SETTORE 3 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO: ECOLOGIA Prot. n. 2443 ORDINANZA del Reg. N. 08/08 Romano d Ezzelino, 11/02/2008 OGGETTO: LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO (TRAUMATOCAMPA PITYOCAMPA) IL RESPONSABILE SETTORE 3 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO (Decreto Sindacale Prot. n. 13892 del 14/09/2007) CONSIDERATA PRESO ATTO CHE la rilevante diffusione della processionaria del pino (Traumatocampa Pityocampa), che danneggia tutte le specie di pino e varie specie di cedro; tale parassita, oltre ad arrecare notevoli danni alle piante, è di pericolo per l uomo e gli animali in quanto i peli presenti sul corpo delle larve sono fortemente urticanti e pericolosi, soprattutto nella fase di fuoriuscita dai nidi invernali. Il contatto diretto con le larve o la dispersione dei peli nell'ambiente possono causare reazioni epidermiche e reazioni allergiche; CONSIDERATO CHE, non provvedendo alla lotta contro detto lepidottero, se ne favorisce la diffusione sull intero territorio comunale; VISTO CHE PRESO ATTO il Comune esegue il servizio di disinfestazione su suolo pubblico; che il D.M. 17 aprile 1998 ha reso obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana la lotta contro la processionaria del pino; VISTO l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei dirigenti" del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n 267; ORDINA 1. A tutti i proprietari di conifere con presenza di nidi di processionaria di provvedere immediatamente, a propria cura e spese, alla rimozione dei nidi e alla relativa distruzione, anche con il fuoco, con le modalità e negli orari consentiti (Allegato 1); in caso di attacchi estesi effettuare trattamenti localizzati in grado di raggiungere tutta la chioma con Bacillus Thuringiensis (larvicida biologico), piretroidi, o altri prodotti di sintesi nel rispetto delle modalità d uso e con le precauzioni riportate in etichetta del prodotto; in caso di nidi difficilmente raggiungibili o volendo effettuare interventi con efficacia pluriennale effettuare trattamenti insetticidi localizzati mediante endoterapia con iniezioni al tronco di prodotti specifici, documentandone l applicazione a fronte di eventuali controlli delle autorità competenti; utilizzare attrezzature appropriate ed adottare adeguate misure protettive, avvalendosi anche di Ditte specializzate nel settore.
2. è vietato depositare le ramaglie con i nidi di processionaria negli appositi spazi di raccolta del verde presso gli ecocentri comunali; DISPONE - Che la presente ordinanza venga pubblicata all Albo Pretorio della Sede Municipale per giorni 30 e presso gli appositi spazi pubblicitari ubicati sul territorio comunale, nonché sul sito internet del Comune di Romano d Ezzelino al seguente indirizzo: www.comune.romano.vi.it; - Che la presente ordinanza venga trasmessa al Servizio Igiene e Sanità del Dipartimento di Prevenzione dell Azienda ULSS n. 3 di Bassano del Grappa, al Servizio Fitosanitario della Regione Veneto, al Servizio Fitopatologico della Provincia, al Servizio Forestale di Vicenza, nonché al Comando di Polizia Locale del Comune di Romano d Ezzelino per le verifiche di competenza; - Che chiunque noti la presenza di nidi di processionaria provveda ad informare l Ufficio Ecologia del Comune (tel. 0424 818690; fax 0424 512042; e-mail: ecologia@comune.romano.vi.it); - Che in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni dettate dalla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00, ai sensi dell art. 7 bis del D.Lgs. 267/00) e, in caso di rischio per la salute dell uomo e degli animali, potrà essere disposta l esecuzione d ufficio degli interventi omessi con addebito delle relative spese al trasgressore. INFORMA 1. Che qualora si scegliesse il taglio dei rami e la distruzione con il fuoco dovranno essere rispettate le modalità e gli orari previsti dalle Prescrizioni di massima del Servizio Forestale e dal regolamento comunale di Polizia Rurale approvato con delibera di CC n. 28 del 26/04/1999 di cui si allega schema (Allegato 1); 2. Alla presente ordinanza è allegata una scheda (Allegato 2) descrittiva di tale parassita e degli interventi da eseguirsi per contrastarne la diffusione, predisposta dalla Direzione Fitosanitaria della Regione Veneto; 3. Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla sua pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione; 4. Che il responsabile del presente procedimento amministrativo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è la Dott.ssa Ornella Falco, Ufficio Ecologia, Via Gioberti n. 4, Romano d Ezzelino, tel. 0424 818690; fax 0424 512042; e-mail: ecologia@comune.romano.vi.it. F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE III Urbanistica e Gestione del Territorio Geom. Luigi Pellanda
ALLEGATO 1 PERIODO CONSENTITO PER LA POTATURA RAMI La potatura dei rami verdi può effettuarsi soltanto dal 1 o ottobre alla fine di marzo; quella dei rami secchi in qualsiasi stagione. La potatura deve essere fatta rasente al tronco e in maniera da non danneggiare la corteccia. (da Prescrizioni di massima del Servizio Forestale, art. 9 Potatura) SCHEMA ACCENSIONE DI FUOCHI. MODALITÀ E DIVIETI. Dal Regolamento Comunale di Polizia Rurale approvato con delibera di CC n. 28 del 26/04/1999. DIVIETI MODALITA DI ACCENSIONE L accensione di fuochi è vietata: in luoghi abitati e nelle immediate vicinanze dei luoghi abitati, lungo le vie pubbliche (strade comunali, provinciali o statali), a una distanza inferiore di 100 metri dalle strade; lungo i corsi d acqua, a distanze inferiori a 100 metri dai boschi (salvo che per la preparazione del cibo o il riscaldamento di coloro che vi soggiornano per lavoro e comunque adottando i dovuti accorgimenti di sicurezza), in zone soggette a vincolo idrogeologico e in terreni forestali e a distanze inferiori a 100 metri da essi. Nel periodo dal 1 marzo al 31 ottobre è vietato bruciare stoppie, erbe infestanti, arbusti e simili direttamente in campo. E vietato a chiunque di bruciare rifiuti quali ad esempio: sacchi di carta, pneumatici, cartoni, materie plastiche, stracci, contenitori di fitofarmaci o medicinali, ecc., oppure rifiuti prodotti da terzi, compresi in tal caso anche gli scarti agricoli. Nell accensione di fuochi per pratiche agricole, di campagna o di tenuta di fondi rustici, ossia nel bruciare stoppie, erbe infestanti, arbusti e simili bisogna attenersi alle disposizioni vigenti e comunque sempre senza arrecare pericolo, danno, rischio o disturbo per la cittadinanza, per le cose e per gli animali, in particolare: le stoppie o altri residui possono essere bruciati solo a 100 metri da aree boscate, in assenza di vento e dopo aver sufficientemente isolato il terreno con viali taglia fuoco o altri sistemi efficaci (nel caso di danni provocati ai boschi, oltre all ammenda scatta la denuncia all autorità giudiziaria); i fuochi devono essere assistiti fino allo spegnimento da un adeguato numero di addetti oppure, diversamente, i materiali da bruciare vanno riuniti in cumuli.
ALLEGATO 2 PROCESSIONARIA DEL PINO Nome: Traumatocampa (=Thaumetopea) pityocampa (Den. e Schiff.) Famiglia: Thaumetopoeidae Descrizione del fitofago Uova : sono avvolte a manicotto intorno ad un ciuffo di aghi ricoperte da squame addominali della femmina. Ogni ovatura è composta da un numero variabile di uova (da 100 a 400). Ovatura Larve : passano attraverso 5 stadi evolutivi; a maturità misurano 30-40 mm, sono densamente pelose, di colore bruno con macchie rossastre e una fascia ventrale giallastra. Crisalidi : di colore marrone, lunghe 1 5-1 7 mm., sono ricoperte da un bozzolo biancastro che si imbrunisce col tempo. In questo stadio l'insetto passa da 2 a 4 mesi, tuttavia una parte delle crisalidi può raggiungere la maturità nell'annata successiva o addirittura dopo 2 o 3 anni. Adulti : la farfalla di colore grigio ha corpo tozzo e peloso con apertura alare che va dai 30 ai 45 mm. Gli adulti hanno abitudini crepuscolari. Larve in processione CICLO BIOLOGICO
Danni Questo lepidottero attacca tutte le specie di pino in particolare il pino nero (Pinus nigra), il pino silvestre (Pinus silvestris), il pino marittimo (Pinus pinaster), il pino d'aleppo (Pinus halepensis) e varie specie di cedro. Descrizione del danno: le larve si nutrono voracemente degli aghi di pino causando defogliazioni anche di forte entità. Gravi attacchi indeboliscono la pianta provocando ritardi di sviluppo e favorendo la comparsa di altri fitofagi. I peli urticanti delle larve possono causare irritazioni cutanee, oculari e respiratorie. Nemici naturali: la processionaria ha diversi nemici naturali, in particolare alcuni imenotteri calcidi oofagi che, pur avendo un ruolo non trascurabile nella limitazione delle popolazioni, non riescono a frenare le pullazioni. Alcuni uccelli (cince, upupa, cuculo) contribuiscono al controllo della processionaria e vanno protetti. Numerosi nidi su pino nero Nido definitivo invernale Lotta agronomica: evitare la messa a dimora di conifere ed in particolare di pino nero ad un'altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m. ed in zone particolarmente colpite dal parassita. meccanica: raccogliere le ovature e distruggere i nidi nel periodo invernale. biologica: si consiglia di impiegare Bacillus thuringiensis contro le giovani larve ai primi di settembre. Mezzi complementari di lotta sono le trappole a feromoni per le catture massali dei maschi di processionaria che vanno installate ai primi di giugno. La lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria ai sensi del DECRETO 17 aprile 1998. Larva in fase di internamento Larva matura Adulto