UNIONE ITALIANA DEL LAVORO SEDE C.S.P. U.I.L. BRESCIA SEGRETERIA PROVINCIALE BRESCIA 26126 BRESCIA VIA VANTINI 20 TELEFONO 030/3753032-294111 TELEFAX 030/2404889 E-MAIL cspbrescia@uil.it VADEMECUM T.F.R. E PENSIONE COMPLEMENTARE NOTA PER I DELEGATI UIL DI BRESCIA Nel quadro del dibattito sulla Legge Finanziaria 2007 UIL CISL e CGIL hanno richiesto di definire attraverso un accordo la materia relativa all utilizzo del T.F.R. maturando, per la previdenza integrativa dei lavoratori. A seguito dell accordo sottoscritto tra CGIL-CISL-UIL, Confindustria e Governo che ha previsto: La libertà di scelte da parte dei lavoratori Forme di garanzia più chiare L impegno a ridurre le imposte sul T.F.R. destinato ai fondi di previdenza complementare, il Governo ha anticipato con apposito decreto l entrata in vigore del D.lgs 252/05 (decreto Maroni) dal 1 gennaio 2008 al primo gennaio 2007 prevedendo: L obbligo per le forme pensionistiche complementari di adeguamento degli statuti entro il Febbraio 2007 per poter essere destinatarie dei flussi di T.F.R. Le forme pensionistiche complementari (fondi) per poter operare e ricevere adesioni devono inviare comunicazione alla (COVIP) autorità di vigilanza la quale rilancerà un autorizzazione entro il 30 giugno 2007, data della scadenza dei sei mesi dedicati alla scelta del lavoratore. Il conferimento effettivo e contante del T.F.R. e dei contributi relativi alle nuove adesioni alla previdenza complementare avverrà dal 1 luglio 2007 1
anche con riferimento al periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 e il 30 giugno 2007. L accordo con il Governo ha permesso per tanto di anticipare l avvio della previdenza integrativa di un anno per i lavoratori privati ( si è in attesa di definire gli aspetti inerenti i 3,5milioni di lavoratori pubblici!). IL DECRETO 252/05 prevede: LA SCELTA DEL LAVORATORE: La scelta da parte del lavoratore di aderire o no ad un Fondo pensione complementare è volontaria e personale e chi intende aderire può scegliere tra una forma pensionistica collettiva oppure individuale. Tra le forme pensionistiche collettive rientrano i Fondi pensione negoziali (o chiusi), i Fondi aperti a adesione collettiva e i Fondi preesistenti (costituiti prima del 15 novembre 1992, previsti in alcune categorie). Tra le forme individuali rientrano i Fondi aperti a adesione individuale e i contratti di assicurazione sulla vita. FONDI CHIUSI O NEGOZIALI: traggono origine da contratti o accordi collettivi o regolamenti aziendali che individuano i soggetti ai quali rivolgersi. L impiego dei contributi sino ad oggi veniva concordato in sede negoziale (rinnovo dei contratti di lavoro); viene affidato ad un gestore specializzato in investimenti secondo regole definite dagli statuti dei fondi, individuando una banca depositaria. FONDI APERTI: sono quelli istituiti da banche, compagnie di assicurazione, società d intermediazione mobiliare e società di gestione del risparmio. L adesione può avvenire in forma individuale o collettiva, in questo secondo caso i sindacati o l azienda invece di aderire ad un fondo negoziale, stipulano un accordo per l adesione collettiva ad uno o più fondi aperti. In genere la gestione 2
finanziaria viene curata dalla stessa società che ha istituito il fondo, mentre la banca depositaria è un soggetto esterno. FONDI PREESISTENTI: sono fondi di previdenza complementare già attivi prima del 15 novembre 1992. L adesione dei lavoratori avviene su base collettiva e l ambito dei destinatari è individuato dagli accordi sindacali aziendali o interaziendali. LA RENDITA DEI FONDI PENSIONE: Il lavoratore ottiene la rendita dopo almeno cinque anni di iscrizione al Fondo pensione e al raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione obbligatoria (dal 2008 è previsto avere 60 anni di età e 35 di contributi o 40 di contributi senza limite di età, oppure 65 anni di età per gli uomini e 60 anni per le donne con almeno 20 anni di contributi per la pensione di vecchiaia retributiva). Il valore della pensione complementare dipende dal valore dei contributi versati e delle scelte statutarie del fondo. Il principio generale è quello della capitalizzazione e della conversione del montante individuale contributivo accantonato in rendita vitalizia, tenendo conto dei parametri generali (età, sesso, ecc) e del caricamento dei costi di gestione (commissione assicurativa per il servizio di corresponsione della rendita, che può essere molto diversificato secondo il tipo di fondo prescelto). Al raggiungimento del requisito di accesso alla pensione obbligatoria, l aderente può anche decidere di ottenere dal Fondo pensione una parte in capitale (fino al massimo del 50% del maturato) e una parte in rendita. Prima di maturare il diritto alla pensione complementare è possibile ottenere in qualsiasi momento fino al 75% del maturato per sostenere spese 3
sanitarie per sé, per il coniuge e per i figli. Oppure si può avere, dopo 8 anni di iscrizione, fino al 75% del maturato per l acquisto e la ristrutturazione della prima casa per sé e per i figli. Infine, sempre dopo 8 anni di iscrizione è possibile ottenere fino al 30% del maturato per esigenze diverse. L iscritto che perde i requisiti per la partecipazione al fondo pensione prima del diritto al trattamento può in alcuni casi (es. disoccupazione, cassa integrazione) ottenere il riscatto della posizione maturata. In caso di decesso dell iscritto prima della pensione, il maturato viene versato agli eredi e alle persone indicate dall iscritto. Il trasferimento di un fondo pensione ad un altro è possibile in due casi per il cambio di attività lavorativa o su scelta volontaria dell iscritto, dopo due anni di iscrizione al fondo. IL DESTINO DEL T.F.R. Il disegno di Legge Finanziaria 2007 prevede che dal 1 gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente possa scegliere di destinare il proprio TFR maturando alle forme pensionistiche complementari (prima descritte) oppure mantenerlo presso il proprio datore di lavoro. Le scelte cambiano a seconda dell anzianità contributiva dell interessato (vedi poi la possibilità). In ogni caso, una volta effettuato la scelta per il TFR nel fondo pensione complementare, a questo si potrà contribuire, anche con contributi aggiuntivi a carico del lavoratore e del datore di lavoro attraverso accordi sindacali o i contratti di lavoro. I contributi versati compreso il TFR al fondo scelto vengono investiti da gestori specializzati in strumenti finanziari in base alle scelte del fondo e producono nel 4
tempo rendimenti variabili in funzione dell andamento dei mercati e delle scelte di gestione. N.B.= a seconda delle scelte di gestione dei fondi (aperti, chiusi, ecc.) si potranno avere rendimenti e rischi di investimento diversi. LA SCELTA DEL LAVORATORE PER IL T.F.R. Dipendenti assunti prima del 29 aprile 1993 già iscritti ad un fondo di previdenza complementare. Entro il 30 giugno 2007 ( o entro sei mesi dalla nuova assunzione) con dichiarazione scritta al datore di lavoro possono scegliere di trasferire l intero TFR maturando al Fondo a cui aderiscono o se lasciarlo in azienda. In mancanza di scelta esplicita entro il 30 giugno 2007 scatta il silenzio assenso e il datore di lavoro trasferisce integralmente il TFR futuro al fondo pensione previsto dal contratto di lavoro o da accordi aziendali o in assenza dell accordo al Fondo al quale ha aderito il maggior numero di lavoratori dell azienda. In mancanza di queste possibilità, al Fondo pensione che sarà costituito presso l INPS (fondo residuale, da non confondersi con il fondo sempre INPS per i TFR lasciati in azienda). Dipendenti assunti prima del 29 aprile 1993 non iscritti a nessun fondo di previdenza complementare. Entro il 30 giugno 2007 con dichiarazione scritta al datore di lavoro possono scegliere di trasferire il TFR futuro a un Fondo pensione nella misura fissata dagli accordi collettivi o in mancanza in misura non inferiore al 50%, ovvero possono scegliere di mantenerlo in azienda. 5
In mancanza di scelta esplicita entro il 30 giugno 2007 scatta anche per loro il silenzio assenso come per i lavoratori già iscritti al fondo (vedi sopra). Dipendenti assunti dopo il 29 aprile 1993 e neo assunti dal 2007. Entro il 30 giugno 2007 o entro sei mesi dalla data di assunzione scelgono con dichiarazione scritta al datore di lavoro di conferire il TFR futuro al Fondo pensione individuato (scelta irrevocabile) oppure scelgono di mantenere il TFR in azienda (scelta revocabile). In mancanza di scelta esplicita entro il 30 giugno 2007 o entro sei mesi dall assunzione se avvenuta dal 1 gennaio 2007 il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro secondo il meccanismo del silenzio assenso come descritto per i lavoratori e assunti prima del 29 aprile 1993. Il TFR che per scelta dei lavoratori rimarrà in azienda mantiene nella sua definizione il meccanismo oggi in vigore (accantonamento per ogni anno di lavoro del 6,91% della retribuzione lorda, con rivalutazione degli importi accantonati al 31 dicembre, con l applicazione del 1,5% fisso e del 75% dell aumento dell indice ISTAT dei prezzi al consumo (inflazione). E poi previsto che se l azienda ha meno di 50 dipendenti il TFR rimane in azienda, mentre se l azienda ha più di 49 dipendenti il TFR futuro non trasferito ai fondi di previdenza complementare venga trasferito dal 1 luglio 2007 allo Stato in un apposito fondo INPS in questo caso per i lavoratori non cambia nulla perché mantengono i medesimi criteri di accantonamento e di richieste di acconto verso l azienda così come previsto dalle attuali norme di Legge. 6
PER I LAVORATORI PRIVILEGIARE LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E UNA SCELTA PER IL FUTURO Come UIL indichiamo ai lavoratori con particolare riferimento ai giovani di scegliere il conferimento del TFR alla previdenza complementare nei fondi negoziali dove sono stati costituiti attraverso il contratto di lavoro o accordi aziendali. Nei casi dove questo non è ancora avvenuto è consigliabile prima di scegliere attendere il mese di maggio 2007 per verificare cosa accade in questi mesi e consigliarsi con un Delegato o con la categoria UIL di appartenenza oppure rivolgersi al Patronato ITAL per una valutazione più approfondita. PER I LAVORATORI DEL PUBBLICO IMPIEGO SI E IN ATTESA DI CONOSCERE LE DECISIONI DEL GOVERNO PER DAR L AVVIO ALLA PREVIDENZA INTEGRATIVA NON ANCORA ATTUATA. (SOLO NELLA SCUOLA E STATO COSTITUITO IL FONDO PENSIONISTICO COMPLEMENTARE). INFORMEREMO TEMPESTIVAMENTE I DELEGATI NON APPENA VERRANNO DEFINITE SCELTE DI MERITO. Novembre 2006 La Segreteria UIL Brescia 7