CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATA, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Documenti analoghi
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 14 dicembre 2017

Proposta di legge costituzionale n. 56-A CAMERA DEI DEPUTATI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ALFREIDER, GEBHARD, PLANGGER, SCHULLIAN

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Disposizioni transitorie

Sezione II La formazione delle leggi

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 settembre 2017

Cos è la Costituzione?

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 30 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 361) RANUCCI, PUGLISI

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALI PRESENTATI AL PARLAMENTO PER LA MODIFICA - REVISIONE DEGLI STATUTI SPECIALI NELLA XVII LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

riforma della costituzione - i contenuti più rilevanti che incidono sull autonomia e sul consiglio - spunti di lettura

LE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE VIGENTE PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO IV RAPPORTI POLITICI

Testo attuale Costituzione Modifiche previste dal disegno di legge 3252

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

disciplina del procedimento di revisione costituzionale

DISEGNO DI LEGGE TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Dall art. 1 (che modifica l art. 55) all art. 9 (che modifica l art.69)

LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

LEGGE REGIONALE N. 29 DEL REGIONE PUGLIA. Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Sudtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina A.C.

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 28

Art. 70 Art. 70 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 2 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 1078)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ZELLER, BRUGGER, NICCO

Che cosa cambia e perché

Costituzione 1948 RIFORMA COSTITUZIONALE DDL 1429 D/2016

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI NELLA SEDUTA DEL 10 MARZO 2015

SCEGLIAMOCI LA REPUBBLICA ELEGGIAMOCI IL PRESIDENTE

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE. d iniziativa del deputato BOATO

Modifiche alla Parte II della Costituzione

DELIBERA N. 80/10/CSP

ENTI LOCALI LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2014, N. 11. Disposizioni in materia di enti locali 1

Proposta provvisoria di revisione di alcune norme della Costituzione 12 aprile

Bozza di testo a fronte BOZZA 18 APRILE 2012

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE LA RUSSA, GIORGIA MELONI, CIRIELLI, CORSARO, MAIETTA, NASTRI, RAMPELLI, TAGLIALATELA, TOTARO

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 1605)

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Le funzioni del Senato

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

LA RIFORMA COSTITUZIONALE SPIEGATA IN MODO SEMPLICE IL PARLAMENTO E LA FUNZIONE LEGISLATIVA

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

Art. 1. (Modifiche all'articolo 121della Costituzione)

BOLLETTINO UFFICIALE SOMMARIO REPUBBLICA ITALIANA. Supplemento - Lunedì 31 dicembre 2018

Informazioni di base sul Disegno di legge approvato dalla Commissione Affari costituzionali del Senato. Luglio 2014

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2500

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 50. Istituzione della corte d appello e della procura generale della Repubblica in Bolzano

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3350

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 83 Art. 83 Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI. Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 6 aprile 2017

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 884)

LA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Indice storico - sistematico SEZIONE I COSTITUZIONE. Leggi costituzionali di particolare rilievo:

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)

Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 3 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 1315)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

La riforma costituzionale del 2016

art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: 2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: ;

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 settembre 2017

COMUNE DI ROVERE DELLA LUNA Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 23 luglio 2004, n. 7

RIFORMA COSTITUZIONALE LA SEMPLIFICAZIONE DI RENZI

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

SGM STATI GENERALI DELLA MONTAGNA MINORANZE LINGUISTICHE. IdentitàlLocale ed efficienza Provincia e periferie

approvato dalla Camera dei deputati il 14 giugno 2018 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 giugno 2018

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 4 maggio 2017 (v. stampato Senato n. 2183)

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

1 giugno Identico.

770A SEDUTA (antimeri.) ASSEMBLEA ALLEGATO A 22 MARZO 2005

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MANNINO, ROMANO, DRAGO, RUVOLO, PISACANE

SENATO DELLA REPUBBLICA

SEZIONE I La Corte costituzionale Art. 134 Art. 134 (non modificato)

Scheda comparativa tra:

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3424

COSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

Transcript:

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 56-B PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATA, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI l 11 gennaio 2017 (v. stampato Senato n. 2643) MODIFICATA, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 10 maggio 2017 D INIZIATIVA DEI DEPUTATI ALFREIDER, GEBHARD, PLANGGER, SCHULLIAN Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica l 11 maggio 2017

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CA- MERA DEI DEPUTATI ART. 1. (Modifica all articolo 27 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di sessioni del Consiglio regionale). 1. All articolo 27 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670», dopo il primo comma è inserito il seguente: TESTO MODIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA ART. 1. (Modifica all articolo 27 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di sessioni del Consiglio regionale). «Possono svolgersi sessioni straordinarie riguardanti i diritti della minoranza linguistica ladina, del gruppo linguistico dei mocheni e del gruppo linguistico dei cimbri». ART. 2. (Modifiche agli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di elezione del Consiglio provinciale della provincia autonoma di Bolzano). Soppresso 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 47, terzo comma, il primo periodo è soppresso; b) all articolo 48, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «e a tal fine prevede l elezione a suffragio universale e diretto con sistema su base proporzionale».

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati ART. 3. (Modifica all articolo 49 del decreto del Presidente n. 670, in materia di norme applicabili ai Consigli provinciali). 1. All articolo 49 del decreto del Presidente n. 670, dopo la parola: «articoli» è inserita la seguente: «27,». ART. 2. (Modifica all articolo 49 del decreto del Presidente n. 670, in materia di norme applicabili ai Consigli provinciali). ART. 4. (Modifiche all articolo 50 del decreto del Presidente n. 670, in materia di composizione della Giunta provinciale di Bolzano). 1. All articolo 50 del decreto del Presidente n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni: ART. 3. (Modifiche all articolo 50 del decreto del Presidente n. 670, in materia di composizione della Giunta provinciale di Bolzano). a) al primo comma: 1) al secondo periodo, le parole: «di due vice Presidenti» sono sostituite dalle seguenti: «di due o di tre vice Presidenti»; 2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La Giunta provinciale di Bolzano è composta di tre vice Presidenti, di cui uno appartenente al gruppo linguistico ladino, quando uno dei suoi componenti appartiene a tale gruppo linguistico»; b) al secondo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco, uno al gruppo linguistico italiano e, nel caso di cui al terzo periodo del primo comma, uno al gruppo linguistico ladino». ART. 5. (Modifica all articolo 61 del decreto del Presidente n. 670, in materia di elezione dei Consigli Soppresso

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati comunali della provincia autonoma di Bolzano). 1. All articolo 61 del decreto del Presidente n. 670, al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, nella provincia autonoma di Bolzano i Consigli comunali sono eletti con sistema su base proporzionale.». ART. 6. (Modifiche all articolo 62 del decreto del Presidente n. 670, in materia di composizione degli organi di vertice degli enti pubblici di rilevanza provinciale e degli enti locali intermedi). 1. All articolo 62 del decreto del Presidente n. 670, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: ART. 4. (Modifiche all articolo 62 del decreto del Presidente n. 670, in materia di composizione degli organi di vertice degli enti pubblici di rilevanza provinciale e degli enti locali intermedi). «Negli enti pubblici di rilevanza provinciale nei quali sono previsti due vice Presidenti, questi devono appartenere a gruppi linguistici diversi da quello a cui appartiene il Presidente. Negli enti locali intermedi dei quali fanno parte comuni in cui la maggioranza della popolazione appartiene al gruppo linguistico ladino, la carica di vice Presidente è ricoperta da persona appartenente a questo gruppo linguistico, salvo che un appartenente a tale gruppo ricopra nel medesimo ente la carica di Presidente». ART. 7. (Modifiche all articolo 84 del decreto del Presidente n. 670, in materia di procedura per l esame dei capitoli di bilancio e per la loro votazione per gruppi linguistici). 1. All articolo 84 del decreto del Presidente ART. 5. (Modifiche all articolo 84 del decreto del Presidente n. 670, in materia di procedura per l esame dei capitoli di bilancio e per la loro votazione per gruppi linguistici).

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo comma, le parole: «la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico» sono sostituite dalle seguenti: «la maggioranza dei voti del gruppo linguistico italiano ovvero del gruppo linguistico tedesco»; b) dopo il terzo comma è inserito il seguente: «I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti del gruppo linguistico ladino sono sottoposti, nel termine di tre giorni, a una commissione di tre consiglieri regionali o provinciali eletta dal Consiglio all inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, composta da un consigliere appartenente al gruppo linguistico italiano, da uno appartenente al gruppo linguistico tedesco e da uno appartenente al gruppo linguistico ladino, in conformità alla designazione di ciascun gruppo»; c) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Le commissioni di cui ai commi terzo e quarto, entro quindici giorni, devono stabilire, con decisione vincolante per il Consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli di bilancio e l ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza semplice dalla commissione di cui al terzo comma e all unanimità dalla commissione di cui al quarto comma, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente»; d) al quinto comma, le parole: «Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva,» sono sostituite dalle seguenti: «Se nella commissione di quattro consiglieri non si raggiunge la maggioranza o se nella commissione di tre consiglieri non si raggiunge l unanimità su una proposta conclusiva,»; e) al settimo comma, le parole: «di cui al quarto e quinto comma» sono sostituite

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati dalle seguenti: «di cui ai commi quinto e sesto»; f) al nono comma, le parole: «ai commi terzo, quarto e quinto» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi terzo, quarto, quinto e sesto». ART. 8. (Modifiche all articolo 89 del decreto del Presidente n. 670, in materia di trasferimento fuori provincia del personale di lingua ladina e di ripartizione proporzionale dei posti nei ruoli speciali della magistratura in provincia di Bolzano). 1. All articolo 89 del decreto del Presidente n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni: ART. 6. (Modifiche all articolo 89 del decreto del Presidente n. 670, in materia di trasferimento fuori provincia del personale di lingua ladina e di ripartizione proporzionale dei posti nei ruoli speciali della magistratura in provincia di Bolzano). a) al sesto comma, dopo le parole: «del personale di lingua tedesca» sono inserite le seguenti: «e di lingua ladina»; b) al settimo comma: 1) al primo periodo, le parole: «tra i gruppi linguistici italiano e tedesco» sono sostituite dalle seguenti: «tra i gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino»; 2) al secondo periodo, dopo le parole: «al gruppo linguistico tedesco» sono inserite le seguenti: «e al gruppo linguistico ladino»; 3) al terzo periodo, dopo le parole: «cittadini di lingua tedesca» sono inserite le seguenti: «e ai cittadini di lingua ladina». ART. 9. (Modifica all articolo 93 del decreto del Presidente n. 670, in materia di integrazione delle Sezioni del Consiglio di Stato investite dei ricorsi avverso le decisioni dell autonoma ART. 7. (Modifica all articolo 93 del decreto del Presidente n. 670, in materia di integrazione delle Sezioni del Consiglio di Stato investite dei ricorsi avverso le decisioni dell autonoma

Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa). 1. All articolo 93 del decreto del Presidente n. 670, e successive modificazioni, dopo le parole: «al gruppo di lingua tedesca» sono inserite le seguenti: «ovvero al gruppo di lingua ladina». sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa). ART. 10. (Modifica all articolo 102 del decreto del Presidente n. 670, in materia di tutela delle minoranze linguistiche). 1. All articolo 102 del decreto del Presidente n. 670, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio coincidente con quello dei comuni di cui all articolo 48, terzo comma, la regione e la provincia di Trento possono attribuire, trasferire o delegare funzioni, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina». ART. 8. (Modifica all articolo 102 del decreto del Presidente n. 670, in materia di tutela delle minoranze linguistiche). 1. Identico: «Al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio coincidente con quello dei comuni di cui all articolo 48, terzo comma, la regione e la provincia di Trento possono attribuire, trasferire o delegare funzioni amministrative, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina». ART. 11. (Modifiche all articolo 107 del decreto del Presidente n. 670, in materia di composizione della commissione paritetica per il parere al Governo sugli schemi di decreto recanti norme di attuazione dello statuto). 1. All articolo 107 del decreto del Presidente n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ladino»; b) al secondo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve ART. 9. (Modifiche all articolo 107 del decreto del Presidente n. 670, in materia di composizione della commissione paritetica per il parere al Governo sugli schemi di decreto recanti norme di attuazione dello statuto).

Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino». ART. 12. (Disposizioni finanziarie). 1. All attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 le amministrazioni interessate provvedono nell ambito dei rispettivi bilanci. 2. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della commissione paritetica, di cui all articolo 107 del decreto del Presidente n. 670, come modificato dall articolo 11 della presente legge costituzionale, sono posti a carico dei rispettivi soggetti rappresentati, i quali vi provvedono nell ambito dei rispettivi bilanci. ART. 10. (Disposizioni finanziarie). 1. All attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 le amministrazioni interessate provvedono nell ambito dei rispettivi bilanci. 2. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della commissione paritetica, di cui all articolo 107 del decreto del Presidente n. 670, come modificato dall articolo 9 della presente legge costituzionale, sono posti a carico dei rispettivi soggetti rappresentati, i quali vi provvedono nell ambito dei rispettivi bilanci. ART. 13. (Entrata in vigore). 1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla promulgazione. ART. 11. (Entrata in vigore). *17PDL0052100* *17PDL0052100*