NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE BANDITE

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REGOLAMENTO NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE BANDITE DALLA CUC Approvato dal CDA del Consorzio con delibera n. 6 del 12.02.2018

PREMESSE 3 ARTICOLO - 1 COMMISSIONE NELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE 4 ARTICOLO - 2 SELEZIONE DEI COMPONENTI 4 ARTICOLO - 3 REQUISITI DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI DI GARA 5 ARTICOLO - 4 COMPENSI 5 ARTICOLO - 5 PUBBLICAZIONE REGOLAMENTO 6 ARTICOLO - 6 CLAUSOLA FINALE 6

L art. 77, comma 1, del d.lgs. 50/2016 dispone che nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione, da aggiudicare mediante il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata ad una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l oggetto del contratto. L art. 77, comma 3, prevede che i commissari siano scelti: in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all art. 35 del d.lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti all Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l ANAC; in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, ivi comprese le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell art. 58 del citato d.lgs., anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione escluso il Presidente; in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, dall ANAC anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante. L art. 216, comma 12, precisa che, fino all adozione della disciplina in materia di iscrizione all Albo di cui all art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell Albo di cui all articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell esperto dall Albo e la comunicazione di un nuovo esperto. Alla luce di quanto sopra esposto, è necessario definire i criteri generali di selezione dei componenti delle commissioni giudicatrici che possano essere utilizzati: nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia di cui all art. 35 del d.lgs. 50/2016, fino all istituzione dell Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all art. 78 del citato decreto; nelle procedure di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all art. 35 del d.lgs. n. 50 del 2016 o per quelle che non presentano particolare complessità, ivi comprese le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell art. 58 del citato d.lgs. 50/2016 e quelle che prevedono l attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off sulla base di formule indicate nella documentazione di gara, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà.

Articolo - 1 COMMISSIONE NELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE 1. Nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, la CUC nomina una commissione giudicatrice con il compito di effettuare la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico. La nomina avviene dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 2. La composizione della commissione e i curricula dei suoi componenti, ai sensi dall art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016, devono essere pubblicati sul profilo dell Ente Committente, nella sezione Amministrazione trasparente. 3. La Commissione è composta, di norma, da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte risulti particolarmente complessa, pari a cinque. 4. Le operazioni di verbalizzazione sono affidate ad un dipendente della CUC. Articolo - 2 SELEZIONE DEI COMPONENTI 1. In relazione alla tipologia di beni o servizi oggetto dell affidamento la CUC procede alla nomina della commissione, tra i cui componenti è presente un membro supplente. 2. La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione, eccezion fatta per la selezione del membro supplente nella misura in cui quest ultimo non intervenga effettivamente nei lavori della commissione. I componenti della commissione non possono essere selezionati due volte consecutivamente e, comunque, non prima del decorso di 60 giorni dalla nomina precedente. 3. I componenti sono selezionati come di seguito indicato: Convenzioni/Accordi Quadro che riguardano servizi generali: a) il Presidente è individuato tra il personale dirigente o non dirigente preposto ad attività di coordinamento della CUC; b) i commissari diversi dal Presidente sono individuati sulla base delle proposte formulate dagli enti potenzialmente aderenti all iniziativa. Gare su delega che riguardano servizi o lavori di tutti gli enti aderenti alla Convenzione disciplinante le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) a) il Presidente è individuato, di norma, tra il personale dirigente o non dirigente, sulla base delle proposte formulate dal RUP della Stazione Appaltante richiedente; b) i commissari diversi dal Presidente sono individuati sulla base delle proposte formulate dal RUP della Stazione Appaltante richiedente. 4. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola Procedura

Articolo - 3 REQUISITI DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI DI GARA 1. La composizione della commissione deve assicurare i necessari livelli di competenza in relazione all oggetto della gara, avendo a riferimento l ambito organizzativo di appartenenza dei commissari, ovvero il titolo di studio, ovvero la pregressa esperienza lavorativa. 2. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall art. 77, commi 5 e 6, del d.lgs. 50/2016 e, a tal fine, per l accettazione dell incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, devono rendere apposita dichiarazione recante l indicazione dell insussistenza delle suddette condizioni. 3. I componenti individuati per la specifica procedura di gara, sono tenuti, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data dell individuazione, ad accettare la nomina e a trasmettere il modello relativo alle cause di incompatibilità di cui all Allegato A, corredato di curriculum vitae e copia del documento d identità. 4. Successivamente all accettazione della nomina e dopo aver preso visione dell elenco dei partecipanti alla gara, i componenti della commissione devono dichiarare: a) di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l affidamento in esame. Devono inoltre dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, con particolare riferimento al fatto che non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente; b) di impegnarsi a garantire la disponibilità immediata a partecipare alle sessioni di valutazione delle offerte presso le sedi individuate dalla CUC e a concludere celermente l attività. 5. I componenti individuati devono produrre l autorizzazione della propria amministrazione, se prevista. Articolo - 4 COMPENSI 1. Nessun compenso è dovuto al personale interno della CUC componente della Commissione o che svolge le funzioni di segretario della commissione, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione. 2. Nessun compenso è parimenti dovuto per i commissari con qualifica di dirigente appartenenti all amministrazione per cui si espleta la gara e per i commissari con qualifica di funzionario appartenenti alla stazione appaltante per cui si espleta la gara. 3. Per i commissari di altri Comuni (non della stazione appaltante) il compenso ammonta a euro 20,00 orari oltre alle spese di trasferta ed al vitto. Le spese sono riconosciute sotto forma di gettone presenza. 4. Per i commissari esterni individuati per competenze specifiche e particolari in caso di gare particolarmente complesse il compenso lordo ammonta a euro 40,00 orari oltre le spese di trasferta, vitto e alloggio. Le spese sono riconosciute sotto forma di gettone presenza. Qualora sia richiesta fattura, gli importi sopra citati sono assoggettati all applicazione dell iva vigente al momento dell emissione. 5. Le spese relative ai compensi spettanti ai componenti delle Commissioni sono inserite nel quadro economico dell appalto tra le somme che l ente committente deve rimborsare alla CUC. I compensi dei commissari sono richiesti a rimborso all ente dalla CUC al termine dei lavori della commissione. Alla richiesta di rimborso sono allegati i giustificativi a comprova delle spese sostenute dalla CUC.

Articolo - 5 PUBBLICAZIONE REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della CUC nella sezione documenti e sul sito del Consorzio Oltrepò mantovano nella sezione Amministrazione Trasparente Articolo - 6 CLAUSOLA FINALE 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla disciplina normativa vigente

Allegato A ATTO DI ACCETTAZIONE DI INCARICO E DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ PER LA NOMINA A PRESIDENTE O A COMMISSARIO DI GARA EX ART. 77 D.LGS. 18.04.2016, N. 50. Il/la sottoscritto/a.nominato dalla Centrale Unica di Committenza componente della commissione giudicatrice di cui all art. 77 del D.Lgs. 50/2016, con determina n del.. / /, in relazione alla procedura di gara per l affidamento CIG con la presente: Dichiara espressamente di accettare la nomina di cui sopra; Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara altresì, in conformità a quanto previsto dell art. 77, commi 4, 5 e 61 e dell art. 422 del D.Lgs. n. 50/2016: 1) di non aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da affidare con la procedura in oggetto; 2) di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente l avvio della presente procedura di affidamento; 3) di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, all approvazione di atti dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa; 1 Art. 77 Commissione giudicatrice commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016: 4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura. 5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto. 6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 2 Art. 42 Conflitto di interesse del D. Lgs. 50/2016: 1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. 2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici. 5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati

4) di non essere a conoscenza, al momento dell assunzione dell incarico di Commissario della gara in oggetto, della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell art. 51 del codice di procedura civile3 comporti l obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione; 5) di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell art. 35-bis, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 165/2001; 6) di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013 ai fini della nomina a componente della commissione giudicatrice della gara sopra indicata; 7) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all assunzione dell incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della commissione e all Università degli Studi Roma Tre e ad astenersi dalla funzione. 8) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci; 9) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti sono acquisiti esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 10) di essere informato che la presente dichiarazione ed il proprio curriculum vitae saranno pubblicati sul sito web di Ateneo, in ottemperanza a quanto prescritto dall art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.