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che, con determinazione del Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus n 556 del 23/02/2010, alla di tta Carruxi è stato concesso e liquidato l importo di 9.473,51 a titolo di anticipazione sul contributo; che, con Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus n 1600/2011 del 04/05/2011, è stato riconosciuto alla Ditta un investimento ammissibile pari a 36.523,99 e concesso il contributo di 16.435,80, corrispondente al 50% dell aiuto massimo concedibile, fissato dal bando nella percentuale del 90% dell investimento ammissibile. Il provvedimento prevedeva la riserva di assegnare, con successivo atto, un ulteriore quota di indennizzo qualora si fossero rese disponibili risorse finanziarie aggiuntive da parte dell Assessorato all Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e/o qualora si fossero realizzate economie sul relativo capitolo di spesa; che con nota del 06/06/2011 la Ditta ha presentato istanza di accertamento finale e liquidazione del contributo; che con nota prot. n 2080 del 21/04/2011 del Diret tore dell Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive è stato disposto che il contributo complessivo erogabile poteva essere pari all 80% dell aiuto massimo concedibile; che con determinazione n 2996/2011 del 19/07/2011 è stata concessa alla Ditta un ulteriore somma di 9.861,47, pari alla differenza tra il contributo ammesso a liquidazione, corrispondente a 26.297,27 (80% dell aiuto massimo concedibile) e l importo di 16.435,80 già concesso con determinazione n 1600/2011 del 04/05/2011. Con la stessa determinazione è stata disposta la liquidazione della somma di 16.823,76 a saldo del contributo concesso; pag.2

che in data 12/08/2011 la Ditta ha presentato una richiesta di riesame della pratica in oggetto, nella quale contesta l importo dell indennizzo relativo ai lavori di ripristino della coltivabilità dei terreni, in quanto lo stesso è stato commisurato al V.A.M. (Valore Agricolo Medio). In proposito la Ditta richiama la sentenza della Corte Costituzionale n 181 del 1 0/06/2011, che ha dichiarato l illegittimità dell applicazione del V.A.M. La Ditta sostiene che il valore di mercato dei terreni oggetto dei lavori di ripristino è in continua ascesa, e che al momento è superiore a 80.000,00/Ha. Pertanto, chiede che venga ammesso a contributo l importo richiesto in domanda e quantificato nel computo metrico; che la Ditta ricorrente non ha specificato gli estremi del provvedimento impugnato; che la richiesta di riesame è pervenuta entro i termini per la presentazione di ricorso gerarchico avverso la determinazione n 299 6/2011 del 19/07/2011. Pertanto, in assenza di indicazione del provvedimento impugnato, si presume che il ricorso sia stato proposto avverso detto provvedimento; che con la determinazione impugnata non è stato variato l importo dell investimento ammissibile riconosciuto con la determinazione n 1600/2011 del 04/05/2011. Viceversa, è stato disposto di concedere alla Ditta un ulteriore somma rispetto a quanto previsto nella determinazione precedente, portando l entità del contributo dal 50% all 80% dell aiuto massimo concedibile; che, con le note integrative alla richiesta di riesame prot. n 8036 del 17/02/2012, n 27441 del 23/05/2012 e n 32632 del 18/06/2012, la Ditta contesta l applicazione del V.A.M. attribuito al bosco d alto fusto ( 5586,00/Ha) ai fini della determinazione del contributo relativo al ripristino della coltivabilità dei terreni, poiché tale valore è riferibile a bosco di montagna, pag.3

avente produttività bassa. La Ditta sostiene che il valore commerciale e la produttività dei suoi terreni sono molto più alti. Pertanto, chiede che venga riammesso l importo di 20.615,94 stimato nel computo metrico, oppure, in alternativa, che l aiuto concesso per il ripristino dei danni non venga calcolato solo sui 5.000 metri quadri dove effettivamente si è avuto il danno, ma su una superficie di 2 Ha sulla quale, per effetto dell evento, non si può transitare con i mezzi meccanici; VISTE le Procedure generali per l attivazione degli interventi compensativi e disposizioni applicative, le quali al paragrafo Interventi finanziabili - Lavori di ripristino della coltivabilità dei terreni, stabiliscono che: è da considerare che tali interventi sono molto spesso migliorativi rispetto alla condizione precedente l evento, tale condizione si ritiene possa essere approvata purchè il tecnico accerti che gli stessi interventi assumano carattere di prevenzione rispetto ad eventuali danni ascrivibili a calamità naturali della stessa natura e purchè l importo concesso sia inferiore al valore tabellare (V.A.M. valore agricolo medio) redatto dalle Commissioni Provinciali competenti per territorio (pubblicati annualmente nel sito ufficiale dell Agenzia del Territorio) in vigore al momento dell evento e sulla base del tipo di coltura denunciata ; CONSIDERATO che la sentenza della Corte Costituzionale richiamata dalla Ditta ricorrente ha dichiarato l illegittimità costituzionale di norme che disponevano la commisurazione al valore agricolo medio (V.A.M.) corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona per la determinazione dell indennità di espropriazione per pubblica utilità di aree agricole (o in generale non edificabili). Nel caso in esame non si deve procedere al calcolo di una indennità di espropriazione, la quale deve garantire il serio ed effettivo ristoro della perdita del terreno oggetto di esproprio. Viceversa, l obiettivo perseguito dall intervento regionale è quello di favorire la ripresa dell attività economica e produttiva delle aziende agricole colpite, attraverso l erogazione di contributi per il ripristino delle strutture aziendali e delle attrezzature agricole. Pertanto, il pag.4

ricorso al valore tabellare V.A.M. del terreno al fine di stabilire l importo massimo del contributo concedibile appare più che legittimo; VERIFICATO che l Ufficio istruttore ha correttamente determinato il contributo concesso alla Ditta ricorrente per il ripristino della coltivabilità dei terreni, commisurandolo al V.A.M. previsto dalle tabelle per l anno 2007, pubblicate nel B.U.R.A.S. n 10 del 29/03/2007; EVIDENZIATO che nell istanza per l ammissione ai contributi, la Ditta ricorrente ha dichiarato che la superficie interessata dal danno era pari a mq 5.000. Pertanto, il calcolo del contributo per il ripristino della coltivabilità è stato effettuato sulla base di detta dichiarazione, confermata dagli accertamenti del tecnico istruttore; EVIDENZIATO inoltre che, come specificato in premessa, l importo del contributo era già stato fissato con determinazione n 1600/2011 del 0 4/05/2011. La Ditta non ha impugnato detto provvedimento, viceversa, ha presentato richiesta di accertamento finale e liquidazione, dimostrando di condividere quanto disposto; RITENUTE per quanto sopra esposto non valide le argomentazioni addotte nel ricorso; il parere dell'area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 1045 del 18/02/2013; Tutto ciò premesso e considerato DETERMINA ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Carruxi Giorgio (CUAA CRRGRG52D10I205W); pag.5

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima; ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nell Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it. Il Marcello Giovanni Onorato pag.6