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S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 386 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa dei senatori MICELE, BERTONI, GRUOSSO, MIGNONE, COVIELLO, LARIZZA, PAPPALARDO, PELELLA e DONISE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1996 P r o v v e d i m e n t i p e r i lc o m p l e t a m e n t o d e l l o p e r a d ir i c o s t r u - z i o n e n e i c o m u n i d e l l a B a s i l i c a t a e de l l a C a m p a n i a d a n n e g g i a t i d a l t e r r e m o t o d e l 2 3 n o v e m b r e 1 9 8 0 TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

Atti parlamentari 2 ONOREVOLI SENATORI. Il presente disegno di legge risponde a due esigenze particolarmente avvertite dalle popolazioni della Basilicata e della Campania colpite dal terremoto del 23 novembre 1980. La prima è quella di approntare gli strumenti normativi e finanziari che consentano di portare a compimento, a distanza di sedici anni da quel drammatico evento, l opera di ricostruzione nei centri danneggiati; la seconda è quella di rendere pienamente operante, attraverso l introduzione di alcune opportune integrazioni, la legge 23 gennaio 1992, n. 32, rispetto alla quale il disegno di legge proposto si pone in una linea di continuità, risultando ribadita, nel rispetto dei criteri fissati da quella legge, la necessità di destinare l intervento alle sole aree terremotate e di concentrare tutte le risorse disponibili essenzialmente nella risoluzione del problema dell edilizia abitativa, anche sulla base dell assunzione delle risultanze alle quali pervenne a suo tempo la Commissione parlamentare di inchiesta presieduta dal senatore Scalfaro. I punti principali della proposta possono sinteticamente così riassumersi: l articolo 2 delega il Governo a ridefinire gli ambiti territoriali di intervento previsti dall articolo 2 della legge n. 32 del 1992, attraverso l individuazione di due fasce che tenga conto anche dell indagine macrosismica svolta dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); con l articolo 3 si sblocca una situazione di impasse determinatasi a seguito dell entrata in vigore della legge n. 32 del 1992, dandosi ora la possibilità ai comuni di finanziare contestualmente, ai fini del completamento della ricostruzione e comunque solo relativamente alle opere strutturali e condominiali, non solo le fattispecie previste dalla lettera a) del comma 2 dell articolo 3 delle legge n. 32 del 1992, ma anche quelle ricadenti sotto le lettere b) e c) del medesimo comma 2 dell articolo citato; l articolo 4 pone il limite di 30 milioni di lire al contributo da corrispondere ai soggetti aventi diritto residenti nei comuni ricadenti nella fascia B; l a r t i c o l o 5 pr e v e d e l a c o n c e s s i o n e d i u nc o n t r i b u t op l u r i e n n a l ed e l l 8p e rc e n t o a n n u op e rl ad u r a t ad e lm u t u oc h es ip o - t r àc o n t r a r r ea l l os c o p od ie s e g u i r eo p e r e d i a d e g u a m e n t o a n t i s i s m i c o d e l l e r i c o - s t r u z i o n i ; all articolo 8 viene stabilito che i comuni possono impegnare i fondi assegnati (comunque in misura non superiore al 25 per cento) anche per la realizzazione di opere pubbliche purchè queste siano strettamente necessarie alla ricostruzione e a rendere vivibili le zone ricostruite; l articolo 15 assegna al Ministero, in presenza di aziende fallite o inadempienti rispetto agli impegni assunti, il potere di revoca e di riassegnazione del contributo, tenendo in considerazione anche le richieste di imprese artigiane, al fine di consentire la piena utilizzazione della aree disponibili; il finanziamento previsto ammonta a lire 5.000 miliardi in tre anni ( lire 500 miliardi per il 1996; 2.000 miliardi per il 1997; 2.500 miliardi per il 1998).

Atti parlamentari 3 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Dichiarazione di preminente interesse nazionale) 1. L opera di ricostruzione e sviluppo delle zone delle regioni Basilicata e Campania, disastrate per effetto del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è dichiarata di preminente interesse nazionale. Art. 2. (Ridefinizione dell ambito territoriale e modalità di intervento) 1. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti per la ridefinizione degli ambiti territoriali di intervento, previsti dall articolo 2 delle legge 23 gennaio 1992, n. 32. 2. La ridefinizione dell area di intervento prioritaria dovrà tenere conto dei comuni disastrati e di quelli limitrofi nei quali il danno provocato dal sisma sia stato rilevante, prendendo a riferimento anche l indagine macrosismica effettuata dal Consiglio nazionale delle ricerche. 3. I comuni individuati ai sensi del comma 2 rientrano nella fascia A. Appartengono alla fascia B invece i rimanenti comuni dichiarati danneggiati a seguito degli eventi sismici del novembre 1980. 4. Per i comuni disastrati è prevista una riserva del 20 per cento delle disponibilità finanziarie. 5. Saranno finanziate le opere di ricostruzione o riparazione inerenti alle domande presentate entro il 31 marzo 1984. Saranno comunque finanziati gli interventi a favore di cittadini che continuano a vivere

Atti parlamentari 4 in alloggi precari e provvisori ricompresi nelle aree terremotate. Art. 3. (Finanziamento contestuale dei casi ricadenti sotto le lettere a), b), c) del comma 2 dell articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32) 1. Nei centri storici, oltre ai casi previsti dalla lettera a) del comma 2 dell articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, possono finanziarsi contestualmente, ai fini del completamento della ricostruzione dei comparti, anche i casi di cui alle lettere b) e c) previsti dallo stesso comma 2 dell articolo 3 relativamente alle opere strutturali e condominiali. Art. 4. (Limite di contributo per i soggetti ricadenti nella fascia B) 1. Il contributo concedibile ai soggetti aventi diritto ricadenti nei comuni della fascia B non può superare in ogni caso il limite massimo di lire trenta milioni. Art. 5. (Contributo pluriennale per adeguamento antisismico) 1. Per l esecuzione di opere di adeguamento antisismico delle ricostruzioni è concesso, a richiesta degli interessati, un contributo pluriennale costante dell 8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto, per un massimo di venti anni e per un importo non superiore a lire 100 milioni per ciascuna unità immobiliare. 2. Il Ministro del tesoro definisce la convenzione tipo tra gli istituti di credito e i comuni per l accesso ai mutui previsti nel comma 1. 3. Avranno la priorità per le provvidenze di cui al presente articolo i soggetti proprietari di immobili che risiedano in aree

Atti parlamentari 5 a rischio S=9. sismico classificate S = 12 ed Art. 6. (Pratiche giacenti presso altri enti) 1. Le pratiche giacenti presso altri enti ai sensi dell articolo 18 e dell articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche e integrazioni, vengono trasmesse ai comuni nei cui territori ricadono gli interventi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I comuni provvederanno al finanziamento di tali interventi con i fondi rinvenienti dalla presente legge. Art. 7. (Interessi attivi) 1. Entro il 31 marzo di ogni anno le amministrazioni comunali trasmettono al Ministero dei lavori pubblici il piano di utilizzo per gli interessi attivi maturati sul fondo di cui all articolo 3 del testo unico approvato del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e della presente legge. Il Ministro entro trenta giorni dalla trasmissione ne autorizza l utilizzo con proprio provvedimento. Decorso tale termine senza che il Ministro si pronunci, il piano si intende autorizzato. Art. 8. (Opere pubbliche) 1. I comuni, per la realizzazione di opere pubbliche strettamente connesse alla ricostruzione, possono utilizzare, in misura non superiore al 25 per cento, i fondi assegnati con la presente legge. 2. Nell utilizzo dei fondi di cui al comma 1 deve darsi priorità a opere di edilizia scolastica, municipi, piani di zona e quanto altro possa essere indispensabile per rendere vivibile una zona ricostruita.

Atti parlamentari 6 3. Il comitato tecnico, di cui al comma 6 dell articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, esprime il proprio motivato parere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta da parte dei comuni ed il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delibera, per quanto di competenza, nei successivi trenta giorni. In caso di mancata pronuncia nei termini di cui sopra, l autorizzazione si intende assentita. 4. Il termine di cui al comma 8 dell articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, riferito alle imprese artigiane iscritte alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è differito al 31 dicembre 1998. Art. 9. (Eliminazione degli insediamenti provvisori) 1. La quota del 5 per cento di cui al comma 4 dell articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è elevata al limite minimo del 30 per cento nelle regioni Basilicata e Campania. 2. Il riparto di tali somme deve prevedere per i comuni disastrati la riserva del 20 per cento. Art. 10. (Disposizioni in materia di IVA) 1. In sede di riparto e di assegnazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione dei fabbricati, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, emana, nei successivi trenta giorni, una direttiva per il recupero delle somme IVA non percepite, comunque da attribuire al cittadino avente diritto. 2. Il termine del 31 dicembre 1995, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 12 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1995,

Atti parlamentari 7 contenente disposizioni per i rimborsi IVA nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1980-1981 in Campania, Basilicata e Puglia, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998. Art. 11. (Responsabilità di coordinamento) 1. Il Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato assume la responsabilità del prosieguo e del coordinamento degli interventi previsti agli articoli 27 e 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76. Art. 12. (Assegnazione delle aree) 1. Il Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato, con proprio decreto, attiva le procedure previste al comma 4 dell articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, per l assegnazione dei lotti in proprietà. 2. Il Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato, d intesa con le regioni, le province, le comunità montane e le aree di sviluppo industriale, attraverso accordi di programma ai sensi dell articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, concorderà procedure per la gestione delle aree stesse ed eserciterà una funzione di controllo sul rispetto degli obiettivi programmati dalle aziende anche in merito alle assunzioni. Art. 13. (Potere di intervento) 1. Il Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato ha la responsabilità ed il potere, in presenza di aziende fallite o inadempienti rispetto agli impegni assunti, di revoca e di riassegnazione dei contributi erogati, ai sensi e per le finalità di cui alla

Atti parlamentari 8 presente legge, tenendo conto anche delle richieste di imprese artigiane, al fine di consentire la piena utilizzazione delle aree disponibili. Art. 14. (Disposizioni finanziarie) 1. Per gli oneri derivanti dalle richieste di finanziamento censite alla data del 31 marzo 1984, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 miliardi, di cui lire 500 miliardi per il 1996, lire 2.000 miliardi per il 1997 e lire 2.500 miliardi per il 1998, da ripartire fra i comuni di cui all articolo 2 con specifica deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) da adottarsi entro il 31 gennaio di ogni anno di competenza. 2. Il CIPE in sede di riparto riserva: a) l 80 per cento degli importi stanziati alle esigenze abitative secondo i criteri di cui all articolo 3 delle legge 23 gennaio 1992, n. 32; b) il 10 per cento alle amministrazioni dello Stato, con priorità per la ricostruzione degli edifici di culto; c) il 10 per cento per le finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76. 3. All onere derivante da quanto previsto al comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1996 e 1997 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l anno 1996, all uopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Per l anno 1998 si provvede in sede di legge finanziaria per il 1998. 4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.