Giunta Regionale della Campania



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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 60 del 02 dicembre 2002 PROVINCIA DI NAPOLI - Città Metropolitana Area Attività Produttive Ufficio di Coordinamento Via Don Bosco 4/f - 80144 Napoli - Tel. 081/7949614 - fax 604 - Bando Pubblico per l erogazione dei contributi previsti dagli articoli 8, 10, 13 della Legge n.10/91 in esecuzione della delibera di Giunta Provinciale n. 982 dell 8/11/02. PREMESSO: LA PROVINCIA DI NAPOLI - Che con legge n. 10 del 9 gennaio 1991 recante Norme per l attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia si prevede la concessione di contributi a sostegno dell utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell edilizia (art.8), contributi per il contenimento dei consumi energetici nel settori industriale, artigianale e terziario (art, 10) e incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo (art. 13) e si demanda alle regioni l emanazione di norme per l attuazione della stessa, ai sensi dell art.117 della Costituzione, - Che con legge delega n.59 del 15 marzo 1997 il legislatore ha dato avvio al conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della p.a. e la semplificazione amministrativa demandando a successivi decreti legislativi la puntuale attribuzione degli stessi e prevedendo la possibilità dell intervento sostitutivo del governo nel casi di inadempienza - Che, in attuazione della legge 59/97, con decreto legislativo n. 112/1998, sono state individuate, tra l altro, le funzioni amministrative attribuite agli enti locali in materia di energia - (art. 31); - Che con deliberazione di Giunta Regionale n. 4066 del 7 settembre 2001, la Regione Campania ha disposto il trasferimento alle Province territorialmente competenti delle istanze 1999/2000 già ammesse all istruttoria tecnica di cui al decreto dirigenziale n. 1211/AGC12 del 29 dicembre 2001; - Che la Provincia di Napoli, per l attuazione degli artt.8, 10 e 13 della legge n, 10 del 9 gennaio 1991, ha adottato con delibera n.982 dell 8/11/02 una apposita procedura che disciplina la materia della concessione dei contributi ed individua sia i metodi di valutazione che le priorità da seguire nella formulazione delle graduatorie, recependo, per il calcolo del risparmio energetico di ciascun intervento e la quantificazione dei criterio di valutazione l apposita metodologia predisposta dall ENEA; - Che con tale delibera s è stabilito tra l altro, di: A) prendere atto del trasferimento delle competenze della legge 10/91 da parte della Regione Campania; B) stabilire i criteri e le modalità per l ammissione alle graduatorie; C) utilizzare al fini del finanziamento le risorse che la Regione Campania metterà a disposizione per l anno 2002 nonché le eventuali economie accertate relative alle annualità precedenti; D) procedere all emanazione del bando per l anno 2002; tutto ciò premesso emana il seguente AVVISO PUBBLICO Per la concessione di contributi in attuazione della Legge 9/1/91, n. 10 Articolo 1 Finalità. Richiesta di concessione ed erogazione di contributi a soggetti pubblici e privati finalizzati ad interventi di risparmio energetico e di incentivazione all uso di energie alternative. Articolo 2 Requisiti soggettivi. Abilitati a presentare domanda di contributo sono: a) soggetti pubblici e privati, persone fisiche o giuridiche, che vantino sull immobile oggetto dell intervento un titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento o, anche, di semplice possesso, purché autorizzati dal proprietario, per le iniziative contemplate dall art. 8 della legge n. 10/1991; Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 60 del 02 dicembre 2002 1 / 6

b) persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, singole o associate operanti nei settori dell industria, dell artigianato o del terziario per le iniziative ex art. 10 legge n. 10/ 1991; c) imprese singole o associate, consorzi di imprese agricole, società che gestiscono la produzione e/o la distribuzione di energia, e/o altri enti pubblici e/o di aziende municipalizzate per le iniziative ex art. 13 legge n. 10/1991. Articolo 3 Requisiti oggettivi - Tipologie di intervento. Per essere ammesse ai contributi, le domande devono concernere interventi: A) Quanto al settore dell edilizia (art. 8 legge n. 10/1991): a) coibentazione negli edifici preesistenti all intervento che consenta un risparmio di energia non Inferiore al 20% rispetto alla (situazione) preesistente, secondo le regole tecniche di cuialla tabella A allegata alla L. n. 10/1991 con le limitazioni alle zone climatiche D, E, F come definite dal decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 7 ottobre 1991; b) installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento che in condizione di regime presentino un rendimento misurato con metodo diretto, non inferiore al 90% in edifici di nuova o vecchia costruzione; c) installazione di pompe di calore sia per riscaldamento ambiente che per acqua sanitaria, o di altri impianti per l utilizzo di fonti rinnovabili che consentano la copertura di almeno 30% del fabbisogno termico dell ambiente in cui è attuato l intervento; d) installazione di impianti di cogenerazione per la produzione combinata di energia elettrica e calore; e) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; f) installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione differenziata dei consumi di calore e acqua sanitaria di ogni singola unità immobiliare, di sistemi telematici di controllo e la conduzione degli impianti di climatizzazione nonché trasformazione di impianti centralizzati o autonomi per conseguire risparmio energetico; g) trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria con sistema automatico di regolazioni della temperatura, inseriti in edifici composti da più unità immobiliari, Con determinazione dei consumi per ciascuna di esse; h) installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento sia all interno di edifici che nelle aree esterne; B) Quanto al settori industriale, artigianale e terziario (art. 10 legge n. 10/1991); realizzazione o modifica di impianti fissi, sistemi o componenti. Gli interventi devono riguardare impianti con potenza fino a 10 MW termici o fino a 3 MW elettrici relativi al servizi generali e/o al ciclo produttivo che consegnano risparmio di energia e/o un miglior rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili. C) Quanto al settore agricolo (Art. 13 legge n. 10/1991.) Realizzazione di impianti con potenza fino a 10 MW termini o fino a 3 MW elettrici per la produzione e il recupero di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili di energia. Articolo 4 Procedure. Le domande di contributo in conto capitale, redatte, a pena di esclusione, su modello predisposto dalla Provincia di Napoli (allegato A1, B1), in bollo vigente, possono riferirsi sia ad interventi già effettuati sia a progetti di interventi a farsi. In entrambi i casi saranno considerate valide le fatture emesse in data posteriore alla data del 27/11/01. Saranno valutate inoltre, previa eventuale integrazione, le istanze presentate all Amministrazione Provinciale di Napoli prima della data di pubblicazione del presente bando. Le domande, da inoltrare all Area Attività Produttive della Provincia di Napoli, debbono essere presentate, con ogni mezzo, alla Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 60 del 02 dicembre 2002 2 / 6

Segreteria Generale dell Ente entro 90gg. dalla data di pubblicazione del presente bando all Albo Pretorio. Le domande pervenute oltre tale data saranno, d ufficio, inserite fra quelle del bando dell anno successivo. In caso di interventi in edificio condominiale una unica domanda proposta dall Amministratore, appositamente delegato, può riguardare tutti o parte dei condomini, debitamente specificati in elenco allegato. Parimenti è ammissibile un unica domanda, per interventi anche diversi fra loro, corredata da tante singole schede quanti sono gl interventi a farsi. Articolo 5 Competenze. La Provincia di Napoli provvederà alla istruttoria amministrativa e tecnica delle domande comunicando alla Regione Campania il numero delle pratiche favorevolmente istruite, al sensi dell art. 9 della legge n. 10/1991 e l ammontare dei fondi necessari al loro accoglimento. Sulla base del riparto effettuato dalla Giunta regionale, provvederà, alla concessione di contributi degli aventi diritto sulla scorta delle graduatorie formulate in base al criteri di priorità stabiliti nel presente regolamento. La Provincia esercita altresì funzioni di vigilanza e controllo sull attuazione degli interventi ammessi a contributo. Articolo 6 Documentazione obbligatoria. Ai fini dell ammissibilità all istruttoria, le domande devono essere necessariamente essere corredate della documentazione seguente: a) relazione tecnica che dimostri il risparmio conseguito tramite l intervento proposto o realizzato, allegando calcoli dettagliati e determinando il rapporto tra risparmio energetico e costo dell investimento espresso in GJ/KEuro, a pena di esclusione le unità di misura impiegate nei calcoli devono essere quelle riportate nelle allegate schede tecniche (allegato 1 37); detta relazione deve inoltre riportare i calcoli giustificativi di tutti i dati esposti nella scheda tecnica b) preventivo dettagliato di spesa con computo metrico estimativo per opere murarie o fatture analitiche; c) elaborato di progetto per gli interventi ex art. 10 legge n. 10/1991; d) scheda tecnica riassuntiva per ciascun intervento proposto conforme, a pena di esclusione, al modello approvato di cui agli allegati al presente regolamento; e) copia del verbale dell assemblea condomimale di abolizione dell impianto centralizzato per gli interventi ex art. 3 lettera g) del presente regolamento; f) copia della comunicazione al Ministero Attività Produttive del nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l uso razionale dell energia per i soggetti del settore industriale che nell anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a 10.000 TEP e di 1.000 TET per i soggetti operanti nel settori civile, terziario e trasporti. I documenti di cui alle lettere a), c) e d), devono essere timbrati e sottoscritti in ogni pagina a pena di esclusione, da tecnico abilitato iscritto al relativo Albo o Collegio di appartenenza. Le fatture che riguardano interventi più ampi che inglobano la spesa per l iniziativa energetica devono essere corredate di idonea attestazione circa la quota parte imputabile, con specificazione analitica, all iniziativa energetica. Articolo 7 Limiti del contributo. L entità del contributo in conto capitale assegnabile, in rapporto alla spesa documentata e riconosciuta ammissibile, relativa ad opere ed impianti, comprese spese tecniche, viene fissata nel seguenti limiti: A) Quanto agli interventi ex art. 8 legge n. 10/1991. Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 60 del 02 dicembre 2002 3 / 6

I - Gruppo omogeneo (Schede tecniche EI, EV) Edilizia pubblica e privata: 20% elevabile al 40% Giunta Regionale della Campania II - Gruppo omogeneo (Schede tecniche ET, EZ, ES, EK, ED, EE, EL) Edilizia pubblica e privata: 20% elevabile al 30% III - Gruppo omogenei (Schede tecniche EB, EF, EG, EN, ER, EP, EA) Edilizia pubblica e privata: 20% elevabile al 40% IV - Gruppo omogeneo (Schede tecnica FT) Edilizia pubblica e privata: 70% elevabile al 80% B) Quanto agli interventi ex art. 10 legge n. 10/1991: 20% della spesa ammissibile elevabile al 30%. C) Quanto agli interventi ex art. 13 legge n. 10/1991; 55% della spesa ammissibile, elevabile al 65%. Per l attuazione di nuove centrali idroelettriche o la riattivazione di centraline idroelettriche dismesse dall ENEL o il potenziamento di quelle esistenti, fino a 3 MW elettrici il contributo è fissato al 40% della spesa ammessa. L elevazione di cui al punti A), B) e C) è concessa per impianti dimostrativi per l utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili ovvero prototipi di prodotti o dispositivi a basso consumo energetico specifico ovvero prodotti in grado di utilizzare convenientemente fonti energetiche rinnovabili o riduttive del consumo di energia. I progetti relativi a reti di teleriscaldamento, da ubicare nelle aree idonee individuate ai sensi dell art. 11 della legge n. 10/1991, sono ammessi a contributo nella misura del 50%. Fermi restando i limiti di cui al punti A), B) e C) l importo del finanziamento concesso non potrà essere inferiore a euro 2.500 e superiore a euro 250.000. Articolo 8 Metodo di valutazione. La Provincia di Napoli procederà per ciascun articolo e per ciascun gruppo omogeneo alla stesura di apposite graduatorie previa valutazione comparativa delle iniziative proposte, assumendo quale criterio di valutazione principale il rapporto fra la quantità di energia primaria risparmiata durante l intero periodo di vita dell investimento effettuato e il costo del l investimento stesso per la parte propriamente destinata al risparmio energetico e ritenuta ammissibile. Per il calcolo del risparmio energetico di ciascun intervento e la quantificazione del criterio di valutazione principale, l Ente si avvale della apposita metodologia predisposta dall ENEA che prevede l ammissibilità solo per gli interventi ex art.8, gruppo I, II, III ex art. 10 ed ex art. 13 che consentono di conseguire un risparmio energetico non inferiore a 193,63GJ/1000Euro (100GJ/Milione di lire) d investimento imputabile alla parte propriamente destinata al risparmio energetico ridotto a 19,36GJ/1000Euro (10GJ/Milione di lire) per gl interventi ex art. 8 gruppo IV. L istruttoria delle domande e relativa valutazione al fini della graduatoria sarà effettuata da un apposito Comitato tecnico amministrativo, istituito presso l Area Attività Produttive della Provincia di Napoli. Articolo 9 Ripartizione dei fondi. Sulla scorta dei fondi assegnati dalla Giunta Regionale la Provincia provvederà alla ripartizione tra i vari articoli e gruppi omogenei riducendo l ammontare a ciascuno di essi destinato proporzionalmente all effettiva assegnazione ottenuta dalla Regione Campania rispetto a quanto richiesto. Tale ripartizione, per il presente bando, é fissata nelle seguenti percentuali da calcolarsi sul fondo che la Regione Campania assegnerà congiuntamente ad eventuali somme risultanti da economie degli anni precedenti: 1) Per interventi di cui all art. 13 legge 10/91 30%; 2) Per interventi di cui all art. 10 legge 10/91 30%; 3) Per interventi di cui all art. 8 legge 10/91 40% a sua volta così ripartito in base ai gruppi omogenei: a) GRUPPO OMOGENEO I 20%; Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 60 del 02 dicembre 2002 4 / 6

b) GRUPPO OMOGENEO II 30%; c) GRUPPO OMOGENEO III 10%; d) GRUPPO OMOGENEO IV 40%. Giunta Regionale della Campania I fondi concessi e non utilizzati in tutto o in parte, per ciascun intervento ammesso al finanziamento, sono destinati agli interventi seguenti in ciascuna graduatoria ed esclusi dalla concessione. Qualora non sussistono istanze in graduatoria, si provvederà con apposito provvedimento a destinare i fondi recuperati ad altro articolo e ad altro gruppo omogeneo. Articolo 10 Priorità. Nella formulazione delle graduatorie saranno osservate le seguenti priorità a) gli interventi ex art. 8 legge n. 10/1991 che presuppongono l utilizzo di energia rinnovabile; b) a parità di indice di valutazione per ciascun gruppo omogeneo per interventi che facciano ricorso a tecnologie innovative; c) a parità di indice di valutazione per ciascun articolo e gruppo omogeneo, l ordine della graduatoria terrà conto della cronologia di presentazione della domanda. Articolo 11 Concessione dei contributi. Per la concessione dei contributi saranno utilizzati, fino alla concorrenza, i fondi assegnati dalla Regione Campania con la deliberazione di ripartizione, nonché le eventuali economie relative ad annualità precedenti. Articolo 12 Erogazione. L erogazione dei contributi avverrà di regola ad opera compiuta e funzionale dietro presentazione di fatture quietanza per l intero importo della somma ammessa al contributo. Gli aventi diritto al contributo dovranno produrre idonea documentazione in carta semplice: a) documentazione di spesa; b) dichiarazione di possesso delle autorizzazioni prescritte; c) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.I. vigente per imprese e società; d) certificato di iscrizione all Albo delle imprese artigiane per gli artigiani o all Albo delle imprese-agricole per gli imprenditori agricoli; e) idonea documentazione attestante che le spese per opere ed impianti oggetto del contributo provinciale non hanno goduto ne saranno oggetto di richiesta di analoghe agevolazioni concesse dallo Stato od altri Enti Pubblici; f) qualsiasi altra documentazione che l Ente prescriva in via generale o per singoli casi. Possono, a richiesta dell interessato, essere concesse anticipazioni nei limiti e con le modalità fissate dall apposito decreto del Ministero Attività Produttive al sensi dell art. 18 della legge n. 10/1991, e comunque a presentazione di fatture o stati di avanzamento. Articolo 13 Revoca dei contributi. La Provincia provvede alla revoca di concessione del contributo qualora il beneficiarlo non documenti l inizio dei lavori entro 90 giorni dalla data della comunicazione fattagli dall Ente (farà fede la data del timbro postale apposta sull A.R.) ed il completamento dell intervento entro 180 giorni dalla notifica di concessione del contributo, salvo proroga di tale termine, per comprovati motivi a seguito di istanza presentata dall interessato. Articolo 14 Verifiche e controlli. Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 60 del 02 dicembre 2002 5 / 6

La Provincia di Napoli si riserva di accertare l effettiva realizzazione dell intervento in conformità al progetto proposto mediante collaudo tecnico e funzionale di opere e impianti, con oneri a carico del beneficiarlo dei contributi. Inoltre si riserva di accertare l effettivo conseguimento del risparmio energetico ipotizzato mediante idonei strumenti di verifica. La Giunta Provinciale, su proposta dell Assessore all Industria da formulare entro 60 giorni dall approvazione delle graduatorie, stabilirà il metodo da seguire per le verifiche e controlli, al sensi del comma 7, art 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. In caso di esito negativo si provvederà alla revoca, totale o parziale, dei contributi concessi e al recupero degli importi già erogati con le modalità di cui al comma 7, art. 9 legge 9 gennaio 1991, n. 10. Articolo 15 Norma transitoria e finale. Fuori dalle ipotesi di cui all art.4 ed in considerazione del trasferimento di competenze in materia di legge 10/91 tra Regione Campania e Provincia, avvenuto con delibera di Giunta Regionale - n. 4066 del 7/9/01, saranno valutate le istanze presentate a questa Amministrazione nel periodo dal 7/9/01 fino alla data di pubblicazione del presente bando, previa eventuale integrazione. Napoli, 19/11/2002 Il Dirigente Coordinatore Dott. Gennaro Pollice Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 60 del 02 dicembre 2002 6 / 6