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IL DIRETTORE PREMESSO a. che con Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 22 febbraio 2001 (rep. atti n. 1161), tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sono stati disciplinati la figura ed il profilo professionale dell operatore socio-sanitario ed è stato definito l ordinamento didattico dei corsi di formazione; b. che con Delibera n. 3956 del 7 agosto 2001 la Giunta Regionale della Campania ha recepito l Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 22 febbraio 2001, stabilendo altresì l avvio della formazione degli operatori socio-sanitari ai sensi del citato Accordo del 22 febbraio 2001 sancito tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarietà Sociale e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano; c. che con Decreto-Legge n. 402 del 12 novembre 2001, recante Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario e convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 gennaio 2002, n. 1 (in G.U. 10/01/2002, n. 8), all art. 1, comma 8, sono state confermate le disposizioni dell Accordo del 22 febbraio 2001 ed è stata disciplinata, per l'operatore socio-sanitario, la formazione complementare in assistenza sanitaria che consente a detto operatore di collaborare con l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione; d. che con la L.R. n.14 Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro pubblicata sul BURC n.70 del 23 novembre 2009 sono state stabilite, al titolo VII della stessa legge, le disposizioni in materia di formazione professionale prevedendo che la Regione svolga un ruolo di coordinamento e di regia del sistema di orientamento e della formazione; e. che con D.G.R. n.315 del 21/06/2011 la Giunta Regionale della Campania ha emanato le Nuove disposizioni per l autorizzazione e la vigilanza delle attività di formazione professionale autofinanziata ; CONSIDERATO a. che con D.D. n.80 dell 11/3/2014, pubblicato nel BURC n. 18 del 17/03/2014, sono state approvate le "Linee guida per l'attuazione dei Corsi per "Operatori Socio Sanitari" (O.S.S. e O.S.S.S.)"; b. che il Decreto Legislativo n. 13 del 16/1/2013 - G.U. n. 39 del 15/2/2013 (adottato a norma dell articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell Intesa sancita il 20 dicembre 2012 in Conferenza Unificata) istituisce sia il Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze (art. 3) che il Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali (art. 8); c. che, a norma dell'art. 2, c. 1, lett. f) del citato D.lgs. n. 13/2013, la Regione è - per quanto di propria competenza - ente pubblico titolare della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze; d. che l'art. 3, c. 3 del menzionato D.lgs 13/2013 stabilisce che sono oggetto di certificazione unicamente le competenze riferite a qualificazioni di repertori ricompresi nel Repertorio Nazionale; e. che l'art. 11 (Disposizioni transitorie) del citato D.lgs. n. 13/2013 stabilisce che fino alla completa implementazione del Repertorio Nazionale, e comunque per un periodo di norma non superiore ai 18 mesi, gli enti pubblici titolari continuano ad operare, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, nell ambito delle disposizioni del proprio ordinamento; CONSIDERATO, altresì a. che, a seguito della pubblicazione della DGR n. 363/2013, sono state istruite le richieste di autorizzazione presentate per lo svolgimento di corsi di formazione professionale per i profili di O.S.S., O.S.S.S. e O.S.S. formazione complementare, dagli Enti di Formazione Professionale presenti sul territorio regionale, per le quali risultano agli atti

della UOD Formazione Professionale i relativi pareri favorevoli espressi dai Dirigenti dei Settori Formazione Professionale delle Amministrazioni Provinciali di AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA, NAPOLI e SALERNO; PRESO ATTO a. che l ARLAS, con nota prot. n. 1485 del 25/03/2014 ha trasmesso il Decreto n. 54 del 21/03/2014 con relativo elenco degli organismi di formazione accreditati e con nota n. 1531 del 27/03/2014 ha trasmesso il Decreto n. 56 del 27/03/2014 con relativo elenco degli organismi di formazione accreditati; RITENUTO a. di dover autorizzare gli Enti di Formazione Professionale Accreditati presenti sul territorio regionale della Campania, rinvenibili nei Decreti trasmessi dall'arlas con le succitate note prot. n. 1485 del 25/03/2014 e n. 1531 del 27/03/2014 per l attivazione di corsi di formazione autofinanziata per i profili di O.S.S. e O.S.S.S., muniti dei pareri favorevoli espressi dalle Amministrazioni Provinciali, così come elencati negli allegati al presente provvedimento che né formano parte integrante e sostanziale: 1.ALL. n 1) Enti Autofinanziati Accreditati per l attivazione di corsi di formazione nella Provincia di AVELLINO; 2.ALL. n 2) Enti Autofinanziati Accreditati per l attivazione di corsi di formazione nella Provincia di BENEVENTO; 3.ALL. n 3) Enti Autofinanziati Accreditati per l attivazione di corsi di formazione nella Provincia di CASERTA; 4.ALL. n 4) Enti Autofinanziati Accreditati per l attivazione di corsi di formazione nella Provincia di NAPOLI; 5.ALL. n 5) Enti Autofinanziati Accreditati per l attivazione di corsi di formazione nella Provincia di SALERNO; b. di dover precisare che: le autorizzazioni di cui al presente decreto hanno validità, in linea con quanto previsto al comma 1 dell art. 11 del Decreto Legislativo n. 13 del 16/01/2013 e con le Linee guida approvate con D.D. n. 80/2014, fino al 15 agosto 2014; le autorizzazioni decadono comunque, automaticamente, all atto dell istituzione del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui al D.lgs. n. 13/2013; per i corsi autorizzati con il presente provvedimento, le cui attività siano state avviate ma non concluse alla data di istituzione del Repertorio di cui al Dlgs. n. 13/2013, le procedure di riferimento per la certificazione delle competenze, ivi comprese quelle corrispondenti al rilascio di qualifiche professionali, debbono essere quelle previste dal Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze; in merito alle attività formative autofinanziate da gestire attraverso la FAD, previste al punto 14 delle Disposizioni per l autorizzazione e le vigilanza delle attività di formazione professionale autofinanziate di cui alla DGR n. 315 del 21/6/2011, l Amministrazione Regionale con D.D. n.81 del 26/3/2012 ha dettato le modalità con le quali potrà essere garantito il rispetto dei requisiti coerentemente con quanto già disciplinato in materia con la DGR n.2076 del 13 giugno 2003 (Burc n. 30 del 7 luglio 2003); gli Enti di Formazione Professionale Accreditati che intendono svolgere attività formativa in FAD debbono essere accreditati per la FAD da parte dell ARLAS nonchè autorizzati dall'ufficio competente regionale prima dell'inizio dei corsi; c. di dover modificare i seguenti punti delle Linee Guida di cui D.D. n. 80/2014: Al punto h) è aggiunto il periodo:.sarà cura dell Amministrazione provinciale competente per il territorio di svolgimento del tirocinio inviare, a fine corso, idonea certificazione di regolarità di attuazione del tirocinio stesso alla Regione Campania UOD Formazione professionale ed all Amministrazione provinciale competente per il territorio di

appartenenza dell Organismo di Formazione al fine del rilascio del parere relativo all'effettuazione degli esami finali ai sensi dell art. 19 della D.G.R. n.315/2011. Il punto n) è così sostituito:.ogni sezione/corso/classe deve essere composta da un numero massimo di 20 (venti) allievi. Tale ricettività deve essere comunque conforme a quella attestata dall Ufficiale Sanitario nella certificazione igienicosanitaria ad uso scolastico dei locali; Al punto i) la parola riconosciute è sostituita dalla parola accreditate ; d. di dover sostituire la scheda n. 2 allegata alle Linee Guida di cui al D.D. n. 80/2014, che erroneamente riportava un numero maggiore di ore, con la scheda n. 2 allegata al presente decreto; VISTO a La L.R. 14 del 18 Novembre 2009; b La D.G.R. n.315 del 21/6/2011; c il D.lgs. n. 13/2013; d la D.G.R. 363/2013; e il D.D. n.80 dell 11/3/2014; f La nota dell ARLAS n. 1484 del 25/03/2014; g Il D.P.G.R. n.220 del 31/10/2013 di conferimento dell incarico di Direttore Generale per l Istruzione, la Formazione il Lavoro e le Politiche Giovanili al Prof. Antonio Oddati; alla stregua dell istruttoria compiuta dal Dirigente della U.O.D. Formazione Professionale DECRETA Per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati: a. di autorizzare gli Enti di Formazione Professionale Accreditati presenti sul territorio regionale della Campania, rinvenibili nell'elenco trasmesso dall'arlas con le citate note prot. n. 1484 del 25/03/2014 e n. 1531 del 27/03/2014 per l attivazione di corsi di formazione autofinanziata per i profili di O.S.S. e O.S.S.S., muniti dei pareri favorevoli espressi dalle Amministrazioni Provinciali, così come elencati negli allegati al presente provvedimento che né formano parte integrante e sostanziale:: 1.ALL. n 1) Enti Autofinanziati Accreditati per l attivazione di corsi di formazione nella Provincia di AVELLINO; 2.ALL. n 2) Enti Autofinanziati Accreditati per l attivazione di corsi di formazione nella Provincia di BENEVENTO; 3.ALL. n 3) Enti Autofinanziati Accreditati per l attivazione di corsi di formazione nella Provincia di CASERTA; 4.ALL. n 4) Enti Autofinanziati Accreditati per l attivazione di corsi di formazione nella Provincia di NAPOLI; 5.ALL. n 5) Enti Autofinanziati Accreditati per l attivazione di corsi di formazione nella Provincia di SALERNO; b. di precisare che: le autorizzazioni di cui al presente decreto hanno validità, in linea con quanto previsto al comma 1 dell art. 11 del Decreto Legislativo n. 13 del 16/01/2013 e con le Linee guida approvate con D.D. n. 80/2014, fino al 15 agosto 2014; che le autorizzazioni decadono comunque, automaticamente, all atto dell istituzione del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui al Dlgs. n. 13/2013; per i corsi autorizzati con il presente provvedimento, le cui attività siano state avviate ma non concluse alla data di istituzione del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui al Dlgs. n. 13/2013, le procedure di riferimento per la certificazione delle competenze, ivi

comprese quelle corrispondenti al rilascio di qualifiche professionali, debbono essere quelle previste dal Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze; in merito alle attività formative autofinanziate da gestire attraverso la FAD, previste al punto 14 delle Disposizioni per l autorizzazione e le vigilanza delle attività di formazione professionale autofinanziate di cui alla DGR n. 315 del 21/6/2011, l Amministrazione Regionale con D.D. n.81 del 26/3/2012 ha dettato le modalità con le quali potrà essere garantito il rispetto dei requisiti coerentemente con quanto già disciplinato in materia con la DGR n.2076 del 13 giugno 2003 (Burc n. 30 del 7 luglio 2003); gli Enti di Formazione Professionale Accreditati che intendono svolgere attività formativa in FAD debbono essere accreditati per la FAD da parte dell ARLAS nonchè autorizzati dall'ufficio competente regionale prima dell'inizio dei corsi; c. di modificare i seguenti punti delle Linee Guida di cui D.D. n. 80/2014: Al punto h) è aggiunto il periodo:.sarà cura dell Amministrazione provinciale competente per il territorio di svolgimento del tirocinio inviare, a fine corso, idonea certificazione di regolarità di attuazione del tirocinio stesso alla Regione Campania UOD Formazione professionale ed all Amministrazione provinciale competente per il territorio di appartenenza dell Organismo di Formazione al fine del rilascio del parere relativo all'effettuazione degli esami finali ai sensi dell art. 19 della D.G.R. n.315/2011; Il punto n) è così sostituito:.ogni sezione/corso/classe deve essere composta da un numero massimo di 20 (venti) allievi. Tale ricettività deve essere comunque conforme a quella attestata dall Ufficiale Sanitario nella certificazione igienicosanitaria ad uso scolastico dei locali; Al punto i) la parola riconosciute è sostituita dalla parola accreditate ; d. di sostituire la scheda n. 2 allegata alle Linee Guida di cui al D.D. n. 80/2014, che erroneamente riportava un numero maggiore di ore, con la scheda n. 2 allegata al presente decreto; e. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni Provinciali e all Assessore alla Formazione Professionale per opportuna conoscenza; f. di stabilire che la pubblicazione sul BURC del presente atto ha valore di notifica nei confronti degli Enti interessati. Prof. Antonio Oddati