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CRL 75/ 1 Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE LAZIO Via Tiburtina 1072 00156 Roma Tel. 06 416031 (centralino) Fax 06 41217815 Indirizzo internet: lazio.lnd.it E mail: crlnd.lazio01@figc.it Stagione Sportiva 2019 2020 Comunicato Ufficiale N 75 del 20/09/2019 Attività di Lega Nazionale Dilettanti DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 20 settembre 2019 ha adottato le seguenti decisioni: I COLLEGIO Presidente: Componenti: FRANCESCO ESPOSITO CARLO CALABRIA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCELLO LISI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD MANZIANA, E DEL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA STESSA, SIG. BALDASSARRE BERNI, PER VIOLAZIONE DA PARTE DI ENTRAMBI DELL ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., OGGI TRASFUSO NELL ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S.), CON RIFERIMENTO ALL ART. 23 DELLE N.O.I.F., E ALL ART. 40, LETTERA D DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, E A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. MANZIANA, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL EX ART. 4, COMMI 1 E 2 (OGGI TRASFUSO NELL ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.. Il Presidente dell Associazione Allenatori di Calcio, sezione regionale del Lazio, in data 22 ottobre, trasmetteva alla Procura federale una nota in cui segnalava la condotta della società Manziana, che non tesserava per la stagione sportiva 2017/2018 un tecnico abilitato, per la conduzione della squadra partecipante al Campionato di Seconda Categoria, avvalendosi dell operato del sig. Baldassarre Berni, privo del titolo abilitativo rilasciato dal Settore Tecnico. La Procura iniziava le opportune indagini al riguardo; ascoltava calciatori e tesserati della predetta società, nonché i due soggetti indicati in premessa, i quali tutti confermavano che nella stagione sportiva 2017/2018 la conduzione tecnica della squadra era stata affidata al dirigente Baldassarre Berni.

CRL 75/ 2 La Procura verificava quanto sopra attraverso le distinte di gara, da cui risultava che, in effetti, il dirigente in questione veniva indicato come massaggiatore, svolgendo la funzione di tecnico della squadra, privo del titolo specifico rilasciato dal Settore Tecnico. A questo punto, riteneva la Procura di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Presidente della Società A.S.D. Manziana, sig. Marcello Lisi, per aver disatteso il contenuto delle norme indicate in oggetto, in quanto non utilizzava un tecnico abilitato per la conduzione della prima squadra, ed il dirigente Baldassarre Berni, per aver svolto la funzione di tecnico senza averne il titolo prescritto, nonché la società A.S.D. Manziana, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S.. All udienza del 19/09/2019 era presente la Procura Federale in persona dell Avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti, benché ritualmente convocati. Il Tribunale Federale Territoriale, rilevato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva il procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, chiedeva fosse accertata la responsabilità dei deferiti e, per gli effetti, che fossero sanzionati nel seguente modo: - A.S.D. Manziana, euro 600,00 di ammenda; - Berni Baldassarre, mesi 6 di inibizione; - Lisi Marcello, mesi 6 di inibizione. Il Tribunale Federale Territoriale osserva che i fatti oggetto del deferimento risultano provati dall istruttoria espletata e che, pertanto, i deferiti debbano essere ritenuti responsabili delle violazioni loro ascritte. Per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che quelle richieste dalla Procura Federale debbano essere lievemente ridotte, attese la qualità e l entità dei comportamenti tenuti. Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per gli effetti, di sanzionarli nelle seguenti modalità: - A.S.D. Manziana, euro 400,00 di ammenda; - Berni Baldassarre, mesi 4 di inibizione; - Lisi Marcello, mesi 4 di inibizione. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica. IL RELATORE F.to Carlo Calabria TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE IL PRESIDENTE Francesco Esposito

CRL 75/ 3 II COLLEGIO Presidente: Componenti: LIVIO ESPOSITO FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ROBERTO BURLA, ALL EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.C.D. SPORTING BAGNOREGIO E DEL SIG. MASSIMILIANO LATTANZI, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DA PARTE DI ENTRAMBI DELL ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DEL REGOLAMENTO DELLA LND, ART. 44, E DELL ART. 39, LETT. E DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHE A CARICO DELLA SOCIETÀ A.C.D. SPORTING BAGNOREGIO, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL EX ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.. La Procura Federale, a seguito della segnalazione inviata dal Presidente della Associazione Italiana Allenatori, sezione Lazio, in relazione alla mancata indicazione da parte della società ACD Sporting Bagnoregio di un tecnico abilitato per la conduzione della prima squadra, la quale in alcune gare del Campionato di Prima Categoria sarebbe stata affidata al sig. Massimiliano Lattanzi, non abilitato per la suddetta categoria ed al riguardo ha provveduto ad effettuare gli opportuni accertamenti. L attività di indagine espletata è scaturita dalla condotta non regolamentare, di cui sopra, evidenziata da un esposto e dall estratto di un articolo di stampa, in cui veniva evidenziato il divorzio del mister Luca Frellica e, di conseguenza, l affidamento della squadra al tecnico della Juniores, Massimiliano Lattanzi. Sono stati interrogati dalla Procura i soggetti interessati, compreso l allenatore Frellica. Sono state inoltre esaminate alcune distinte di gara, da cui è stato accertato che, a seguito della rinuncia all incarico del tecnico, come è stato ammesso dal presidente della società ACD Sporting Bagnoregio, sig. Roberto Burla, e dallo stesso dirigente Lattanzi, l incarico veniva a lui affidato, per la fase conclusiva del campionato, pur non avendo il titolo abilitativo. Da quanto sopra scritto, emergono senza ombra di dubbio che i predetti in argomento violavano le norme regolamentari indicate in oggetto, per cui la Procura riteneva di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale sia il Presidente, sig. Roberto Burla che il dirigente accompagnatore, sig. Massimiliano Lattanzi, nonché la società A.C.D. Sporting Bagnoregio, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S.. All udienza del 19/09/2019 era presente la Procura Federale in persona dell Avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti, benché ritualmente convocati. Il Tribunale Federale Territoriale, rilevato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva il procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, insisteva nell accoglimento dello stesso e chiedeva, pertanto, le seguenti sanzioni: - A.C.D. Sporting Bagnoregio, euro 300,00 di ammenda; - Burla Roberto, mesi 3 di inibizione; - Lattanzi Massimiliano, mesi 3 di inibizione. Il Tribunale Federale Territoriale osserva che i fatti oggetto del deferimento risultano provati dall istruttoria espletata e che, pertanto, i deferiti debbano essere ritenuti responsabili delle violazioni loro ascritte. Per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, il Tribunale Federale Territoriale ritiene congrue le richieste dalla Procura Federale in relazione ai fatti addebitati.

CRL 75/ 4 Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per gli effetti, di sanzionarli nelle seguenti modalità: - A.C.D. Sporting Bagnoregio, euro 300,00 di ammenda; - Burla Roberto, mesi 3 di inibizione; - Lattanzi Massimiliano, mesi 3 di inibizione. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica. IL RELATORE F.to Carlo Calabria

CRL 75/ 5 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FELICE FURTIVO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO POFI, E DEL SIG. MATTEO MATTERELLI, DIRIGENTE DELLA STESSA, PER VIOLAZIONE DA PARTE DI ENTRAMBI DELL ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL ART. 23, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. ED ALL ART. 44 DEL REGOLAMENTO DELLA LND E A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D ATLETICO POFI, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL EX ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.. L Associazione Italiana Allenatori, sezione Laziale, con nota del 26 ottobre 2018, ha segnalato alla Procura Federale la presunta attività svolta da parte del tecnico Damiano Valenti, il quale, dopo essere stato esonerato dalla società FC Colli La Lucca, presterebbe la propria collaborazione presso la società A.S.D. Atletico Pofi. La Procura ha iniziato le opportune indagini al riguardo, e pone in evidenza la richiesta di proroga delle indagini concessa dalla Procura Generale dello Sport. Precisa, la Procura, che dalle indagini eseguite non sono emersi elementi a carico del tecnico Damiano Valenti, tecnico abilitato, relativamente allo svolgimento da parte dello stesso di attività per la società A.S.D. Atletico Pofi, dopo essere stato esonerato dalla società F.C. Colli La Lucca, ma sono emersi vari profili di responsabilità in capo ad altri soggetti, oggi deferiti. Ritenuto che, dalla complessa attività di indagine, è emerso che il sig. Felice Furtivo, già Presidente dell Atletico Pofi, nella stagione sportiva 2017/2018, dal mese di gennaio sino al termine della stessa, ha svolto la funzione di allenatore di fatto della squadra, non iscritto nel ruolo del settore tecnico, non abilitato alla conduzione della stessa. Nello specifico, durante il periodo di assenza del tecnico abilitato, il Furtivo si alternava con il dirigente Matteo Mattarelli, sia nella fase degli allenamenti che degli incontri ufficiali. Veniva altresì riscontrato che anche il predetto dirigente non era fornito del titolo abilitativo per svolgere tale ruolo. Premesso tutto ciò, la Procura ha ritenuto di deferire i due soggetti indicati in epigrafe a questo Tribunale Federale Territoriale, per le violazioni regolamentari di cui sopra, e la società A.S.D. Atletico Pofi, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S.. Alla riunione indetta dallo scrivente Tribunale Federale per il 19/09/2019 era presente la Procura Federale in persona dell Avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti, benché ritualmente convocati. Il Tribunale Federale Territoriale, rilevato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva il procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, insisteva nell accoglimento dello stesso e chiedeva, pertanto, le seguenti sanzioni: - A.S.D. Atletico Pofi, euro 600,00 di ammenda; - Furtivo Felice, mesi 9 di inibizione; - Mattarelli Matteo, mesi 6 di inibizione. Il Tribunale Federale Territoriale osserva che i fatti oggetto del deferimento risultano provati dall istruttoria espletata e che, pertanto, i deferiti debbano essere ritenuti responsabili delle violazioni loro ascritte. Per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che le richieste dalla Procura Federale debbano essere lievemente ridotte, attese la qualità e l entità dei comportamenti tenuti. Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA

CRL 75/ 6 Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per gli effetti, di sanzionarli nelle seguenti modalità: - A.S.D. Atletico Pofi, euro 400,00 di ammenda; - Furtivo Felice, mesi 4 di inibizione; - Mattarelli Matteo, mesi 4 di inibizione. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica. IL RELATORE F.to Carlo Calabria

CRL 75/ 7 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MAURIZIO SERAFINI, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SSD GREEN CLUB, PER VIOLAZIONE DELL ART. 1 BIS, COMMA 1 E ART. 40, COMMA 1 E 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E ART. 38, COMMA 4 DELLA N.O.I.F. E ALLA SOCIETÀ SSD GREEN CLUB A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL ART. 4, COMMA 1 E 2 DEL C.G.S.. Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell attività di indagine, espletata nel procedimento disciplinare avente per oggetto Attività di allenatore svolta dal Sig. Passerini Gabriele, allenatore di base, il quale sebbene tesserato per la Società ASD Santa Maria della Mole per la stagione sportiva 18/19, svolgerebbe anche la funzione di preparatore dei portieri presso la Soc. Green Club. con la quale veniva segnalato dall associazione Italiana Allenatori del Lazio alla Procura Federale. Durante la complessa attività di indagine della Procura sono emersi profili di responsabilità nei confronti di altri soggetti non facenti parte dell oggetto dell indagine stessa, in particolare è emerso che il Sig. Gabriele Passerini, nella stagione 2017/2018 benché tesserato nella società Ottavia, ha svolto anche l attività preparatoria dei portieri nella SSD Green Club, società per la quale non era all epoca dei fatti tesserato, inoltre nella stagione 2018/2019 tesserato con la ASD Santa Maria Delle Mole, svolgeva l attività di match analyst in favore della società Monterosi FC SSD a.r.l. ( militante in serie D), in particolare in favore del tecnico della prima squadra della Soc. Monterosi FC ( soc. per la quale non era tesserato) Sig. Marco Mariotti. La Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale la SSD Green Club a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell art. 4, comma 1 e 2 del previgente C.G.S. per il comportamento posto in essere dai soggetti Sig.ri Gabriele Passerini e Maurizio Serafini, soggetti appartenenti alla società al momento della commissione del fatto e, conseguentemente, ha deferito la Soc. Monterosi FC SSD e la Sig.ra Marina Provenzano, amministratore unico e legale rappresentante della Monterosi FC SSD a r.l., per aver consentito e comunque non impedito nella stagione sportiva 18/19 al Sig. Passerini, allenatore di base iscritto all albo del settore tecnico, di svolgere l attività di match analyst in favore della sua società ed in particolare del Sig. Marco Mariotti, tecnico della squadra Monterosi FC per la quale Passerini non era tesserato. Considerato che, per quanto attiene le condotte della Sig.ra Marina Provenzano, in proprio e nell interesse della Monterosi FC SSD, hanno convenuto con la Procura Federale della FIGC l applicazione di una sanzione ex art.32 sexies del C.G.S.. La Procura, ritenuto che dalla attività istruttoria compiuta emerge quanto sopra descritto, deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Maurizio Serafini e la Società SSD Green Club, per le violazioni regolamentari a loro addebitate con responsabilità oggettiva ai sensi dell art.4, commi 1 e 2, del previgente C.G.S.. Nei confronti di Passerini si procede con separato atto di deferimento davanti alla Commissione Disciplinare presso il settore tecnico della F.I.G.C.. All udienza del 19/09/2019 era presente la Procura Federale in persona dell Avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno per i deferiti. Il Tribunale Federale Territoriale, rilevato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva il procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, insisteva nell accoglimento dello stesso e chiedeva, pertanto, le seguenti sanzioni: - S.S.D. Green Club Srl, euro 600,00 di ammenda; - Serafini Maurizio, mesi 6 di inibizione; Il Tribunale Federale Territoriale osserva che i fatti oggetto del deferimento risultano provati dall istruttoria espletata e che, pertanto, i deferiti debbano essere ritenuti responsabili delle violazioni loro ascritte.

CRL 75/ 8 Per quanto attiene altresì la quantificazione delle sanzioni, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che le richieste dalla Procura Federale possano essere lievemente ridotte, attese la qualità e l entità dei comportamenti tenuti. Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale Territoriale DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, sanzionando i deferiti come segue: - S.S.D. Green Club Srl, euro 300,00 di ammenda; - Serafini Maurizio, mesi 3 di inibizione; Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica. IL RELATORE F.to Giselda Torella TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE IL PRESIDENTE Livio Proietti Pubblicato in Roma il 20 settembre 2019 IL SEGRETARIO Claudio Galieti IL PRESIDENTE Melchiorre Zarelli