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INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti del finanziatore/ intermediario del credito Finanziatore Banca della Marca credito cooperativo soc. coop. Indirizzo Via G. Garibaldi, 46 31010 Orsago TV Telefono 0438 9931 Email info@bancadellamarca.it PEC:bancadellamarca@legalmail.it Fax 0438 990599 Sito web www.bancadellamarca.it 2. Caratteristiche principali del prodotto di credito Tipo di contratto di credito Apertura di credito in conto corrente Importo totale del credito Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore Condizioni di prelievo Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito Durata del contratto di credito Al consumatore può essere richiesto in qualsiasi momento di rimborsare l importo totale del credito. Massimo 75.000,00 Il cliente può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità. A tempo indeterminato o a tempo determinato con durata massima 3 mesi. termine massimo di 3 mesi dal prelievo, la Banca ha la facoltà di recedere mediante comunicazione scritta al verificarsi di una delle ipotesi di cui all art. 1186 c.c. Per il pagamento di quanto utilizzato, degli interessi e di ogni altra spesa e onere è dato al cliente, con lettera raccomandata, un termine di 1 giorno lavorativo. In caso di apertura di credito a tempo indeterminato la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di 20 giorni dall apertura di credito, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe modalità. Decorso il termine del preavviso il cliente è tenuto al pagamento di quanto utilizzato, degli interessi e di ogni altra spesa ed onere. 3. Costi del credito Tasso debitore annuo nominale Per utilizzi entro i limiti del fido : Max 14,50% nominale Tasso riservato ai Soci: 4% fisso per affidamenti di importo pari a 5.000,00 Pagina 1 di 5

Per utilizzi oltre i limiti del fido: Max 14,50% nominale Tipologie tasso: Il tasso può essere definito in modo fisso oppure variabile. In questo secondo caso il tasso è indicizzato ad un indice di riferimento. Se il finanziamento è a tasso variabile, il tasso di interesse nominale annuo è pari alla somma del valore assunto dall indice di riferimento e lo spread contrattualizzato. Indice di riferimento: Media Euribor a 3 o 6 mesi base 360 riferita al mese precedente quello di applicazione con arrotondamento allo 0,10 superiore. Amministrato dall European Money Markets Institute (EMMI) e rilevato su "Il Sole-24 Ore". Revisione parametro con cadenza mensile. Se l indice di riferimento è negativo al momento della sottoscrizione del contratto e/o comunque se l indice di riferimento assume successivamente, nel corso del rapporto, un valore negativo l indice di riferimento si intenderà pari a zero. Tasso soglia minimo Per i finanziamenti a tasso variabile, nel caso in cui il contratto preveda l applicazione di un tasso soglia minimo, il valore del tasso applicato non potrà mai essere inferiore al predetto tasso soglia minimo. Quest ultimo non può essere superiore al tasso di stipula calcolato come sopra (e corrispondente al parametro da assumere al momento della stipula, maggiorato dello spread). Conteggio interessi dare: Annuale Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte. TAEG 9,006% Esempio relativo ad un apertura di credito con le seguenti caratteristiche: - importo 1.500,00 utilizzato per intero e per tutta la durata del contratto - durata 12 mesi - periodicità liquidazione annuale - tasso annuo nominale 7% - commissione onnicomprensiva 2% Importo dovuto complessivo: 1.635,00 Finanziamento a tasso variabile Il valore del tasso potrà variare, secondo cadenze prestabilite, in base all andamento dell indice di riferimento adottato assumendo, nel tempo, un valore maggiore o minore rispetto a quello iniziale. Il rischio principale di un finanziamento a tasso variabile è l aumento imprevedibile e consistente degli interessi corrispettivi dovuti, determinato Pagina 2 di 5

dall aumento dell indice di riferimento rilevato periodicamente. Qualora la Banca avesse previsto un tasso minimo e un tasso massimo, indipendentemente dalle variazioni dell indice di riferimento, il tasso di interesse non potrà scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo. Tasso sostitutivo In caso di tasso indicizzato e di cessazione o sostanziale variazione dello stesso, il tasso sostitutivo è individuato secondo le modalità e i criteri contenuti nel piano interno della Banca e applicato a decorrere dal mese successivo alla scomparsa o alla sostanziale variazione del parametro stesso. Costi - Commissione onnicomprensiva: max 2,00% annuale Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. Condizione riservata ai Soci: commissione onnicomprensiva 0,00% per affidamenti di importo pari a 5.000,00 - Spese collegate all erogazione del credito, alla revisione e/o rinnovo del credito: 0,00 - Commissione di istruttoria veloce (cd. CIV) La commissione di istruttoria veloce viene applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente; per determinare quando vi è sconfinamento si ha riguardo al saldo disponibile di fine giornata, pertanto, a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata, la commissione viene addebitata una sola volta. La commissione di istruttoria veloce non è dovuta: a) nei rapporti con i consumatori quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: uno sconfinamento in assenza di fido o extra-fido di saldo inferiore o pari a 500 euro e una durata di sconfinamento inferiore a sette giorni consecutivi. Il consumatore beneficia di tale esenzione per una sola volta a trimestre; b) quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca; c) quando la banca non ha svolto alcuna attività di istruttoria a fronte di uno/più addebiti che ha/hanno comportato uno sconfinamento; d) quando lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la banca non vi ha acconsentito. Pagina 3 di 5

La commissione viene, pertanto, applicata in caso di sconfinamenti derivanti da: pagamenti assegni, cambiali, titoli e altri effetti, esecuzione ordini, bonifici, altre disposizioni di pagamento e utenze, pagamento deleghe fiscali, prelevamento contanti e emissione di assegni circolari/lettera, acquisto di strumenti finanziari, anticipazione di effetti oltre il limite di fido e qualsiasi altra operazione per la quale la banca ha svolto un attività di istruttoria veloce. Secondo i provvedimenti normativi in materia, la commissione di istruttoria veloce è commisurata ai costi sostenuti dalla banca per l attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l aumento dello stesso. Commissione di istruttoria veloce (extra-fido): fino a 50,00: 0,00 oltre: 16,35 Numeri minimo di giorni intercorrenti tra l'applicazione di una CIV e quella successiva: Non prevista Importo minimo di incremento di sconfinamento per l applicazione della CIV: Non prevista Importo minimo di sconfinamento per l'applicazione della CIV: Vedi descrizione della spesa Importo massimo della CIV addebitabile in un trimestre (extra-fido): 200,00 Condizioni in presenza delle quali i costi possono essere modificati. - Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri di gestione del rapporto diversi dagli interessi: Trimestrale termine massimo di tre mesi dal prelievo, in presenza di un giustificato motivo, il cliente accorda specificamente alla Banca la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto, ad esclusione delle clausole aventi ad oggetto il tasso, rispettando le prescrizioni dell art. 118 del decreto legislativo n. 385/1993 (di seguito TUB). Se il contratto è a tempo indeterminato, la suddetta facoltà di modifica unilaterale è convenuta anche per le clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo e rispettando le prescrizioni dell art. 118 TUB. Resta inteso che la soppressione o la mancata rilevazione del parametro di indicizzazione costituisce giustificato motivo per la modifica unilaterale del tasso ai sensi dell art. 118 TUB. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Pagina 4 di 5

Costi in caso di ritardo nel pagamento Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora pari al tasso vigente al momento del ritardato pagamento aumentato di massimo 5 punti percentuali. Il tasso degli interessi di mora può essere modificato a norma e nei limiti di quanto previsto dall art. 118 TUB. 4. Altri importanti aspetti legali Diritto di recesso dal contratto di credito termine massimo di 3 mesi dal prelievo, il cliente ha la facoltà di recedere mediante comunicazione scritta, restituendo contestualmente quanto utilizzato. In caso di apertura di credito a tempo indeterminato il cliente ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di 20 giorni dall apertura di credito mediante comunicazione scritta, restituendo contestualmente quanto utilizzato. Consultazione di una banca dati. Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. Pagina 5 di 5