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Deliberazione n. 23 del 14/10/2013 ASSEMBLEA DEI SOCI OGGETTO: Approvazione Regolamento per la concessione di contributi, agevolazioni e patrocini della Società della Salute Area pratese. Allegati: Testo del Regolamento Ente rappresentato Nome e Cognome Carica Quote Presenti Assenti AUSL 4 Edoardo Majno Direttore generale 33,33 x Comune di Prato Dante Mondanelli Assessore delegato 50,15 x Comune di Montemurlo Nicola Ciolini Assessore delegato 4,93 x Comune di Cantagallo Elisabetta Grassulini Assessore delegato 0,84 x Comune di Carmignano Fabrizio Buricchi Assessore delegato 3,82 x Comune di Poggio a Francesco Puggelli Assessore delegato 2,64 Caiano x Comune di Vaiano Aurora Castellani su Sindaco 2,67 delega di Annalisa x Marchi Comune di Vernio Paolo Cecconi Sindaco 1,62 x Il Presidente Dr. Dante Mondanelli Ufficio proponente: Società della Salute Area pratese Estensore: Massimiliano Bettazzi Il Direttore Dr. Riccardo Poli

Il giorno 14/10/2013 presso i locali della Società della Salute, su convocazione del Presidente Dr. Dante Mondanelli L Assemblea dei soci PREMESSO che: con LR n. 60 del 10 novembre 2008 Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), la Regione Toscana ha inteso mandare a regime le Società della Salute; in data 19.3.2010, con atto ai rogiti del Segretario Generale del Comune di Prato, Dott. Del Regno Vincenzo, repertorio n.31548, gli enti aderenti hanno sottoscritto il nuovo Statuto e la nuova Convenzione della Società della Salute Area Pratese, ai sensi della LR Toscana di cui al punto precedente, atti registrati a Prato il 2.4.2010 al n. 17 serie 1 ; nei nuovi atti è stata confermata la natura giuridica del consorzio pubblico senza scopo di lucro ai sensi degli artt. 31 e 113 del D.Lgs. 267/2000, tra l Azienda Sanitaria di Prato e i 7 Comuni della Provincia; in data 6.4.2010, con deliberazione n.1, dopo aver dato atto della sottoscrizione del nuovo Statuto e della nuova Convenzione consortile, si è insediata l Assemblea dei Soci che ha provveduto alla nomina della Giunta e del Presidente SDS; VISTO l attuale quadro normativo, in particolare: VISTO l'art. 12 della legge n. 241 del 07.08.1990 che prevede la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, sia subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le stesse amministrazioni si devono attenere; VALUTATE le problematiche giuridiche e le prospettive di intervento della Regione Toscana per un riassetto normativo o quant altro relativamente alla disciplina delle SDS; CONSIDERATO che il funzionamento del Consorzio presuppone altresì l effettuazione di attività che possono far emergere l opportunità di riconoscimenti economici e non, sempre nell ambito di una normativa nazionale di riferimento; RITENUTO quindi opportuno procedere a disciplinare nel dettaglio la materia riguardante l erogazione di contributi, agevolazioni e patrocini; VISTO E PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore della Società della Salute area pratese; Con le modalità previste dall art. 7 e 8 dello Statuto;

DELIBERA di approvare la narrativa che precede e conseguentemente: 1) di approvare il testo del Regolamento per la concessione di contributi, agevolazioni e patrocini della Società della Salute area pratese, nei termini di cui all allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 2) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo; 3) di trasmettere copia del medesimo agli Enti aderenti al Consorzio e al Collegio Sindacale; 4) di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all Albo on line del Consorzio per la durata di giorni 10 consecutivi. Il Direttore Dott. Riccardo Poli Il Presidente Dr. Dante Mondanelli

DELIBERA ASSEMBLEA DEI SOCI N. 23 del 14/10/2013 Oggetto: Approvazione del Regolamento sulla concessione dei contributi, agevolazioni e patrocini della Società della Salute Area pratese Ai sensi dell art. 49 1 comma del D.lgs 18.8.2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento. Prato, 14/10/2013 IL DIRETTORE DELLA SOCIETA DELLA SALUTE Dott. Riccardo Poli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, AGEVOLAZIONI E PATROCINI INDICE ART. 1 OGGETTO E FINALITA ART. 2 DEFINIZIONI ART. 3 REQUISITI DI AMMISSIBILITA ART. 4 SOGGETTI BENEFICIARI ART. 5 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ART. 6 CONTENUTO DELLA DOMANDA ART. 7 CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ART. 8 MODALITA DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ART. 9 RENDICONTAZIONE ART. 10 ISTITUZIONE DELL ELENCO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA ART. 11 UTILIZZO DI IMMOBILI, STRUTTURE, BENI E SERVIZI ART. 12 PATROCINIO ART. 13 CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PATROCINIO ART. 14 RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE ART. 15 ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 OGGETTO E FINALITA 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi sotto forma di erogazioni in denaro o altre agevolazioni economiche e la concessione del patrocinio per il sostegno e la valorizzazione di attività ed iniziative nei settori di intervento della Società della Salute individuati dalla Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 Disciplina del servizio sanitario nazionale, dall Atto Costitutivo e dallo Statuto della Società della Salute Area pratese. 2. La disciplina del presente regolamento è stabilita ai sensi e per gli effetti dell art. 12 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 3. Il regolamento disciplina, inoltre, l istituzione e la tenuta dell elenco dei beneficiari di provvidenze di natura economica istituito ai sensi del DPR 7 aprile 2000, n. 118. 4. I benefici possono essere concessi sia in relazione ad attività continuative che per singole iniziative o progetti coerenti con gli obiettivi del presente regolamento. 5. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento le sovvenzioni, i sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore delle persone fisiche. 6. La Società della Salute Area pratese raccorda i propri interventi di sostegno finanziario con i piani, i programmi o gli indirizzi generali predisposti dallo Stato, dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Prato e dagli altri Enti consorziati. ART. 2 DEFINIZIONI 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: Concessione di contributi: le erogazioni di denaro elargite a soggetti di cui all art. 3, a sostegno di interventi rientranti nei compiti e nella programmazione della Società della Salute Area pratese, attivati a favore di soggetti svantaggiati facenti parte della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall art. 118 della Costituzione. I benefici assumono la forma di contributi quando l erogazione economica diretta è finalizzata a favorire attività o iniziative per le quali la Società della Salute assume una parte soltanto dell onere complessivo. Agevolazioni economiche: utilizzo di attrezzature di proprietà della Società della Salute, fruizione gratuita di servizi o beni della Società della Salute, fruizione temporanea per la durata di una iniziativa di beni della Società della Salute. Concessione di patrocinio: l adesione della Società della Salute Area pratese ad un attività o ad un evento senza l assunzione di alcun onere, riconoscendo un particolare valore dell iniziativa. ART. 3 REQUISITI DI AMMISSIBILITA Al fine di poter ottenere i benefici previsti dall art. 2 è necessario: a. Avere sede in uno dei Comuni costituenti la Società della Salute Area pratese; b. che l attività svolta sia senza fini di lucro; c. che l attività svolta abbia valenza sociale, socio-assistenziale o socio-sanitaria; d. che l attività svolta sia coerente con le finalità statutarie del soggetto proponente; e. che l iniziativa o attività proposta sia congrua con la programmazione delle attività della Società della Salute. ART. 4 SOGGETTI BENEFICIARI 1. I contributi finanziari possono essere concessi esclusivamente a soggetti senza scopo di lucro e per attività senza scopo di lucro. Possono accedere alla concessione di contributi e di altre agevolazioni economiche gli enti, le associazioni, le fondazioni, istituzioni sia pubbliche che private costituite con atto scritto e dotate di relativo statuto.

ART. 5 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 1. Il termine per la presentazione della domanda di contributo per attività è fissato da un eventuale specifico bando ovvero almeno trenta giorni antecedenti l inizio delle attività. 2. La mancata presentazione delle domande entro il termine di cui al comma 1 o l assenza dei requisiti previsti comportano l archiviazione della pratica e l automatica esclusione dalla concessione del beneficio. 3. In deroga ai termini di cui sopra, la domanda di contributo o di altra utilità economica che ha carattere straordinario e non ricorrente, può essere ammessa a contributo compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili al momento della richiesta. ART. 6 CONTENUTO DELLA DOMANDA 1. La domanda, redatta in carta libera, deve essere sottoscritta dal presidente o dal legale rappresentante dell ente, istituzione o associazione che sostiene le spese per l organizzazione dell iniziativa e contenere, oltre all indicazione dei requisiti richiesti, i seguenti dati: - estremi identificativi e fiscali dell ente, istituzione, associazione o comitato; - generalità, residenza, numero di codice fiscale e recapito telefonico; - indicazione del tipo di contributo e dell ammontare richiesto; - modalità di accreditamento della somma eventualmente concessa con indicazione del conto corrente dedicato e del CIG relativo alla procedura, ove richiesto. 2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: - copia dello Statuto e dell atto costitutivo o altra documentazione equipollente idonea ad identificare la configurazione giuridica del soggetto richiedente; - sintetica descrizione del progetto o dell iniziativa accompagnato dal quadro economico contenente la previsione delle entrate e delle uscite; - dichiarazione di impegno del soggetto richiedente di utilizzo del contributo concesso per la realizzazione dell attività per la quale è richiesto; - dichiarazione del legale rappresentante, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva, con la quale si attesti che l ente richiedente non costituisce articolazione politico-organizzativa di partiti politici. ART. 7 CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 1. L assegnazione dei contributi e delle altre utilità economiche avviene sulla base dei seguenti principi: a. evitare la frammentazione degli interventi mediante la concessione di contributi di modesta entità; b. limitare la concessione del contributo ad una percentuale non superiore al 80% della spesa ritenuta ammissibile compresi eventuali altri contributi di enti pubblici, come risultante dalla documentazione prodotta; c. considerare nella scelta dei beneficiari, a parità di requisiti: - il numero degli iscritti; - la qualità dell attività. d. privilegiare le iniziative che si svolgono con periodicità nel corso del tempo; e. privilegiare le iniziative che si rivolgono ad un ampio numero di persone. ART. 8 MODALITA DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 1. I contributi sono concessi nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione. 2. I contributi sono erogati in un'unica soluzione successivamente all iniziativa e previa rendicontazione della stessa.

ART. 9 RENDICONTAZIONE 1. Le attività assoggettate a contributo devono essere rendicontate attraverso un prospetto che riporti le spese e le eventuali entrate dell iniziativa, così come dovranno essere presentati eventuali documenti contabili giustificativi. 2. Il contributo concesso dovrà coprire in parte l onere complessivo dell iniziativa. 3. La mancata presentazione della rendicontazione comporta il non riconoscimento del contributo stanziato. ART. 10 ISTITUZIONE DELL ELENCO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA 1. Secondo quanto previsto dall art. 1 del DPR 7 aprile 2000, n. 118 è istituito l elenco dei soggetti ammessi a beneficiari di finanziamenti da parte della Società della Salute Area pratese nel corso dell anno solare. 2. L elenco è redatto su supporto cartaceo e informatico, custodito presso l Ufficio Amministrativo e pubblicato all albo on line. 3. Tale elenco viene aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno. ART. 11 UTILIZZO DI IMMOBILI, STRUTTURE, BENI E SERVIZI 1. La Società della Salute può concorrere alla realizzazione di iniziative ed attività anche con la concessione agevolata dell uso temporaneo di beni mobili ed immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà della Società della Salute o di cui la stessa dispone in comodato d uso. 2. Laddove non sia specificato da appositi regolamenti, l utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di Enti o associazioni costituisce agevolazione economica a favore dei soggetti utilizzatori. 3. L uso di tali beni è disposto su istanza da parte dei soggetti interessati ed è autorizzato unitamente ad espresse disposizioni d uso che saranno redatte in relazione al bene concesso. ART. 12 PATROCINIO 1. Il patrocinio della Società della Salute è concesso dalla Giunta esecutiva previa acquisizione dei pareri eventualmente necessari alle iniziative che assumano particolare rilievo in campo socio-assistenziale, sociosanitario e sanitario. 2. Il patrocinio è concesso sempre a titolo gratuito. 3. E fatto assoluto divieto di utilizzare senza la formale autorizzazione della Giunta esecutiva il nome ed il simbolo della Società della Salute Area pratese. ART. 13 DOMANDA DI PATROCINIO 1. La domanda per la concessione di patrocinio, redatta in carta libera, deve essere sottoscritta dal presidente o dal legale rappresentante dell ente, istituzione o associazione che sostiene le spese per l organizzazione dell iniziativa e contenere i seguenti dati: - estremi identificativi e fiscali dell ente, istituzione, associazione o comitato; - generalità, residenza, numero di codice fiscale e recapito telefonico; - indicazione del tipo di iniziativa per la quale si chiede il patrocinio con gli elementi utili a consentire una completa valutazione della richiesta. 2. La domanda deve pervenire al protocollo della Società della Salute almeno 10 giorni prima dell iniziativa per la quale si chiede il patrocinio.

ART. 14 RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE 1. Per quanto non espressamente previsto nel vigente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia. 2. La modifica di norme legislative vigenti o l'emanazione di nuove, implica la loro immediata applicazione, con adeguamento espresso del presente regolamento entro sei mesi. ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entra in vigore con l esecutività della Delibera che lo approva. Al medesimo vengono assicurate le forme di pubblicità previste dalla Legge e dallo Statuto, al fine di garantirne la generale conoscenza e/o conoscibilità.