CRITERI PER LA FORMAZIONE, GESTIONE E UTILIZZO



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CRITERI PER LA FORMAZIONE, GESTIONE E UTILIZZO DELL ELENCO DEI RILEVATORI-INTERVISTATORI PER IL SISTEMA DELLE INDAGINI STATISTICHE DELLA REGIONE MARCHE Art.1 - Oggetto L Elenco regionale dei rilevatori- intervistatori statistici, di seguito denominato Elenco, contiene la lista dei soggetti ritenuti idonei per titolo di studio, esperienza, specializzazione e capacità professionale a svolgere la funzione di rilevatore statistico nelle indagini svolte dalla struttura organizzativa regionale che, ai sensi della L.R.n. 6/99 e del D.lgs 322/89, svolge le funzioni di Ufficio di Statistica della Regione e che attualmente è denominata P.F. Sistemi Informativi Statistici e di Controllo di Gestione. Le attività statistiche sono svolte dalla richiamata struttura in nome e per conto della Regione Marche e nell ambito delle competenze e dei compiti previsti all art. 7 della L.R. n 6/99. Art. 2 - Organizzazione dell'elenco L Elenco è organizzato in sezioni con riferimento alle province marchigiane. Ciascun rilevatore sarà presente unicamente in una delle sezioni provinciali, su indicazione del medesimo. Art. 3 - Conservazione dell Elenco La formazione, la tenuta, l aggiornamento e il rinnovo dell Elenco sono affidati alla struttura regionale indicata all art.1. L'elenco degli iscritti è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e la relativa documentazione è conservata presso la P.F. Sistemi Informativi Statistici e di Controllo di Gestione. Art. 4 - Applicazione dell'elenco L'Elenco costituisce il riferimento per l'assegnazione dell'incarico di rilevatore nelle indagini statistiche che la Regione Marche promuove o alle quali partecipa in relazione a tutti gli adempimenti a livello di Sistema Statistico Nazionale e Regionale. Per tali indagini è affidato, in maniera esclusiva, alla P.F. Sistemi Informativi Statistici e di Controllo di Gestione l utilizzo dell Elenco secondo le modalità specificate nei successivi articoli del presente documento. Ai fini del presente documento si stabilisce che per indagine statistica si intendono le fasi, anche prese singolarmente, del processo di produzione del dato/informazione statistica di seguito elencate: progettazione, rilevazione, inserimento su supporto informatico, revisione e codifica centralizzata del materiale grezzo, elaborazione dei dati, controllo e verifica dei dati; supporto tecnico alla diffusione e produzione dei dati Hanno, inoltre, disponibilità di accedere all Elenco, previa intesa con il P.F. Sistemi Informativi Statistici e di Controllo di Gestione, tutte le componenti istituzionali del Sistema Statistico Nazionale e Regionale nonché gli enti e organismi pubblici che ne facciano richiesta per 1

esigenze di rilevazione statistica. A questi farà comunque carico la responsabilità dell organizzazione e della gestione dell indagine e i conseguenti oneri. Art. 5 - Requisiti di iscrizione Sono ammessi nell Elenco tutti coloro che alla data di scadenza della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di uno stato membro della UE; b) età non inferiore agli anni diciotto; c) assenza di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso organismi pubblici o privati; d) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; e) essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio e.1) possesso di laurea; e.2) possesso di diploma di scuola secondaria superiore f.) essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: f.1) comprovata preparazione informatica attestata dal conseguimento di almeno uno dei seguenti attestati certificato MOUS; certificato ECDL: Patente Europea di Computer; attestato di frequenza e superamento di un corso di qualifica professionale per elaborazione dati o equivalente, non inferiore alle 300 ore; esame universitario in materia informatica; f.2) comprovata esperienza teorico-pratica in attività di rilevazione statistica attestata dall aver espletato almeno un indagine statistica prevista nel Programma Statistico Nazionale e/o Regionale o svolta per conto della Regione Marche, con dichiarazione certificata degli enti committenti; f.3) comprovata esperienza teorico-pratica di almeno un software statistico; Le domande di iscrizione all'elenco dei rilevatori sono presentate alla Regione Marche con l indicazione dei requisiti e di tutti gli elementi utili a tal fine, indicati nel bando predisposto dalla P.F. Sistemi Informativi Statistici e di Controllo di Gestione. Le domande presentate saranno sottoposte ai controlli previsti all art. 71 del DPR 445/2000. Una Commissione presieduta dal Dirigente della P.F. Sistemi Informativi Statistici e di Controllo di Gestione e nominata con apposito decreto dirigenziale esaminerà le domande pervenute e formerà l elenco. Con decreto del Dirigente della P.F. Sistemi Informativi Statistici e di Controllo di Gestione verrà approvato l elenco che dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche. Annualmente verrà richiesta ai rilevatori iscritti la conferma del possesso di tutti i requisiti soggettivi dichiarati all atto dell iscrizione stessa. La conferma dovrà avvenire entro i termini comunicati, in caso di silenzio da parte del rilevatore, si procederà d ufficio alla sua cancellazione dall Elenco regionale. 2

Annualmente verranno riaperti i termini per permettere l iscrizione di nuovi soggetti. Con decreto del Dirigente della P.F. Sistemi Informativi Statistici e di Controllo di Gestione verrà approvato l elenco aggiornato dei rilevatori che dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche. Art. 6 - Aggiornamento dell Elenco Ai fini di una qualificazione continua dell Elenco dei rilevatori della Regione Marche, si dispone che, nella vigenza dell Elenco stesso, per i rilevatori iscritti possono essere recepiti gli incrementi di professionalità acquisiti e sottoelencati: a) conseguimento di laurea; b) conseguimento di certificato MOUS e/o ECDL (Patente Europea di Computer) e/o attestato di frequenza e superamento di un corso di qualifica professionale per elaborazione dati o equivalente, non inferiore alle 300 ore e/o superamento di esame universitario in materia informatica; c) attuazione di indagini statistiche previste nel Programma Statistico Nazionale e/o Regionale o svolte per conto della Regione Marche con dichiarazione certificata degli enti committenti; d) acquisizione di comprovata esperienza teorico-pratica di software statistici Gli aggiornamenti verranno fatti su richiesta espressa del rilevatore ad eccezione di quelli relativi all espletamento di indagini per conto della Regione Marche che verranno eseguiti d ufficio entro trenta giorni dal rilascio dell attestato da parte della struttura. La richiesta dovrà essere formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva, di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Relativamente alla fattispecie di cui al punto c) alla richiesta dovrà essere allegata la certificazione dell attività svolta e per la quale si chiede l aggiornamento. La richiesta potrà essere inoltrata alla Regione Marche P.F. Sistemi Informativi Statistici e di Controllo di Gestione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o secondo le modalità previste all art. 38 del DPR 445/2000 o direttamente. Le richieste formulate saranno sottoposte ai controlli previsti all art. 71 del DPR 445/2000. La P.F. Sistemi Informativi Statistici e di Controllo di Gestione provvederà agli aggiornamenti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, salvo eventuali interruzioni sospensive del procedimento per verifiche, regolarizzazioni o completamenti delle richieste. Decorsi 30 giorni dal ricevimento delle richieste, al netto delle eventuali sospensive, l aggiornamento diventerà operativo e valido ai fini delle successive selezioni. Art. 7 - Utilizzo dell Elenco per un indagine Per ogni indagine con apposito decreto del Dirigente della P.F. Sistemi Informativi Statistici e di Controllo di Gestione in relazione alle caratteristiche tematiche, tecniche e territoriali dell indagine stessa verranno stabiliti criteri di selezione e ordinamento dei rilevatori dell Elenco da incaricare per l attuazione dell indagine. I criteri di selezione saranno individuati dal responsabile del processo informativo- statistico di settore inerente all indagine con riferimento a concetti di indirizzo della preparazione teorica, di professionalità, di esperienza, di competenza territoriale e quanto altro ritenuto utile al buon esito dell indagine. Per l ordinamento si farà riferimento a criteri oggettivi e/o colloqui di valutazione e/o tecniche di ordinamento casuale sulla base di metodologie statistiche. 3

Con decreto del Dirigente della P.F. Sistemi Informativi Statistici e di Controllo di Gestione verrà nominata una Commissione delegata ad applicare i criteri approvati dal Dirigente e di pervenire alla formazione di un elenco ordinato di rilevatori incaricabili. La P.F. Sistemi Informativi Statistici e di Controllo di Gestione convoca in maniera formale un numero di rilevatori selezionati adeguato al numero di unità da rilevare, alla complessità dell'indagine e comunque sufficiente a garantire la successiva assegnazione dell'incarico ai rilevatori necessari. La P.F. Sistemi Informativi Statistici e di Controllo di Gestione raccoglie le disponibilità all incarico dei rilevatori contattati, applicando in caso di indisponibilità o irreperibilità il criterio di scorrimento. L assegnazione dell incarico avviene sulla base delle disponibilità raccolte e in relazione alle necessità numeriche dell indagine. Art.8 - Stipula del contratto e compenso Il Dirigente della P.F. Sistemi Informativi Statistici e di Controllo di Gestione assegna l'incarico ai rilevatori e stipula un contratto di prestazione d'opera (art. 2222 c.c.), secondo lo schema approvato con D.G.R. n. 2439 del 12/10/98. Con il contratto vengono determinati le modalità, le condizioni e il compenso delle prestazioni richieste. Art.9 - Obblighi degli iscritti all'elenco E' a carico dei rilevatori iscritti nell'elenco comunicare alla P.F. Sistemi Informativi Statistici e di Controllo di Gestione eventuali variazioni di residenza e/o domicilio, di recapito telefonico e di e-mail, nonché la perdita di uno dei requisiti per l iscrizione all Elenco. Il rilevatore iscritto nell'elenco che intende cessare l'iscrizione ha l'obbligo di darne comunicazione alla P.F. Sistemi Informativi Statistici e di Controllo di Gestione. All atto dell accettazione di ciascun incarico il rilevatore è tenuto a confermare il possesso dei requisiti richiesti per l iscrizione all Elenco. I rilevatori dell Elenco nello svolgimento dell attività sono tenuti a rispettare le disposizioni per la tutela della riservatezza ai sensi della D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e per la tutela del segreto statistico, di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs n 322/89 e successive modifiche e integrazioni. Art.10 - Cancellazione dall'elenco La cancellazione dall Elenco del rilevatore è disposta: a) nel caso di istanza scritta del rilevatore; b) nel caso venga a mancare uno dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'elenco; c) nel caso di silenzio del rilevatore alla richiesta di riconferma dei requisiti d iscrizione; Il rilevatore è tenuto ad un comportamento professionale e diligente pertanto, in caso di omissione, è prevista la cancellazione d ufficio dall Elenco, nei seguenti casi: a) qualora il rilevatore, a cui sia stato assegnato formalmente l incarico di rilevazione, revochi per n 2 volte la propria disponibilità per motivi a lui imputabili e non oggettivamente giustificabili, prima della firma del contratto; 4

b) nel caso in cui il rilevatore, dopo la firma del contratto, per n 1 volte non porti a termine la prestazione contrattuale per motivi a lui imputabili e non oggettivamente giustificabili. Una nuova iscrizione può essere comunque richiesta in occasione dalla riapertura annuale dell Elenco. Art.11 - Informativa ai sensi dell art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 Sarà obbligo del Dirigente della P.F. Sistemi Informativi Statistici e di Controllo di Gestione di informare gli interessati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/03, sulla conservazione e trattamento dei dati personali forniti al momento dell iscrizione. Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Marche. 5