INTERNET e MINORI. navigazione sicura



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INTERNET e MINORI navigazione sicura Progetto per la sensibilizzazione dei minori e delle famiglie sui temi delle nuove tecnologie e nuovi modelli di consumo. Quali pericoli nella rete? Quali opportunità? Comune di Polverigi

PERCHE POLVERIGI? l Comune di Polverigi ha attivato un progetto denominato Polverigi, Paese Gentile attraverso il quale offrire opportunità di integrazione e identità per tutti i gruppi sociali che caratterizzano la vita di Polverigi. Si tratta di un intervento a cascata con una struttura piramidale che, come in un mosaico, incastona le diverse esperienze a vantaggio di tutta la comunità. In esso particolare l attenzione viene rivolta ai cittadini più giovani. Dopo aver condotto un indagine approfondita sulle caratteristiche comportamentali e comunicative dei minori nella quale si è rilevato che le modalità di comunicazione più diffuse tra le giovani generazioni sono legate al Web e alle Tecnologie Multimediali, l Amministrazione Comunale ha sentito la necessità di attivare due interventi. Il primo consiste nella creazione di un area di pubblica navigazione in Internet tramite rete Wireless gestita dai giovani del paese. La location scelta è il parco di Villa Nappi, punto di riferimento per molti ragazzi del paese. L altro progetto è Internet e minori, navigazione sicura diretto dalla Prof.ssa Patrizia Adamoli, docente di Tecnologie Comunicative e Media Education dell Università di Macerata. Il progetto articolato in incontri di formazione, conferenze e seminari sull argomento rappresenta un occasione per promuovere la cultura dei media come strumento di crescita culturale, morale e sociale. Le finalità primarie sono: avvicinare genitori alla conoscenza, comprensione e utilizzo dei mezzi di comunicazione; mostrare le potenzialità didattiche, culturali e di sviluppo della creatività dei media che possano arricchire i processi di insegnamento e apprendimento attraverso l implementazione di nuove prassi didattiche proprie della Media Education; rendere consapevoli i minori dei vantaggi e dei rischi della Rete con attenzione ai pericoli nei contenuti, tecnologici, di relazione, di frodi legali, commerciali e della privacy. Dott.Renato De Santis Promotore Progetto

POTENZIALITA E RISCHI ON LINE Oggi bambini e ragazzi vivono in un contesto sociale ad altissimo livello di contenuto comunicativo. Fin dalla nascita sono immersi e inevitabilmente influenzati dagli strumenti della comunicazione e dai contenuti trasmessi dai media. Attraverso l esplorazione, la sperimentazione, il gioco e la collaborazione tra pari, i bambini di oggi raggiungono competenze e sviluppano capacità multimediali nell uso degli strumenti della comunicazione che li differenzia non solo dalle generazioni che li hanno preceduti, ma soprattutto dal mondo che dovrebbe guidarli nei processi di formazione e di crescita, e cioè gli adulti. Come si può facilmente intuire, questo divario di competenze può generare diverse difficoltà se non addirittura pericoli per una armonica crescita dei soggetti minori. Il saper usare uno strumento infatti non significa avere la competenza sufficiente per usarlo correttamente e senza incorrere nei rischi che può contenere pur senza manifestarli in modo esplicito. È allora necessario sviluppare una sensibilità e una cultura generale per un corretto approccio ai nuovi media e alle tecnologie che permetta alle nuove generazioni di crescere, come è giusto che sia, con gli strumenti del loro tempo, ma con una educazione all uso consapevole e critico dei mezzi. La rete Internet oggi per i bambini e i ragazzi è una grande occasione di comunicazione, di conoscenza, di sapere. Nella rete è possibile trovare stimoli dinamici per l apprendimento e l approfondimento, è possibile fruire di contenuti formativi ed educativi oltre che soprattutto poter entrare in relazione ed ampliare e sviluppare la necessità intrinseca all adolescenza di relazionare con l altro. Attraverso le mail, le chat, l uso condiviso di games e musica, la possibilità di creare e montare propri video e dar vita a diariblog, i ragazzi si divertono e trovano risposta alle necessità della loro età, ma allo stesso tempo, come detto, possono rendersi vittime e soggetti di potenziali rischi. Rischi che possono essere di natura personale psichica entrando in contatto con contenuti offensivi o scioccanti, oppure rischi di natura informatico-commerciale nel caso di acquisti incauti o uso di file illegali. Per tutelare i minori rispetto ai potenziali pericoli della

rete, senza però togliere tutte le componenti creative del mezzo, possono esserci diverse vie che vanno valutate in relazione all età e al carattere del soggetto. Per i più piccoli possono per esempio essere utilizzati sistemi di filtraggio dei contenuti - sia richiedendoli al proprio Internet Service Provider sia installandone di personali nel PC di casa - mentre per i più grandi è meglio attuare e seguire una politica di educazione al media attraverso un approccio di ordine relazionale-pedagogico. In tutti i casi è però necessario che l adulto si attivi nell attenzione all uso dei mezzi di comunicazione, alfabetizzandosi in un costante aggiornamento che gli consenta di mantenere vivo il rapporto con il minore sviluppando un rapporto di crescita condivisa che deve passare sempre e comunque attraverso la relazione empatica ed umana della parola, della vicinanza, dell aiuto e dell esempio. Dott.ssa Patrizia Adamoli Direzione Scientifica Progetto

LE RISPOSTE LEGISLATIVE Per comprendere, nella poliedricità dei suoi sorprendenti aspetti, la drammaticità crescente che ha assunto il fenomeno della pedopornografia, per conoscere i modi con cui si è gradatamente mobilitata la società civile, nelle sue componenti pubbliche e private, che, sgomente, ne hanno preso via via coscienza, occorre conoscere come si è dipanata, dall origine, l attenzione e la missione autenticamente morale, prima, delle varie organizzazioni laiche nazionali ed internazionali, e quindi degli enti regolatori, che hanno affrontato, non senza qualche evidente difficoltà, per quanto riguarda l Italia, e, forse, con qualche indecisione indotta da una imperfetta conoscenza delle implicazioni tecniche offerte dalla complessità di Internet, la delicata tematica. Importante è, per ogni osservatore, conoscere approfonditamente che cosa sono la pedofilia e la pornografia cominciando dalla genesi del doppio fenomeno, approdato sulla Rete dopo che, con tutta la sua drammaticità, si era presentato, travolgendo ogni ragionevole previsione di possibile freno morale e giuridico, già agli inizi della cosiddetta società post moderna. E importante conoscere, sia pure in grande sintesi, come si sono sviluppate le linee di tendenza della giurisprudenza, prima e dopo la grande riforma delle norme penali del 1998, costretta a fare continuamente i conti con le varie, imprevedibili e complicatissime forme di comunicazioni elettroniche che sulla Rete hanno costituito il brodo primordiale in cui hanno vegetato e tuttora ahimè vegetano le attività criminose che vedono ancora, incredibilmente, nel bambino l obiettivo di un azione turpe e distruttiva di uno dei più fondamentali valori dell umanità. L excursus che segue può soddisfare tale esigenza di conoscenza, e forse nel contempo giustificare, attraverso la cruda concretezza del dibattito giuridico tuttora in corso, la stessa ragione per cui è stata decisa questa pubblicazione. Pedofilia e pornografia: storia antica e recente Il termine pedofilia ha origine greca e indica un particolare tipo di perversione sessuale, caratterizzato dall attrazione erotica di una persona verso i fanciulli, spesso indipendentemente dal loro sesso. Tale fenomeno è conosciuto fin dall antichità. Nella cultura greca e latina i termini pais e puer sono indicati indifferentemente per indicare sia il figlio che lo schiavo, segno evidente di una scarsa affettività e valorizzazione dell infanzia in quanto tale. Nelle società del passato la condizione del bambino non muta di molto. Viene educato attraverso punizioni corporali, esposto a pericoli di ogni genere e sfruttato nel lavoro e sessualmente. E soltanto tra la fine del XVIII sec. e l inizio del XIX sec. che emerge una corrente di pensiero che considera il bambino come una persona indifesa e necessitante una tutela e una protezione particolari. La pornografia (qui aggettivata come minorile con riferimento all ipotesi più conosciuta e prevista dal legislatore) ha origini molto più recenti e costituisce un mezzo (ma, come vedremo, anche un reato specifico a se stante) di cui si serve di norma il pedofilo per soddisfare i propri turpi istinti, ma più spesso per incrementare i contatti orientati allo scambio, all adescamento ed al vile commercio del corpo di minori attraverso lo sfruttamento della loro immagine distribuita fra amatori anche per via telematica. Internet, nel più recente passato, ma ancor più nella fase attuale, ha costituito il mezzo di trasporto e di conoscenza ideale per favorire e far convergere in un univoco intento criminoso la realizzazione di entrambe le finalità, che, come appare evidente, sono complementari e funzionali le une alle altre. Solo di recente, dopo la scoperta in Belgio delle violenze sessuali fatte su bambini poi uccisi, l opinione pubblica occidentale ha preso coscienza del turpe fenomeno dello sfruttamento della prostituzione e della pornografia minorile. Si è scoperto che il traffico di minori per finalità di lavoro e di sfruttamento sessuale ha essenzialmente cinque reti internazionali: una dall America Latina verso l Europa e il Medio Oriente; un altra dall Asia Meridionale e dal Sud Est Asiatico verso l Europa Settentrionale e il Medio Oriente; e tre mercati interni: europeo, arabo e dell Africa Settentrionale.

In passato, con la Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1924, si erano riconosciuti i diritti primari dei bambini ad essere nutriti, curati, accolti, soccorsi, aiutati e protetti; questa dichiarazione venne poi ampliata nel 1959, quando viene riconosciuto al bambino il diritto alla famiglia, all educazione, allo sviluppo fisico, intellettuale, morale, sociale e spirituale. Una prima risposta sanzionatoria degna di lode Nel 1971 nasce poi a New York la società per la Prevenzione della crudeltà ai bambini che segna un momento di svolta nella presa di coscienza della questione dell infanzia. Al IV Congresso internazionale sull infanzia maltrattata e abbandonata, tenutosi a Montreal nel 1984, fu definito abuso ogni atto omissivo o autoritario che mettesse in pericolo o danneggiasse la salute e lo sviluppo emotivo di un bambino, comprendendovi anche la violenza fisica e le punizioni corporali irragionevolmente severe, gli atti sessuali, lo sfruttamento in ambito lavorativo e la mancanza di rispetto dell emotività del fanciullo. L abuso sessuale fu definito come il coinvolgimento di bambini e adolescenti in attività sessuali che essi non comprendono ancora appieno e alle quali non sono in grado di acconsentire con consapevolezza. Il riconoscimento più significativo fu fatto nel 1989 con la Convenzione dei diritti del fanciullo stipulata a New York e ratificata dall Italia con L. 27-5-1991, n 176. In particolare, l art. 16 della Convenzione stabilisce il principio della difesa dell onore e della reputazione del fanciullo, riconoscendogli un identità, indipendentemente dalla famiglia d origine, dalla nazionalità e dalla razza. L art. 34 pone l obbligo per gli Stati di Proteggere il bambino da tutte le forme di sfruttamento sessuale o abuso sessuale, tra cui anche il loro impiego in attività di prostituzione e pornografia. La legge 269/1998 è, per l Italia, un adempimento, seppur tardivo, della Convenzione di New York del 1989. Il legislatore italiano, in adempimento, appunto, di tali impegni, ha emanato la legge 269/1998 che opera inserimenti nel codice penale di nuove figure di reato, le quali incriminano, con la previsione di pene severissime, quei comportamenti particolarmente offensivi dei bambini indicati dalla Convenzione sui diritti del fanciullo. Essa (intitolata Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù ) introduce infatti nel corpo del codice gli art. 600 bis (prostituzione minorile), 600 ter (pornografia minorile), 600 quater (detenzione di materiale pornografico), 600 quinquies (iniziative turistiche finalizzate allo sfruttamento della prostituzione minorile), nonché gli art. 600 sexies e 600 septies disciplinanti le circostanze aggravanti ed attenuanti e le pene accessorie. La collocazione delle fattispecie nella sezione del codice dedicata ai reati contro la libertà e personalità individuale evidenzia quale sia il bene giuridico che si intende tutelare in via primaria: l integrità psicofisica del minore. Per questo motivo alcune fattispecie sono costruite in chiave di reato di pericolo, al fine di anticipare la soglia di tutela penale per punire quelle condotte che, se portate a termine, darebbero luogo, inevitabilmente, alla lesione del bene protetto. Pertanto il legislatore non si è limitato a colpire coloro che inducono un minore a prostituirsi o ne sfruttano o favoriscono la mercificazione del corpo (art. 600 bis), o coloro che sfruttano un fanciullo al fine di realizzare esibizioni pornografiche o per produrre materiale pornografico (art. 600 ter c. 1), condotte direttamente lesive dell integrità fisica e morale del minore, ma si è spinto oltre, fino a punire anche quei comportamenti criminosi diretti a favorire lo sviluppo del mercato della pedofilia (quali il commercio, la distribuzione, la divulgazione, la pubblicizzazione e la cessione del materiale pornografico, realizzati attraverso lo sfruttamento di minori). Il legislatore, inoltre, per rendere più incisiva e concreta la lotta alla pedofilia e, prendendo atto dell enorme diffusione del materiale pornografico attraverso la rete Internet, ha previsto all art. 14 nuovi mezzi di contrasto per la repressione di tali reati; viene consentito l acquisto simulato di materiale pornografico, viene concessa l apertura di siti Internet di copertura per smascherare i trafficanti di bambini e le immagini realizzate attraverso lo sfruttamento del loro corpo, viene consentito il ritardo dell esecuzione di provvedimenti di arresto e di sequestro, per non scoprire le investigazioni in corso. Nell immaginario collettivo il pedofilo è un individuo deviato, probabilmente affet

to da una patologia grave con disturbi psichici o psichiatrici. Più realisticamente, nella pedofilia vengono a confluire tante cause che non si esauriscono con una spiegazione meramente psichiatrica, ma che si correlano a fattori legati alla cultura, al carattere del singolo individuo e alla personale capacità di interagire con il proprio passato e il proprio presente. Molte volte è all interno del nucleo familiare che si annida il germe della pedofilia: nei rapporti genitorifigli, zii-nipoti, nonni-nipoti. Ma la pedofilia non è una malattia : così la Cassazione ha stabilito, rigettando la richiesta di concessione delle attenuanti formulata dall imputato a ragione di una sua presunta capacità di intendere e volere. La Suprema Corte, infatti, ammette che la pedofilia, come modifica dell oggetto sessuale verso i bambini, presenta ordinariamente carattere di abitualità, ma precisa che ai fini penali questa condizione non esclude né attenua la capacità di intendere e volere. Sarà il giudice, nel caso concreto, sulla base dell esame dei test psicologici e psichiatrici, di colloqui clinici e di altri elementi, a valutare afferma la Corte se ricorrono le condizioni di una vera e propria malattia in grado di escludere o scemare grandemente la capacità di intendere e volere. Il nuovo corso delle leggi e regolamenti di tutela Detto di tale quadro giuridico-legislativo, elaborato immediatamente a ridosso dei fenomeni criminosi più eclatanti registrati fino a tutto il 2003, che rimane in vigore, vi sono da menzionare, prima di passare alle indicazioni legislative di una fase successiva più evoluta e concreta, tuttora anch essa vigente, le numerose iniziative per lo più svolte da associazioni onlus, che si sono per così dire affiancate al legislatore ed ai tutori della legge nell intento di tutelare, prevalentemente con modalità e filosofie d intervento di tipo preventivo, non soltanto il bambino, ma anche la famiglia, in un duplice intento e contesto di tutela che trova la sua sintesi nell affermare la complementarietà dei ruoli da esplicare, per la difesa del bene comune, il bambino, servendosi di tutto ciò che gli apparati giuridici e le norme di autoregolamentazione dei soggetti che operano sulla Rete mettono loro a disposizione (si veda, per tutte, il Libro Bianco Internet e Minori, edito da Armando Editore Febbraio 2007). Genitori e famiglie possono (si direbbe, anzi, debbono), in effetti, costituire la difesa avanzata dei loro figli minori contro i pericoli indotti da una navigazione in Rete incontrollata e priva delle opportune guide e cautele. Sia nel Codice di autoregolamentazione elaborato dai Provider che nelle nuove iniziative legislative culminate nella legge 6 febbraio 2006 n. 38 recante le Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo di Internet e, da ultimo, il decreto ministeriale 8 gennaio 2007 recante norme sui Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalità previste dalle leggi vigenti, l accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia, forniscono, per via indiretta, a genitori, famiglie ed educatori i mezzi giuridici e legali per far rispettare i principi di tutela diffusa che con tali iniziative è stata raggiunta. Gli ultimi due atti normativi sono concretamente interdipendenti nell indirizzare le famiglie che hanno minori da tutelare rispetto ai pericoli provenienti dalla Rete, giacchè introducono istituti (ad es. il Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia contemplato dal decreto ministeriale sopra ricordato) e obblighi di comportamento e di adozione di cautele anche tecniche (vedasi i cosiddetti strumenti di filtraggio menzionati nello stesso decreto) in capo ai fornitori di connettività alla Rete (i cosiddetti Provider) la cui violazione è pesantemente sanzionata e per il cui effettivo funzionamento le famiglie possono anche svolgere, volendo, un azione di accertamento e di segnalazione molto tempestiva ed efficace. Il nuovo corso delle leggi e regolamenti di tutela Nino Catania Giurista, Direttore generale ANFoV

VADEMECUM PER LA NAVIGAZIONE SICURA Le regole d oro per la navigazione sicura dei minori Consigli ai minori per una navigazione sicura su Internet 1. Quando sei su Internet non dare mai a nessuno il tuo indirizzo di casa, il tuo numero di telefono o il nome della tua scuola, a meno che i tuoi genitori non ti diano il permesso; non dare a nessuno informazioni e dati di carte di credito o informazioni bancarie ed in generale non compilare moduli on line; 2. Non prendere appuntamenti con persone conosciute su Internet, anche se dicono di essere tuoi coetanei, senza prima avere il permesso dei tuoi genitori e fai venire anche loro al primo incontro; 3. Se frequenti una chat room e qualcuno ti dice qualcosa di strano preoccupante (ad esempio discorsi sul sesso), parlane appena possibile con i tuoi genitori; 4. Non rispondere mai ad e-mail o messaggi fastidiosi o allusivi, specie se di argomento sessuale e se ti capita di notare fotografie di persone adulte o bambini nudi parlane sempre ai tuoi genitori; 5. Non accettare inviti, appuntamenti e non inviare foto; 6. Non scaricare senza parlarne con gli adulti loghi, suonerie, immagini o file in genere, sia da Internet che come allegati a messaggi di posta elettronica, che possono creare intromissioni nel computer, ovvero possono comportare costi o addebiti indesiderati; 7. Leggere sempre con attenzione tutte le indicazioni di accettazione alla navigazione del sito e nel dubbio parlane con un adulto; 8. Ricorda che se qualcuno ti fa un offerta che sembra troppo bella per essere vera, probabilmente non lo è; 9. Se non riesci a parlare subito con i tuoi genitori di situazioni particolari che ti sono accadute, che hai visto o hai letto su Internet (magari perché sono occupati o sono assenti per il lavoro), parlane appena puoi con i tuoi insegnanti; 10. Rivolgersi all adulto nel caso di incontro con siti disturbanti o indesiderati; 11. Inoltre ricordati che alcuni comportamenti in rete possono essere illegali. Per maggiori informazioni consulta l apposita guida disponibile presso http://www.internetminori.org; 12. Ricorda che Internet è come il mondo reale: ci sono le cose belle e le cose brutte. Basta seguire queste regole e fare un po di attenzione per divertirsi e per imparare tante cose interessanti, senza rischiare brutte sorprese.

LE REGOLE D ORO PER LA NAVIGAZIONE SICURA DEGLI ADULTI Indicazioni e suggerimenti per la navigazione sicura degli adulti La maggior garanzia di tutela per i minori è quella di non lasciarli soli in un ambiente popolato da adulti. I genitori dovrebbero effettuare il più possibile le navigazioni sulla rete in compagnia del minore (in verità cosa più agevole con i bambini che con gli adolescenti). Si propongono alcuni consigli per i genitori dei bambini che usano Internet: 1. Tenere il computer in un posto centrale della casa, non nella stanza del bambino. Il computer dovrebbe essere un attività per tutta la famiglia, non un pretesto del bambino per isolarsi e comunque assistere il minore durante la navigazione fintanto che non siano state adottate tutte le necessarie misure per la navigazione sicura ovvero ogni volta che sia necessario esercitare una funzione di guida e di controllo; 2. Stabilire i tempi di utilizzo del computer e del collegamento in rete secondo l età del minore; 3. Cercare di imparare ad usare Internet (non è difficile) per riuscire a capire cosa fanno i tuoi bambini e creare un rapporto di dialogo con il minore, essere disponibili, farsi raccontare dei suoi contatti e dei suoi interessi in rete (siti visitati, chat, ricerche e scoperte effettuate) e cercare di conoscere gli amici on-line dei tuoi bambini; 4. Leggere e visionare le e-mail con i tuoi bambini. Molti pedofili attaccano foto di pornografia infantile alle e-mail inviate ai bambini. La pornografia viene usata dal pedofilo per convincere il bambino che altri bambini compiono atti sessuali; assicurarsi di controllare tutti gli attachments alle e-mail (file di testo o di immagini allegati); 5. Controllare l eventuale iscrizione a chat verificando che siano garantite per i minori e, meglio, se con moderatore; 6. Aiutare i tuoi bambini ad usare il computer in maniera equilibrata. Molti bambini si appassionano troppo al computer, dimenticando di giocare con gli amici reali; 7. Assicurarsi che i ragazzi comprendano che non possono incontrare nessuno nella vita reale, conosciuto on-line, senza il consenso dei genitori, e che le persone on-line non sempre sono così sincere su chi sono; 8. Insegnare ai tuoi bambini a non dare informazioni personali alle persone

che incontrano on-line, specialmente in luoghi pubblici come le chat rooms; 9. Tenere i bambini lontani dalle chat rooms o dagli irc s, a meno che non siano controllati; 10. Incoraggiare discussioni tra te e i tuoi bambini su ciò che trovano divertente on-line; 11. Insegnare ai tuoi bambini a non rispondere quando ricevono email offensive o dannose, messaggi da chat o altre comunicazioni,specie su argomenti sessuali; 12. Seguire i tuoi bambini quando sono on-line e vedere dove vanno (senza pressarli troppo); 13. Se non si possono sorvegliare i minori durante la loro connessione on-line, usare dei software di protezione (riconoscono alcune parole chiave, tipo sex, erotico ecc., e non consentono l accesso ai siti che le contengono per evitare che si trovino inconsapevolmente in siti pornografici; 14. Installare sul computer un programma che memorizza gli indirizzi Internet visitati dal minore e controllare quelli visitati frequentemente; 15. In generale, insegnare ai bambini quali possono essere i rischi di Internet senza terrorizzarli e senza dimenticare che la rete è come il mondo reale: vi sono cose belle, ma anche cose brutte; 16. Per impedire la navigazione incontrollata alla rete utilizzare per le parole chiave (password) di accesso nomi di fantasia non presenti in dizionari italiani e stranieri; scegliere una combinazione di lettere e numeri che creino una parola facilmente memorizzabile; memorizzare le password evitando di scriverle; non rivelare le password e comunque cambiarle spesso; 17. I servizi di posta elettronica offrono in genere opzioni che permettono di configurarli in modo da evitare la ricezione di messaggi indesiderati e/o dannosi anche per i minori; gli allegati ai messaggi di posta elettronica possono contenere dei programmi eseguibili pericolosi per il sistema informatico, è quindi necessario avere cautela se provengono da persone non conosciute. Link e indirizzi utili Come segnalare illeciti e comportamenti scorretti Siti web dai contenuti illeciti o contatti con persone sospette devono essere segnalati alla Polizia Postale e delle Comunicazioni all indirizzo: http://www.poliziadistato.it/pds/informatica/contatti.html POLIZIA POSTALE - ANCONA VIA MARCONI, 56 TEL. 071/5014232 - E-MAIL poltel.an@poliziadistato.it

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE Premessa Considerato che: a) la presenza dei contenuti illeciti o nocivi per i minori che accedono alla rete telematica è divenuta sempre più pervasiva; b) il diritto del minore a uno sviluppo equilibrato è riconosciuto dall ordinamento giuridico nazionale e internazionale (basta ricordare gli articoli della Costituzione che riguardano, direttamente o indirettamente, l infanzia e la gioventù e la Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, adottata a New York dall Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, che impone a tutti i soggetti pubblici e privati, così come alle famiglie, di collaborare per predisporre le condizioni perché i minori possano vivere una vita autonoma nella società, nello spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà, eguaglianza, solidarietà, e che fa divieto di sottoporlo a interferenze arbitrarie o illegali nella sua privacy e comunque a forme di violenza, abuso mentale, sfruttamento); c) la funzione educativa, che compete innanzitutto alla famiglia, può essere agevolata da un corretto utilizzo delle risorse presenti sulla rete telematica al fine di aiutare i minori a conoscere progressivamente la vita e ad affrontarne i problemi ed i pericoli; d) il minore è un cittadino soggetto di diritti e deve essere protetto da contenuti illeciti o dannosi che possano nuocere alla sua integrità psichica e morale; e) sussiste l esigenza di bilanciare i diversi diritti fondamentali eventualmente contrapposti: la tutela dei minori, il diritto all informazione e la libertà di espressione dei minori e di tutti gli altri individui; f) appare necessario provvedere alla tutela generalizzata del minore nell ambito dell uso sicuro delle tecnologie della società dell informazione e delle comunicazioni elettroniche. Tutto ciò premesso e considerato, appare opportuno attuare uno scrupoloso rispetto della normativa nazionale ed internazionale vigente a tutela dei minori, ma anche adottare un Codice di autoregolamentazione in materia (nel seguito indicato anche come Codice ). Finalità Fermo restando il rispetto delle norme vigenti a tutela dei minori, il Codice si pone dunque i seguenti obiettivi e finalità: a) aiutare gli adulti, i minori e le famiglie a un uso corretto e consapevole della rete telematica, tenendo conto delle esigenze del minore; b) predisporre apposite tutele atte a prevenire il pericolo che il minore venga in contatto con contenuti illeciti o dannosi per la sua crescita; c) offrire, nel rispetto della normativa nazionale ed internazionale, un accesso paritario e promuovere un accesso sicuro per il minore alle risorse di rete; d) tutelare il diritto del minore alla riservatezza ed al corretto trattamento dei propri dati personali; e) assicurare, nel rispetto dell ordinamento vigente, una collaborazione piena alle autorità competenti nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione della criminalità informatica ed in particolare nella lotta contro lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia ed il turismo sessuale in danno di minori, attuati tramite l utilizzo della rete telematica; f) agevolare, nel rispetto dell art. 9 del Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 - Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, la tutela del minore nei confronti delle informazioni commerciali non sollecitate o che sfruttino la debolezza del minore, ovvero, secondo quanto previsto all art. 130 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei confronti delle comunicazioni indesiderate; g) diffondere presso gli operatori e le famiglie il contenuto del Codice di autoregolamentazione. Viste e considerate altresì le norme nazionali ed internazionali di riferimento ecioè: VISTI gli articoli 2, 3, 21, sesto comma, 31, secondo comma e 32 della Costituzione; CONSIDERATA la Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, adottata a New York dall Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, ed in particolare la lettera e) dell art. 17 che testualmente prevede che gli Stati favoriscono l elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che

al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18 e che tale obbligo deve essere realizzato tutelando la libertà di espressione del minore (articolo 13) e l obbligo degli Stati di garantire ai genitori di poter svolgere congiuntamente il loro diritto/dovere di proteggere e educare i figli (articolo 18); CONSIDERATA la Convenzione europea sull esercizio dei diritti dei bambini, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77; VISTA la Legge 28 agosto 1997, n. 285 Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l infanzia e l adolescenza ; CONSIDERATA la Direttiva 2002/58/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle Comunicazioni Elettroniche; VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, in particolare l art. 50, dal titolo Notizie o immagini relative ai minori e l art. 130, dal titolo Comunicazioni indesiderate ; VISTO il Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 - Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali; VISTO il Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 - Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza; VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 - Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno in particolare gli Articoli: Art. 9 (Comunicazione commerciale non sollecitata); Art. 14 (Responsabilità nell attività di semplice trasporto - Mere conduit); Art. 15 (Responsabilità nell attività di memorizzazione temporanea - caching); Art. 16 (Responsabilità nell attività di memorizzazione di informazioni - hosting); Art. 17 (Assenza dell obbligo generale di sorveglianza); Art. 18 (Codici di condotta); CONSIDERATO il Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione COM (96) 483; CONSIDERATA la Comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 16 ottobre 1996, relativa alle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet; VISTA l adozione da parte della Commissione il 25 gennaio 1999 della decisione n. 276/1999/CE sul piano d azione comunitario pluriennale per promuovere l uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali, ed in particolare le linee d azione indicate dalla Commissione: 1. creare un ambiente più sicuro; 2. creare una rete europea di hot-line che consenta ai consumatori di denunciare eventuali sospetti di pornografia infantile; 3. incoraggiare l autoregolamentazione e i codici di condotta; 4. elaborare sistemi di filtraggio e di codificazione; 5. dimostrare i benefici dei sistemi di filtraggio, quali ad esempio PICS (Platform for Internet Content Selection), e di codificazione su base volontaria, quali ad esempio ICRA (Internet Content Rating Association); 6. facilitare l intesa a livello internazionale sui sistemi di codificazione; 7. incoraggiare le azioni di sensibilizzazione; 8. preparare il terreno alle azioni di sensibilizzazione; 9. incoraggiare la realizzazione di azioni di sensibilizzazione su vasta scala; 10. realizzare azioni di sostegno; 11. valutarne le implicazioni giuridiche; 12. coordinarne l attuazione con iniziative internazionali analoghe; 13. valutarne l impatto con le misure comunitarie; VISTA altresì la decisione n. 1151/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la decisione precedente n. 276/1999/ CE e che in particolare adotta un nuovo Piano pluriennale d azione comunitario per promuovere l uso sicuro di Internet estendendone la durata a 6 anni, fino al 31 dicembre 2004; CONSIDERATA la Raccomandazione del Consiglio della UE riguardante la protezione dei minori e della dignità umana (2001/C 213/03); VISTO il Parere del Comitato economico e sociale dell Unione Europea sul Programma di protezione dei minori su Internet del 28 novembre 2001;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l Innovazione e le Tecnologie sulla sicurezza nelle P.A. del 16 gennaio 2002 Sicurezza Informatica e delle Telecomunicazioni nelle Pubbliche Amministrazioni Statali ; VISTO il Decreto Interministeriale 24 luglio 2002 relativo alla istituzione del Comitato tecnico nazionale sulla sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni; VISTA la legge 3 agosto 1998, n. 269 Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù ; in particolare, il terzo comma dell art. 600-ter Codice penale; VISTA la Convenzione del Consiglio D Europa sulla Cyber-criminalità, aperta alla sottoscrizione a Budapest il 23 novembre 2001; VISTO il Decreto Legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche. Art. 1 Definizioni 1.1 Aderente Il soggetto che svolge attività imprenditoriale su Internet, anche a titolo non direttamente oneroso per Clienti ed Utenti, e che aderisce al Codice direttamente o per il tramite delle Associazioni firmatarie. 1.2 Cliente Il soggetto giuridico che stipula un contratto con l Aderente. 1.3 Utente Il soggetto, anche diverso dal Cliente, che utilizza i servizi forniti dall Aderente. 1.4 Access provider Il soggetto che offre al pubblico e nell ambito della propria attivitàimprenditoriale servizi di accesso ad Internet. 1.5 Hosting/housing provider Il soggetto che offre al pubblico spazi raggiungibili dall esterno (shared/dedicated hosting provider) o la possibilità di collegare computer di proprietà del Cliente alla rete Internet (housing provider). 1.6 Content provider Il soggetto che, direttamente o indirettamente, mette a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo o protocollo tecnico, dati, informazioni e programmi. 1.7 Gestore dell Internet Point Il soggetto che mette a disposizione del pubblico locali e strumenti, non ad uso esclusivo, che consentono l accesso ai servizi della rete Internet. 1.8 Servizi di navigazione differenziata Servizi di accesso ad Internet che, sulla base di criteri indicati dall Aderente ai sensi del successivo punto 3.2, circoscrivono o escludono l accesso a determinati contenuti. 1.9 Accesso condizionato Modalità di accesso a contenuti, altrimenti non disponibili all Utente, mediante procedure e/o strumenti di tipo logico o fisico (ad es. codice identificativo di utente, password, smart card, ecc.). 1.10 Marchio Internet e Minori Logotipo che testimonia l adesione al Codice del soggetto che svolge attività imprenditoriale su Internet e ne attesta la conformità dei comportamenti agli impegni assunti. Il marchio verrà prescelto dal Comitato di Garanzia di cui al successivo art. 6. Art. 2 Ambito e modalità di applicazione 2.1 Adesione Il Codice, promosso dalle Associazioni firmatarie, si applica a tutti gli Aderenti che lo sottoscrivono direttamente o attraverso le Associazioni medesime. L Aderente potrà pubblicare, sui propri servizi e nelle comunicazioni commerciali, la dicitura Aderente al Codice di autoregolamentazione Internet e Minori oltre al relativo logo che viene concesso in licenza d uso gratuito e a tempo indeterminato fino all eventuale revoca, secondo quanto disposto all art. 7. 2.2 Obblighi conseguenti all adesione L adesione volontaria al presente Codice di autoregolamentazione implica inderogabilmente: l accettazione integrale dei contenuti del Codice stesso e in particolare l accettazione delle attività di vigilanza e delle sanzioni ivi previste; l adattamento delle condizioni contrattuali di prestazione dei servizi alle disposizioni del presente Codice. 2.3 Recesso L adesione al Codice ed ai suoi aggiornamenti periodici è a tempo indeterminato. L eventuale recesso dell Aderente dovrà essere comunicato secondo le modalità fissate dal Regolamento di Organizzazione di cui al successivo punto 6.2.

Art. 3 Strumenti per la tutela del minore 3.1 Informazione alle Famiglie e agli Educatori L Aderente pubblica nella pagina Internet iniziale (home page) dei propri servizi un riferimento TUTELA DEI MINORI, chiaramente visibile, che rimanda ad apposite pagine web con le quali fornire informazioni sulle corrette modalità per un utilizzo sicuro della rete Internet, sull esistenza degli strumenti più utilizzati per la tutela dei minori e sulle modalità di segnalazione, al Comitato di Garanzia di cui all art. 6, delle violazioni del Codice. Il contenuto minimo delle pagine web verrà definito dal Comitato di Garanzia. 3.2 Servizi di navigazione differenziata L Aderente offrirà, secondo le tecnologie disponibili, alle Famiglie, agli Educatori, alle Scuole, alle Biblioteche e alle Aggregazioni giovanili, Servizi di navigazione differenziata che dovranno essere chiaramente identificabili come tali, ovvero indirizzerà il Cliente e gli Utenti verso altri fornitori di Servizi di navigazione differenziata. Nel rispetto del principio di non discriminazione, tali servizi non potranno impedire l accesso ai contenuti sicuri offerti dai Content provider aderenti. 3.3 Classificazione dei contenuti Il Content provider aderente potrà applicare i sistemi di classificazione ai contenuti che riterrà opportuno subordinare ad Accesso condizionato. 3.4 Identificatori d età L Aderente potrà utilizzare Sistemi di individuazione dell età dell Utente, a condizione che, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali, ne venga tutelata e garantita la massima riservatezza, sicurezza e dignità. In particolare, tali sistemi non dovranno consentire di risalire all identità, al domicilio, all indirizzo di posta elettronica, all eventuale pseudonimo ( alias o nick name ), all indirizzo Internet (numero IP) del minore e non dovranno comunque permettere a terzi di raggiungerlo direttamente o indirettamente. 3.5 Profilazione e trattamenti occulti Nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), l Aderente non esegue alcuna profilazione dell Utente minore né alcun trattamento dei suoi dati personali senza la previa autorizzazione espressa, a seguito di informativa chiara e trasparente sulla tipologia delle profilazioni che l Aderente medesimo intende effettuare e sull uso che di tali informazioni intende fare, da parte di chi esercita la potestà genitoriale. 3.6 Custodia di password L Aderente custodisce le password di accesso ai servizi assegnate agli Utenti con adeguate misure di sicurezza. L Aderente si impegna a fornire all Utente la possibilità di cambiare la password. 3.7 Anonimato protetto L Aderente potrà consentire agli Utenti di utilizzare i propri servizi in modo da apparire totalmente anonimi. In ogni caso, l Aderente dovrà essere effettivamente informato della reale identità personale del soggetto cui viene concesso di fruire dell anonimizzazione. All interno dell informazione di cui al punto 3.1 l Aderente dovrà altresì avvertire preventivamente gli Utenti della possibilità che elaborazioni non autorizzate, effettuate abusivamente da terze parti all insaputa dell Aderente, possano comunque consentire di risalire alla loro identità. 3.8 Identificazione dell Utente L Aderente eroga i propri servizi solo ed esclusivamente a Utenti identificati direttamente o identificabili tramite elementi univoci anche se indiretti. 3.9 Prestazione di servizi fiduciari L Aderente che offre servizi in via fiduciaria (ad esempio registrazione di un nome a dominio per conto di un Cliente che vuole rimanere ignoto) è obbligato a identificare in modo certo il Cliente che richiede tali servizi, serbando la massima riservatezza. 3.10 Gestione dei dati utili alla tutela dei minori 3.10.1 Individuazione dei dati L accesso alla rete Internet richiede l assegnazione permanente o temporanea all Utente di un indirizzo di rete (indirizzo IP). Nei limiti imposti dalla normativa vigente, l Aderente conserva, come dati utili: i registri di assegnazione degli indirizzi IP; il numero IP utilizzato per l accesso alle eventuali funzioni di pubblicazione dei contenuti. Nel caso di assegnazione temporanea dell indirizzo IP, il relativo registro conterrà: data e ora di inizio e cessazione dell assegnazione, numero di IP assegnato temporaneamente ed eventuale numero telefonicoutilizzato (se disponibile). 3.10.2 Modalità e tempi di conservazione dei dati L Aderente conserva i dati di cui al punto 3.10.1 con modalità che ne garantiscano una ragionevole attendibilità e non ripudiabilità, comunque nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. I dati medesimi vengono custoditi per sei mesi, salva la scelta individuale di conservarli per periodi maggiori, senza comunque eccedere i limiti temporali indicati dalla normativa vigente. 3.10.3 Modalità di comunicazione dei dati 3.10.3.1 All Autorità giudiziaria Nel caso di provvedimento dell Autorità giudiziaria, l Aderente, eseguirà quanto richiesto documentando per iscritto le operazioni compiute.

3.10.3.2 Al Cliente Secondo quanto previsto dalle norme sul trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003), l Aderente fornirà al Cliente solo ed esclusivamente le informazioni che lo riguardano e comunque a fronte di richiesta scritta e identificazione certa del richiedente. 3.11 Contrasto alla pedo-pornografia on-line L Aderente, nel rispetto delle normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali, si impegna a conservare il numero IP utilizzato dall Utente per l accesso alle funzioni di pubblicazione dei contenuti, anche se ospitati gratuitamente. L Aderente pone in essere tutte le iniziative atte a realizzare la collaborazione con le autorità competenti, e in particolare con il Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, al fine di rendere identificabili gli assegnatari delle risorse di rete utilizzate per la pubblicazione dei contenuti ospitati presso i propri server, così come risultanti dai relativi contratti o documenti equipollenti, entro e non oltre i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento del provvedimento dell Autorità richiedente.art. 4 Responsabilità 4.1 Access provider L Aderente che offre servizi di accesso ad Internet dovrà verificare direttamente (p.e. tramite l avvenuta sottoscrizione di un contratto) o indirettamente (almeno tramite CLI - Calling Line Identifier - o metodi analoghi) l accesso alla rete. Nei contratti di accesso ad Internet l Aderente inserisce clausole che responsabilizzano il Cliente anche per l uso dei servizi concessi a terzi. 4.2 Housing/hosting provider L Aderente che offre servizi di housing e hosting dedicato dovrà identificare con ragionevole certezza il proprio Cliente che ha il controllo degli apparati oggetto di tali servizi. Nel caso di servizi di hosting condiviso, l Aderente è tenuto a conservare i dati di cui alla lettera b) del punto 3.10. 4.3 Content Provider L Aderente che offre direttamente contenuti tramite qualsiasi metodo o protocollo di comunicazione, è tenuto a identificare in modo chiaro, ricorrendo eventualmente alle metodologie indicate al punto 3.3, la natura e i contenuti della comunicazione stessa, adoperandosi per adeguare o rimuovere il contenuto su segnalazione del Comitato di Garanzia, di cui al successivo art. 6, e comunque delle Autorità competenti. 4.4 Gestore dell Internet Point L Aderente che offre servizi di accesso al pubblico come Internet Point o simili deve fornire strumenti adeguati per la navigazione dei minori ed identificare, direttamente o indirettamente, l utilizzatore dei servizi medesimi. Art. 5 Vigilanza La vigilanza sulla corretta applicazione del Codice è affidata al Comitato di Garanzia di cui al successivo art. 6. In un ottica di armonizzazione e di verifica degli sviluppi tecnologici e normativi il Comitato di Garanzia suggerisce eventuali aggiornamenti e modifiche del presente Codice. Art. 6 Comitato di Garanzia 6.1 Costituzione La corretta, imparziale e trasparente applicazione del Codice è affidata ad un apposito Comitato di Garanzia (in seguito indicato anche come Comitato ) costituito da undici componenti effettivi, esperti in materia, nominati con Decreto del Ministro delle Comunicazioni, adottato di concerto con il Ministro per l Innovazione e le Tecnologie ed individuati come segue: quattro componenti in rappresentanza degli Aderenti designati dalle Associazioni di categoria firmatarie del presente Codice; due componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, in rappresentanza del Ministero delle Comunicazioni e due in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dell Innovazione e delle Tecnologie; tre componenti designati dalle Associazioni per la tutela dei minori e dal Consiglio Nazionale degli Utenti. In sede di prima nomina tali ultimi componenti saranno scelti tra i partecipanti al Gruppo di lavoro Internet@minori, istituito presso il Ministero delle Comunicazioni. Il Ministero delle Comunicazioni assicura la Segreteria per le attività di supporto al Comitato. Con i medesimi criteri e modalità sono nominati anche undici componenti supplenti. I componenti ed il Presidente nominati durano in carica tre anni. 6.2 Funzionamento Le regole di funzionamento del Comitato e della Segreteria sono definite da un apposito Regolamento di Organizzazione adottato di comune accordo dai componenti del Comitato medesimo entro 30 giorni dal suo insediamento. Nel medesimo Regolamento verranno indicate le modalità di realizzazione dell apposito sito web dedicato al Codice. 6.3 Poteri Il Comitato controlla che l Aderente possieda tutti i requisiti e abbia assunto tutti i comportamenti previsti dal Codice, segnalando agli interessati eventuali inottemperanze al Codice medesimo. Nel caso di accertate inottemperanze

da parte degli Aderenti si applicheranno le sanzioni di cui al successivo art. 7. 6.4 Tempi di attuazione del Codice Il Comitato di Garanzia individuerà i tempi per rendere effettivi gli obblighi di cui al presente Codice, che comunque entreranno in vigore entro e non oltre i sei mesi successivi alla firma dello stesso. 6.5 Decadenza dei componenti Il Comitato di Garanzia definisce nel Regolamento di Organizzazione le ragioni che determinano la decadenza dei componenti del Comitato. 6.6 Rimborsi Le Associazioni firmatarie del presente Codice si impegnano a segnalare, entro i trenta giorni successivi alla sottoscrizione del presente Codice, l Associazione, tra quelle firmatarie, che garantirà il rimborso delle spese sostenute, e documentate, dai rappresentanti delle Associazioni per la tutela dei minori per la loro partecipazione alle sedute del Comitato di Garanzia, secondo le modalità che saranno stabilite dal Regolamento di organizzazione del Comitato medesimo. Tali spese saranno suddivise tra tutte le Associazioni firmatarie. Il limite massimo annuo complessivo di tali spese è fissato in 8.000 Euro. Saranno ricercate altre forme di finanziamento e sostegno anche da parte di Enti istituzionali per l eventuale svolgimento di attività di studio, promozione, ricerca e comunicazione anche in relazione alla campagna d informazione che sarà auspicabilmente effettuata sul tema della tutela dei minori in Rete. Art. 7 Procedure e misure di autodisciplina 7.1 Procedura per l irrogazione dei provvedimenti disciplinari 7.1.1 Attivazione del procedimento Chiunque ritenga fondatamente che sia intervenuta da parte dell Aderente una violazione degli obblighi definiti all art. 3, può segnalare al Comitato di Garanzia tale violazione inviando una comunicazione alla Segreteria del Comitato medesimo secondo le indicazioni del punto 3.1. Per attivarela segnalazione dovrà essere compilato l apposito modulo guidato, contenuto nelle pagine web informative, di cui al punto 3.1, indicando: - le sue generalità; - i suoi recapiti (indirizzo completo e numero di telefono, nonché, eventualmente, numero di fax ed indirizzo email); - descrizione dettagliata della violazione della norma del Codice e degli elementi di responsabilità dell Aderente riscontrati. All invio della segnalazione telematica di cui sopra, verrà attribuito un Numero di Protocollo che l interessato dovrà indicare nella lettera di conferma (contenete gli stessi elementi informativi) da inviare per posta, tramite Raccomandata A.R., alla Segreteria del Comitato. La Segreteria procede ad una classificazione e registrazione delle segnalazioni ricevute ed accompagnate dalla relativa conferma postale. I dati trasmessi verranno trattati secondo le norme sulla tutela dei dati personali. 7.1.2 Comunicazione di apertura del procedimento La Segreteria, esaminate le segnalazioni pervenute, entro una settimana dal ricevimento della lettera raccomandata di conferma, comunica all Aderente l apertura del procedimento di autodisciplina nei suoi confronti e le contestazioni oggetto della segnalazione. Vengono considerate inammissibili le segnalazioni prive dei requisiti di cui al punto 7.1.1. 7.1.3 Richiesta di documentazione L Aderente che riceve una comunicazione di apertura di un procedimento di autodisciplina nei suoi confronti, può trasmettere alla Segreteria, entro quindici giorni dalla comunicazione, la documentazione che ritiene utile per chiarire la sua posizione. 7.1.4 Audizione dell Aderente L Aderente al quale sia stata comunicata l apertura di un procedimento di autodisciplina, può richiedere un audizione al Comitato negli stessi tempi previsti per l invio di documentazione L audizione sarà effettuata in occasione della prima riunione del Comitato, che informerà l interessato con un preavviso non inferiore a dieci giorni. 7.1.5 Decisione Il Comitato opera, di norma, per via telematica e la Segreteria predispone i verbali delle attività che vengono sottoposti all approvazione dei singoli componenti. Il Comitato completa l iter procedurale entro sessanta giorni dall apertura del procedimento di autodisciplina. Le decisioni finali vengono prese a maggioranza dei due terzi (con approssimazione all unità superiore). Le audizioni si svolgono nell ambito di riunioni del Comitato valide, ai fini delle decisioni, solo se alla presenza di almeno i due terzi (con approssimazione all unità superiore) del numero dei componenti. Gli esiti delle procedure di autodisciplina rimangono agli atti del Comitato e vengono conservati a cura della Segreteria che li trasmette alle parti interessate e ne cura la pubblicazione sull apposito sito web previsto dal Regolamento di Organizzazione. 7.1.6 Esecuzione della decisione L Aderente dà seguito a quanto deciso dal Comitato tempestivamente e comunque non oltre i quindici giorni successivi alla comunicazione del provvedimento adottato. La mancata esecuzione di quanto previsto nella decisione comporta, a seguito della procedura prevista dall art. 7, l applicazione della revoca prolungata di cui al punto 7.2.3.2 seguente.

7.2 Individuazione dei provvedimenti disciplinari 7.2.1 Richiamo Qualora il Comitato di Garanzia accerti, al termine del procedimento di cui al punto 7.1, la violazione di uno o più degli obblighi previsti dall art. 3, invierà all Aderente una comunicazione di richiamo, invitandolo ad ottemperare entro 15 giorni agli impegni sottoscritti con l adesione al Codice. 7.2.2 Censura Nel caso in cui l Aderente non provveda, nei termini previsti, ad adeguarsi alle indicazioni contenute nella comunicazione di richiamo ovvero nel caso in cui la violazione sia di particolare gravità per quantità o rilevanza degli inadempimenti al Codice, il Comitato invia all interessato una comunicazione di censura invitandolo ad ottemperare entro 15 giorni a quanto previsto nel provvedimento adottato. 7.2.3 Revoca dell autorizzazione all uso del marchio Internet e Minori 7.2.3.1 Revoca temporanea Nel caso in cui l Aderente non provveda, nei termini previsti, ad adeguarsi alle indicazioni contenute nella comunicazione di censura, il Comitato revocherà l autorizzazione all uso del marchio Internet e Minori. L uso del marchio sarà nuovamente autorizzato dal Comitato una volta accertato,su richiesta dell Aderente, l adeguamento dei suoi comportamenti agli impegni assunti. 7.2.3.2 Revoca prolungata Nel caso in cui, dopo un primo provvedimento di revoca temporanea, intervengano le condizioni per un secondo provvedimento di revoca, l Aderente non potrà avanzare richiesta di riammissione all uso del marchio Internet e minori prima di un anno. 7.2.4 Pubblicazione dei provvedimenti di revoca L Aderente al quale sia stato revocato l uso del marchio Internet e Minori non potrà più utilizzare il marchio medesimo fino a che non sia stato nuovamente autorizzato o riammesso all uso. Tutti i provvedimenti di revoca saranno raccolti ed oggetto di pubblicazione secondo quanto previsto al punto 7.1.5. Firmato: AIIP - Associazione Italiana Internet Providers Paolo Nuti ANFoV - Associazione per la convergenza nei servizi di comunicazione Nino Catania Assoprovider - Associazione Provider Indipendenti Matteo Fici Federcomin - Federazione delle imprese delle Comunicazioni e dell informatica Alberto Tripi Il Ministro delle Comunicazioni Maurizio Gasparri Il Ministro per l Innovazione e le Tecnologie Lucio Stanca

GLOSSARIO Allegato File di vario tipo (documento di testo, immagina, musica, suoni, video) che viene inviato con un messaggio di posta elettronica. Blog Pagina web personale organizzata come un diario e accessibile via internet. Navigando in esso i lettori possono esprimere i propri pareri con dei commenti ai post dell autore. Browser Programma usato per navigare in siti web, permette di visualizzare documenti Internet (testi, immagini, filmati). I browser più conosciuti attualmente sono Microsoft Explorer, Netscape Navigator, Opera e Firefox. Chat Luogo d incontro in Rete fra utenti che, in tempo reale, possono comunicare fra loro utilizzando quasi esclusivamente il testo (ma anche voce e immagini) come modalità di comunicazione e trasferimento dati. Convergenza digitale Indicare il confluire di diverse applicazioni verso un unico strumento di comunicazione. Per esempio cellulari e tv convergono sempre più tra di loro in quanto da un telefonino di ultima generazione è possibile vedere programmi televisivi. Download Termine inglese che indica l operazione di scaricare file da un server remoto. E-mail Acronimo di Electronic mail, indica la posta elettronica. Sistema per l invio di messaggi elettronici tra computer. File Sharing Condivisione di file all interno con altri utenti connessi ad internet o su network più piccoli. Spesso chi condivide i propri file sta anche scaricando da altri. Filtro Software che stabilisce quali contenuti sono disponibili su un singolo computer o su una rete; può servire a prevenire la visione di contenuti inadeguati a bambini e bambine. Ne esistono di vari tipi: walled garden o biblioteca di casa ha un numero di siti limitato a cui si può accedere, tutto il resto è escluso (white list); parental control (controllo dei genitori) può essere fatto in due modi: - direttamente sul computer di casa: il software installato fa una rapida scansione della pagina che si apre e valuta, in base ai criteri definiti dall utente, se visualizzare la pagina o meno. - attraverso l Internet Service Provider (ISP, che fornisce la connessione) che offre un servizio di blocco delle pagine ritenute inadeguate ai bambini in base ad una lista nera di siti (black list).

Hacker Inizialmente il termine indicava gli esperti di computer, talmente abili da riuscire a penetrare nei computer altrui, senza tuttavia fare danni. Nel corso degli anni il termine è stato sempre più usato SMS messaggi di testo inviati al cellulare via telefonino o via internet. Username Parola che identifica e permette l accesso di un utente ad un servizio online. Lo username può essere composto da qualsiasi combinazione di lettere e numeri. Virus Programma capace di infettare altri programmi o files installati in un computer, danneggiandoli in maniera più o meno grave. In genere i virus si attivano quando il programma dove risiedono viene eseguito, ma possono anche rimanere a lungo inattivi in un computer senza rivelare la propria presenza. WWW Acronimo di World Wide Web, l insieme di tutte le pagine presenti su Internet.

PER SAPERNE DI PIU @ Adamoli P., Quando Internet fa la differenza: aspetti critici di una rete di modificabilità sociali e culturali, in Comitato Internet e minori (a cura di), Internet e Minori: opportunità e problematiche. Libro Bianco Comitato di garanzia Internet @ Minori, Roma, Armando, 2007. @ Adamoli P., Oltre il luogo tra virtuale e reale, in Notarstefano G. (a cura di), Piccoli grandi messaggi. La scelta educativa nel tempo della multimedialità, Azione Cattolica Ragazzi, Ave, Roma, 2007. @ Adamoli P., New media e associazioni. Le audizioni del Comitato Internet @ minori, in Comitato Internet e minori (a cura di), Internet e Minori: opportunità e problematiche. Libro Bianco Comitato di garanzia Internet @ Minori, Roma, Armando, 2007. @ Adamoli P., Carenzio A., Camaioni E.,Internet, minori, educazione, in Morcellini M., Rivoltella P.C., La sapienza di comunicare, Trento, Erickson, 2007. @ Antinucci F., Computer per un figlio. Giocare, apprendere, creare, Roma-Bari, Laterza, 2001. @ Bruschi B., Parola A., Figli dei media, Torino, Sei, 2005. @ Calvani A., Rotta M., Comunicazione e apprendimento in Internet. Didattica costruttivista in Rete, Trento, Erickson, 1999. @ Calvani A., Educazione, comunicazione e nuovi media. Sfide pedagogiche e cyberspazio, UTET Libreria, Torino, 2001. @ Comitato Internet e Minori (a cura di), Internet e Minori: opportunità e problematiche. Libro Bianco Comitato di garanzia Internet @ Minori, Roma, Armando, 2007. @ Mangiarotti Frugiuele G., Bambini o figli?, Milano, V&P, 2005. @ Morcellini M., La scuola della modernità. Per un manifesto della Media Education, Milano, Franco Angeli, 2004 @ Meyrowitz, J., Oltre il senso del luogo. L impatto dei media elettronici sul comportamento sociale, Bologna, Baskerville, 1993 @ Notarstefano G. (a cura di), Piccoli grandi messaggi. La scelta educativa nel tempo della multimedialità, Azione Cattolica Ragazzi, Ave, Roma, 2007 @ Pira F., Marrali V., Infanzia, media e nuove tecnologie. Strumenti, paure e certezze, Milano, Franco Angeli, 2007 @ Poli I., Sturlese L., Minori in Internet. Doni e danni della rete, Milano, Franco Angeli, 2004 @ Scifo B., Culture mobili. Ricerche sull adozione giovanile della telefonia cellulare, Milano, V&P, 2005 @ Secondo Rapporto Stop-IT 2003/2004, Pedo-pornografia. Chi sono le vittime, e quali rischi su Internet?, Associazione Save The Children Italia Onlus, 2004 @ Secondo Rapporto Stop-IT 2003/2004, Pedo-pornografia. Chi sono le vittime, e quali rischi su Internet?, Associazione Save The Children Italia Onlus, 2004