REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA COMUNE DI AQUILEIA Provincia di Udine Servizio edilizia pubblica e manutenzioni Piazza Garibaldi n. 7 33051 AQUILEIA (UD) Tel.: 0431/916900/0431/916918 fax: 0431 916985 e-mail: lavori.pubblici@com-aquileia.regione.fvg.it OGGETTO: FORNITURA DI ARREDO PER LA SCUOLA DELL INFANZIA BANDO DI ABILITAZIONE ALL ELENCO OPERATORI ECONOMICI Per quanto previsto dal comma 11 dell articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed in esecuzione a quanto disposto dalla determinazione del servizio edilizia pubblica e manutenzioni n. 88 di data 21 maggio 2008, si RENDE NOTO che il Comune di Aquileia intende procedere all istituzione di un elenco di operatori economici per l approvvigionamento dei arredi per la scuola dell infanzia, di importo inferiore alla soglia comunitaria. L elenco si intende istituito per gli approvvigionamenti da effettuare nell anno 2008. Pertanto, le imprese interessate ed in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico finanziaria potranno presentare istanza a firma di persona legalmente capace di rappresentare il soggetto richiedente, con assolta l imposta di bollo nella misura di legge prevista ( 14,62), utilizzando l allegato A del presente Bando facendola pervenire in plico opportunamente sigillato con riportato in evidenza la seguente indicazione: iscrizione Albo fornitori di arredi per la scuola dell infanzia, unitamente alla documentazione richiesta, al Comune di Aquileia, Piazza Garibaldi n. 7, 33051 Aquileia (UD). L istanza dovrà essere inviata entro e non oltre il 9 giugno 2008 ore 12.00. A dimostrazione del possesso dei requisiti le imprese, unitamente all istanza, dovranno produrre la seguente documentazione: a) la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario dell istanza; b) una dichiarazione sostitutiva di certificazione a firma del medesimo rappresentante da cui risultino:
- le generalità della ditta; - che la ditta è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso le Camere di Commercio per il o i settori merceologici per i quali si richiede l abilitazione; - di essere in possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti amministrativi necessari per la legittima prestazione dell attività (fornitura di beni o prestazioni di servizi) per la quale si richiede l iscrizione; - l indicazione del nominativo della persona o delle persone autorizzate ad impegnare legalmente l impresa; - l inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall art. 38 comma 1 punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e di non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui all art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383/2001, come modificata dalla legge n. 266/2002, ovvero di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, come modificata dalla legge n. 266/2002, ma che il periodo di emersione si è concluso; In alternativa alla dichiarazione sostitutiva di cui sopra o per parte della stessa la ditta potrà allegare: Certificato camerale di iscrizione della ditta nel Registro delle Imprese; Certificato generale del Casellario Giudiziale; Detti documenti potranno essere sostituiti: da fotocopia del certificato, autenticata ai sensi dell art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; ovvero da fotocopia del certificato, recante dichiarazione con firma originale non autenticata del legale rappresentante, che ne attesti la conformità all originale con allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante medesimo; c) certificazione da parte dell INPS o altro Ente attestante l ottemperanza alle norme della Legge 68/1999; d) certificato attestante la regolarità contributiva di cui alla legge n. 66/2002 e succ. modificazioni ed integrazioni (DURC); e) referenze bancarie rilasciate in originale da almeno due primari Istituti di credito; In caso di rilascio di una sola referenza bancarie e, tenuto conto che in concreto non vengono fornite alla scrivente Amministrazione maggiori garanzie rispetto ad un unica referenza, si ritiene di poter legittimamente considerare idoneo un concorrente qualora presenti una sola referenza bancaria e ne motivi la mancanza della seconda con l'aver concentrato su un unico Istituto la propria attività bancaria; f) l'elenco delle principali forniture di arredo scolastico per la scuola materna prestate negli ultimi tre anni (anni 2005, 2006 e 2007) con l'indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse; se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture prestate a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente. L ammontare complessivo di detti affidamenti non dovrà essere inferiore ad Euro 150.000,00 IVA esclusa. Nella dichiarazione attestante le forniture analoghe svolte nell ultimo triennio, dovrà essere presentato, ai fini dell ammissione all Albo, quantomeno un affidamento analogo per il quale si richiede l abilitazione di importo almeno pari ad Euro 70.000,00 IVA esclusa; g) una referenza rilasciata in originale da un beneficiario pubblico o privato attestante la piena soddisfazione nell esecuzione della fornitura; h) una copia del Capitolato generale allegato al presente Bando firmato per accettazione su ogni pagina dal medesimo soggetto firmatario dell istanza; L Amministrazione comunale, nel termine di 10 giorni dal ricevimento dell istanza corredata da tutti i documenti richiesti, disporrà per l abilitazione all iscrizione all Albo ovvero per il rigetto motivato della stessa. L Amministrazione si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti richiesti e la veridicità delle attestazioni prodotte. Le imprese abilitate rimarranno iscritte per tutta la durata temporale dell Albo, quindi sino al 31 dicembre 2008, salvo le ragioni di sospensione o revoca previste nel Capitolato generale; a tale Capitolato generale si fa rimando per la disciplina e la regolamentazione dell Albo e per le forniture o prestazioni di servizio conseguentemente effettuate. Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio edilizia pubblica e manutenzioni da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. tel 0431916900 fax 0431916985 Aquileia, 21 maggio 2008 protocollo n. 6700 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO arch. Guerra Natale
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA COMUNE DI AQUILEIA Provincia di Udine Servizio edilizia pubblica e manutenzioni Piazza Garibaldi n. 7 33051 AQUILEIA (UD) Tel.: 0431/916900/0431/916918 fax: 0431 916985 e-mail: lavori.pubblici@com-aquileia.regione.fvg.it CAPITOLATO GENERALE OGGETTO: FORNITURA DI ARREDO PER LA SCUOLA DELL INFANZIA ARTICOLO 1 : OGGETTO Il presente Capitolato disciplina l istituzione, la tenuta, la gestione e l aggiornamento dell Albo fornitori di arredo per la scuola dell infanzia per l anno 2008. Nell Albo fornitori e prestatori di servizi sono individuate le seguenti categorie merceologiche:mobili ed arredi, sedute ed imbottiti, complementi vari d arredo, complementi d ufficio, espositori, tappeti, arredo sportivo, ecc. ARTICOLO 2 : FINALITA L Albo costituisce lo strumento per l identificazione di imprese qualificate quanto ad organizzazione, potenzialità produttiva e commerciale, nonché correttezza e, previa valutazione, sono ritenute idonee ad effettuare forniture a favore del Comune di Aquileia. Il ricorso da parte del Comune di Aquileia è previsto per l approvvigionamento di arredi per la scuola dell infanzia di importo inferiore alla soglia comunitaria senza bando preliminare. L invito a presentare offerta nelle gare ufficiose indette verrà effettuato, comunque, con trasparenza ed imparzialità nella selezione delle ditte da invitare, facendo il ricorso al sorteggio laddove le imprese accreditate siano in numero elevato e ricorrendo al principio della rotazione per assicurare la distribuzione delle opportunità di partecipazione. ARTICOLO 3. ISCRIZIONE L iscrizione all Albo avviene a seguito di apposita istanza inoltrata, con le modalità precisate nel bando, da parte delle singole imprese che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico finanziaria dimostrata mediante la produzione della documentazione prescritta nel bando.
L Amministrazione comunale, nel termine di 10 giorni dal ricevimento dell istanza corredata di tutti i documenti richiesti, disporrà per l abilitazione all iscrizione all Albo ovvero per il rigetto motivato della stessa di cui verrà data notizia a mezzo e-mail all indirizzo di posta elettronica formalmente indicato dall impresa. In mancanza di comunicazione di rigetto della domanda di abilitazione nel termine suddetto, la domanda sarà da considerarsi accolta. ARTICOLO 4 - TENUTA, AGGIORNAMENTO E CANCELLAZIONI L Amministrazione si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti richiesti e la veridicità delle attestazioni prodotte e, salvo le ragioni di sospensione o revoca, le imprese abilitate rimarranno iscritte per tutta la durata temporale dell Albo, quindi sino al 31 dicembre 2008. Alla prima pubblicazione del bando non seguiranno ulteriori avvisi. L impresa iscritta all Albo è tenuta a comunicare tempestivamente all Amministrazione, facendo riferimento al Servizio edilizia pubblica, eventuali variazioni riguardanti i contenuti delle dichiarazioni o documentazioni prodotte in sede di richiesta di abilitazione. I dati forniti saranno conservati secondo quanto previsto dalla legge 675/96, quindi nei principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Si provvederà d ufficio alla cancellazione dall Albo nel caso in cui siano riscontrate dichiarazioni non veritiere, fermo restando la promozione di ulteriori provvedimenti, qualora sia accertato il venir meno dei requisiti di ammissibilità ed allorché all impresa siano state contestate, nel periodo di validità temporale dell Albo, delle insolvenze in seguito all affidamento di forniture anche conseguentemente all aggiudicazione di appalti ad evidenza pubblica e siano state, conseguentemente, applicate due penalità. Si procederà, altresì, d ufficio alla cancellazione dell abilitazione anche qualora, senza adeguata motivazione, l impresa non abbia dato esaustivamente riscontro a due inviti a presentare offerta. E, comunque, in facoltà dell impresa accreditata richiedere in qualsiasi momento, mediante semplice domanda, la cancellazione dall Albo. ARTICOLO 5. AFFIDAMENTI Gli affidamenti dell esecuzione di forniture avverranno sulla base delle normative regolamentari vigenti tempo per tempo che disciplinano l acquisizione in economia da parte dell Amministrazione comunale e, nel caso di procedure negoziate, le norme contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero le prevalenti normative emanate in materia. ARTICOLO 6. OBBLIGAZIONE NEGOZIALE L Amministrazione sarà ritenuta obbligata negozialmente soltanto mediante invio di lettera di affidamento, mentre l impresa è da ritenersi obbligata ad
eseguire la prestazione richiesta ai prezzi preventivati ed alle condizioni generali previste nel presente Capitolato ed in quelle speciali stabilite nella lettera invito sin dall atto dell inoltro dell offerta. ARTICOLO 6. SUBAPPALTO L impresa risultante affidataria dell esecuzione di una fornitura dovrà provvederne all esecuzione direttamente essendo vietato cedere, in tutto od in parte, l affidamento assunto. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente avrà la facoltà di risolvere il contratto e di considerare la fornitura, ai fini del successivo articolo 7, come non eseguita. ARTICOLO 7. PENALITA. Il mancato rispetto delle prescrizioni relative ai tempi di consegna stabiliti nell obbligazione negoziale creatasi, comporterà l applicazione di una penale pari a Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo sino alla concorrenza del 5% dell importo dell obbligazione contrattuale che corrisponderà alla penale da corrispondere in caso di mancata od incompleta evasione dell ordine, salvo diverse e più favorevoli all Amministrazione pattuizioni previste nella lettera o commissione di affidamento. L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza che avverrà con raccomandata A.R. anticipata via fax, alla quale l'impresa avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro dieci giorni dalla formale contestazione, sempre tramite raccomandata A.R. anticipata via fax. Le suddette penalità saranno addebitate in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero, laddove costituito, trattenute dal deposito cauzionale, ovvero mediante messa in mora. Sarà in facoltà dell Amministrazione comunale risolvere l obbligazione assunta ai sensi dell art. 1456 del Codice Civile, previa contestazione degli addebiti - trattenendo gli eventuali crediti dell Aggiudicataria stessa nel caso in cui i ritardi o le difformità siano tali da compromettere l attività degli uffici, dell Amministrazione o nel caso in cui tali ritardi o difformità si verifichino reiteratamente. E fatto salvo il diritto dell Amministrazione di agire per il risarcimento di ogni ulteriore danno subito o spesa sostenuta. ARTICOLO 8 - ASSUNZIONI DI RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO L Assegnatario nell accettare l assegnazione della fornitura assume in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne l Ente anche in sede giudiziale, per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone, cose o locali, tanto dell Amministrazione comunale che di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o fatti accidentali accaduti nell esecuzione delle prestazioni oggetto dell affidamento.
I danni a cose, persone o locali causate in dipendenza delle prestazioni fornite dall Assuntore saranno pertanto a totale carico del medesimo. L Assuntore stesso si impegna ad adottare tutti quei mezzi, procedimenti e cautele che valgano a togliere la possibilità di qualunque infortunio agli operai, alle persone, che sul lavoro abbiano ingerenza, nonché a terzi. L Assuntore nell accettare l affidamento della fornitura o dell esecuzione del servizio riconosce altresì a suo carico gli oneri inerenti all assicurazione del proprio personale occupato nei servizi di ritiro e distribuzione interna della corrispondenza e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose sia del Committente che di terzi in dipendenza di colpe nell esecuzione delle prestazioni stabilite. L Assegnatario, inoltre, deve intendersi infine impegnato ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assicurazione sociale e prevenzione degli infortuni, assumendo, a suo carico, tutti gli oneri relativi e garantendo ai propri dipendenti occupati nei lavori le condizioni normative e retributive con inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell offerta, alla categoria o nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località. Al fine di riscontrare quanto sopra l Amministrazione potrà richiedere in qualsiasi momento all Assuntore documenti ed informazioni relative all iscrizione al Registro delle Imprese aggiornato, all INAIL, sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali dell ultimo triennio, sulla posizione INPS nonché gli estremi del CCNL applicato ai dipendenti. L Assegnatario, a richiesta, è impegnato a fornire informazioni sulle macchine, attrezzature ed automezzi in utilizzo, sulla propria organizzazione per la sicurezza ed igiene del lavoro fornendo anche copia del documento di sicurezza previsto dal Dlgs 626/1994 e successive modificazioni. Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dall articolo 7 del suddetto decreto legislativo, il Committente e l Assegnatario sono impegnati a cooperare per attuare le necessarie misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro esistenti nell ambito dell attività oggetto dell appalto quando il personale dipendente e/o socio lavoratore fosse presente nei locali dell Amministrazione ARTICOLO 9. CAUZIONI Le forniture ed i servizi effettuati in economia avvalendosi dell Albo dovranno essere eseguiti costituendo la cauzione provvisoria per la presentazione dell offerta.
Per la cauzione definitiva, laddove preferito, potrà essere concessa, in sostituzione della cauzione stessa, una miglioria sull offerta pari all 1% dell importo contrattuale. ARTICOLO 10. FATTURAZIONE E PAGAMENTI Si provvederà a disporre per il pagamento nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura mediante l emissione di ordinativi ovvero, in caso di affidamenti con procedura negoziata, con mandati di pagamento resi esigibili con quietanza del legale rappresentante dell Assegnatario presso il Tesoriere comunale (attualmente Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello ed Aiello del Friuli soc. coop. a r. l. sede di Fiumicello sede di Aquileia), salvo diversa richiesta purché recapitata entro la data di emissione del relativo titolo di pagamento; in tale caso l estinzione del titolo potrà essere consentita nelle forme previste dal D.P.R. 25 gennaio 1962, n.71 in quanto e per la parte di esso applicabile all Ente. ARTICOLO 11. FORO COMPETENTE L Assegnatario, ad ogni effetto, eleggerà domicilio speciale in Udine il cui Foro sarà competente per ogni controversia. ARTICOLO 12 - NORMA DI RINVIO Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa rinvio ad ogni altro atto di natura normativa o regolamentare vigente in materia e specificatamente al Codice Civile., lì (luogo e data) Firma per accettazione delle clausole previste nel presente Capitolato generale (firma) Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si intende specificatamente approvata la clausola di cui all articolo 11 (firma)