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ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 666 DEL 7 APRILE 2017 Regolamento per la concessione di indennizzi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione, per le perdite alle produzioni frutticole causate dalla cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys), in attuazione dell articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura). Art. 1 oggetto Art. 2 indennizzi Art. 3 definizioni Art. 4 beneficiari Art. 5 determinazione dell indennizzo Art. 6 presentazione delle domande di indennizzo Art. 7 istruttoria delle domande Art. 8 pagamento degli indennizzi Art. 9 controlli Art. 10 divieto di cumulo degli aiuti Art. 11 rinvio Art. 12 entrata in vigore Allegato A zone di infestazione di Halyomorpha halys in Friuli Venezia Giulia Allegato B criteri per la quantificazione dell indennizzo per danni causati da Halyomorpha halys per le diverse colture Allegato C modello di domanda Art. 1 oggetto 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), la concessione di indennizzi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione, per le perdite alle produzioni frutticole causate dalla cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys), sulla base del Programma di prevenzione e controllo della cimice marmorata asiatica in Friuli Venezia Giulia predisposto dall Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA, Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica. Art. 2 indennizzi 1. Gli indennizzi di cui al presente regolamento sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 193 di data 1 luglio 2014, ed in particolare dell articolo 26 in materia di aiuti destinati ad indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell eradicazione di epizoozie, e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati ad ovviare i danni causati da epizoozie, e organismi nocivi ai vegetali. Art. 3 definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per: a) corpo fondiario: frutteto formato da superfici omogenee per specie coltivata condotto dalla stessa impresa agricola; b) produzione lorda vendibile (PLV) della coltura: valore della produzione determinata sulla base dei valori delle produzioni delle colture interessate, ricavati dalla deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2013 n. 2066 (Decreto legislativo 102/2004. Adozione dei valori delle produzioni e dei prezzi ai fini della determinazione dell ordinarietà produttiva delle produzioni regionali vegetali ed animali per l anno 2013) e dei prezzi ricavati dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 marzo 2016 (Individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016); c) impresa: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che esercita un attività economica, secondo la definizione contenuta nell allegato I al regolamento (UE) 702/2014; d) microimprese, piccole e medie imprese: imprese in possesso dei requisiti di cui all allegato I, articolo 2, del regolamento (UE) 702/2014; e) impresa in difficoltà: impresa che si trova nelle condizioni previste dall articolo 2, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) 702/2014; f) produzione agricola primaria: produzione dei prodotti del suolo e dell allevamento, di cui all allegato I del trattato sul funzionamento dell Unione europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti; g) prodotti agricoli: prodotti elencati nell allegato I del trattato sul funzionamento dell Unione europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell acquacoltura elencati nell allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell 11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; h) colture danneggiate: coltivazioni frutticole individuate nelle tabelle I, II e III dell allegato B del presente regolamento danneggiate da Halyomorpha halys. 2. Ai fini della individuazione del corpo fondiario si fa riferimento a quanto riportato nel fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l istituzione della Carta dell agricoltore e del pescatore e dell anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173). Art. 4 beneficiari 1. Possono beneficiare degli aiuti le imprese in possesso dei seguenti requisiti: a) essere iscritte nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di cui all articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura); b) aver costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 503/1999; c) essere microimprese, piccole o medie imprese (PMI), come definite nell allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli; d) essere conduttori, nei comuni della regione Friuli Venezia Giulia, di terreni destinati alla frutticoltura delle specie indicate nelle tabelle I, II e III dell allegato B del presente regolamento; e) non essere imprese in difficoltà come definite all articolo 2, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014, salvo il caso in cui l impresa sia diventata un impresa in difficoltà a causa dei danni causati da Halyomorpha halys; f) non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno. Art. 5 determinazione dell indennizzo

1. L indennizzo è riconosciuto a fronte dei mancati redditi alle produzioni agricole, riferite all anno 2016, conseguenti alle infestazioni di Halyomorpha halys, sulla base delle percentuali di danno riconosciute alle colture e alle zone interessate all infestazione, come definite sulla base del monitoraggio effettuato dall Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica. 2. Le zone interessate all infestazione e le percentuali di danno alle colture sono individuate agli allegati A e B del presente regolamento. 3. L aiuto è erogato in conto capitale sulla base del danno dichiarato dall impresa, nei limiti delle percentuali riconosciute dalle tabelle I, II e III dell allegato B del presente regolamento, e sulla base delle rese unitarie medie e dei valori stabiliti per singola coltura e varietà, desunti rispettivamente dalla deliberazione della Giunta regionale 2066/2013 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 marzo 2016. 4. I danni eccedenti le percentuali di cui alle tabelle I, II e III dell allegato B, possono essere riconosciuti sulla base di documentazione probatoria. 5. Non sono concessi aiuti di importo inferiore a 1.500,00 euro e di importo superiore a 130.000,00 euro. 6. Non sono riconosciuti indennizzi per percentuali di danno per corpo fondiario inferiori al 30 per cento. Art. 6 presentazione delle domande di indennizzo 1. Il richiedente, entro sessanta giorni dall entrata in vigore del presente regolamento, compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all indirizzo sviluppoagricolo@certregione.fvg.it, la domanda, redatta, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello di cui all allegato C. 2. La domanda di aiuto contiene i seguenti elementi: a) estremi anagrafici e fiscali del richiedente; b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante il possesso dei requisiti per l accesso all aiuto; c) danno subito, espresso in misura percentuale, per corpo fondiario, comune censuario, foglio, particella, superficie, coltura e varietà. 3. Alla domanda di aiuto è allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda. 4. E ammessa la presentazione di un unica domanda per impresa. Art. 7 istruttoria delle domande 1. Gli indennizzi sono concessi con procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico sulle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso). 2. Le domande sono valutate dal Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, sulla base dei seguenti criteri, indicati in ordine di priorità: a) livello di infestazione: 1) domande presentate per corpi fondiari nei comuni ricadenti esclusivamente in zona A; 2) domande presentate per corpi fondiari con superfice prevalente nei comuni in zona A; 3) domande presentate per corpi fondiari nei comuni ricadenti esclusivamente in zona B; 4) domande presentate per corpi fondiari con superfice prevalente nei comuni in zona B; 5) domande presentate per corpi fondiari con superfice prevalente nei comuni in zona C; 6) domande presentate per corpi fondiari con superfice prevalente nei comuni in zona D; 7) domande presentate per corpi fondiari con superfice prevalente nei comuni in zona E; b) superficie agricola interessata, dalla meno estesa alla più estesa.

3. A parità di condizioni si fa riferimento all ordine di presentazione della domanda, determinato dalla data e dall ora di inoltro telematico della stessa tramite PEC. 4. Il Servizio sviluppo comparto agricolo, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande: a) comunica l avvio del procedimento; b) valuta la completezza della domanda; c) verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità; d) richiede eventuali integrazioni ai sensi dell articolo 11, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/2000; e) comunica alle imprese non ammesse i motivi ostativi all accoglimento della domanda, ai sensi dell articolo 16 bis della legge regionale 7/2000. 5. Il provvedimento di approvazione della graduatoria, formulata sulla base dei criteri individuati ai commi 2 e 3, è adottato con decreto del direttore del Servizio sviluppo comparto agricolo entro venti giorni dalla conclusione dell istruttoria e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. Art. 8 pagamento degli indennizzi 1. A seguito della approvazione della graduatoria di cui all articolo 7, comma 5, gli indennizzi sono pagati dall amministratore del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura, di seguito denominato Fondo, di cui all articolo 1 della legge regionale 22/2002, con le disponibilità del Fondo medesimo. 2. Il termine per il pagamento degli indennizzi è stabilito in sessanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria. Art. 9 controlli 1. Il Servizio sviluppo comparto agricolo, prima del pagamento degli indennizzi, effettua i controlli su un campione di almeno il 5 per cento individuato per sorteggio tra le domande oggetto di aiuto. 2. Il controllo si basa sul confronto delle fatture o di altra documentazione fiscale, relative alla produzione frutticola del 2016 rispetto al triennio precedente. 3. Nei casi previsti all articolo 5, comma 4, il controllo di cui al comma 2 viene effettuato sulla totalità delle domande. 4. Nel caso in cui il danno percentuale totale risultante dal controllo sia inferiore al 30 per cento si determina la decadenza dall indennizzo. 5. Nel caso in cui il danno percentuale risultante dal controllo determini un indennizzo inferiore a quanto richiesto, quest ultimo è rideterminato. Art. 10 divieto di cumulo degli aiuti 1. Gli aiuti di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti pubblici, ivi compresi gli aiuti concessi a titolo de minimis. Art. 11 rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 nonché quelle del regolamento (UE) 702/2014. Art. 12 entrata in vigore

1 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A Zone di infestazione di Halyomorpha halys in Friuli Venezia Giulia (riferito all articolo 5) Zona A livello di infestazione elevato Provincia di Udine: BASILIANO, DIGNANO, FLAIBANO, MERETO DI TOMBA, SEDEGLIANO Zona B - livello di infestazione medio Provincia di Udine: CAMPOFORMIDO, CODROIPO, COSEANO, FAGAGNA, LESTIZZA, MARTIGNACCO, PASIAN DI PRATO, POZZUOLO DEL FRIULI, RIVE D'ARCANO, SAN DANIELE DEL FRIULI, SAN VITO DI FAGAGNA Provincia di Pordenone: SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA, SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO, SPILIMBERGO, VALVASONE ARZENE Zona C - livello di infestazione basso Provincia di Udine: AIELLO DEL FRIULI, AQUILEIA, BAGNARIA ARSA, BERTIOLO, BICINICCO, BUJA, BUTTRIO, CAMINO AL TAGLIAMENTO, CARLINO, CASSACCO, CASTIONS DI STRADA, CERVIGNANO DEL FRIULI, COLLOREDO DI MONTE ALBANO, FIUMICELLO, GONARS, LATISANA, MAJANO, MANZANO, MORTEGLIANO, MORUZZO, MUZZANA DEL TURGNANO, PAGNACCO, PALAZZOLO DELLO STELLA, PALMANOVA, PAVIA DI UDINE, POCENIA, PORPETTO, PRADAMANO, PRECENICCO, RAGOGNA, REANA DEL ROJALE, RIVIGNANO TEOR,

RONCHIS, RUDA, SAN GIORGIO DI NOGARO, SAN GIOVANNI AL NATISONE, SANTA MARIA LA LONGA, TALMASSONS, TARCENTO, TAVAGNACCO, TERZO D'AQUILEIA, TORVISCOSA, TREPPO GRANDE, TRICESIMO, TRIVIGNANO UDINESE, UDINE, VARMO, VILLA VICENTINA, VISCO Provincia di Pordenone: ARBA, AVIANO, BARCIS, BRUGNERA, CASARSA DELLA DELIZIA, CORDENONS, CORDOVADO, FIUME VENETO, FONTANAFREDDA, MANIAGO, MONTEREALE VALCELLINA, MORSANO AL TAGLIAMENTO, PINZANO AL TAGLIAMENTO, PORCIA, PORDENONE, PRATA DI PORDENONE, ROVEREDO IN PIANO, SACILE, SAN QUIRINO, SAN VITO AL TAGLIAMENTO, SEQUALS, SESTO AL REGHENA, VAJONT, VIVARO, ZOPPOLA Zona D - livello di infestazione molto basso Provincia di Udine: ARTEGNA, ATTIMIS, BORDANO, CAMPOLONGO TAPOGLIANO, CHIOPRIS-VISCONE, CIVIDALE DEL FRIULI, CORNO DI ROSAZZO, DRENCHIA, FAEDIS, FORGARIA NEL FRIULI, GEMONA DEL FRIULI, GRIMACCO, LIGNANO SABBIADORO, LUSEVERA, MAGNANO IN RIVIERA, MARANO LAGUNARE, MOIMACCO, MONTENARS, NIMIS, OSOPPO, POVOLETTO, PREMARIACCO, PREPOTTO, PULFERO, REMANZACCO, SAN LEONARDO, SAN PIETRO AL NATISONE, SAN VITO AL TORRE, SAVOGNA, STREGNA, TAIPANA, TORREANO, TRASAGHIS, VENZONE Provincia di Pordenone: ANDREIS, AZZANO DECIMO, BUDOIA, CANEVA, CASTELNOVO DEL FRIULI, CAVASSO NUOVO, CHIONS, CLAUT, CLAUZETTO, FANNA, FRISANCO, MEDUNO, PASIANO DI PORDENONE, POLCENIGO, PRAVISDOMINI, TRAVESIO, VITO D'ASIO Provincia di Gorizia: CAPRIVA DEL FRIULI, CORMONS, DOBERDO' DEL LAGO, DOLEGNA DEL COLLIO, FARRA D'ISONZO, FOGLIANO REDIPUGLIA, GORIZIA, GRADISCA D'ISONZO, GRADO, MARIANO DEL FRIULI, MEDEA, MONFALCONE, MORARO, MOSSA, ROMANS D'ISONZO, RONCHI DEI LEGIONARI, SAGRADO, SAN CANZIAN D'ISONZO, SAN FLORIANO DEL COLLIO, SAN LORENZO ISONTINO, SAN PIER D'ISONZO, SAVOGNA D'ISONZO, STARANZANO, TURRIACO, VILLESSE ZONA E non classificato Provincia di Udine: AMARO, AMPEZZO, ARTA TERME, CAVAZZO CARNICO, CERCIVENTO, CHIUSAFORTE, COMEGLIANS, DOGNA, ENEMONZO, FORNI AVOLTRI, FORNI DI SOPRA, FORNI DI SOTTO, LAUCO, LIGOSULLO, MALBORGHETTO VALBRUNA, MOGGIO UDINESE, OVARO, PALUZZA, PAULARO, PONTEBBA, PRATO CARNICO, PREONE, RAVASCLETTO, RAVEO, RESIA, RESIUTTA, RIGOLATO, SAURIS, SOCCHIEVE, SUTRIO, TARVISIO, TOLMEZZO, TREPPO CARNICO, VERZEGNIS, VILLA SANTINA, ZUGLIO Provincia di Pordenone: CIMOLAIS, ERTO E CASSO, TRAMONTI DI SOPRA, TRAMONTI DI SOTTO Provincia di Trieste: DUINO-AURISINA, MONRUPINO, MUGGIA, SAN DORLIGO DELLA VALLE - DOLINA, SGONICO, TRIESTE

Allegato B Criteri per la quantificazione dell indennizzo per danni causati da Halyomorpha halys per le diverse colture (riferito agli articoli 3, 4 e 5) Tabella I Indennizzi massimi per superfici di colture < 3 ha Coltura Indennizzo massimo per l intero appezzamento (in percentuale della PLV) Zona A B C D melo 60% 50% 40% -- pesco 70% 70% 60% -- pero 70% 70% 60% -- actinidia 40% 40% -- -- Altre colture (albicocco, ciliegio, susino) 30 % 30 % -- -- Tabella II Indennizzi massimi per superfici di colture 3-6 ha Coltura Indennizzo massimo per l intero appezzamento (in percentuale della PLV) Zona A B C D melo 45% 35% -- -- pesco 60% 60% 30% -- pero 60% 60% 40% -- actinidia -- -- -- -- Altre colture (albicocco, ciliegio, susino) -- -- -- -- Tabella III Indennizzi massimi per superfici di colture > 6 ha Coltura Indennizzo massimo per l intero appezzamento (in percentuale della PLV) Zona A B C D melo 35% -- -- -- pesco 60% 60% 30% -- pero 50% 50% 30% -- actinidia -- -- -- -- Altre colture (albicocco, ciliegio, susino) -- -- -- --

Allegato C Modello di domanda (riferito all articolo 6) Alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche Servizio sviluppo comparto agricolo Via Sabbadini, 31 33100 UDINE sviluppoagricolo@certregione.fvg.it Domanda di indennizzo per danni alle produzioni causati da cimice marmorata asiatica in attuazione dell articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura) Il sottoscritto: Cognome Data di nascita Nome Comune di nascita Prov. Residente in (via, piazza, viale) n. Comune di Prov. Codice fiscale in qualità di titolare/legale rappresentante dell impresa CUAA (codice fiscale) PARTITA IVA Cognome o Ragione sociale Residenza o sede legale in (via, piazza, viale) Telefono Indirizzo email Nome Comune di Cellulare Prov. Indirizzo PEC CHIEDE la concessione dell indennizzo per i danni alle produzioni causati da cimice marmorata asiatica, ai sensi dell articolo 1 della legge regionale 22/2002;

DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall art.76 del richiamato DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi che l impresa è iscritta al Registro imprese della Camera di commercio di n. iscrizione e conduce, nei comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, terreni destinati alla frutticoltura di specie indicate nelle tabelle I, II e III dell allegato B del Regolamento per la concessione di indennizzi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione, per le perdite alle produzioni causate alle colture frutticole dalla cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys), in attuazione dell articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura); di essere impresa agricola attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli; di avere costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173); che l impresa non è impresa in difficoltà come definita all articolo 2, paragrafo 1, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014, salvo il caso in cui l impresa sia diventata un impresa in difficoltà a causa dei danni causati da Halyomorpha halys; che l impresa condotta corrisponde, per fatturato e numero di occupati alla definizione di microimprese/piccole/medie imprese (PMI) come riportata nell allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014; che l impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno; di non aver richiesto o beneficiato di altri aiuti pubblici intesi ad indennizzare l impresa per i medesimi danni materiali; DICHIARA INOLTRE che le coltivazioni frutticole, nell anno 2016, hanno subito, a causa di cimice marmorata asiatica, i danni delle seguenti entità: CORPO FONDIARIO COMUNE CENSUARIO ZONA di infestazione (Allegato A) FOGLIO PARTICELLA SUPERFICIE COLTURA VARIETA DANNO STIMATO IN % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Le superfici interessate sono quelle indicate nel fascicolo aziendale SIAN, nella scheda di validazione relativa all annata agraria 2016. La compilazione è effettuata per corpi fondiari omogenei e riguarda i soli corpi fondiari danneggiati.

ALLEGA 1) fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 2) documentazione probatoria dei maggiori danni subiti (rispetto alle percentuali indicate dal regolamento), nei casi previsti all articolo 5, comma 4 Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati relativi alle percentuali di danno sono passibili di controllo amministrativo, rendendosi fin d ora disponibile a fornire su richiesta la documentazione giustificativa (fatture). Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi del D. Lgs.196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. IL DICHIARANTE (Luogo, data) IL SEGRETARIO GENERALE IL VICEPRESIDENTE