FORNITURA DI LATTE per sedi in provincia di Cuneo

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0853/17 ALLEGATO A CAPITOLATO SPECIALE FORNITURA DI LATTE per sedi in provincia di Cuneo CIG 701696350C

Art. 1 - Oggetto del Capitolato Speciale Il presente Capitolato ha per oggetto è la fornitura delle tipologie di latte sotto specificate, presso i Presidi Ospedalieri riportati nel presente Capitolato, per un periodo di mesi 36, per un importo complessivo presunto pari a pari ad Euro 298.000,00 (diconsi Euro duecentonovantottomila/00 al netto dell IVA di legge, più eventuale proroga di massimo 6 mesi nelle more dell individuazione di un nuovo contraente, (art. 106 comma 11 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.), eventuale aumento fino alla concorrenza del quinto dell importo contrattuale (art. 106 c. 12 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) ed eventuale rinnovo fino ad un massimo di 36 mesi (combinato disposto degli artt. 35 comma 4 e 63 comma 3 lett. b) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.). Art. 2 - Normativa di riferimento: qualità, caratteristiche e requisiti dei prodotti I prodotti forniti dovranno essere conformi alle disposizioni dei regolamenti vigenti, e tra tutti: D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 Attuazione della Dir. 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore; Reg. UE 1169/2011 Relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i Reg. CE n. 1924/2006 e CE n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la Dir. 87/250/CEE della Commissione, la Dir. 90/496/CEE del Consiglio, la Dir. 1999/10/CE della Commissione, la Dir. 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le Dir. 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il Reg. CE n. 608/2004 della Commissione Decreto Interministeriale 9.12.2016 (G.U. n. 15 del 19.01.2017 ) concernente l indicazione dell origine in etichetta della materia prima per il òlatte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del Reg. UE 1169/2011. Reg. CE 852/2004 Igiene dei prodotti alimentari Consiglio 29.4.04 in G.U.U.E. L 139, 30.4.04 (Così rettificato in G.U.U.E. L 226 del 25.6.04 e modif. da Reg. CE 1019/08); Reg. CE 853/2004 Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Regolamento CE 853/2004 Consiglio 29.4.04 in G.U.U.E. L 139, 30.4.04 (Così rettificato in G.U.U.E. L 226 del 25.6.04 e modificato da Regg. CE 2074/2005, 2076/2005, 1662/06, 1791/06, 1234/07, 1020/08); Reg. CE 178/2002 Stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Regolamento CE 178/2002 Consiglio 28.1.02 in G.U.C.E. L 31, 1.2.02 così modif. da Reg. CE 1642/03, da Reg. 575/06 e 202/08; L. 3.5.89 n. 169 Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino; Decr. MINISAN 9.5.91 n. 185 Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di "latte fresco pastorizzato di alta qualità". Decreto Ministero della Sanità 9 maggio 1991 n. 185 pubblicato in G.U. 142, 19.6.91. L. 3.8.04 n. 204 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24.06.04 n.157, recante disposizioni urgenti per l etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca relativo alla definizione della data di scadenza del latte fresco pastorizzato e latte fresco pastorizzato di alta qualità. Reg. CE 2073/2005 Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari Regolamento CE 2073/2005 Commissione 15.11.05 in G.U.U.E. L 338, 22.12.05 (Così modificato da Reg. CE 1441/2007. R.D. 9.5.29 n. 994 Regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto. L. 14.3.77 n. 89 Sanzioni per i trasgressori delle norme di commercializzazione del latte alimentare intero. 2/6

Il presente Capitolato risponde alle necessità operative di scrl di adempiere alle specifiche tecniche dei Capitolati vigenti relativi ai servizi conferiti. Le descrizioni riportate hanno l intento di approfondire ed integrare le specifiche tecniche e i requisiti minimi riportati nell Allegato E che costituisce parte integrante e sostanziale della documentazione tecnica e che è il documento di riferimento per verificare la rispondenza dei prodotti offerti rispetto a quelli oggetto di gara. Il concorrente è tenuto ad offrire tutti i prodotti rispondenti ai requisiti minimi riportati nell Allegato E, pena l esclusione. La verifica di tale rispondenza verrà effettuata in seduta riservata da un Nucleo Tecnico che esaminerà le schede tecniche presentate dai concorrenti. L Amos si riserva la facoltà di richiedere al fornitore aggiudicatario eventuali quotazioni di ulteriori prodotti, nel rispetto di quanto disposto dall art. 106 c. 12 del D.Lgs 50/2016 (aumento fino alla concorrenza del quinto dell importo contrattuale) e sulla base di quanto indicato nell art. 30 del Disciplinare di Gara. Art. 3 Modalità del servizio: confezionamento, conservazione, trasporto e consegna dei prodotti L Amos invierà al Fornitore l ordinativo di fornitura tramite email, o in via secondaria a mezzo fax. L'ordinazione dovrà intendersi in base alle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio Ristorazione, o chi per esso, che ne indicherà la quantità, il tipo, il giorno e la sede presso la quale la merce dovrà essere consegnata. Le consegne verranno dilazionate nel corso dell'anno secondo le reali necessità dell'amos, con le seguenti frequenze e le fasce orarie: DEST. PRESSO INDIRIZZO CITTA' CONSEGNA ORARIO REFER. OSPEDALE S. Croce e Carle Via Monte Zovetto, 23 CUNEO 12100 GIORNALIERO (latte fresco) E SETTIM. (latte UHT) MOSCA ANNA OSPEDALE di Ceva Loc. S. Bernardino,4 CEVA 12073 SETTIM. (latte UHT) GIORDAN O IVANO CUCINA Casa di Riposo Chianoc OSPEDALE CIVILE di Saluzzo Via Donatori Sangue, 2 Via del Follone (Ingresso lato Pr. Socc.) SAVIGLIANO 12038 SALUZZO 12037 SETTIM. (LATTE uht) SETTIM. (latte UHT) SASSANO JOSEPH SASSANO JOSEPH L Amos si riserva la facoltà di variare le sedi di consegna sopra riportate, a seguito di nuove esigenze operative legate ai servizi conferiti. Previi tempestivi accordi, l Amos si riserva altresì la facoltà di estendere le forniture in oggetto ad altri presidii ospedalieri delle Aziende Sanitarie Socie. L Importo minimo dei prodotti che devono essere consegnati alla stessa unità approvvigionante è pari a 100,00 (cento/00) al netto dell IVA. E comunque fatta salva la facoltà per le parti di concordare modalità operative differenti. Il prodotto deve essere confezionato ed etichettato nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dal presente capitolato. Non sono ammesse etichettature incomplete e non in lingua italiana. Il peso delle singole confezioni non deve superare quello consentito dalla movimentazione carichi. 3/6

Il fornitore si impegna a conservare i prodotti, preparare le spedizioni, effettuare il trasporto e la consegna dei Prodotti richiesti in conformità alle norme igienico - sanitarie applicabili, con particolare riferimento al Regolamento CE n. 852/04. Il fornitore si impegna a consegnare i prodotti e le quantità specificati negli ordini di approvvigionamento nei giorni e nelle fasce orarie definiti, a condizione che tali ordini di approvvigionamento siano pervenuti con un anticipo di almeno due giorni lavorativi completi rispetto alla data prevista di consegna, salvo accordi diversi. Il Fornitore si obbliga, in casi specifici ed eccezionali, alla consegna entro le 24 ore di ordini urgenti emessi dalla con le consuete modalità. La consegna dei prodotti dovrà essere effettuata franco magazzino nel rispetto delle diverse realtà specifiche di ciascuna unità approvvigionante. Il fornitore è tenuto allo scarico ed alla movimentazione della merce fino al punto di consegna mediante l utilizzo di proprie idonee attrezzature (sponda idraulica, transpallet manuale o elettrico, ecc ). La stazione appaltante è a disposizione per chiarire e segnalare eventuali criticità legate alla consegna (accessi, passaggi, ecc ). Le parti possono stabilire, per singoli prodotti o per categorie di prodotto, modalità di consegna differenti da quelle previste. La gestione (consegna e ritiro) delle pedane o roll utilizzati per il trasporto dei prodotti consegnati viene disciplinata tra la stazione appaltante e il fornitore. Nel caso di pedane a rendere o roll, il fornitore mantiene la proprietà degli stessi e la stazione appaltante non sarà tenuta a rilasciare alcuna cauzione al fornitore in relazione alle pedane o roll eventualmente dallo stesso consegnati. Il fornitore avrà la facoltà di richiedere la restituzione di pedane/roll di sua proprietà entro e non oltre due mesi dalla consegna degli stessi. Il numero di pedane/roll dovrà essere indicato sui documenti di trasporto. Per i prodotti a peso variabile il fornitore all atto della consegna è tenuto al rispetto delle quantità ordinate, con una tolleranza di +/- 10 % rispetto alle quantità indicate nell ordine di acquisto. Art. 4 - Vita residua dei Prodotti (shelf-life) I prodotti dovranno avere alla consegna una vita residua come specificato nell Allegato E. In dettaglio: 1) LATTE UHT PARZIALMENTE SCREMATO: shelf life residua alla consegna 80% 2) LATTE FRESCO INTERO PASTORIZZATO: shelf life residua alla consegna non inferiore a 5 giorni La vita residua del prodotto viene determinata come segue: Vita residua = data termine del tmc data di consegna --------------------------------------------------------- X 100 data termine del tmc data di produzione ove: tmc = termine minimo di conservazione (data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione) Esempio: - prodotto il 1 marzo; - consegnato il 8 marzo; - tmc 30 gg. e quindi -> data termine del tmc = 30 marzo 4/6

30 marzo 8 marzo 22 Vita residua = -------------------------------- x 100 = ----------- x 100 = 75,8% 30 marzo 1 marzo 29 Art. 5 - Controlli L'Amos si riserva la facoltà di effettuare a proprio onere o incaricare a proprie spese dei laboratori di analisi o degli enti ispettivi di controllo per l esecuzione, in qualsiasi momento, di ulteriori controlli finalizzati a verificare la conformità dei Prodotti ai requisiti definiti nel presente Capitolato e nelle schede tecniche di prodotto. I controlli e le ispezioni di cui sopra, effettuati presso le cucine dei PP.OO, non sono sostitutivi dell attività di controllo e valutazione che le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale riterranno di compiere in attuazione della normativa vigente. I campioni prelevati dall'amos per l esecuzione di controlli o analisi sono di proprietà dell'amos ed a carico della stessa. In caso di carenze: relative al superamento dei limiti di accettazione previsti dalla legge per le determinazioni analitiche, tali da comportare l emissione di Richieste di Azioni Correttive Maggiori e/o Minori per le attività ispettive, il Fornitore dovrà attuare le opportune azioni volte alla risoluzione sia della carenza riscontrata (azioni sul prodotto o processo) che delle cause che hanno portato alla carenza (per assicurare che non si ripeta). Inoltre dovrà provvedere a predisporre opportuna documentazione volta a dare formale evidenza delle attività eseguite, comprendendo in queste le verifiche di completamento e risoluzione definitiva della carenza. Qualora gli esiti dei controlli eseguiti dall'amos rilevassero scostamenti rispetto ai requisiti (definiti dalle normative vigenti in materia, definiti nelle schede tecniche di prodotto), si applicherà la procedura secondo la quale l'amos farà pervenire per iscritto al Fornitore le contestazioni rilevate. Il Fornitore e l'amos potranno incaricare congiuntamente un laboratorio di prova, in possesso di autorizzazione del Ministero della Salute, per effettuare analisi sugli alimenti, per l effettuazione delle analisi di secondo grado, relativamente all oggetto della contestazione. Qualora le analisi confermino l esito negativo, il Fornitore sarà tenuto al pagamento delle analisi effettuate ed al pagamento della penale prevista, fatti salvi gli altri rimedi contrattuali e fermo restando in ogni caso il risarcimento dei danni. Qualora invece le analisi di secondo grado diano esito positivo (prodotti conformi) il Fornitore è tenuto esclusivamente al pagamento di queste ultime analisi. Il Fornitore ha l obbligo di ritirare il Prodotto e, nel caso in cui il Prodotto non venga ritirato entro 15 gg. dalla richiesta da parte dell Amos, quest ultima può procedere alla sua distruzione con eventuali costi a carico del Fornitore. Il Prodotto oggetto di contestazione non verrà pagato al Fornitore ovvero, se già pagato, il relativo importo sarà trattenuto dai pagamenti delle fatture successive. L'Amos potrà inoltre richiedere al Fornitore la sostituzione del Prodotto con altro conforme ai predetti requisiti, alle medesime condizioni economiche definite nell Offerta Economica. Art. 6 - Sostituzione di prodotti Qualora sopraggiunga l indisponibilità definitiva di uno o più prodotti indicati, il fornitore ha la facoltà di chiederne la sostituzione definitiva purché il prodotto proposto in sostituzione abbia i requisiti minimi previsti dal presente Capitolato e dall Allegato E. Le sostituzioni di cui sopra non daranno in nessun caso diritto al fornitore di pretendere variazioni in aumento del prezzo unitario attribuito al singolo prodotto. 5/6

Il fornitore che intenda richiedere la sostituzione di uno o più prodotti deve inviare la richiesta per iscritto indicando le caratteristiche del nuovo prodotto e la scheda tecnica. L Amos si riserva la facoltà di valutare e accettare la richiesta e di effettuare, o far effettuare, le prove ritenute opportune di caso in caso, volte a confermare il possesso, da parte del prodotto offerto in sostituzione, di caratteristiche equivalenti o superiori rispetto al prodotto previsto nell offerta originaria. Qualora l Amos ritenga opportuno incaricare degli organismi di controllo per l esecuzione di determinazioni analitiche o di verifiche ispettive, i costi di tali analisi saranno a carico del Fornitore. L Amos provvederà a comunicare al fornitore l organismo di controllo prescelto ed il fornitore provvederà ad emettere il relativo incarico all ente indicato, specificando che gli esiti delle valutazioni dovranno essere messi a disposizione dell Amos. Al termine della valutazione l Amos comunicherà al fornitore se avrà accettato o meno la sostituzione di prodotto richiesta. Art. 7 Responsabile del servizio Il Fornitore si obbliga a nominare un Responsabile del Servizio, che sarà il referente dei rapporti contrattuali con l Amos per tutti gli adempimenti relativi alla fornitura (definizione giorni di consegna, fasce orarie, eventuali contenziosi, ecc.). Tutte le contestazioni fatte in contraddittorio con detto referente, che deve essere facilmente reperibile, si intendono riferite direttamente alla Ditta. La Ditta dovrà comunicare all i recapiti del suddetto referente per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria durante la fornitura in oggetto. Art.8 Requisiti e doveri Nell esecuzione del servizio, la Ditta dovrà sempre garantire la costante presenza di un entità numerica di personale utile ad un compiuto e corretto espletamento della fornitura in oggetto, provvedendo ad eventuali assenze con un immediata sostituzione. I dipendenti della Ditta sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, e ad agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale richiesta dal servizio in oggetto. La si riserva la facoltà di allontanare quegli elementi, a sua insindacabile giudizio, che non risultino idonei all esecuzione dell attività in oggetto. La Ditta aggiudicataria deve curare che il personale adibito all espletamento dei lavori: - abbia sempre con sé un documento di identità personale; - tenga sempre un comportamento corretto; - segnali subito agli organi competenti le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio. 6/6