in cui venga accertata la non veridicità della dichiarazione, le sedi periferiche dell Istituto oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell autorità giudiziaria procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite. Nei casi di omessa denuncia od omesso versamento delle somme dovute alle casse edili, continuerà inoltre a trovare applicazione la disposizione di cui all art. 29, comma 3, del d.l. 244/1995, convertito con legge 341/1995. 2. Modalità operative. Adempimenti per le aziende che non hanno presentato la domanda nel 2012. Invio e gestione delle istanze e compilazione del flusso UniEmens. Come già illustrato nel messaggio n. 12320 del 24 luglio 2012, le istanze finalizzate all applicazione della riduzione contributiva nel settore dell edilizia devono essere inviate esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo riduzione edilizia, disponibile nella funzionalità invio nuova comunicazione della sezione comunicazioni on-line, nel cassetto previdenziale aziende del sito internet dell Inps. Le domande presentate sono sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell Istituto e definite entro il giorno successivo. In caso di esito positivo, viene aggiornata la posizione contributiva del datore di lavoro, al fine di consentire il godimento del beneficio; a tal fine viene attribuito il Codice Autorizzazione 7N. L esito è visualizzabile all interno del cassetto. Le aziende che non hanno inviato l istanza nel 2012, possono farlo - secondo la modalità sopra descritta nel 2013, purché prima del giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare. I sistemi informativi centrali - in caso di esito positivo attribuiranno alla posizione contributiva interessata il Codice Autorizzazione 7N per il periodo maggio dicembre 2012. Lo sgravio copre il periodo gennaio dicembre 2012.

Le aziende autorizzate potranno fruire della riduzione inviando un flusso di regolarizzazione relativo al periodo di paga dicembre 2012. Nel comporre tale flusso le aziende valorizzeranno nell elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>, nell elemento <CausaleACredito> il codice causale L207 avente il significato di Arretrati Rid. Edilizia ex art. 29, comma 2 D.L. 244/95 e indicheranno l importo totale del beneficio spettante, non ancora fruito per l anno 2012, nell elemento <SommaACredito>. In applicazione di quanto previsto nella deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'istituto del 26.3.1993 (8), le citate operazioni dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare. Il Direttore Generale Nori (1) Cfr. messaggio 12320/2012. (2) Il comma 5 dell articolo 29 del decreto legge 244/1995 è stato modificato dall art. 1, c. 51 della legge 247/2007. (3) Cfr. messaggio 14113/2012. (4) Misure previste dall art. 10 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall art. 1, comma 764, della legge 296/2006, e dall art. 8 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo novellato dal comma 766 della citata legge finanziaria 2007 (296/2006). Si veda il punto 6 della circolare n. 70 del 3 aprile 2007, nonché la circolare n. 4 del 14 gennaio 2008 e il punto 4 del messaggio n. 3506 del 12 febbraio 2009. (5) Si ricorda che, dal 1 gennaio 2008, vige la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2007 non ancora operativa negli archivi elettronici dell Istituto. (6) A decorrere dall anno 2005, è previsto che l Istituto trasferisca ai Fondi interprofessionali per la formazione continua, mediante acconti bimestrali, l intero ammontare del contributo integrativo ex lege 845/1978 (0,30%), una volta dedotti i meri costi amministrativi. (7) Si vedano la circolare n. 209 del 27/7/1995, la circolare n. 269 del 30/10/1995, la circolare n. 9 del 18/1/1997 e la circolare n. 81 del 27/3/1997. (8) Approvata con decreto ministeriale 7 ottobre 1993 (cfr. circolare n. 292 del 23 dicembre 1993, punto 1).

Allegato N.1 Allegato n.1 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 30 ottobre 2012 Modalita' di contribuzione nel settore edilizia. Misura dell'11,50 per cento della riduzione contributiva prevista dall'articolo 29, comma 5 della legge n. 341 del 1995, come sostituito dall'articolo 1, comma 51 della legge n. 247 del 2007. (12A13648) (GU n.2 del 3-1-2013) IL DIRETTORE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVE del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell'economia e delle finanze Visto l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che prevede che i datori di lavoro esercenti attivita' edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1; Visto il successivo comma 2 che stabilisce che sull'ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'istituto nazionale della previdenza sociale ed all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento; Visto il comma 5 della menzionata legge n. 341 del 1995, come sostituito dall'art. 1, comma 51, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, secondo cui entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilita' che, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al citato comma 2; Visto il decreto ministeriale 13 settembre 2011, con il quale, per l'anno 2011, la riduzione di cui al citato comma 2 e' stata fissata all'11,50 per cento; Tenuto conto che le rilevazioni elaborate dagli Enti interessati sull'andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 29 della legge n. 341 del 1995 evidenziano che l'ammontare del gettito contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva nella misura dell'11,50 per cento, fissata con il citato decreto ministeriale 13 settembre 2011; Ritenuto pertanto, sulla scorta delle predette rilevazioni, di confermare, per l'anno 2012, la riduzione di cui al citato comma 2 dell'art. 29 della legge n. 341 del 1995 nella misura dell'11,50 per cento;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera a) della legge 13 novembre 2009, n. 172; Decreta: La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e' confermata, per l'anno 2012, nella misura dell'11,50 per cento. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 ottobre 2012 Il direttore generale per le politiche previdenziali ed assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Gambacciani Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze Canzio Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 16, foglio n. 128