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Transcript:

COMUNE DI FRASSINO PROVINCIA DI CUNEO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 OGGETTO: MODIFICA CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI MONTEROSSO GRANA, PRADLEVES, CASTELMAGNO E FRASSINO. L anno DUEMILATREDICI addì UNO del mese di FEBBRAIO alle ore 18,30 nella solita sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: PRESENTI ASSENTI 1 MATTEODO Bernardino SINDACO X 2 ANSALDO Giuliano VICE SINDACO X 3 RIGONI Dante CONSIGLIERE X 4 SOLERI Gianluca CONSIGLIERE X 5 CORNAGLIA Mauro Giovanni CONSIGLIERE X 6 ROSSI Gian Piero CONSIGLIERE X 7 MASTRORILLI Mauro CONSIGLIERE X 8 GIUSIANO Armando Luigi CONSIGLIERE X 9 MATTEODO Maura CONSIGLIERE X 10 OLIVERO Franco CONSIGLIERE X Assiste il Signor ADDUCI Dr. Mario Segretario Comunale che provvede alla redazione del presente verbale. Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco. Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopraindicato.

OGGETTO: MODIFICA CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI MONTEROSSO GRANA, PRADLEVES, CASTELMAGNO E FRASSINO. IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l'art. 30 del Testo Unico degli Enti Locali 20/08/2000, n 267, il quale consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati; Visto l'art. 98, comma terzo, del Testo Unico degli Enti Locali 20/08/2000, n 267, il quale riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione Regionale dell'agenzia; Visto l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, il quale dispone che le convenzioni stipulate fra comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni e di reciproci obblighi e garanzie; Evidenziato che questo Ente, d'intesa con i Comuni di Pradleves, Castelmagno, e Frassino, nel rispetto del disposto degli articoli 30 e 98, comma terzo del D.to L.vo 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997, n 465, ha stipulato una con venzione per gestire, in forma associata, il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di Legge, di Statuto, di Regolamento o di provvedimenti dei Sindaci od infine, in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario e, nello stesso tempo, avere un'economia di spesa; Vista la propria deliberazione n. 33/2011 di approvazione della convenzione di segreteria con i Comuni di Pradleves, Castelmagno, e Frassino; Preso atto che l art. 3 pur contemplando in rubrica lo scioglimento anticipato del servizio di segreteria nel testo non lo disciplina; Vista la proposta di modifica dell art. 3 sotto riportata: La sede convenzionata prende avvio dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni 3 ( tre ). E previsto il recesso unilaterale in qualsiasi momento, con preavviso di 120 (centoventi) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale da notificare agli altri Enti e da trasmettere alla Prefettura U.T.G. di Torino Sezione Regionale Piemonte dell ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell Albo dei Segretari comunali e provinciali. In tal caso la convenzione mantiene i suoi effetti sino al 120 giorno successivo alla data di notifica. Lo scioglimento anticipato della convenzione potrà essere concordemente deliberato dai Consigli comunali degli Enti convenzionati. Della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione, il Sindaco del Comune capo convenzione dovrà darne comunicazione al Segretario titolare, mentre alla

Prefettura U.T.G. di Torino Sezione Regionale Piemonte dell ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell Albo dei Segretari comunali e provinciali, dovranno essere inviati i provvedimenti adottati dai Comuni affinché la stessa possa prendere atto dello scioglimento della convenzione e a quant altro le compete. Dalla data di cessazione, per scadenza naturale o intervenuta, della convenzione, il Segretario diviene automaticamente titolare del Comune capo convenzione, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell Agenzia n. 150 del 15 luglio 1999. Esaminata attentamente la modifica proposta e ritenutola meritevole di approvazione; Dato atto che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato espresso parere favorevole sotto il profilo tecnico/contabile da parte del responsabile del servizio interessato; Con votazione: Presenti: 8; Favorevoli: 8; Contrari: 0; Astenuti: 0; DELIBERA Di approvare la modifica dell art. 3 della convenzione di segreteria in essere tra i Comuni di Monterosso Grana, Pradleves, Castelmagno e Frassino secondo il testo sotto riportato: La sede convenzionata prende avvio dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni 3 ( tre ). E previsto il recesso unilaterale in qualsiasi momento, con preavviso di 120 (centoventi) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale da notificare agli altri Enti e da trasmettere alla Prefettura U.T.G. di Torino Sezione Regionale Piemonte dell ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell Albo dei Segretari comunali e provinciali. In tal caso la convenzione mantiene i suoi effetti sino al 120 giorno successivo alla data di notifica. Lo scioglimento anticipato della convenzione potrà essere concordemente deliberato dai Consigli comunali degli Enti convenzionati. Della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione, il Sindaco del Comune capo convenzione dovrà darne comunicazione al Segretario titolare, mentre alla Prefettura U.T.G. di Torino Sezione Regionale Piemonte dell ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell Albo dei Segretari comunali e provinciali, dovranno essere inviati i provvedimenti adottati dai Comuni affinché la stessa possa prendere atto dello scioglimento della convenzione e a quant altro le compete.

Dalla data di cessazione, per scadenza naturale o intervenuta, della convenzione, il Segretario diviene automaticamente titolare del Comune capo convenzione, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell Agenzia n. 150 del 15 luglio 1999. Di incaricare il Responsabile del Servizio di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura U.T.G. di Torino Sezione Regionale Piemonte dell ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell Albo dei Segretari comunali e provinciali Di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4 comma D. to L.vo 18.08.2000, n 267.

Allegato alla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale OGGETTO: MODIFICA CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI MONTEROSSO GRANA, PRADLEVES, CASTELMAGNO E FRASSINO. Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell art. 49, 1 comma del D.Lgs. 267 /2000 i pareri di cui al seguente prospetto: PARERE ESITO DATA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Parere di regolarità tecnica e contabile Favorevole 01/02/2013 Bernardino Matteodo

Del che si è redatto il presente verbale IL SINDACO f.to MATTEODO Bernardino f.to Dr. Mario ADDUCI RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione viene pubblicata all Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09/02/2013 al 24/02/2013 come prescritto dall art. 124, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. f.to Dr. Mario ADDUCI DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA_01/02/2013 f.to. Mario ADDUCI E copia conforme all originale Frassino lì 09/02/2013 MARIO ADDUCI