DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Martedì, 20 agosto 2013

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Transcript:

Supplemento ordinario alla Gazzetta Uffi ciale n. 194 del 20 agosto 2013 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale - Filiale di Romadi Roma GAZZETTA UFFICIALE PARTE PRIMA DELLA REPUBBLICA ITALIANA Roma - Martedì, 20 agosto 2013 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70-00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027-00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1-00198 ROMA N. 63/L LEGGE 9 agosto 2013, n. 98. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell economia. Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell economia».

SOMMARIO LEGGE 9 agosto 2013, n. 98. Conversione in legge, con modifi cazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell economia. (13G00140)........................ Pag. 1 ALLEGATO...............................................................» 2 Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell economia». (13A07086)........................................................... Pag. 95 III

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGE 9 agosto 2013, n. 98. Conversione in legge, con modifi cazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell economia. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA P ROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell economia, è convertito in legge con le modifi cazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72, recante misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, non convertite in legge. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 agosto 2013 NAPOLITANO L ETTA, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: CANCELLIERI 1

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Camera dei deputati (atto n. 1248) : LAVORI PREPARATORI Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri ( LETTA ), dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri ( ALFANO ), dal Ministro dell interno (ALFANO ), dal Ministro per lo sviluppo economico ( ZANONATO ), dal Ministro per la pubblica amministrazione e semplifi cazione (D ALIA ), dal Ministro dell economia e delle fi nanze (SACCOMANNI ), dal Ministro delle infrastrutture e trasporti ( LUPI ) e dal Ministro della giustizia ( CANCELLIERI ) in data 21 giugno 2013. Assegnato alle Commissioni riunite I (affari costituzionali) e V (bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 24 giugno 2013 con pareri del Comitato per la Legislazione e delle Commissioni II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV. Esaminato dalle Commissioni riunite I e V, in sede referente, il 2, 4, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 22 luglio 2013. Esaminato in Aula il 2, 22 e 23 luglio 2013 e approvato il 24 luglio 2013. Senato della Repubblica (atto n. 974) : Assegnato alle Commissioni riunite lª (affari costituzionali) e 5ª (bilancio), in sede referente, il 26 luglio 2013 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª. Esaminato dalla 1ª Commissione (affari costituzionali), in sede consultiva, sull esistenza dei presupposti di costituzionalità il 29 luglio 2013. Esaminato dalle Commissioni riunite 1ª e 5ª, in sede referente, il 29, 30 e 31 luglio 2013; il 1, 2 e 5 agosto 2013. Esaminato in Aula il 30 luglio 2013; il 5 e 6 agosto 2013 e approvato il 7 agosto 2013. Camera dei deputati (atto n. 1248-B) : Assegnato alle Commissioni riunite I (affari costituzionali) e V (bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, l 8 agosto 2013 con parere del Comitato per la Legislazione. Esaminato dalle Commissioni riunite I e V, in sede referente, l 8 agosto 2013. Esaminato in Aula l 8 agosto 2013 e approvato il 9 agosto 2013. AVVERTENZA: Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, è stato pubblicato nel S.O. n. 50/L alla Gazzetta Uffi ciale - Serie generale - n. 144 del 21 giugno 2013. A norma dell art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifi che apportate dalla presente legge di conversione hanno effi cacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questo stesso Supplemento Ordinario alla pag. 95. 13G00140 94

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla Gazzetta Uffi ciale - Serie generale - n. 144 del 21 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 (in questo stesso S.O. alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell economia». AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo unico, al solo fi ne di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifi che apportate dalla legge di conversione, che di quelle modifi cate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l effi cacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifi che apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifi che apportate dalla legge di conversione hanno effi cacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. T ITOLO I MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA Capo I MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE Art. 1. Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese 1. Al fi ne di migliorare l effi cacia degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell economia e delle fi nanze, sono adottate, entro 30 giorni dall entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto degli equilibri di fi nanza pubblica, specifi che disposizioni volte a: a) assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, anche tramite: 1) l aggiornamento, in funzione del ciclo economico e dell andamento del mercato fi nanziario e creditizio, dei criteri di valutazione delle imprese ai fi ni dell accesso alla garanzia del Fondo e della misura dell accantonamento a titolo di coeffi ciente di rischio; 2) l incremento, sull intero territorio nazionale, della misura massima della garanzia diretta concessa dal Fondo fi no all 80 per cento dell ammontare dell operazione fi nanziaria, con riferimento alle «operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni» e alle «operazioni fi nanziarie di durata non inferiore a 36 mesi» di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell economia e delle fi nanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 20 agosto 2012, n. 193, fermi restando gli ulteriori limiti nonché i requisiti e le procedure previsti dai medesimi articoli; la misura massima di copertura della garanzia diretta di cui al presente numero si applica anche alle operazioni in favore di imprese ubicate in aree di crisi defi nite dall articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cui all articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Uffi - ciale n. 233 del 7 ottobre 2009; 3) la semplifi cazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste attraverso un maggior ricorso a modalità telematiche di ammissione alla garanzia e di gestione delle relative pratiche ; 4) misure volte a garantire l effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese benefi ciarie dell intervento; b) limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni fi nanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni fi - nanziarie già deliberate dai soggetti fi nanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all acquisizione della garanzia da parte del Fondo. b-bis ) prevedere specifi ci criteri di valutazione ai fi ni dell ammissione alla garanzia del Fondo da parte delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. 2. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale di cui all articolo 13 del decreto del Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato 31 maggio 1999, n. 248, sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell economia e delle fi nanze. 3. (soppresso). 4. Al comma 3, ultimo periodo, dell articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «all 80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento». 5. All articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifi cazioni, le parole: «nonché alle grandi imprese limitatamente ai soli fi nanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106» sono soppresse. 95

5-bis. Nell ambito delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell economia e delle fi nanze, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013. Con il decreto di cui al primo periodo sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo in particolare un limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse. 5-ter. Al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifi - cazioni, possono affl uire, previa assegnazione all entrata del bilancio dello Stato, contributi su base volontaria per essere destinati alla microimprenditorialità ai sensi e secondo le modalità di cui all articolo 39, comma 7-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministero dell economia e delle fi nanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono defi nite le modalità di attuazione del presente comma nonché le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, società o singoli cittadini al predetto fondo di garanzia di cui all articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996. Riferimenti normativi: -si riporta la lett. a) del comma 100 dell articolo 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante Misure di razionalizzazione della fi nanza pubblica., pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.: a) una somma fi no ad un massimo di 400 miliardi di lire per il fi nanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese; -si riportano gli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2012, recante Modifi che ed integrazioni ai criteri e alle modalità per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese., pubblicato nella Gazz. Uff. 20 agosto 2012, n. 193: Articolo 4 Sostegno alle imprese creditrici di Pubbliche Amministrazioni 1. La garanzia diretta del Fondo è concessa fi no alla misura massima del 70 percento dell ammontare delle operazioni fi nanziarie di anticipazione del credito senza cessione dello stesso, accordate ai soggetti benefi ciari ubicati su tutto il territorio nazionale che vantano crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni. Ai fi ni dell ammissione alla garanzia del Fondo, tali crediti devono essere certifi cati dall Amministrazione debitrice, sia nell ammontare, sia nella loro certezza, esigibilità e liquidità, secondo le modalità previste dai decreti di cui all art. 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e all art. 12, comma 11 -quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, attuativi dell art. 9, commi 3 -bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifi che e integrazioni. 2. L importo dell operazione fi nanziaria per la quale è presentata richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo non può essere superiore all ammontare dei crediti di cui al comma 1. 3. Nel limite della copertura massima delle operazioni di cui al comma 1, la garanzia diretta del Fondo copre fi no al 70 percento dell ammontare dell esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti del soggetto benefi ciario. 4. Per le operazioni fi nanziarie di cui al comma 1, la controgaranzia del Fondo è concessa fi no alla misura massima dell 80 percento dell importo garantito dal confi di o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell 80%. Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fi no all 80 per cento della somma liquidata dal confi di o da altro fondo di garanzia al soggetto fi nanziatore. 5. L importo massimo garantibile dal Fondo per singola impresa benefi ciaria, relativamente alle tipologie di operazioni fi nanziarie di cui al presente articolo, è pari a 2,5 milioni di euro. 6. Relativamente alle operazioni di cui al comma 1, non è dovuto il versamento di alcuna commissione al Fondo a fronte dell ammissione alla garanzia. Articolo 5 Operazioni fi nanziarie di durata non inferiore a 36 mesi 1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 3 e 4, per le operazioni fi nanziarie comunque fi nalizzate all attività di impresa, aventi durata non inferiore a 36 mesi e concesse ai soggetti benefi ciari ubicati su tutto il territorio nazionale, la garanzia diretta del Fondo è concessa fi no alla misura massima del 70 percento dell ammontare dell operazione stessa. Nel caso in cui le operazioni fi nanziarie di cui al presente comma abbiano ad oggetto il consolidamento di passività a breve termine, ai fi ni del riconoscimento della predetta misura massima di copertura nonché dell importo massimo garantibile di cui al comma 4, l operazione fi nanziaria per la quale è richiesta la garanzia del Fondo deve essere accordata al soggetto benefi ciario da un soggetto fi nanziatore diverso, nonché appartenente ad un differente gruppo bancario, rispetto a quello che ha erogato, al medesimo soggetto benefi ciario, i prestiti oggetto di consolidamento. 2. Nei limiti della copertura massima delle operazioni di cui al comma 1, la garanzia diretta del Fondo copre fi no al 70 percento dell ammontare dell esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti del soggetto benefi ciario. 3. Per le operazioni fi nanziarie di cui al comma 1, la controgaranzia del Fondo è concessa fi no alla misura massima dell 80 percento dell importo garantito dal confi di o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell 80 percento. Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fi no all 80 percento della somma liquidata dal confi di o da altro fondo di garanzia al soggetto fi nanziatore. 4. L importo massimo garantibile dal Fondo per singola impresa benefi ciaria, relativamente alle tipologie di operazioni fi nanziarie di cui al presente articolo, è pari a 2,5 milioni di euro. -si riporta l articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante, Misure urgenti per la crescita del Paese., pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O., convertito, con modifi cazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, recante Misure urgenti per la crescita del Paese., pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 2012, n. 187, S.O.: Articolo 27 Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualifi cazione produttiva di aree di crisi industriale complessa 1. Nel quadro della strategia europea per la crescita, al fi ne di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, l attrazione di nuovi investimenti nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto signifi cativo sulla politica industriale nazionale, il Ministero dello sviluppo economico adotta Progetti di riconversione e riqualifi cazione industriale. Sono situazioni di crisi industriale complessa, quelle che, a seguito di istanza di riconoscimento della regione interessata, riguardano specifi ci territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da: una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull indotto; una grave crisi di uno specifi co settore industriale con elevata specializzazione nel territorio. Non sono oggetto di intervento le situazioni di crisi che risultano risolvibili con risorse e strumenti di competenza regionale. 2. I Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche mediante cofi - nanziamento regionale e con l utilizzo di tutti i regimi d aiuto disponibili per cui ricorrano i presupposti, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualifi cazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l effi cientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi. 96

Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli 5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, come esteso dall articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica esclusivamente per l attuazione dei progetti di riconversione e riqualifi cazione industriale. 3. Per assicurare l effi cacia e la tempestività dell iniziativa, i Progetti di riconversione e riqualifi cazione industriale sono adottati mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalità di esecuzione degli interventi e la verifi ca dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fi ssate. Le opere e gli impianti compresi nel Progetto di riconversione e riqualifi cazione industriale sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. 4. Le conferenze di servizi strumentali all attuazione del Progetto sono indette dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vigente normativa in materia di interventi di bonifi ca e risanamento ambientale dei siti contaminati. 5. La concessione di fi nanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per l incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è applicabile, nell ambito dei progetti di cui al comma 1 in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica. 6. Per la defi nizione e l attuazione degli interventi del Progetto di riconversione e riqualifi cazione industriale, il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell Agenzia nazionale per l attrazione degli investimenti e lo sviluppo d impresa, S.p.A., le cui attività sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico. Gli oneri derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico delle risorse assegnate all apposita sezione del fondo di cui all articolo 23, comma 2 utilizzate per l attuazione degli accordi di cui al presente articolo, nel limite massimo del 3 per cento delle risorse stesse. 7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, elabora misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualifi cazione industriale. Tali misure possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate allo svolgimento di tale attività ai sensi dell articolo 4, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente comma possono essere cofi nanziate dalle regioni, nell ambito delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro, nonché dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifi cazioni. Dall attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi - nanza pubblica. (92) 8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, disciplina le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determina i criteri per la defi nizione e l attuazione dei Progetti di riconversione e riqualifi cazione industriale. Il Ministro dello sviluppo economico impartisce le opportune direttive all Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la priorità di accesso agli interventi di propria competenza. (93) 9. All attuazione degli interventi previsti dai Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede a valere sulle risorse fi nanziarie individuate dalle Amministrazioni partecipanti di cui al comma 3 e, relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle risorse stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti, ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo di cui all articolo 23, comma 2. Le attività del presente articolo sono svolte dalle amministrazioni territoriali partecipanti nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 10. Le risorse destinate al fi nanziamento degli interventi di cui all articolo 7 della legge n. 181 del 15 maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte agli impegni assunti e per fi nanziare eventuali domande oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, affl uiscono all entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo con decreti del Ministro dell economia e delle fi nanze, su richiesta del Ministro dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per la successiva assegnazione al Fondo di cui all articolo 23, comma 2. 11. Il Ministro dell economia e delle fi nanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. -si riporta l articolo 2, comma 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 luglio 2009, recante Istituzione di una sezione speciale riservata alle piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, nell ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662., pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 2009, n. 233: Articolo 2 Tipologia della misura di sostegno 1. Le risorse di cui all articolo 1, comma 1, sono destinate alla concessione di garanzie sui fi nanziamenti accordati a piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, per esigenze fi nanziarie e programmi di investimento connessi all attività d impresa. 2. Per le fi nalità di cui al comma 1, nell ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una sezione speciale, con dotazione di 50 milioni di euro, riservata alla concessione di garanzie sui fi nanziamenti accordati a piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi. A tal fi ne, la dotazione del Fondo viene incrementata mediante versamento, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell importo di 50 milioni di euro, sul conto infruttifero n. 22034 aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, intestato al predetto Fondo di garanzia, a valere sulle somme riassegnate ai sensi dell art. 42, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modifi cazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201. - Il decreto legislativo del 24 marzo 2006, n. 155, recante Disciplina dell impresa sociale, a norma della L. 13 giugno 2005, n. 118. è pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2006, n. 97. - La legge dell 8 novembre 1991, n. 381, recante Disciplina delle cooperative sociali., è pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1991, n. 283. -si riporta l articolo 13 del decreto del Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato del 31 maggio 1999, n. 248, recante Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese., pubblicato nella Gazz. Uff. 30 luglio 1999, n. 177: Articolo 13. Comitato. 1. Il distinto organo di cui all articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è costituito dal comitato di cui al presente articolo, al quale è affi data l amministrazione del Fondo. 2. Il comitato, sulla base del presente regolamento, adotta le necessarie disposizioni operative nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, in aderenza a criteri di semplifi cazione e di minima onerosità per i soggetti richiedenti. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale sono soggette all approvazione del Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato sentito il Ministro per le politiche agricole e sono pubblicate nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana. 3. Il comitato delibera a maggioranza secondo l ordine cronologico di ricezione delle singole richieste, verifi cando la conformità delle stesse a quanto previsto dall articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e dal presente regolamento, accertando altresì che PMI e consorzi siano in grado di far fronte agli impegni fi nanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l intervento del Fondo. -si l articolo 39 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici. pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O., convertito, con modifi cazioni, nella legge del 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici., pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2011, n. 300, S.O., così come modifi cati dalla presente legge: Articolo 39 Misure per le micro, piccole e medie imprese 1. In materia di fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, la garanzia diretta e la controgaranzia possono essere concesse a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifi cazioni ed integrazioni, fi no all 80 per cento dell ammontare delle operazioni fi nanziarie a favore di piccole e medie imprese e consorzi ubicati in tutto il territorio nazionale, purché rientranti nei limiti previsti dalla vigente normativa 97

comunitaria. La misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia, nonché la misura della copertura massima delle perdite è regolata in relazione alle tipologie di operazioni fi nanziarie, categorie di imprese benefi ciarie fi nali, settori economici di appartenenza e aree geografi che, con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d intesa con il Ministro dell Economia e delle Finanze. 2. Nel rispetto degli equilibri di fi nanza pubblica, per ogni operazione fi nanziaria ammessa all intervento del Fondo di cui al comma 1, la misura dell accantonamento minimo, a titolo di coeffi ciente di rischio, può essere defi nita con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d intesa con il Ministro dell Economia e delle Finanze. 3. L importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui al comma 1 e elevato a 2 milioni e cinquecentomila euro per le tipologie di operazioni fi nanziarie, le categorie di imprese benefi ciarie fi nali, le aree geografi che e i settori economici di appartenenza individuati con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d intesa con il Ministro dell Economia e delle Finanze. Una quota non inferiore al 50 per cento delle disponibilita fi nanziarie del Fondo e riservata ad interventi non superiori a [cinquecentomila] euro d importo massimo garantito per singola impresa. 4. La garanzia del Fondo di cui al comma 1 può essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di fi nanziamenti erogati a piccole e medie imprese da banche e intermediari fi nanziari iscritti nell elenco speciale di cui all articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifi cazioni. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d intesa con il Ministro dell Economia e delle Finanze, sono defi nite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l ammontare massimo delle disponibilità fi nanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia. 5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d intesa con il Ministro dell Economia e delle Finanze, può essere modifi cata la misura delle commissioni per l accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti, a pena di decadenza, in relazione alle diverse tipologie di intervento del Fondo di cui al comma 1. 6. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d intesa con il Ministro dell Economia e delle Finanze, sono defi nite le modalità e le condizioni per l eventuale cessione a terzi e la controgaranzia degli impegni assunti a carico del Fondo di cui al comma 1, le cui rinvenienze confl uiscono al medesimo Fondo. 7. In materia di patrimonializzazione dei Confi di, al capitale sociale dei confi di e delle banche di cui ai commi 29 e 32 dell articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 possono partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non fi nanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all assemblea. Tale disposizione si applica anche ai confi di costituiti tra liberi professionisti ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifi cazioni. 7-bis. Nel rispetto degli equilibri di fi nanza pubblica, una quota delle disponibilità fi nanziarie del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riservata ad interventi di garanzia in favore del microcredito di cui all articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifi cazioni, da destinare alla microimprenditorialità. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l Ente nazionale per il microcredito, sono defi niti la quota delle risorse del Fondo da destinare al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l ammontare massimo delle disponibilità fi nanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente periodo. L Ente nazionale per il microcredito stipula convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per le microimprese o per l istituzione di fondi di riserva separati presso il medesimo Fondo. - la legge del 14 gennaio 2013, n. 4, recante Disposizioni in materia di professioni non organizzate., è pubblicata nella Gazz. Uff. 26 gennaio 2013, n. 22. -si riporta il comma 7 -bis dell articolo 39 del citato decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201: Art. 39 Misure per le micro, piccole e medie imprese 1-7. Omissis 7-bis. Nel rispetto degli equilibri di fi nanza pubblica, una quota delle disponibilità fi nanziarie del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riservata ad interventi di garanzia in favore del microcredito di cui all articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifi cazioni, da destinare alla microimprenditorialità. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l Ente nazionale per il microcredito, sono defi niti la quota delle risorse del Fondo da destinare al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l ammontare massimo delle disponibilità fi nanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente periodo. L Ente nazionale per il microcredito stipula convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per le microimprese o per l istituzione di fondi di riserva separati presso il medesimo Fondo. Art. 2. Finanziamenti per l acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese 1. Al fi ne di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, le micro, le piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a fi nanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing fi nanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali. 2. I fi nanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche e dagli intermediari fi nanziari autorizzati all esercizio dell attività di leasing fi nanziario, purché garantiti da banche aderenti alla convenzione di cui al comma 7, a valere su un plafond di provvista, costituito, per le fi nalità di cui all articolo 3, comma 4 -bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l importo massimo di cui al comma 8. 3. I fi nanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa benefi ciaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. I predetti fi nanziamenti possono coprire fi no al cento per cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al comma 5. 4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui fi nanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima e con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5. L erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il 98

medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell autorizzazione di spesa di cui al comma 8, secondo periodo. 5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell economia e delle fi nanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al comma 4 e le modalità di erogazione dei contributi medesimi, le relative attività di controllo nonché le modalità di raccordo con il fi nanziamento di cui al comma 2. 6. La concessione dei fi nanziamenti di cui al presente articolo può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell ottanta per cento dell ammontare del fi nanziamento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell economia e delle fi nanze sono disciplinate priorità di accesso e modalità semplifi cate di concessione della garanzia del Fondo sui predetti fi nanziamenti. 7. Per l attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell economia e delle fi nanze, l Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o più convenzioni, in relazione agli aspetti di competenza, per la defi nizione, in particolare: a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche e agli intermediari di cui al comma 2 del plafond di provvista di cui al comma 2, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il più effi cace utilizzo delle risorse; b) dei contratti tipo di fi nanziamento e di cessione del credito in garanzia per l utilizzo da parte delle banche e degli intermediari di cui al comma 2 della provvista di cui al comma 2; c) delle attività informative, di monitoraggio e rendicontazione che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 2 aderenti alla convenzione, con modalità che assicurino piena trasparenza sulle misure previste dal presente articolo. 8. L importo massimo dei fi nanziamenti di cui al comma 1 è di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fi no al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti del monitoraggio sull andamento dei fi nanziamenti effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell economia e delle fi nanze. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l anno 2014, di 21 milioni di euro per l anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l anno 2020 e di 6 milioni di euro per l anno 2021. 8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca. Riferimenti normativi: - La raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE relativa alla defi nizione delle microimprese, piccole e medie imprese, è pubblicata nella G.U.U.E. del 20 maggio 2003, n. L 124. - si riporta il testo del comma 4 -bis, dell articolo 3, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 recante Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, pubblicato nella Gazz. Uff. 11 febbraio 2009, n. 34, convertito con modifi cazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, pubblicata nella Gazz. Uff. 11 aprile 2009, n. 85, S.O.: Art. 3. Distretti produttivi e reti di imprese 1-4 ( Omissis ) 4 -bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifi cazioni, possono assumere qualsiasi forma, quale quella della concessione di fi nanziamenti, del rilascio di garanzie, dell assunzione di capitale di rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a favore delle piccole e medie imprese per fi nalità di sostegno dell economia. Le predette operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso l intermediazione di soggetti autorizzati all esercizio del credito, ad eccezione delle operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l intermediazione di soggetti autorizzati all esercizio del credito nonché attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio di cui all articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifi cazioni, il cui oggetto sociale realizza uno o più fi ni istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa. Lo Stato è autorizzato a sottoscrivere, per l anno 2010, fi no a 500.000 euro di quote di società di gestione del risparmio fi nalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualifi cati che perseguano tra i loro obiettivi quelli del rafforzamento patrimoniale e dell aggregazione delle imprese di minore dimensione. 4-ter-4-quinquies (Omissis ). - per il testo del comma 100, lettera a), dell articolo 2, della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662 si vedano i riferimenti normativi all art.1. Art. 3. Rifi nanziamento dei contratti di sviluppo 1. Ai fi ni dell attuazione delle disposizioni di cui all articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono destinate risorse pari a 150 milioni di euro per il fi nanziamento dei programmi di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da realizzare nei territori regionali che, sulla base delle risorse fi nanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono destinatari di risorse per la concessione delle agevolazioni. 2. I programmi di cui al comma 1 sono agevolati tramite la concessione del solo fi nanziamento agevolato, nel limite massimo del cinquanta per cento dei costi ammissibili. Alla concessione del contributo a fondo perduto si provvede, conformemente a quanto previsto dall articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Uffi ciale 24 dicembre 2010, n. 300, nel limite fi nanziario dell eventuale cofi nanziamento regionale disposto in favore dei singoli programmi d investimento. 99

3. Per le fi nalità di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico utilizza le disponibilità esistenti del Fondo per la crescita sostenibile di cui all articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le procedure e le modalità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell economia e delle fi nanze 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 16 maggio 2013, n. 113. Le somme di cui al comma 1 che non risultano impegnate entro il 30 giugno 2014 per le fi nalità previste dal medesimo comma, ritornano nella disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile. 4. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefi nire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche al fi ne di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d investimento e di prevedere specifi che priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifi ci comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali. 4-bis. Al fi ne di consentire la migliore attuazione di quanto previsto all articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 4 deve prevedere l importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, non inferiore a 20 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui all articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Uffi ciale n. 300 del 24 dicembre 2010, ovvero 7,5 milioni di euro, qualora tali programmi riguardino esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Nell ambito del programma di sviluppo, i progetti d investimento del proponente devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale a prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui all articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, ovvero 3 milioni di euro se tali programmi riguardano esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Riferimenti normativi: - si riporta l articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplifi - cazione, la competitività, la stabilizzazione della fi nanza pubblica e la perequazione tributaria, pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O., convertito, con modifi cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nella Gazz. Uff. 21 agosto 2008, n. 195, S.O.: Art. 43. Semplifi cazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d impresa 1. Per favorire l attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni fi nanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell economia e delle fi nanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attività della fi liera agricola e della pesca e acquacoltura, e con il Ministro per la semplifi cazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, in particolare a: a) individuare le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all agevolazione, la misura e la natura fi nanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell istanza di ammissione all agevolazione; b) a ffi dare, con le modalità stabilite da apposita convenzione, all Agenzia nazionale per l attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni relative alla gestione dell intervento di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell agevolazione, alla partecipazione al fi nanziamento delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all investimento privato; c) stabilire le modalità di cooperazione con le Regioni e gli enti locali interessati, ai fi ni della gestione dell intervento di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all investimento privato; d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la possibilità per l Agenzia nazionale per l attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al Ministero dello sviluppo economico l indizione di conferenze di servizi ai sensi dell articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano tutti i soggetti competenti all adozione dei provvedimenti necessari per l avvio dell investimento privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali complementari e funzionali all investimento stesso, la predetta Agenzia nonché, senza diritto di voto, il soggetto che ha presentato l istanza per la concessione dell agevolazione. All esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui all articolo 14 -ter, comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, il Ministero dello sviluppo economico adotta, in conformità alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un provvedimento di approvazione del progetto esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che la normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessario all avvio dell investimento agevolato e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza; e) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefi ci fi scali. 2. Il Ministero dello sviluppo economico defi nisce, con apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell intervento di cui al presente articolo, vigila sull esercizio delle funzioni affi date all Agenzia nazionale per l attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1, effettua verifi che, anche a campione, sull attuazione degli interventi fi nanziati e sui risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati. 3. Le agevolazioni fi nanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere fi nanziati con le disponibilità assegnate ad apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dove affl uiscono le risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente già assegnate al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani pluriennali di intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell ambito dei programmi previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le priorità ivi individuate. Con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell economia e delle fi nanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene effettuata una ricognizione delle risorse di cui al presente comma per individuare la dotazione del Fondo. 100