COMUNE DI S. VITO DI CADORE Provincia di BELLUNO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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REG. DEL. N. 34 COMUNE DI S. VITO DI CADORE Provincia di BELLUNO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONGLIO COMUNALE Copia ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA OGGETTO: Conferma aliquote Imposta Municipale Propria - IMU per l'anno 2017 determinate con delibera di Consiglio Comunale nr. 24/2014 del 19.05.2014.e aliquote TA (tributo servizi indivisibili) per l'anno 2017 determinate con delibera di Consiglio Comunale nr. 34/2014 del 18.08.2014.- L anno duemilasedici, il giorno ventisei (26) del mese di novembre ore 10.30, nella sede municipale, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio comunale. Eseguito l appello risultano: 1. DE BON Franco - Sindaco 2. BELLI Amedeo 3. BELLI Gildo 4. DE MONTE Matteo 5. DE SANDRE Paola 6. FIORI Andrea 7. FIORI Raffaele 8. PALATINI Antonio 9. CARUZZO Emanuele 10. BELLI Giuseppe 11. DEL FAVERO Romeo TOTALE N. 9 2 Partecipa alla seduta il dott. Giacomo D'Ancona, Segretario comunale. Presenti Assenti Il sig. DE BON Franco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull oggetto sopraindicato, compreso nell ordine del giorno dell odierna adunanza. REG. ALBO N Il sottoscritto messo comunale attesta ai sensi dell art. 124 D.Lgs 267/2000, che copia della presente deliberazione è stata affissa all albo pretorio del Comune in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi. Li

IL CONGLIO COMUNALE Relaziona sull'argomento l'assessore Andrea Fiori. PREMESSO che: - con propria delibera nr. 13 del 29 aprile 2016 venivano confermate per l'anno 2016 le aliquote per l'applicazione dell'imposta Municipale le aliquote per l applicazione dell Imposta Municipale Propria (IMU) già deliberate per l anno 2014 e confermate per l anno 2015; - con propria delibera nr. 14 del 29 aprile 2016 venivano determinate per l anno 2016 le aliquote per l applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TA), fatta eccezione per le esclusioni disposte dall art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l annualità 2015; CHE anche la legge di stabilità 2017 prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l anno 2017, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); RITENUTO, quindi, di dover confermare anche per l anno 2017 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU e le medesime aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TA), già deliberate per l anno 2014 e confermate per l'anno 2015 e 2016, RICHIAMATO l art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ; CHE entro il 31 dicembre il Consiglio comunale approva il DUP, il bilancio di previsione e i relativi allegati; ACQUITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; VISTI: - l art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e succesive modificazioni e integrazioni; - la Legge 28.12.2015, n. 208, CON voti unanimi e palesi, espressi nelle forme di legge dai nove Consiglieri presenti e votanti; D E L I B E R A 1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di confermare per l anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa, le aliquote per l applicazione dell Imposta Municipale Propria (IMU) già deliberate per l anno 2014 e confermate per l anno 2015 e 2016; 3. di riassumere le aliquote così come confermate per l anno 2017 come segue: Aliquota ordinaria pari al 10,60 per mille per tutte le fattispecie immobiliari diverse da quelle espressamente indicate alle lettere seguenti.

Aliquota ridotta pari al 2,80 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale iscritte al catasto fabbricati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze. Aliquota ridotta pari al 9,60 per mille per le unità immobiliari iscritte al catasto fabbricati nelle categorie A/10 (uffici e studi privati) e C/1 (negozi e botteghe). Aliquota ridotta pari al 7,60 per mille per le unità immobiliari iscritte al catasto fabbricati nella categoria D (immobili ad uso produttivo), il cui gettito è riservato allo Stato, con esclusione della categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli) esente dal 1 gennaio 2014. Aliquota ridotta pari al 6,60 per mille per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che il comodatario utilizzi l immobile concesso in uso gratuito come abitazione principale (così come definita dall art. 1 del Regolamento IUC componente IMU) 4. di non determinare per l anno 2017 ulteriori detrazioni d imposta per le abitazioni principali rispetto alla detrazione di euro 200,00 rapportata al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione; 5. di dare atto che non sono soggetti all imposta municipale propria (IMU): - gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo); - i terreni agricoli; - una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d uso ( è considerata direttamente adibita ad abitazione principale); - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008; - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; - un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze do polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 6. di dare atto che il vigente Regolamento IUC sezione IMU ha assimilato all abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano, dal 1 gennaio 2014, non soggetti all IMU:

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 7. di dare atto che la base imponibile dell IMU è ridotta del 50%: - imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42; - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell IMU; 8. di dare atto che l imposta determinata applicando l aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%): - per gli immobili locati a canone di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431; 9. di dare atto che l art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. Con modificaz. Con L. 124/2013, ha disposto l esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce); 10. di mantenere la maggiorazione della Tasi (dello 0,8 per mille) nella stessa misura applicata per l anno 2015; 11. di determinare per l anno 2017 le seguenti aliquote per l applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TA) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l annualità 2015: - ALIQUOTA 2,50 per mille (Abitazioni Principali classificate in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) Sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da un soggetto titolare del diritto reale sull unità immobiliare; - ALIQUOTA 2,50 per mille

Per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado; - ALIQUOTA 2,50 per mille Per le unità immobiliari iscritte al catasto fabbricati nella categoria D (immobili ad uso produttivo); - ALIQUOTA 1,50 per mille Per le unità immobiliari iscritte al catasto fabbricati nelle categorie A/10 (uffici e studi privati) e C/1 (negozi e botteghe); - ALIQUOTA 0,8 per mille per tutti gli altri fabbricati diversi da quelli sopra elencati e per le aree edificabili.; 12. di confermare che l importo TA dovuto per questi immobili viene ripartito nella misura del 70% a carico del proprietario e del 30% a carico del locatario. Nel caso in cui l unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la TA è dovuta dal solo possessore che la versa nella percentuale del 70%; 13. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TA è diretta, anche in quota parte : - Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune; - Servizi dei quali ne beneficia l intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all effettiva percentuale di utilizzo individuale; - Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: SERVIZI INDIVIBILI ALLA CUI COPERTURA È FINALIZZATO IL TRIBUTO Servizi indivisibili Costi Manutenzione strade, viabilità, circolazione stradale e servizi 262.701,72 connessi Illuminazione pubblica e servizi connessi 120.000,00 Servizi cimiteriali 20.000,00 Servizi di pubblica sicurezza e vigilanza 97.826,13 Servizi socio assistenziali 65.019,01 Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali 145.768,94 Totale costi 711.315,80 14. di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente in via telematica mediante inserimento del testo nell apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998; 15. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di San Vito di Cadore; 16. di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio tecnico interessato attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, a norma del D.L. 18.08.2000 n. 267 art.49 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO INTERESSATO F.to dott.ssa Alessandra Cappellaro Il Responsabile del Servizio finanziario attesta: [ ] la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto, a norma del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 art.49 [ ] la copertura finanziaria della spesa, a norma dell art.153 del citato Decreto IL RESPONSABILE FINANZIARIO Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. IL NDACO F.to Franco De Bon IL SEGRETARIO COMUNALE F.to dott. Giacomo D'Ancona Il sottoscritto segretario comunale CERTIFICA che la presente deliberazione: - è stata affissa all albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal al come previsto dall art.124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, senza opposizioni o reclami; [ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000) - è divenuta ESECUTIVA il [ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3) addì IL SEGRETARIO COMUNALE