PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLO SPOGLIATOIO AD USO SCOLASTICO PER IL CAMPO DI CALCIO - STADIO NEL COMUNE DI FINALE EMILIA (MO)

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IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO ai sensi dell art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 dell 1/08/2012 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLO SPOGLIATOIO AD USO SCOLASTICO PER IL CAMPO DI CALCIO - STADIO NEL COMUNE DI FINALE EMILIA (MO) PROGETTO PRELIMINARE Deroghe alle vigenti normative ALLEGATO A Aprile 2016 1

Il Commissario Delegato: Viste: - la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 con la quale si è provveduto ad autorizzare i Commissari delegati, per l attuazione del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione a derogare alla vigente normativa specificamente elencata nella citata deliberazione, al suo art. 1; - la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16/10/2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 17/10/2012, con la quale i Commissari Delegati, per l attuazione del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall ordinamento comunitario al Decreto del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012 n. 161, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21/09/2012, ed entrato in vigore il 6/10/2012; - l ordinanza n. 69 del 13 novembre 2012 con la quale è stato disposto di applicare la deroga, concessa con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16/10/2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 17/10/2012, al Decreto del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012 n. 161, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21/09/2012, entrato in vigore il 6/10/2012, recante la disciplina dell utilizzo delle terre e rocce da scavo, in sostituzione delle disposizioni di cui all articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, conseguentemente abrogato ai sensi dell articolo 49 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; - l articolo 11 comma 1, lettera a) del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni con la legge 7 dicembre 2012 n. 213, che introduce all articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122 il comma 5 bis che recita I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari Delegati, possono delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, i sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga ; 2

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2013, con la quale all articolo 1 si è stabilito Per l'attuazione del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, i Commissari delegati sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, all articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall articolo 1 comma 138, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, e successive modificazioni, nonché all articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 ; - l ordinanza n. 28 del 13 marzo 2013, integrata con l ordinanza n. 49 del 18 aprile 2013, con le quali è stato disciplinato il conferimento delle funzioni ai Sindaci ed ai Presidenti delle Province e connesse deroghe per l attuazione delle disposizioni del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012; Ritenuto che per esigenze di celerità e speditezza per consentire la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione di uno spogliatoio ad uso scolastico, in aggiunta a quello esistente, presso lo Stadio Comunale nel Comune di Finale Emilia è necessario avvalersi di alcune delle deroghe alla vigente normativa in materia, sulla base delle specifiche motivazioni, nel rispetto dei principi generali dell ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario; Per l'attuazione del comma 2 dell articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n 122 del 1/08/2012, pubblicata sulla G.U. n 180 dell 3/08/2012, e per le connesse esigenze di celerità e speditezza per consentire l utilizzo della struttura entro l inizio del prossimo anno scolastico, viste le Delibere del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, 16 ottobre 2012 e 15 febbraio 2013, il Commissario Delegato intende avvalersi, in quanto ritenuto indispensabile, per la realizzazione di uno spogliatoio ad uso scolastico, in aggiunta a quello esistente, presso lo Stadio Comunale nel Comune di Finale Emilia, sulla base delle specifiche motivazioni di seguito descritte e nel rispetto dei principi generali dell ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, delle specifiche deroghe alle sotto elencate disposizioni normative: 3

a) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, limitatamente agli articoli di seguito riportati: Art. 33,comma 3 Art. 48 Limitatamente al primo periodo in relazione ai contenuti ed alle finalità del D.L. n. 74/2012. Visti i tempi estremamente limitati per realizzare l opera non si effettueranno i controlli sul possesso dei requisiti, fatto salvo l obbligo di verifica dei requisiti in capo all aggiudicatario, nonché di quelli per i quali il collegamento telematico rende i medesimi controlli immediati. Art. 53, comma 2 lett. c) La deroga è limitata all ultimo periodo in cui si richiede che l offerta relativa al prezzo indichi distintamente il corrispettivo per la prestazione della progettazione definitiva ed esecutiva e quello per i lavori mentre si prevede di accorpare in unica quantificazione economica i due livelli di progettazione. Art. 53, comma 3bis In quanto si prevede la possibilità che l impresa in sede di offerta, possa richiedere il pagamento diretto del compenso dei progettisti. Artt. 65 e 66 Art. 79 bis Art. 84, comma 3 Artt. 86, 87, 88 La ridotta consistenza della STCD non consente di adempiere alle disposizioni previste dagli articoli per cui si invoca la deroga. Deroga relativa agli avvisi sui risultati della procedura e modalità di pubblicazione. Avviso volontario per la trasparenza. La ridotta consistenza della STCD non consente di adempiere alle disposizioni del comma 3 per quanto attiene la commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Per le ragioni collegate ai tempi di realizzazione dell opera si prevede di derogare gli articoli relativi all individuazione delle offerte anormalmente basse e alla verifica della anomalia. 4

Art. 97, comma 1 Per accelerare l acquisizione dei pareri dopo l aggiudicazione non efficace si prevede di derogare ai tempi previsti per la convocazione della conferenza dei servizi. Art. 126, comma 2 ed Art. 128 in materia di Programmazione dei lavori pubblici in quanto la gestione commissariale si avvale delle disposizioni dell articolo 4 del decreto-legge n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012. Art. 132, comma 3 primo periodo limitatamente al limite del 5% ivi previsto per i lavori diversi da quelli di recupero, ristrutturazione e restauro, che viene elevato al 20%. Art. 132, comma 3 ultimo periodo. Le risorse finanziarie assegnate al Commissario dai provvedimenti governativi hanno come unica finalità quella di essere utilizzate per interventi riconducibili al ripristino degli edifici danneggiati, risulta pertanto incongrua la specifica disposizione normativa che vieta l utilizzo dei ribassi d asta in misura superiore al 50% di quanto resosi disponibile a seguito della procedura di gara. b) D.P.R. n. 207 del 2010 Verranno derogate anche le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa alle norme del D.Lgs 163/2006 che si prevede di derogare come descritto al punto a). In particolare si prevede la deroga per i seguenti articoli: - comma 3 lettera a) art. 17, D.P.R. 207/2010: La necessità di procedere in tempi brevi all attuazione all intervento ha reso necessario ed opportuno delegare eventualmente all appaltatore il perfezionamento di alcune attività di indagine propedeutiche al perfezionamento delle successive fasi di progettazione; - comma 2 art. 21, D.P.R. 207/2010: Richiamata la precedente deroga si ribadisce la necessità di procedere con la massima celerità e pertanto gli elaborati contenenti gli approfondimenti dello stato di fatto e alcune attività di indagine propedeutiche al perfezionamento delle successive fasi di progettazione non potranno essere prodotte in sede di gara; 5

- Capo 2 del D.P.R. 207/2010: La necessità di procedere in tempi brevi all attuazione all intervento rende particolarmente delicato e cogente il rispetto dei tempi di ultimazione dei lavori, pertanto si rende necessario adottare ogni strumento che possa dissuadere l impresa esecutrice dall affrontare con superficialità il cantiere. Stesso dicasi anche per aspetti contenuti nel Capo 2. - art. 47, è prevista la deroga in quanto la Stazione Appaltante non dispone di un unità tecnica accreditata ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e di uffici tecnici dotati di un sistema interno di controllo di qualità, restando pertanto in capo al RUP sia la verifica che la validazione del progetto. - comma 1 art. 168 D.P.R. 207/2010: è prevista la deroga ai tempi ed alle modalità operative. c) legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente ai seguenti articoli: - 2-bis, per evitare conseguenze a carico dell Amm.ne per ritardo nella conclusione del procedimento vista la particolare emergenza sismica e la ridotta struttura del commissario; - 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, attinenti la comunicazione di avvio del procedimento per evidenti esigenze di celerità e snellezza nella conclusione del procedimento; - 16, 17, relativi ad adempimenti relativi al procedimento; - 20, si prevede la deroga anche all istituto del silenzio assenso che può risultare utile applicare nelle procedure in oggetto; d) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n 445: articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72 relativi al regime delle certificazioni ed alla loro acquisizione di cui ci si intende avvalere per le numerose incombenze a carico della struttura del commissario delegato; e) Decreto del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012 n. 161, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21/09/2012, ed entrato in vigore il 6/10/2012, relativo agli adempimenti previsti per le terre e rocce da scavo. 6