TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l organizzazione di volontariato, denominata AMICI DI PADRE ALDO che assume la forma giuridica di associazione. 2. L associazione ha sede a Treviso in Via Puglie, 7. ART. 2 (Statuto) 1. L associazione di Volontariato AMICI DI PADRE ALDO è disciplinata dal seguente statuto, ed agisce nei limiti della Legge 11 agosto 1991 n. 266 delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell ordinamento giuridico. 2. L assemblea potrà deliberare un eventuale regolamento dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. ART. 3 (Efficacia dello statuto) 1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell attività della stessa. ART. 4 (modificazione dello statuto) 1. Il presente statuto è modificato con deliberazione dell assemblea adottata con la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà più uno dei soci e il voto favorevole dei due terzi dei presenti. 1
FINALITA DELL ORGANIZZAZIONE ART. 5 (Scopi) 1. Lo scopo dell associazione è quello di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l obiettivo di: a Informare e sensibilizzare sulle realtà e sui problemi dei Paesi in via di sviluppo; b - Promuovere iniziative a favore di popolazioni e territori in situazioni di bisogno; c - Promuovere e cooperare per la conoscenza e la presa di coscienza dei Popoli e delle realtà dei Paesi del Sud del Mondo, proponendo anche attività di sostegno per il loro sviluppo ad iniziare dai territori del Kenya dove opera P. Aldo Vettori; d Raccogliere fondi, anche attraverso la formula delle adozioni a distanza, per sostenere l educazione scolastica dei bambini delle comunità dove non è garantito il diritto allo studio; e Raccogliere risorse di ogni tipo per sostenere progetti e attività delle Comunità Samburu in Kenya nelle quali opera P. Aldo Vettori; f Cooperare con la Missione di Padre Aldo per il progresso delle tribù nel Distretto Samburu del Nord Kenya; g Sostenere volontari, anche aderenti all Associazione, che si recano all estero per iniziative di collaborazione e solidarietà; ART. 6 (Ambito di attuazione delle finalità) 1. L associazione opera nel territorio nazionale. I risultati dell impegno si traducono in realizzazioni nei territori del Sud del Mondo. TITOLO III I SOCI ART. 7 (ammissione) 1. Sono soci tutte le persone che condividano le finalità dell organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà e giustizia. 2. L ammissione all associazione è deliberata su domanda del richiedente all organo direttivo. 3. L associazione fissa i criteri e le modalità di ammissione ed esclusione dei soci. 2
I soci hanno diritto di: ART. 8 (Diritti) 1. eleggere gli organi dell associazione; 2. essere informati sulle attività dell associazione e di controllo sull andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto; 3. votare per l approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti; 4. di voto ex. articolo 2532 secondo comma codice civile; 5. garantire l effettività del rapporto associativo tramite una disciplina uniforme. ART. 9 (Doveri) 1. Tutti i soci devono svolgere la propria attività associativa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. 2. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all esterno dell associazione, è animato da spirito di solidarietà e giustizia. ART. 10 (Esclusione) 1. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall associazione. 2. L esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell interessato. Il socio ha possibilità di appello all assemblea. TITOLO IV GLI ORGANI ART. 11 (Indicazione degli organi) 1. Sono organi dell associazione: l Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Collegio Sindacale. Tutte le cariche sono gratuite e danno diritto solo al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. 3
CAPO I. l Assemblea ART. 12 (Composizione) 1. L assemblea è l organo sovrano dell associazione ed è composta da tutti i soci. 2. L Assemblea è presieduta dal Presidente dell associazione. ART. 13 (Convocazione) 1. L assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell associazione e comunque almeno una volta l anno entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio sociale per l approvazione del bilancio consuntivo e del Bilancio preventivo dell anno in corso. 2. Il Presidente convoca l assemblea con avviso scritto contenente l ordine del giorno almeno 15 giorni prima. ART. 14 (Validità dell assemblea) 1. In prima convocazione l assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. 2. In seconda convocazione l assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. 3. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. 4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (art. 21 codice civile). 5. Per la modifica dello Statuto l Assemblea sarà regolarmente costituita con la presenza di persona o per delega di almeno il 50% + 1 dei soci. 6. Per lo scioglimento dell associazione l Assemblea sarà regolarmente costituita con la presenza di persona o per delega di almeno due terzi dei soci. ART. 15 (Votazione) 1. L assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per l approvazione e la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell associazione. 2. I voti sono palesi salvo quelli riguardanti persone o quando richiesto dalla maggioranza dei presenti. 3. Le delibere per la modifica dello Statuto sono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti. 4. Le delibere di scioglimento dell associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti. 4
ART. 16 (Verbalizzazione) 1. Le discussioni e le deliberazioni dell assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario dell associazione e sottoscritto dal presidente dell associazione. 2. Il verbale è tenuto, a cura del segretario, nella sede dell associazione. 3. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali e su richiesta di averne una copia. CAPO II. Consiglio Direttivo ART. 17 (Composizione) 1. Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri eletti dall assemblea tra i soci. 2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. ART. 18 (Presidente del Consiglio Direttivo) 1. Il presidente dell associazione è anche il presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dall assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio. ART. 19 (Durata e Funzioni) 1. Il Consiglio direttivo dura in carica per il periodo di tre anni e può essere revocato dall assemblea, con la maggioranza dei soci. 2. Il Consiglio direttivo è l organo di governo e di amministrazione dell associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell Assemblea alla quale risponde direttamente. 3. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Delle deliberazioni e delle discussioni del Consiglio direttivo viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, depositato presso la sede dell associazione e consultabile da tutti i soci. CAPO III Il Presidente ART. 20 (Elezione) 1. Il Presidente è eletto dall assemblea tra tutti i soci con votazione a maggioranza dei presenti. 5
ART. 21 (Durata) 1. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo. 2. L assemblea, con la maggioranza dei due terzi, può revocare il presidente. 3. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l assemblea per l elezione del nuovo presidente. ART. 22 (Funzioni) 1. Il Presidente rappresenta l associazione e compie tutti gli atti che impegnano l organizzazione. 2. Il Presidente presiede il Consiglio direttivo e cura l ordinato svolgimento dei lavori ne sottoscrive il verbale e cura che tutto sia custodito presso la sede dell organizzazione, dove può essere consultato dai soci. TITOLO V LE RISORSE ECONOMICHE ART. 23 (Indicazione delle risorse) 1. Le risorse economiche dell associazione sono costituite da: a) Contributi e quote associative; b) Donazioni e lasciti; c) Ogni tipo di entrate ammesso ai sensi della L. 266/1991; d) Proventi da attività marginali di carattere Commerciale e Produttivo. ART. 24 (I Beni) 1. L associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento perseguono scopi analoghi. 2. L associazione ha l obbligo di impiegare gli eventuali utili di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 6
ART. 25 (Contributi) 1. I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa dei soci, stabilita dall assemblea. 2. I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti, o da persone fisiche o giuridiche estranee all Associazione. La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e sono non rivalutabili. ART. 26 (Erogazioni, donazioni e lasciti) 1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall associazioni e sono utilizzate in armonia con le finalità statutarie. 2. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventari, dall Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie. ART. 27 (Devoluzione dei beni) 1. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione per qualche causa, i beni costituenti il patrimonio dell associazione, dopo la liquidazione, sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore, o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo ai sensi della Legge 622/96 salva diversa destinazione imposta dalla legge. ART. 28 (Bilanci e conto consuntivo) 1. I documenti di bilancio dell associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. 2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all anno in corso. 3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l esercizio annuale successivo. ART. 29 (Formazione e contenuto del bilancio) 1. Il bilancio preventivo per l esercizio successivo è elaborato dal Consiglio direttivo. Esso contiene, diviso in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all esercizio annuale successivo. 2. Il conto consuntivo è elaborato dal Consiglio direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all anno trascorso. 7
ART. 30 (Controllo sul bilancio) 1. I documenti di bilancio consuntivo e preventivo sono sottoposti al controllo dei collegio sindacale che in merito esprime il proprio parere in una relazione allegata ai medesimi documenti. 2. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate. 3. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati in bilancio e sottoposti all assemblea. ART. 31 (Approvazione del bilancio) 1. Il bilancio preventivo è approvato dall assemblea e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 2. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell associazione quindici giorni prima della seduta e può essere consultato dai soci. 3. Il conto consuntivo è approvato dall assemblea e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 4. Il conto consuntivo è depositato presso la sede dell associazione quindici giorni prima della seduta e può essere consultato dai soci. 5. L esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Dai bilanci devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. Tutte le scritture contabili vengono conservate presso la sede e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo. TITOLO VII LE CONVENZIONI ART. 32 (Deliberazione delle convenzioni) 1. Le deliberazioni di convenzione tra l associazione ed altri enti e/o soggetti sono deliberate dal Consiglio direttivo. 2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell associazione. ART. 33 (Stipulazione delle convenzioni) 1. La convenzione è stipulata dal presidente dell associazione. 8
TITOLO IX LA RESPONSABILITA ART. 34 (Responsabilità dell associazione) 1. L associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per l inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. TITOLO X RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI ART. 35 1. L associazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati. TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI ART. 36 1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell ordinamento giuridico. 9