PROVINCIA DI PRATO CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI AUTOVETTURE PER L AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE.



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PROVINCIA DI PRATO CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI AUTOVETTURE PER L AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE. Articolo 1 OGGETTO DELLA FORNITURA Le prestazioni richieste al soggetto appaltatore sono le seguenti: LOTTO I : - fornitura ed allestimento di N. 2 autovetture per il Corpo di Polizia Provinciale; - fornitura di materiale di allestimento relativo ad un veicolo già in dotazione al Corpo e operazioni di sostituzione/scambio allestimenti fra uno dei nuovi veicoli ed il suddetto veicolo già in dotazione al Corpo. L aggiudicatario dovrà occuparsi dell allestimento e della immatricolazione ed omologazione dei nuovi veicoli, nonché della nuova omologazione del veicolo già in dotazione al Corpo a seguito del suo nuovo allestimento, in base a quanto stabilito dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 febbraio 2003. L allestitore dovrà provvedere anche a tutte le conversioni e/o modificazioni indicate ed illustrate negli allegati fotografici specifiche allestimenti (Allegato Fotografico A Lotto 1). L allestimento deve essere eseguito ad opera d arte, come da specifiche tecniche, e come illustrato negli allegati fotografici (Allegati Fotografici A e B Lotto 1). LOTTO II: fornitura di N. 1 autovettura per il Servizio di Difesa del Suolo e Protezione Civile. LOTTO III: fornitura di N. 1 autovettura per l Area Servizi Istituzionali. Le specifiche tecniche degli automezzi oggetto di ciascuno dei tre lotti, nonché i dettagli relativi agli allestimenti, sono contenuti negli Allegati Tecnici e Fotografici al presente capitolato. L Amministrazione stipulerà con l aggiudicatario di ciascun lotto il relativo contratto d appalto, alle condizioni di cui al presente capitolato. Articolo 2 IMPORTO DELL APPALTO L'importo complessivo della fornitura posto a base di gara ammonta a Euro 72.443,00 (settantaduemilaquattrocentoquarantatre/00), IVA inclusa, di cui 33.320,00 (trentatremilatrecentoventi/00) IVA inclusa per il Lotto I; 25.000,00 (venticinquemila/00) Pag. 1/5

IVA inclusa per il Lotto II ed 14.123,00 IVA inclusa (quattordicimilacentoventitre/00) per il Lotto III. L importo contrattuale per ciascun lotto è determinato in sede di aggiudicazione e comprende messa su strada e immatricolazione e omologazione. Articolo 3 DEPOSITO CAUZIONALE All atto del contratto l aggiudicatario dovrà costituire, a garanzia dell esecuzione del contratto, una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale, sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa; la relativa documentazione costituirà parte integrante e sostanziale del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al precedente comma dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria per l esecuzione determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dalla stazione appaltante. In caso di RTI la cauzione dovrà essere prestata dalla capogruppo. Articolo 4 TERMINI DI CONSEGNA La fornitura, comprensiva degli allestimenti di cui all art. 1 e di messa su strada, immatricolazione e omologazione, dovrà essere prestata entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi decorrenti dalla ricezione dell ordine. Articolo 5 MODALITA DI PAGAMENTO Pag. 2/5

L Amministrazione Provinciale provvede al pagamento, dedotte le eventuali penalità in cui l impresa è incorsa, entro 90 gg. dal ricevimento della fattura; il pagamento avverrà in linea di principio in un unica soluzione per l intero importo previsto nel buono d ordine, previa verifica della conformità della fornitura ai requisiti previsti dal capitolato. Articolo 6 PREZZI OFFERTI I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri di cui ai precedenti articoli, compresa la consegna, e presentati dalla ditta aggiudicataria in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio, e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. La ditta fornitrice non avrà perciò diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere ed a titolo esemplificativo quelli: per aumento di costo dei materiali, della mano d opera, perdite, aumenti delle quote dei contributi assicurativi e per ogni altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l aggiudicazione. Articolo 7 RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE RELATIVE AL LAVORO L aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare l aggiudicatario si impegna a rispettare nell esecuzione delle obbligazioni derivanti dagli ordinativi di fornitura le norme regolamentari di cui al D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni. L aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto del presente appalto alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Inoltre l aggiudicatario dovrà essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell art. 17 della legge 68/99. Articolo 8 PENALI La penale, per ciascun giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine indicato al precedente articolo 4, resta stabilita nella misura di 100,00 (cento/00), che l Amministrazione detrarrà dal prezzo dei prodotti non tempestivamente consegnati. Ove il ritardo si prolungasse oltre i 30 (trenta) giorni solari consecutivi, l Amministrazione Provinciale avrà facoltà di provvedere alla fornitura dei prodotti non consegnati rivolgendosi ad altra ditta ed a qualunque prezzo, ponendo tutte le relative e conseguenti spese a carico del fornitore inadempiente senza che esso possa sollevare eccezione alcuna, salvo il diritto dell Amministrazione al risarcimento dei danni. In caso di fornitura di articoli non conformi ai requisiti previsti dal capitolato, o non rispondenti a standard qualitativi ottimali e funzionali, oltre alla richiesta di sostituzione, si Pag. 3/5

applicherà una penale pari al 15% del valore della merce non rispondente, che l Amministrazione detrarrà dal relativo prezzo. Le penalità di cui al presente articolo saranno detratte dai corrispettivi, salva la risoluzione del contratto nei casi di cui al successivo articolo 9, con incameramento della cauzione e fatta salva l esecuzione in danno di ogni onere e spesa maggiore. Gli inadempimenti che daranno luogo alle penali di cui ai precedenti commi saranno contestati per iscritto al fornitore, che potrà presentare proprie controdeduzioni nel termine perentorio di giorni cinque dal ricevimento della contestazione. Qualora dette controdeduzioni, a insindacabile giudizio dell Ente, non siano accolte o siano presentate oltre il termine citato, saranno senz altro applicate le penali de quibus. Art. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO In caso di gravi e ripetuti ritardi o inadempimenti, o di difformità o non rispondenza a standard qualitativi ottimali e funzionali dei prodotti forniti o di parte di essi, tali da ridurre notevolmente l idoneità dei beni forniti all uso cui sono destinati, l Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, rifiutare la fornitura contestata e procedere alla risoluzione del contratto, salvo ogni altro diritto e azione spettanti alla Provincia compreso il risarcimento dei danni subiti. La fornitura rifiutata e quindi respinta sarà pure sottoposta all applicazione della penale prevista per la mancata consegna di cui al precedente articolo 8. L Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto, ferma la facoltà di richiedere il risarcimento per il danno subito, ai sensi dell art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria, nei seguenti casi: sospensione ingiustificata delle forniture (al riguardo è da precisarsi che l eventuale ritardo nei pagamenti delle fatture non dà diritto alla sospensione delle forniture); mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di 10 giorni dalla richiesta dell Amministrazione; situazioni di fallimento, liquidazione, cessione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell appaltatore; cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale della fornitura senza autorizzazione dell Ente; frode dell appaltatore. L Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di rivalersi degli eventuali danni materiali e/o morali subiti durante l esecuzione del contratto. In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, l Amministrazione, oltre a procedere all immediata escussione della cauzione prestata dall aggiudicatario, si riserva di chiedere l ulteriore risarcimento dei danni subiti. Articolo 10 ASSISTENZA Le autovetture devono essere coperte da garanzia di durata non inferiore due anni. Nel periodo in cui le autovetture sono coperte da garanzia, l aggiudicatario dovrà garantire l assistenza tecnica ed i pezzi di ricambio necessari nel più breve tempo possibile per non ostacolare l attività dell Amministrazione. Pag. 4/5

Art. 11 SUBAPPALTO CESSIONE DEL CONTRATTO O DEL CREDITO Il subappalto della fornitura oggetto del presente appalto è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui all art. 118, D. Lgs. 163/2006. Non è ammessa la cessione del contratto o del credito senza la preventiva autorizzazione di questa Amministrazione. Articolo 11 SPESE PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO Imposte e spese contrattuali e conseguenziali, compresi gli oneri fiscali, sono a carico della parte aggiudicataria che se le assume. Articolo 12 FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia insorta tra l Amministrazione Provinciale e l impresa aggiudicataria il Foro competente sarà quello della stazione appaltante. Articolo 13 NORME DI RINVIO Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alle norme di diritto civile ed amministrativo vigenti in materia, nonché a quanto previsto dal D. Lgs. n. 163/2006, in quanto compatibile. Allegati: Allegati Tecnici A e B Lotto 1 Allegato Tecnico Lotto 2 Allegato Tecnico Lotto 3 Allegato fotografico A Lotto 1 Allegato fotografico B Lotto 1 Pag. 5/5