OCM VINO Disposizioni Regionali Attuative - Misura Investimenti 2013/2014 REGIONE LAZIO ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA



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Allegato A REGIONE LAZIO ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA Reg. (CE) N. 1234/2007 e ss. mm. e ii. e Reg. (CE) N. 555/2008 e ss. mm. e ii. Programma Nazionale Di Sostegno Del Settore Vitivinicolo D.M. Del M.I.P.A.A.F. N. 1831 Del 04/03/2011e s.s. m.m. e i.i. DGR N. 186 Del 06-05-2011 DISPOSIZIONI REGIONALI APPLICATIVE DELLA MISURA INVESTIMENTI CAMPAGNA VITIVINICOLA 2013-2014 TESTO CONSOLIDATO 1

INDICE - Premessa - Articolo 1 - Obiettivi e finalità - Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento - Articolo 3 - Requisiti - Articolo 4 - Modalità per la presentazione delle domande - Articolo 5 - Termini di presentazione delle domande e uffici regionali competenti per territorio - Articolo 6 - Interventi e spese ammissibili - Articolo 7 - Documentazione richiesta e condizioni di ammissibilità - Articolo 8 - Domande di rettifica - Articolo 9 - Realizzazione dell investimento - Articolo 10 - Rinuncia della domanda di aiuto - Articolo 11 - Agevolazioni previste - Articolo 12 - Criteri per l attribuzione dei punteggi e modalità di formulazione delle graduatorie - Articolo 13 - Dotazione finanziaria - Articolo 14 - Rendicontazione della spesa, domande di pagamento e impegni ex post - Articolo 15 - Ulteriori disposizioni 2

PREMESSA Con il presente Provvedimento sono stabilite le Disposizioni Regionali Applicative (DRA) della Misura Investimenti, campagna vitivinicola 2013-2014 prevista dal Piano Nazionale di Sostegno per il settore del vino, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e ss. mm. e ii, del Regolamento (CE) n. 555/2008 e ss. mm. e ii, del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1831 del 4 marzo 2011 e ss. mm. e ii, della D.G.R. n. 186 del 6 MAGGIO 2011, della Circolare Agea Coordinamento prot. n. ACIU.2011.265 del 7 aprile 2011 e delle Istruzioni Operative di Agea Op n. 23 del 16-12-2013. Per quanto non specificatamente stabilito dalle presenti disposizioni applicative occorre fare riferimento alla sopra citata normativa ed ai successivi Decreti del Mipaaf e Istruzioni Operative di Agea sulla Misura Investimenti che verranno resi disponibili nel portale della Direzione Regionale Agricoltura della Regione Lazio, all indirizzo http://www.agricoltura.regione.lazio.it. L amministrazione regionale si riserva di apportare modifiche alle presenti Disposizioni Regionali sulla base di modifiche della normativa di riferimento e delle eventuali osservazioni formulate dal MIPAAF in merito alla conformità del presente provvedimento alla normativa comunitaria così come previsto dell articolo 2 comma 7 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1831 del 4 marzo 2011. In caso di modifiche richieste dal MIPAAF per la conformità del presente provvedimento alla normativa comunitaria l onere degli impegni eventualmente assunti e/o delle spese eventualmente sostenute in difformità dalle disposizioni integrate con dette modifiche rimarrà esclusivamente a carico dei richiedenti che, in virtù di ciò, non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell Amministrazione Regionale. Per quanto riguarda le domande biennali l ammissibilità e la finanziabilità dei potenziali soggetti beneficiari utilmente collocati in graduatoria è subordinata all approvazione del Decreto del Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) di assegnazione della dotazione finanziaria e della relativa ripartizione tra le Regioni per la campagna vitivinicola 2014/2015, oltre che al rispetto delle condizioni di cui al presente provvedimento. In caso di mancata approvazione del Decreto del Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) di assegnazione per la Misura Investimenti della dotazione finanziaria e della relativa ripartizione tra le Regioni per l anno 2015, l onere degli impegni assunti e/o delle spese sostenute per le domande biennali rimarrà esclusivamente a carico dei richiedenti che, in virtù di ciò, non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell Amministrazione Regionale. Il Decreto (MIPAAF) di assegnazione della dotazione finanziaria e della relativa ripartizione tra le Regioni per l anno 2015 sarà riportato nell area tematica del settore vitivinicolo del sito della Direzione Regionale Agricoltura della Regione Lazio http://www.agricoltura.regione.lazio.it. ARTICOLO 1 Obiettivi e Finalità Ai sensi dell articolo n. 2 del DM 4 marzo 2011, n. 1831 è concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trasformazione, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell impresa, soprattutto in 3

termini di adeguamento alla domanda del mercato e di raggiungimento di una maggiore competitività, riguardanti uno o più dei seguenti aspetti: - la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/07 e ss., mm. e ii. ; - lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie connessi con i prodotti di cui all allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/07 e ss., mm. e ii. ARTICOLO 2 Ambito territoriale di intervento La misura si applica su tutto il territorio della Regione Lazio. ARTICOLO 3 Requisiti L art. 3, del DM 4 marzo 2011, n. 1831, prevede che possono accedere agli aiuti per gli interventi e le spese ammissibili di cui al successivo articolo n. 6 i seguenti soggetti: 1. "le microimprese, le piccole e medie imprese come definite dall art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003" 1 ; 2. "le imprese cui non si applica l art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di Euro. Per tali imprese l intensità massima degli aiuti è dimezzata"; la cui attività sia: a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione; b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione; c) l affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione; d) in via prevalente, l elaborazione, l affinamento ed il successivo confezionamento del vino acquistato ai fini della sua commercializzazione. Inoltre, a seguito di quanto specificato dal MIPAAF, Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale, Direzione Generale delle Politiche Internazionali e dell'unione Europea PIUE VIII con nota n. 3706 del 30-05-2013 e con le osservazioni alla Determinazione n. G05544 del 20-12-2013 formulate con nota n. 454 del 20-01-2014 è stato 1 La raccomandazione 2003/361/CE stabilisce che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro. In particolare, si definisce piccola impresa un impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro. Si definisce, invece, microimpresa un impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro. 4

chiarito che rientrano nella fattispecie di cui all articolo n. 3 comma 1 del decreto ministeriale n. 1831 del 4 marzo 2011 le società/imprese che: - producono uva e hanno presentato la relativa dichiarazione di vendemmia o che sono subentrate nella conduzione delle superfici vitate del precedente conduttore che ha prodotto uva e ha presentato dichiarazione di vendemmia e che - nello statuto societario prevedono la produzione di uva, di mosto e di vino purché la disposizione statutaria che prevede la produzione di mosto e di vino sia stata adottata anteriormente alla data del 1 marzo 2013 (data di presentazione del PNS 2014/2018). Non sono ammessi soggetti che effettuano a qualsiasi titolo la sola commercializzazione del vino finito. Sono escluse le imprese per le quali non si applica l articolo 2, paragrafo 1 della raccomandazione 2003/361/UE che occupano più di 750 persone e il cui fatturato annuo supera i 200 milioni di euro. Le imprese richiedenti accedono al contributo solo se in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie dei cui al Regolamento (CE) n. 436/09. Ai sensi dell articolo 103 duovicies del regolamento (CE) n. 1234/07, non può essere concesso un sostegno ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.* Per accedere al regime di aiuti i soggetti che intendono presentare domanda devono: - essere titolari di Partita IVA, - essere iscritti al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio; - aver costituito e aggiornato sul SIAN il proprio fascicolo aziendale. Il richiedente per accedere al regime di aiuti dovrà dimostrare di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l investimento per un periodo che vada almeno dalla presentazione della domanda ai cinque anni successivi all erogazione del saldo finale. I titoli di possesso e la relativa durata devono risultare dal fascicolo aziendale aggiornato e validato. I titolo di possesso ammessi sono esclusivamente i seguenti: - proprietà e/o comproprietà; - usufrutto; - contratto di affitto scritto e registrato per una durata che vada almeno dalla presentazione della domanda ai cinque anni successivi all erogazione del saldo finale. * Ai sensi della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 244 del 01/10/2004 la Commissione ritiene che per impresa in difficoltà si intende una impresa che soddisfa le seguenti condizioni: non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo. In particolare un'impresa,a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi: a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o c) per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. 5

Al fine di conseguire il pieno utilizzo delle risorse disponibili per l attuazione della misura, gli investimenti relativi alle domande presentate devono essere immediatamente cantierabili. Per cantierabilità s intende l avvenuto rilascio, da parte delle competenti amministrazioni, dei titoli abilitativi previsti dalle vigenti normative urbanistiche per la realizzazione di nuovi fabbricati o per interventi su fabbricati esistenti: permesso di costruire, denuncia di inizio attività (DIA), segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), Comunicazione di Inizio lavori asseverata (CILA), autorizzazioni, concessioni, permessi, svincoli. La mancata acquisizione della cantierabilità, anche su parte degli investimenti programmati, entro la data prevista per la presentazione della documentazione cartacea comporterà la non ammissibilità della domanda. Per gli interventi di cui al successivo articolo n. 6 le imprese vitivinicole possono presentare domanda solo sulla Misura Investimenti di cui al presente provvedimento e non possono presentare domanda sulle misure 121 e 123 del PSR Lazio (bando singolo, pacchetto giovani, PIF e Asse IV Leader). Le imprese vitivinicole che hanno presentato una domanda biennale ammessa a finanziamento sulla Misura Investimenti nell annualità precedente possono procedere all inoltro di una nuova domanda di aiuto nella presente annualità nel caso in cui sia stata effettuata la rendicontazione finale dei lavori e degli acquisti svolti e siano stati presentati alla competente Area Decentrata Agricoltura tutti i documenti in formato cartaceo relativi alla richiesta di pagamento o nel caso in cui sia stata presentata rinuncia alla competente Area Decentrata Agricoltura. Le imprese vitivinicole che hanno presentato domande sulle Misure 121 e 123 del PSR Lazio 2007/2013 (bando singolo, pacchetto giovani, PIF e Asse IV Leader) relativamente al comparto vitivinicolo e per uno o più degli interventi di cui al successivo articolo n. 6 del presente provvedimento possono presentare la domanda sulla Misura Investimenti OCM Vino solamente nel caso in cui: 1. abbiano già effettuato nell ambito del PSR la rendicontazione finale dei lavori e degli acquisti ed inoltrato la relativa domanda di pagamento; 2. abbiano presentato rinuncia alla domanda presentata sulle Misure 121 e 123 del PSR Lazio o alla parte relativa agli interventi e alle spese ammissibili di cui al successivo articolo n. 6. ARTICOLO 4 Modalità per la presentazione delle domande: Per la presentazione della domanda è obbligatoria la costituzione e l aggiornamento del fascicolo aziendale, ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del D.Lgs. n. 99/2004, in relazione alla residenza del richiedente se persona fisica o alla sede legale se persona giuridica. Ai sensi dell articolo n. 5 comma 2 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 i dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento. Qualora si abbia la necessità di aggiornare il fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico è necessario produrre la documentazione di cui alle circolari AGEA prot. n. ACIU.2005.210 del 20 6

aprile 2005, n. ACIU.2007.237 del 6 aprile 2007 e, n. ACIU.2011.678 del 25 novembre 2011, n. ACIU.2011.679 del 25.11.2011 e altre eventuali circolari successive utilizzando i servizi resi disponibili dall Organismo pagatore competente. La domanda di aiuto contiene anche i contenuti informativi del fascicolo aziendale e gli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi. La domanda di aiuto è presentata all OP Agea ai sensi del Reg. (CE) n. 1290/05 secondo quanto disposto dalle Istruzioni Operative di Agea n. 23 del 16-12-2013 ed è redatta secondo lo schema facsimile allegato alle medesime Istruzioni Operative di Agea. Il produttore deve presentare la domanda di aiuto in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall OP AGEA sul portale www.sian.it: per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall OP AGEA, a cui ha conferito il mandato; con l assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dal richiedente. Il libero professionista deve essere iscritto al relativo ordine professionale e deve essere in possesso delle credenziali di accesso all area riservata del portale del SIAN ed essere autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi Le domande oggetto di delega da parte del richiedente al libero professionista potranno essere inserite solo dal soggetto delegato. La domanda di aiuto è strutturata per ambito regionale e qualora il richiedente intenda beneficiare dell aiuto in questione per investimenti localizzati in diverse Regioni, deve presentare una domanda di aiuto per ciascuna Regione. Completata la fase di compilazione della domanda da parte dell utente è possibile effettuare la stampa definitiva e - previa sottoscrizione da parte del richiedente - rilasciarla con l attribuzione del numero di protocollo e della data di presentazione dell OP AGEA. Le domande devono essere presentate esclusivamente per mezzo delle procedure informatiche predisposte dall OP AGEA sul portale SIAN (www.sian.it). Eventuali domande trasmesse utilizzando il solo supporto cartaceo non sono ritenute ammissibili. Al riguardo si evidenzia che, all interno del programma per l inserimento della domanda presente sul portale SIAN, occorre procedere prima alla stampa definitiva e poi al rilascio della domanda. (N.B.: la sola stampa della domanda, senza aver poi proceduto al rilascio telematico, non è prova di presentazione della domanda all OP AGEA). La domanda di aiuto deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal richiedente prima del rilascio telematico. La domanda priva di sottoscrizione nelle forme previste dall art. 38 del DPR 445/2000, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità sia del produttore che del legale rappresentante, è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell aiuto e dell assunzione degli impegni propedeutici all erogazione. Nella domanda di aiuto dovranno essere obbligatoriamente indicati, nelle apposite caselle, i dati inerenti il numero di cellulare e l e-mail. 7

Il paragrafo n. 15 delle Istruzioni Operative di Agea OP n. 23 del 16-12-2013 prevede, tra l altro, che ogni richiedente l aiuto deve indicare obbligatoriamente nella domanda (Quadro A, sez. II) i codici BIC e IBAN, cosiddetto identificativo unico, che identifica il rapporto corrispondente tra l Istituto di credito e il beneficiario richiedente l aiuto. Il richiedente, conseguentemente, deve responsabilmente assicurarsi che il codice BIC- IBAN indicato nella domanda (Quadro A, sez.ii) lo identifichi quale beneficiario e deve dichiarare che il codice BIC-IBAN indicato identifica il rapporto con il proprio Istituto di credito. In riferimento al termine per il completamento delle operazioni di investimento e per la presentazione della domanda di pagamento, considerato che i tempi per l effettuazione dei controlli amministrativi e in loco effettuabili dal 30 agosto, termine disposto per la conclusione degli investimenti come sopra richiamato, al 20 settembre di ciascun anno, termine per l invio in Agea degli elenchi di pagamento, sarebbero troppo limitati viene anticipato il termine per la realizzazione degli investimenti e per la presentazione delle domande di pagamento rispetto a quanto stabilito da Agea con le Istruzioni Operative n. 23 del 16 Dicembre 2013 secondo quanto riportato al presente articolo e al successivo articolo 14. Pertanto, ai fini delle presenti disposizioni attuative possono essere presentate domande per: - Progetti annuali per investimenti da completare entro il 31 luglio 2014 ; - Progetti biennali per investimenti da completare entro il 31 luglio 2015. Uno stesso soggetto richiedente può presentare, nella medesima campagna vitivinicola, al massimo due domande di aiuto di cui una per progetti annuali e una per progetti biennali. Nel caso in cui vengano presentate due domande nella medesima campagna vitivinicola le voci di spesa richieste nelle due domande devono essere chiaramente distinte e separate al fine di evitare duplicazioni di finanziamento. Nella compilazione della domanda di aiuto è necessario altresì indicare la durata annuale o biennale dell investimento. Nella compilazione della domanda di aiuto è indispensabile indicarne la tipologia, specificando se si tratta di: 'Domanda iniziale'; 'Domanda di rettifica, nel caso in cui la domanda venga presentata come modifica di una domanda iniziale, occorre indicare il numero della domanda iniziale che si intende sostituire. Per le domande biennali il richiedente deve dichiarare all atto della presentazione della domanda la modalità prescelta per l erogazione dell aiuto: pagamento a collaudo dei lavori, ovvero pagamento con anticipo - su cauzione - prima della conclusione dei lavori. Non sono ammessi anticipi per gli investimenti di durata annuale. 8

L erogazione degli anticipi, dietro presentazione di apposita domanda di pagamento e di apposita polizza fidejussoria, è condizionata: - all approvazione del sopra citato decreto di assegnazione della dotazione finanziaria e della relativa ripartizione tra le Regioni per l anno 2015 in tempo utile per l approvazione della determinazione di finanziamento delle domande biennali e per il rilascio dell atto di concessione alle aziende le cui domande istruite con esito positivo saranno collocate in posizione utile in graduatoria; - alla disponibilità di fondi relativi alla campagna 2013/2014 che residuano dopo aver proceduto al finanziamento delle domande annuali; - all adozione a livello nazionale delle norme di applicazione dell articolo 1 commi 2 e 3 del regolamento (UE) n. 752/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno e gli scambi con i paesi terzi nel settore vitivinicolo. A tale proposito l articolo 19, paragrafo 2, secondo comma del Reg. (CE) n.555/2008 così come modificato dal Reg. (UE) n. 752/2013 prevede che per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata negli esercizi finanziari 2013, 2014 o 2015, l importo dell anticipo può essere innalzato al 50 % dell aiuto pubblico per tale investimento. Inoltre l Articolo 37 ter del Reg. (CE) n.555/2008 così come modificato dal Reg. (UE) n. 752/2013 prevede tra l altro che i beneficiari che percepiscono degli anticipi sono tenuti a fornire annualmente agli organismi pagatori, per ciascun progetto, le seguenti informazioni: a) rendiconti delle spese che giustificano, per ciascuna misura, l utilizzo degli anticipi fino al 15 ottobre; e b) una conferma, per ciascuna misura, del saldo degli anticipi non utilizzati rimanente al 15 ottobre. Inoltre l Articolo 37 ter del Reg. (CE) n.555/2008 così come modificato dal Reg. (UE) n. 752/2013 prevede che gli Stati membri definiscono nella normativa nazionale la data di trasmissione di queste informazioni affinché sia integrata nei corrispondenti conti annuali degli organismi pagatori a norma dell articolo 6 del regolamento (CE) n. 885/2006, entro il termine di cui all articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento. Evidenziando che alla data di adozione del presente provvedimento le norme di attuazione degli articoli 19 e 37 ter del Reg. (CE) n.555/2008 così come modificato dal Reg. (UE) n. 752/2013 non sono ancora disponibili, si specifica che il Decreto (MIPAAF) di attuazione degli articoli 19 e 37 ter del Reg. (CE) n.555/2008 così come modificato dal Reg. (UE) n. 752/2013, una volta adottato sarà riportato nell area tematica del settore vitivinicolo del sito della Direzione Regionale Agricoltura della Regione Lazio http://www.agricoltura.regione.lazio.it. In caso di possibilità di pagamento con anticipo il richiedente provvede - successivamente alla comunicazione di ammissibilità a finanziamento - alla costituzione di una garanzia in favore dell OP AGEA pari al 110% dell importo dell anticipo. A tale garanzia si applicano le disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione del 28 marzo 2012. Sia per le domande annuali che per quelle biennali non sono previsti pagamenti per Stato Avanzamento Lavori (SAL)/acconti. Non è prevista la presentazione di progetti collettivi. Con la sottoscrizione della domanda di aiuto il richiedente sottoscrive gli impegni e le dichiarazioni indicati nel paragrafo n. 7 delle Istruzioni operative di Agea n. 23 del 16-12-2013 e le dichiarazioni, 9

gli impegni e le affermazioni di consapevolezza riportati nel modello domanda approvato con le medesime Istruzioni Operative di Agea. Con la sottoscrizione della domanda di aiuto il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità che quanto esposto nella domanda di aiuto, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati nella domanda così come da modello approvato con le Istruzioni operative di Agea n. 23 del 16-12-2013, rispondono al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000. In riferimento al termine per il completamento delle operazioni di investimento e per la presentazione della domanda di pagamento valgono i termini indicati al presente articolo e all articolo n. 14 delle presenti DRA i quali sono antecedenti di un mese rispetto ai termini ultimi indicati nelle Istruzioni operative di Agea n. 23 del 16-12-2013 e nel relativo modello di domanda. Il beneficiario che non ottemperi agli obblighi e/o receda dagli impegni assunti incorre nella revoca dei benefici accordati con conseguente restituzione delle eventuali somme erogate, aumentate di interessi legali calcolati a decorrere dal termine di pagamento (non superiore a 60 giorni), indicato nella notifica dell obbligo alla restituzione e sino alla data del rimborso, così come stabilito dal Reg. (UE) n. 937/2012. ARTICOLO 5 Termini di presentazione delle domande e uffici regionali competenti per territorio Il termine ultimo per la stampa e il rilascio telematico delle domande di aiuto e delle domande di rettifica eseguiti unicamente utilizzando la specifica funzionalità on-line messa a disposizione dall OP AGEA sul portale www.sian.it è fissato al 18 febbraio 2014 salvo proroghe stabilite dall organismo pagatore Agea. Le domande di aiuto rilasciate oltre il termine stabilito dall Organismo pagatore Agea non sono ricevibili. L originale della stampa definitiva della domanda inserita secondo le modalità di cui sopra e per la quale è stato effettuato il rilascio telematico, deve essere sottoscritta dal richiedente nelle forme previste dall art. 38 del DPR 445/2000, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, e consegnata, unitamente alla documentazione tecnica di cui al successivo articolo 7, entro le ore 14.00 del 28 febbraio 2014 salvo proroghe stabilite dall Organismo pagatore Agea, a cura del CAA o dal tecnico abilitato dalla Regione, presso gli Uffici regionali competenti per territorio in funzione dell ambito provinciale ove si intende realizzare l intervento. La trasmissione all Ufficio Regionale competente per territorio delle domande di aiuto e dei documenti ad esse allegati è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi: la data di trasmissione il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o del tecnico abilitato dalla Regione/P.A.); il codice identificativo della domanda di aiuto; il CUAA del richiedente; la denominazione del richiedente. 10

Di seguito si indicano gli Uffici regionali competenti per territorio della Regione Lazio in funzione dell ambito provinciale ove si intende realizzare l intervento: - Regione Lazio Area Decentrata Agricoltura di Frosinone - Via Adige 41 03100 FROSINONE; - Regione Lazio Area Decentrata Agricoltura di Latina - Via Villafranca 2/D 04100 LATINA; - Regione Lazio Area Decentrata Agricoltura di Rieti - Via Raccuini 21/A 02100 RIETI; - Regione Lazio Area Decentrata Agricoltura di Roma - Via Pianciani 16/A 00185 ROMA; - Regione Lazio Area Decentrata Agricoltura di Viterbo - Via Romiti 80, 01100 VITERBO. Il CAA o il tecnico abilitato devono trattenere una copia della domanda e dei relativi allegati. ARTICOLO 6 Interventi e spese ammissibili Il sostegno è concesso nell ambito del solo comparto vitivinicolo. Sono eleggibili le spese sostenute nel periodo che va dalla data di presentazione telematica della domanda di aiuto sul SIAN fino al termine ultimo per la realizzazione degli investimenti. Nel caso di opere edili l inizio delle operazioni deve essere successivo alla data di presentazione telematica della domanda di aiuto sul SIAN e successivo alla comunicazione di inizio lavori presentata al Comune competente. I lavori e gli acquisti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima dell'ammissione a finanziamento del progetto e del rilascio dell atto di concessione vengono realizzati sotto la piena responsabilità dell azienda in quanto in caso di inammissibilità i lavori e gli acquisti non ammissibili rimangono a totale carico dei richiedenti. Le spese non possono formare oggetto di ulteriore pagamento nel quadro del Reg. (CE) n. 1234/2007 e ss. mm. e ii. e nel quadro di altri regimi di aiuto pubblici (a livello comunitario, nazionale, regionale e locale) in particolare nell ambito del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sullo sviluppo rurale. Tipologia degli interventi ammissibili Sono ammesse le operazioni, indicate per la Regione Lazio nell Allegato1 del D.M. n 1831 del 04 marzo 2011 così come modificato con Decreto Dipartimentale MIPAAF del 10 Ottobre 2012 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 288 dell' 11 dicembre 2012 e di seguito riportate: 1. realizzazione, ristrutturazione, ampliamento e adeguamento delle strutture di trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli, anche al fine del miglioramento ambientale. Sono comprese spese per strutture destinate al commercio al dettaglio, per sale di degustazione e per uffici; 2. acquisto di macchinari e impianti tecnologici, recipienti, contenitori, barriques, macchine e attrezzature nuove, comprese quelle informatiche e i relativi programmi, impiegati nella 11

trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli; 3. spese per attrezzature e arredi per locali destinati al commercio al dettaglio, per sale di degustazione e per uffici; 4. Introduzione di sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto; 5. Interventi volti al potenziamento ed alla razionalizzazione delle fasi della logistica; Tra le spese ammesse per la realizzazione delle operazioni di cui ai precedenti punti da 1 a 5 sono comprese le spese generali quali onorari di consulenti, tecnici, agronomi, architetti e ingegneri, studi di fattibilità, consulenze e acquisizione di brevetti e licenze. Ai sensi dell articolo 103 duovicies del Regolamento (CE) n. 1234/07, al sostegno si applicano mutatis mutandis le disposizioni relative alla Misura Investimenti di cui all articolo 72 del regolamento (CE) n. 1698/2005 il quale prevede che: 1. Fatte salve le norme relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi ai sensi degli articoli 43 e 49 del trattato, lo Stato membro garantisce che il contributo resti acquisito ad un'operazione d'investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'autorità di gestione, modifiche sostanziali che: a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico; b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un'attività produttiva. 2. Gli importi indebitamente versati sono recuperati a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005. Pertanto all interno delle tipologie di interventi di cui sopra sono ammissibili i beni realizzati o acquistati che hanno una durata di almeno cinque anni e che consentono di non distoglierli dall uso indicato nella domanda (mantenimento della destinazione d uso). Le barriques e i contenitori per l affinamento del vino e le attrezzature e programmi informatici dovranno essere mantenuti in uso nei cinque anni successivi all erogazione del saldo finale anche procedendo a proprie spese durante il periodo vincolativo alla manutenzione/rigenerazione delle barriques e contenitori per l affinamento del vino e all aggiornamento dei programmi informatici. Le spese ammissibili all aiuto devono essere finalizzate al raggiungimento degli obiettivi definiti dal progetto. Ciascuna spesa per essere ammissibile deve essere pertinente e congrua rispetto all investimento vinicolo proposto nella domanda di aiuto. Tutte le spese ammissibili comprese le spese generali devono essere rendicontate e supportate dalla relativa documentazione contabile e fiscale opportunamente quietanzata. Le strutture di trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli e le strutture destinate al commercio al dettaglio, alle sale di degustazione e agli uffici per le quali viene richiesto l aiuto devono ricadere esclusivamente nel territorio della Regione Lazio. Le strutture di cui sopra, anche nel caso in cui vengano realizzate con elementi prefabbricati, devono essere fisse, devono essere realizzate e/o installate solo su rilascio di apposito titolo autorizzativo previsto dal DPR n. 380 del 2001 e ss. mm. e ii. e devono rispettare quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme nazionali, regionali e comunali sull edilizia. Le voci di spesa relative alla trasformazione per le quali viene richiesto l aiuto devono essere destinate solo ed esclusivamente alla trasformazione dell uva da vino e dei prodotti vitivinicoli 12

come definiti all allegato XI ter 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007 ad esclusione dell aceto di vino di cui al punto 17. Le voci di spesa relative a confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio, commercio al dettaglio, sale di degustazione e uffici per le quali viene richiesto l aiuto devono essere destinate solo ed esclusivamente ai prodotti vitivinicoli come definiti all allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 ad esclusione dell aceto di vino di cui al punto 17. Per l intervento n. 3 relativo a spese per attrezzature e arredi per locali destinati al commercio al dettaglio, per sale di degustazione e per uffici l investimento massimo ammissibile è di 80.000; L intervento n. 4 relativo all introduzione di sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto fa riferimento solamente a spese materiali e relativi programmi informatici propedeutici alla creazione di sistemi che consentono l introduzione di sistemi di gestione integrata della qualità (quali ad esempio le certificazioni ISO, BRC e IFS) nella lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli trasformati di cui all allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 ad esclusione dell aceto di vino di cui al punto 17. Nell ambito delle spese propedeutiche all introduzione di sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto può essere ammessa anche la strumentazione e i relativi programmi informatici per il controllo della qualità dei prodotti vitivinicoli trasformati e del processo di trasformazione dei prodotti vitivinicoli. Non sono ammessi i costi di iscrizione e di contributo annuo per l adesione a sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto e non sono ammesse le spese relative ai controlli e alle analisi richieste per verificarne la conformità con le specifiche del sistema di certificazione di processo e di prodotto. I costi di consulenza per l acquisto di beni materiali e software per l introduzione di sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto sono ammessi solamente come spese generali dello specifico intervento. L intervento n. 5 relativo al potenziamento ed alla razionalizzazione delle fasi della logistica prevede il finanziamento di operazioni volte al miglioramento della gestione interna alla cantina sia del prodotto finito sia dei prodotti intermedi utilizzati durante il processo produttivo di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli. Per il potenziamento e la razionalizzazione della logistica nelle fasi della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli trasformati possono essere utilizzati ad esempio: - software per la gestione della logistica; - componenti hardware quali ad esempio stampanti di etichette e lettori di etichette; - componenti automatizzati e attrezzature di movimentazione di magazzino adibito esclusivamente ai prodotti vitivinicoli trasformati. Non è ammesso il finanziamento di operazioni e componenti hardware e software da realizzare/utilizzare all esterno dello stabilimento di produzione dei prodotti vitivinicoli e del magazzino adibito esclusivamente ai prodotti vitivinicoli trasformati. 2 Categorie di prodotti vitivinicoli di cui ai punti 1-16 dell allegato XI ter del Reg. (CE) n. 1234/2007 e s.s. m.m. e i.i.: 1)vino; 2)vino nuovo ancora in fermentazione, 3)vino, 4)vino spumante, 5)vino spumante di qualità, 6)vino spumante di qualità del tipo aromatico, 7)vino spumante gassificato, 8)vino frizzante, 9) vino frizzante gassificato, 10)mosto di uve, 11) mosto di uve parzialmente fermentato, 12)mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite, 13) mosto di uve concentrato, 14) mosto di uve concentrato rettificato, 15) vino ottenuto da uve appassite, 16) vino di uve stramature. 13

Nell ambito degli interventi n. 1), 2), 3), 4) e 5) come investimenti immateriali sono ammessi, oltre alle spese generali, solamente i programmi informatici. Gli onorari di consulenti, tecnici, agronomi, architetti e ingegneri, gli studi di fattibilità, le consulenze e l acquisizione di brevetti e licenze sono ammessi come spese generali all interno dei rispettivi interventi. E ammessa la spesa per l acquisto dei programmi con relativa licenza. I programmi informatici devono essere muniti di apposita licenza mono-azienda riferita all azienda richiedente e devono riguardare solo ed esclusivamente la cantina e i prodotti vitivinicoli trasformati di cui all allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 e ss. mm. e ii. ad esclusione dell aceto di vino di cui al punto 17 (non sono ammessi ad esempio programmi che gestiscono sia la cantina che il vigneto). Considerato che ai sensi dell art. n. 72 del Reg. (CE) n. 1698/2005 tutte le operazioni di investimento devono rispettare il vincolo di destinazione d uso di 5 anni dal pagamento del saldo finale, non sono ammessi programmi informatici che non saranno utilizzati in azienda per tutto il periodo di destinazione d uso. E possibile procedere all aggiornamento dei programmi durante il periodo vincolativo. Le spese per gli aggiornamenti sono a carico del richiedente. Le spese per programmi informatici relative agli interventi n. 1), 2), 3) e 4) di cui al presente articolo devono essere connesse agli investimenti materiali richiesti e da realizzare all interno dello specifico intervento. Questo comporta che per gli interventi n. 1), 2), 3) e 4) non è possibile richiedere in domanda solamente un programma informatico senza richiedere le attrezzature, gli impianti e i componenti hardware per i quali il programma informatico sarà utilizzato. Per l intervento n. 5) è invece possibile richiedere in domanda solamente il programma informatico anche indipendente dagli investimenti materiali richiesti per il medesimo intervento purché comunque ci siano in azienda tutti i componenti hardware e la strumentazione che consentano di utilizzare il programma informatico. I programmi informatici sono ammessi solamente, relativamente al singolo progetto, nel limite massimo complessivo di: - 100.000 di investimento ammissibile per le domande annuali; - 150.000 di investimento ammissibile per le domande biennali. Le spese generali relative agli onorari di consulenti, tecnici, agronomi, architetti e ingegneri, studi di fattibilità, consulenze e acquisizione di brevetti e licenze sono ammesse entro i seguenti limiti: - fino ad un massimo del 10 % dell investimento per lavori e opere edili; - fino ad un massimo del 5 % dell investimento per tutti gli altri investimenti ammissibili diversi da lavori ed opere edili. Nel caso in cui l importo ammesso in fase di istruttoria della domanda di aiuto sia inferiore rispetto all importo richiesto in domanda gli importi relativi alle spese generali saranno ridotti proporzionalmente nel rispetto delle percentuali massime di cui sopra. Anche nel caso in cui la spesa finale accertata sia inferiore rispetto a quella ammessa gli importi relativi alle spese generali saranno ridotti proporzionalmente. Spese non ammissibili Non sono ammissibili spese per : 14

investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici a qualsiasi titolo erogati; operazioni che riguardano il vigneto e la raccolta e il trasporto dell uva fino alla cantina. acquisto di fabbricati; acquisto di terreni; interventi per l adeguamento a requisiti comunitari obbligatori; interventi di sostituzione, così come definiti all art. 2 punto 17) del Reg (CE) n. 1857/2006 relativo all applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e medio imprese attive nelle produzioni di prodotti agricoli e specificati all articolo n. 44 del documento Disposizioni per l attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007-2013 approvato con D.G.R. n. 412/2008 e ss. mm. e ii.che si riporta di seguito. Come specificato nel documento di programmazione e definiti nell art. 2 comma 17 del Reg. 1857/06 per investimenti di sostituzione si intende: - investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 % o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50 % almeno del valore del nuovo fabbricato; - Gli investimenti di sostituzione sono dunque quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell ambiente. Tutto ciò premesso, sono prospettabili le seguenti fattispecie: a) Immobili Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi: - ricostruzione di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione; - recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio; - lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento; - lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti; - ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali; - costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti vitivinicoli; 15

- costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento (ad esempio da mosto a vino); b) Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti, programmi informatici) Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari e programmi informatici con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l investimento è funzionale. Non è considerato investimento di sostituzione l acquisto di una macchina o di un attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età. Per recente introduzione si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore). Non è ammesso l acquisto di un nuovo programma in sostituzione di un altro programma di pari funzioni con età inferiore a 5 anni. Non è considerato investimento di sostituzione l acquisto di un programma informatico di recente introduzione che ne sostituisce un altro di pari funzioni con almeno 5 anni di età. Per recente introduzione si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di un anno (da attestarsi nel preventivo del fornitore). E ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature e/o di programmi informatici che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento (ad esempio da mosto a vino); E ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell atmosfera. manutenzione ordinaria e riparazione di macchine, attrezzature, strutture ed impianti; acquisto di macchinari attrezzature ed impianti usati; Acquisto di programmi informatici analoghi ad altri programmi informatici acquistati con il contributo di cui alla presente misura dell OCM Vino e per i quali vige ancora il vincolo di destinazione d uso di 5 anni dal pagamento del saldo; acquisti di motrici di trasporto, fatto salvo l acquisto di mezzi e di carrelli specialistici permanentemente attrezzati per l esclusivo trasporto di prodotti vitivinicoli all interno della cantina (N.B. non sono ammesse ad esempio trattrici agricole o furgoni, ma sono ammessi ad esempio muletti); spese per la commercializzazione o la trasformazione di prodotti provenienti da paesi extracomunitari; Spese per beni la cui durata di utilizzo è inferiore a cinque anni dall erogazione del saldo finale; spese per noleggio di macchine ed attrezzature; acquisti mediante leasing; 16

spese propedeutiche alla creazione di sistemi che consentono l introduzione e il mantenimento di standard di certificazione alimentari privati (ad esempio standard alimentari di una catena di distribuzione). spese amministrative e per il personale; spese per la realizzazione di alloggi e abitazioni; opere edili non riconducibili direttamente alla finalità dell intervento ammesso; strutture prefabbricate mobili; interessi passivi; spese per garanzie bancarie o assicurative; IVA; spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda informatizzata. Le spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda informatizzata, non sono mai ammissibili a contributo pur non pregiudicando l'ammissibilità dell'investimento. L'importo di queste spese, quindi, deve essere indicato nella domanda di pagamento, ma non deve essere richiesto a contributo; investimenti che abbiano avuto inizio prima della presentazione telematica della domanda di aiuto sul portale SIAN o che siano stati realizzati dopo il termine per la loro esecuzione. viaggi e/o spedizione merci e/o doganali; Costi per programmi informatici eccedenti il limite massimo complessivo di: - 100.000 di investimento ammissibile per le domande annuali; - 150.000 di investimento ammissibile per le domande biennali. qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'intervento che si intende realizzare. Limitazioni e vincoli Ai soggetti richiedenti, titolari di più stabilimenti di lavorazione in ambito regionale è consentita la presentazione di un unico progetto che potrà riguardare i diversi stabilimenti. Gli investimenti che beneficiano dell aiuto di cui al presente provvedimento sono soggetti all obbligo di mantenimento d uso nei 5 anni successivi al pagamento del saldo, ai sensi dell art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/2005. In tale periodo gli investimenti non possono subire modifiche sostanziali che: a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico; 17

b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un'attività produttiva. ARTICOLO 7 Documentazione richiesta e condizioni di ammissibilità La domanda di aiuto, oltre ai dati anagrafici derivanti dal fascicolo aziendale e alle informazioni predisposte nel modello di domanda approvato con le Istruzioni Operative di Agea n. 23 del 16-12- 2013, deve contenere le seguenti informazioni: 1. la forma giuridica dell impresa richiedente; 2. le priorità richieste ai fini della graduatoria; 3. il piano degli investimenti e la loro localizzazione; 4. le dichiarazioni probanti la classificazione e l attività dell impresa previste al quadro G del modello di domanda; 5. le informazioni relative alle dichiarazioni di vendemmia e produzione della campagna in corso previste dal Reg. 436/2009. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 6. Dichiarazioni Mensili obbligatorie (DM 10 o DM10 VIRTUALE ricostruito con i dati contenuti nel flusso UniEmens Individuale), che l azienda invia all INPS, tramite i flussi EMENS, DM10 o UNIEMENS contenente tutti i contributi versati per i dipendenti e da cui si evince anche il numero totale dei dipendenti impiegati in azienda sia a tempo determinato che indeterminato nell anno che precede la presentazione della domanda. Nel caso di azienda non tenuta all invio dei DM10 occorre presentare una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 attestante il numero di persone impiegate nell'impresa nell anno che precede la presentazione della domanda. Nei casi di impresa che non ha impiegato personale nell'anno che precede la presentazione della domanda occorre presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 attestante tale condizione. 7. dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. n. 445/2000) relativa alla regolare iscrizione alla competente CCIAA (riportare n. di iscrizione) e alla vigenza; 8. copia del bilancio dell'impresa riferito al 2013. Nel caso in cui l esercizio contabile riferito al 2013 non è stato ancora chiuso ed approvato prima della presentazione della domanda può essere fornita in fase di presentazione della domanda una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 dalla quale si evince la tipologia dell impresa richiedente (micro, piccola, media) in relazione al fatturato e al numero di dipendenti a condizione che prima dell ammissibilità della domanda di aiuto venga presentato il bilancio 2013 chiuso e approvato. I soggetti obbligati alla redazione e alla pubblicazione dei bilanci alla Camera di Commercio devono presentare il bilancio depositato. Per le imprese senza obbligo di bilancio nell anno che precede la presentazione della domanda, occorre presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 con l'indicazione dell'importo fatturato e del numero di dipendenti dell'anno che precede la presentazione della domanda per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente; 18

9. relazione tecnica con la quale si dimostra che l intervento comporta un miglioramento del rendimento globale dell impresa, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di raggiungimento di una maggiore competitività ed in cui si illustra il programma degli investimenti e le relative motivazioni tecnico-economiche delle scelte effettuate, nonché i risultati economici finanziari ed i benefici attesi dall investimento proposto. Nella relazione tecnica dovrà essere adeguatamente dimostrato che gli investimenti richiesti in domanda non sono investimenti di mera sostituzione. La relazione dovrà inoltre contenere almeno i seguenti elementi: organizzazione dell azienda; descrizione analitica degli interventi che si intendono realizzare; localizzazione degli investimenti; quantificazione economica dettagliata degli investimenti; risultati economici dell ultimo esercizio; mercati serviti e piano delle vendite; piano degli investimenti; piano finanziario e fonti di finanziamento; crono-programma degli investimenti; benefici e risultati economici attesi dopo la realizzazione dell investimento; 10. planimetrie della cantina riportanti l esatta ubicazione degli interventi programmati e, se ritenuto necessario, specifica documentazione fotografica; 11. nel caso di interventi relativi alle opere edili dovrà essere allegata copia del progetto esecutivo delle opere comprensivo di disegni tecnici e relazione tecnica debitamente timbrati dal Comune presso i quali sono stati presentati; 12. Computo metrico estimativo dei lavori redatto sulla base dei prezziari regionali vigenti, riportante il costo previsto per l investimento suddiviso per categoria di spese. 13. per l acquisto di macchine e attrezzature, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi di spesa e presentare una relazione tecnico economica redatta e sottoscritta da un tecnico sulla scelta del preventivo di spesa fornito dalle 3 ditte in concorrenza. E possibile la presentazione di un solo preventivo per macchine ed attrezzature innovative prodotte e commercializzate esclusivamente da una casa produttrice. A tale proposito dovrà essere dimostrato con apposita relazione tecnica che la macchina o l attrezzatura in questione è prodotta e commercializzata da una sola casa produttrice; 14. nel caso di acquisto di macchine e attrezzature che devono essere collocate in locali pre-esistenti per i quali l investimento non prevede interventi strutturali (così come definiti dall articolo 24 commi 1 e 2 D.P.R. n. 380/2001 e s.s. m.m. e i.i.) occorre presentare il certificato di agibilità 3. Può essere accettata la richiesta di agibilità presentata al Comune competente a condizione che prima dell ammissibilità venga presentato il certificato di agibilità o che siano trascorsi i termini previsti dall articolo 25 del D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. e ii.. In alternativa alla presentazione del certificato di agibilità anche acquisita mediante l istituto del silenzio assenso, è consentita la presentazione di quanto previsto dal comma 5-bis dell articolo n. 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss. mm. e ii. così come modificato e integrato con Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98 che consiste nella dichiarazione del 3 Nel caso in cui invece le macchine e attrezzature saranno collocate in locali per i quali l investimento prevede interventi strutturali (così come definiti dall articolo 24 commi 1 e 2 D.P.R. n. 380/2001 e s.s. m.m. e i.i.) il certificato di agibilità dovrà essere presentato unitamente alla domanda di pagamento così come previsto al successivo articolo 14. 19

direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione: a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto; b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente; c) certificato di collaudo statico di cui all articolo 67 del D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. e ii.; d) certificato del competente ufficio tecnico della Regione, di cui all articolo 62 del D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. e ii., attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II del D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. e ii.; e) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all articolo 77, nonché all articolo 82 del D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. e ii. 15. concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri necessari in base ai quali dovrà essere dimostrata la immediata cantierabilità del progetto; Per ciò che attiene agli interventi strutturali l immediata cantierabilità dovrà essere dimostrata con la presentazione degli idonei titoli abilitativi previsti caso per caso dalle vigenti normative urbanistiche per la realizzazione di nuovi fabbricati o interventi su fabbricati esistenti quali ad esempio Permesso di costruire, Denuncia di Inizio Attività (DIA), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), Comunicazione di Inizio lavori asseverata (CILA). Nel caso di lavori strutturali che possono essere realizzati con D.I.A., S.C.I.A. o C.I.L.A. ai sensi della normativa vigente anche in assenza di permesso di costruire dovrà inoltre essere allegata una dichiarazione a firma congiunta del soggetto richiedente e di un professionista iscritto al relativo albo con competenze in ordine ai lavori da effettuare con la quale, sulla base dei pareri e dei permessi acquisiti, si attesti l immediata cantierabilità dell iniziativa proposta e si riporti la specificazione dei lavori strutturali che, nell ambito del progetto presentato, possono essere realizzati con D.I.A., S.C.I.A., o C.I.L.A.; 16. Relazione contenente la localizzazione degli investimenti dettagliata e completa dei riferimenti catastali con l indicazione del titolo di possesso locali e dei terreni su cui verranno effettuati gli investimenti. I titoli di possesso e la relativa durata devono risultare dal fascicolo aziendale aggiornato e validato. I titolo di possesso ammessi sono esclusivamente i seguenti: - Proprietà e/o comproprietà; - usufrutto; - contratto di affitto scritto e registrato di una durata che vada almeno dalla presentazione della domanda ai cinque anni successivi all erogazione del saldo finale. I richiedenti che non sono proprietari degli immobili oggetto dell intervento (affittuari o usufruttuari o comproprietari) dovranno allegare inoltre la dichiarazione del proprietario/comproprietario dell immobile, resa ai sensi dell art. 20