WHISTLEBLOWING - LINEE GUIDA. PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ da parte dei dipendenti e dei collaboratori del CSI-Piemonte

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WHISTLEBLOWING - LINEE GUIDA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ da parte dei dipendenti e dei collaboratori del CSI-Piemonte VERIFICHE E APPROVAZIONI VER. REDAZIONE CONTROLLO ED APPROVAZIONE AUTORIZZAZIONE ALL EMISSIONE NOME DATA NOME DATA NOME DATA V02 Team 231-190 Internal Audit V01 Team 231-190 Internal Audit 20/04/2018 Responsabile PTCT 07/03/2016 Responsabile PTCT 23/04/2018 11/04/2016 STATO DELLE VARIAZIONI VER. PARAGRAFO O PAGINA DESCRIZIONE DELLA VARIAZIONE V02 Tutto il documento Aggiornamento del documento a seguito dell entrata in vigore della L. 179/2017 V01 Tutto il documento Redazione iniziale del documento

1. QUADRO NORMATIVO E NATURA DELL'ISTITUTO L art. 54 bis, del D. Lgs. 165/2001 rubricato Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti introduce nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l emersione di condotte illecite all interno delle Pubbliche Amministrazioni, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing. Con l espressione whistleblower (nel seguito segnalante ) si fa riferimento al dipendente di un amministrazione che segnala agli organi legittimati ad intervenire violazioni o irregolarità commesse ai danni dell interesse pubblico. La segnalazione effettuata dal dipendente è dunque espressione di senso civico, contribuendo all emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l interesse pubblico collettivo. Proprio in ragione della funzione sociale del Segnalante, la procedura del whistleblowing intende garantirne l adeguata tutela e, nel contempo, incentivare le segnalazioni. Ai sensi del comma 2 del sopra richiamato art. 54 bis, sono ricompresi nella categoria di dipendente il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. La disciplina di tutela del whistleblowing è estesa per le parti di applicabilità - anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica. Il Consorzio ha pertanto previsto, nell ambito del proprio Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e in linea con quanto disposto dal Codice Etico (rif. 4.9. Prevenzione degli illeciti), l allestimento di alcune misure volte ad assicurare la riservatezza dell identità di chi si espone in prima persona, in conformità con la tutela rafforzata indicata al sopra menzionato art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001. L adozione, da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Responsabile PCT), delle presenti Linee Guida in tema di whistleblowing rappresenta una delle misure volte a tutelare la riservatezza del Segnalante. 2. OGGETTO E FINALITÀ DELLA PROCEDURA Le presenti Linee Guida definiscono, assicurandone la trasparenza, la procedura di segnalazione di condotte illecite e intendono fornire ai dipendenti e ai collaboratori del CSI-Piemonte indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione e gestione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela a tale fine garantite. Esse hanno pertanto la finalità di rimuovere i fattori che potrebbero in qualche modo ostacolare o disincentivare il ricorso all istituto, quali dubbi o incertezze circa la procedura da seguire e timori di ritorsioni o discriminazioni. 3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE Oggetto della segnalazione sono tutte le condotte illecite o di abuso, commesse o tentate, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Come precisato nella Determinazione n. 6/2015 di A.N.AC. 1, non esiste un elenco tassativo dei reati o delle irregolarità che possono costituire l oggetto del whistleblowing. 1 Determinazione A.N.AC. n. 6/2015: Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower).

Sono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardino reati o comportamenti di maladministration, ovvero ogni irregolarità a danno dell interesse pubblico. A titolo meramente esemplificativo, possono essere oggetto di segnalazione: i reati sanzionati dal Codice penale, tra cui corruzione, concussione, turbata libertà degli incanti (c.d. turbativa d asta); i casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni; la specifica violazione delle norme aziendali contenute nel Sistema Integrato 231 - Anticorruzione e Trasparenza del CSI-Piemonte. La segnalazione non può riguardare, invece, rimostranze di carattere personale del Segnalante o rivendicazioni/istanze che attengano alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure riguardanti il Personale. 4. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE La segnalazione deve essere circostanziata. Il Segnalante deve quindi fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi: a) dati anagrafici, incarico/ruolo e recapiti del Segnalante; b) circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; c) chiara e completa descrizione del fatto; d) generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati; e) indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione; f) indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti; g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati. È comunque indispensabile che tali elementi siano conosciuti direttamente dal Segnalante, e non riportati o riferiti da altri soggetti. Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificarne l autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, verranno prese in considerazione per ulteriori verifiche solo qualora il loro contenuto risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. Resta fermo il requisito della buona fede del Segnalante, che ricorre qualora la segnalazione sia effettuata nella ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto e dunque circonstanziata, che la condotta illecita segnalata si sia verificata. La tutela del Segnalante non è garantita qualora il Segnalante abbia agito con dolo o colpa grave 2. 2 Art. 54 bis, comma 9 Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

5. MODALITÀ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE La segnalazione, anche quando avanzata in forma anonima, deve essere prodotta sull apposito Modulo per la segnalazione di illeciti e irregolarità, reperibile sull Intranet aziendale nella sezione Sistema dei controlli, alla voce in cui sono reperibili tutte le informazioni inerenti al Sistema Integrato 231 - Anticorruzione e Trasparenza (ivi comprese le presenti Linee Guida). La segnalazione deve essere indirizzata al Responsabile PCT del CSI-Piemonte, il quale ne cura la registrazione in via riservata e la custodia con modalità tali da garantire la massima sicurezza. La segnalazione può essere presentata: mediante l invio all indirizzo di posta elettronica a cui può accedere esclusivamente il Responsabile PCT: anticorruzione_trasparenza@csi.it; tramite la cassetta di posta a ciò dedicata, situata nei pressi dell'area d'attesa della sala medica (piano terreno della sede centrale di Corso Unione Sovietica 216). In tal caso, affinché sia tutelata la riservatezza, la segnalazione deve essere inserita in una busta chiusa con la dicitura RISERVATA PERSONALE, recante l intestazione: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del CSI-Piemonte. Si precisa che: l invio della segnalazione al Responsabile PCT non esonera i dipendenti dall obbligo di denunciare alla competente Autorità Giudiziaria (ordinaria e/o contabile) i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale; rimane salva la facoltà del dipendente di rivolgersi direttamente all Autorità Nazionale Anticorruzione, utilizzando l apposito applicativo, disponibile all indirizzo http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/servizi/servizionline/segnalazionewhistle blowing. Al fine di rafforzare ulteriormente le garanzie di riservatezza del Segnalante, il Responsabile PCT intende adottare specifici strumenti di crittografia, in linea con quanto previsto dalla vigente normativa in materia. 6. ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE Il Responsabile PCT verifica la fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione attraverso ogni attività che ritenga opportuna, compresa l audizione personale del Segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza. Nell attività di gestione e verifica della fondatezza della segnalazione, il Responsabile PCT può avvalersi della collaborazione delle strutture aziendali, nominalmente dallo stesso individuate e vincolate all assoluta riservatezza, e all occorrenza, degli organi di controllo interni o esterni all Azienda. Nel caso in cui, completata l attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile PCT provvederà, in relazione alla natura della segnalazione: a comunicare l esito dell accertamento al Direttore Risorse Umane cui è attribuito tramite procura del Direttore Generale il potere disciplinare, affinché assuma gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti dell autore della violazione accertata, qualora ne sussistano i presupposti; a comunicare l esito dell accertamento all Organismo di Vigilanza del Consorzio, per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie al fine di prevenire l insorgenza di un eventuale responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001 in capo al Consorzio.

Resta fermo che, qualora sia ravvisabile una notizia di reato o un fatto da cui possa derivare un danno erariale, la denuncia all Autorità Giudiziaria competente dovrà essere presentata direttamente dal Segnalante 3 o, nel caso in cui la segnalazione sia pervenuta in forma anonima, dal Responsabile PCT. 7. FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE a) Tutela della riservatezza del Segnalante e sottrazione della segnalazione al diritto di accesso Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile in capo al Segnalante una responsabilità per calunnia e diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice penale o una responsabilità ai sensi dell art. 2043 del Codice civile, l identità dello stesso non può essere rivelata nei modi e nei limiti previsti al comma 3 dell art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001 4. Per quanto concerne, invece, l ambito del procedimento disciplinare, l identità del Segnalante può essere rivelata solo nei casi in cui sussistano le seguenti condizioni: vi sia il consenso espresso del Segnalante; la contestazione dell addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione; la conoscenza dell identità del Segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell incolpato. Tutti coloro che ricevano o siano coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti pertanto a tutelare la riservatezza dell identità del Segnalante. La violazione di tale obbligo è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall ordinamento. Il documento contenente la segnalazione è inoltre sottratto al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i. e non può pertanto essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti. b) Divieto di discriminazione del Segnalante Nei confronti del dipendente, che effettua una segnalazione ai sensi della procedura definita nelle presenti Linee Guida, non è consentita alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione stessa. Il Consorzio tutela il Segnalante rispetto all adozione di eventuali misure discriminatorie, con ciò intendendo le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui all art. 54 bis, comma 1 del D. Lgs. 165/2001. Qualora A.N.AC. accerti l adozione di misure discriminatorie, fermi restando gli altri profili di responsabilità, 3 Resta fermo l obbligo di denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio ai sensi dell art. 331 del c.p.p. 4 L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

applica al responsabile dell adozione della misura discriminatoria una sanzione amministrativa pecuniaria, secondo quanto previsto al comma 6 del sopra richiamato articolo. 8. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE La procedura di cui alle presenti Linee Guida lascia impregiudicata la responsabilità penale del Segnalante nell ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e la responsabilità ai sensi del Codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso delle presenti Linee Guida, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell istituto oggetto delle presenti Linee Guida. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (Filippo RICCA) firmato in originale