Mantenimento degli incentivi in conto energia Casi particolari: potenziamenti e accumuli Francesco De Mango Solarexpo 9 aprile 2015
Introduzione Le disposizioni del quinto Conto Energia, unitamente a quelle dei precedenti Decreti, hanno cessato di applicarsi il 6 Luglio 2013*, decorsi trenta giorni dalla data di raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi pari a 6,7 miliardi di euro. Le tariffe incentivanti sono state riconosciute dal GSE in base alle disposizioni stabilite dai Decreti Ministeriali di riferimento, integrate da ulteriori Leggi e Delibere AEEG, anche meglio dettagliate dalle Guide, Regole Applicative/Tecniche e News pubblicate nel tempo dal GSE. Durante il periodo di incentivazione previsto dal Conto Energia vi è l opportunità di eseguire da parte del Soggetto Responsabile modifiche tecniche sull impianto fotovoltaico nel rispetto delle disposizioni normative e delle regole contenute all interno del documento «Regole per il mantenimento degli incentivi in conto energia». Rientrano tra le modifiche tecniche anche i potenziamenti degli impianti fotovoltaici incentivati e l installazione di sistemi di accumulo integrati. (*) Al netto degli impianti che realizzati in aree colpite dal sisma Emilia o interessate da eventi calamitosi possono rientrare nelle Proroghe introdotte dalla Legge 147/ 2014 (Legge di Stabilità 2014), - 2 -
Contesto normativo e regolatorio di riferimento Le regole per la realizzazione di interventi di potenziamento su impianti incentivati sono state introdotte dal GSE con la News del 13 giugno 2013 e con la prossima pubblicazione del documento Regole per il mantenimento degli incentivi in conto energia. L installazione di sistemi di accumulo segue un apposito dettato normativo introdotto dall Autorità per l energia elettrica il gas e il servizio idrico (AEEGSI) con la Delibera 574/2014/R/eel, la Delibera 642/2014/R/eel e le Regole tecniche per l integrazione dei sistemi di accumulo negli impianti gestiti dal GSE. La Delibera 595/2014/R/eel regola il servizio di misura dell energia elettrica prodotta. Per tutti gli interventi di modifica tecnica con impatto sulla connessione alla rete è necessario prestare riferimento alle norme CEI 0-16 e CEI 0-21, in particolare le recenti varianti hanno definito gli schemi di connessione alla rete dei sistemi di accumulo. La legge 114/2014 che definisce le tariffe a copertura degli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno. - 3 -
Criteri generali sugli impianti fotovoltaici incentivati Il punto di connessione dell impianto alla Rete elettrica, identificato con un codice POD, deve essere unico e non condiviso con altri impianti fotovoltaici incentivati per tutta la durata del periodo di incentivazione, pena la decadenza dal diritto a percepire gli incentivi per tutti gli impianti. È possibile ridurre, in via definitiva o anche temporanea, la potenza nominale dell impianto incentivata e contrattualizzata dal GSE. Si ipotizza l introduzione di eventuali e congrue franchigie per impianti domestici di potenza inferiore 6 kw nei casi in cui si necessiti la sostituzione dei componenti d impianto. Qualunque modifica sul punto di connessione dell impianto deve essere debitamente comunicata al GSE, ivi inclusa l istallazione di sistemi di accumulo dell energia integrati all impianto. - 4 -
Interventi di potenziamento di impianti incentivati Il potenziamento è un intervento tecnologico, realizzato nel rispetto dei requisiti e in conformità alle disposizioni normative, eseguito su un impianto entrato in esercizio consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di una o più stringhe di moduli fotovoltaici e dei relativi inverter in modo da consentire una produzione aggiuntiva dell'impianto medesimo. Ricadono in tali casistiche anche gli interventi di potenziamento di impianti fotovoltaici che non richiedono l accesso ai meccanismi di incentivazione, da realizzarsi sul medesimo punto di connessione alla rete di un impianto fotovoltaico già incentivato. Il GSE, nella news del 13 giugno 2013, ha stabilito una serie di regole e prescrizioni alle quali il Soggetto Responsabile deve attenersi per poter collegare, sul medesimo codice POD di un impianto incentivato, una nuova porzione di impianto. Nel caso di realizzazione sullo stesso punto di connessione di un impianto alimentato da fonte diversa dal fotovoltaico si tratta di un nuovo impianto di produzione che non rientra nella presente procedura ed è pertanto necessario far riferimento alla normativa e alla regolazione relativa in funzione della tipologia di impianto. Per impianti realizzati a terra su area agricola, nel caso in cui venisse realizzato il potenziamento è necessario verificare il rispetto delle limitazioni imposte dal D.M. 28/2011. - 5 -
Interventi di potenziamento di impianti incentivati E possibile realizzare interventi che comportino adeguamenti della potenza in immissione sul punto di connessione alla rete di impianti incentivati, senza variare la potenza incentivata dell impianto preesistente rispettando le seguenti condizioni: l impianto oggetto di potenziamento non incentivato deve essere dotato di idonee apparecchiature di misura che permettano di rilevare, separatamente, l energia elettrica prodotta dalla porzione di impianto incentivato e quella prodotta dalla porzione aggiuntiva, non incentivata. Nel caso in cui, prima di tale intervento, sia presente sull impianto incentivato il solo contatore di scambio con la rete elettrica, si richiede l installazione di un appositi contatori di produzione al fine di assicurare che, su ogni porzione d impianto, sia possibile effettuare la misurazione separata dell energia prodotta incentivata e di quella non incentivata; la registrazione sul portale GAUDÌ dell impianto oggetto di potenziamento non incentivato dovrà essere aggiornata. - 6 -
Interventi di potenziamento di impianti incentivati L impianto oggetto di potenziamento deve essere censito sul sistema informativo GAUDÌ attraverso la creazione: a) di una nuova sezione d impianto e nuova unità di produzione, afferenti al codice CENSIMP dell impianto potenziato, qualora l impianto prima dell intervento di potenziamento fosse costituito esclusivamente da una sezione incentivata in Tariffa Onnicomprensiva in quarto o quinto Conto Energia. È in questo caso possibile accedere ai meccanismi di ritiro dedicato (RID) e scambio sul posto (SSP) per la porzione aggiuntiva. b) di una nuova sezione d impianto, afferente al codice CENSIMP dell impianto potenziato, qualora l impianto prima dell intervento di potenziamento fosse costituito da sezioni incentivate con meccanismi differenti dalla Tariffa Onnicomprensiva in quarto o quinto Conto Energia. È in questo caso necessario richiedere l adeguamento della potenza per la convenzione di RID e SSP. - 7 -
Comunicazione al GSE di intervento di potenziamento di impianti incentivati Il Soggetto Responsabile che intende realizzare un potenziamento di un impianto incentivato è tenuto ad inviare al GSE stesso un apposita comunicazione d inizio installazione allegando copia di un proprio documento d identità in corso di validità, redatta utilizzando il modello disponibile in allegato alla Regole. Entro 30 giorni dalla data di attivazione delle apparecchiature di misura installate/ sostituite a seguito dell intervento ovvero dalla data di primo parallelo con la rete elettrica del potenziamento (se più recente della data di attivazione) il Soggetto Responsabile è tenuto ad inviare la comunicazione di fine installazione del potenziamento. - 8 -
Comunicazione al GSE di intervento di potenziamento di impianti incentivati Alla comunicazione di fine installazione deve essere allegata la seguente documentazione: copia di un proprio documento d identità in corso di validità; attestazione GAUDÌ riportante il codice CENSIMP riportante la nuova sezione di impianto relativa all intervento di potenziamento realizzato; planimetria as-built dell impianto con indicazione della porzione di impianto incentivata e della porzione di impianto non incentivata; schema elettrico unifilare as-built dettagliato dell impianto certificato di attribuzione della partita iva e/o la visura camerale come previsto dalla Circolare delle Entrate 46/E del 19 luglio 2007 qualora l impianto, a seguito del potenziamento, superi i 20 kw. certificati di taratura/verbali di attivazione delle apparecchiature di misura eventualmente installate. attestazione dell avvenuto pagamento del contributo a copertura dei costi di istruttoria, ai sensi del DM 24 dicembre 2014. La presentazione della comunicazione di fine installazione presuppone la corretta registrazione su GAUDÌ del potenziamento e il conseguente rilascio dell attestazione dal portale di Terna. - 9 -
Comunicazione al GSE di intervento di potenziamento di impianti incentivati Il GSE valuta la comunicazione di fine installazione entro 90 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione. In caso di esito positivo, il GSE ne informa il Soggetto Responsabile attraverso comunicazione che costituisce un addendum unilaterale alla convenzione, ove esistente, stipulata tra Soggetto Responsabile e lo stesso GSE. In caso di esito negativo, il GSE comunica al Soggetto Responsabile i motivi per cui il GSE intende sospendere l impianto dal diritto a percepire gli incentivi e/o i prezzi minimi garantiti e concede al Soggetto Responsabile un termine di dieci giorni per l invio di eventuali osservazioni, ai sensi dell art. 10 della Legge 241/1990. - 10 -
Comunicazione al GSE di intervento di potenziamento di impianti incentivati Le comunicazioni devono essere inviate: a mezzo posta elettronica certificata (all indirizzo info@pec.gse.it); a mezzo posta elettronica ordinaria (all indirizzo gestione.esercizioftv@gse.it); a mezzo posta raccomandata A/R (all indirizzo Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. viale Maresciallo Pilsudski, 92 00197 Roma). il prefisso: "FTV (per impianti fotovoltaici incentivati), il numero identificativo (numero pratica) dell'impianto, Inserendo nell oggetto la dicitura POTENZIAMENTO NON INCENTIVATO e indicando il codice CENSIMP e il codice POD. Differenti e ulteriori modalità di comunicazione (inizio/ fine installazione e richiesta di valutazione preventiva) per il tramite eventualmente di un portale informatico, saranno rese note dal GSE con successive disposizioni. - 11 -
Installazione dei sistemi di accumulo su impianti fotovoltaici gestiti dal GSE La delibera 642/2014/R/eel definisce un sistema di accumulo come un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo). Non rientrano i sistemi utilizzati in condizioni di emergenza che, pertanto, entrano in funzione solo in corrispondenza dell interruzione dell alimentazione dalla rete elettrica per cause indipendenti dalla volontà del soggetto che ne ha la disponibilità. Il CEI ha evidenziato nelle Varianti alla Norma CEI 0-16 e alla Norma CEI 0-21 le diverse modalità di configurazioni secondo cui possono essere installati i sistemi di accumulo: Configurazione 1 : Lato produzione monodirezionale Configurazione 2: Lato produzione bidirezionale Configurazione 3: Post produzione bidirezionale - 12 -
Installazione dei sistemi di accumulo su impianti fotovoltaici gestiti dal GSE Il GSE ha pubblicato l 8 aprile 2015 le Regole per l installazione dei sistemi di accumulo relative all erogazione degli incentivi per tener conto dell integrazione di sistemi di accumulo di energia elettrica con impianti di produzione in particolare: dei requisiti per il mantenimento dei benefici riconosciuti agli impianti di produzione; degli algoritmi utilizzati per la quantificazione dell energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti di produzione; delle modalità di erogazione, sia in acconto sia a conguaglio, dei benefici riconosciuti agli impianti di produzione integrati con i sistemi di accumulo. L AEEGSI ha approvato i flussi informativi per l acquisizione dei dati di misura necessari per l integrazione di sistemi di accumulo in impianti di produzione, trasmessi dal GSE, in adempimento all'articolo 10, comma 3 della deliberazione 574/2014/R/eel. Nel caso di impianti di produzione integrati a un sistema di accumulo, l'impresa distributrice sarà tenuta a trasmettere i dati, per ogni regime commerciale e di incentivazione. - 13 -
Installazione dei sistemi di accumulo su impianti fotovoltaici gestiti dal GSE È possibile installare sistemi di accumulo su impianti fotovoltaici incentivati in accordo alle seguenti condizioni: rispetto delle disposizioni per l erogazione del servizio di connessione, trasmissione, distribuzione, misura e dispacciamento dell energia elettrica previste dalla delibera 574/2014/R/eel, e delle norme CEI di riferimento; rispetto delle previsioni del Testo Integrato Connessioni Attive (TICA), ivi inclusa l aggiornamento dell anagrafica sul sistema GAUDÌ dell impianto di produzione già connesso e attivato. corretta installazione ed avvenuta attivazione (della telelettura) delle idonee apparecchiature di misura atte a quantificare l energia prodotta, immessa in rete nonché quella assorbita e rilasciata dal sistema di accumulo, come certificato dai gestori di rete. Per gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kw in scambio sul posto che accedono agli incentivi di cui ai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 l installazione di sistemi di accumulo, non è operativamente compatibile con l erogazione degli incentivi. - 14 -
Installazione dei sistemi di accumulo su impianti fotovoltaici gestiti dal GSE Ulteriori disposizioni inerenti l erogazione del servizio di misura, per il responsabile dell installazione e manutenzione delle predette apparecchiature, in presenza di sistemi di accumulo: nei casi di sistemi di accumulo lato produzione, qualora le apparecchiature di misura dell energia elettrica prodotta siano caratterizzate da misuratori monodirezionali, entro la data di entrata in esercizio del sistema di accumulo, è necessaria la sostituzione con apparecchiature di misura bidirezionali conformi all articolo 6 dell Allegato A bis alla deliberazione 88/07 e s.m.i.; nei casi di sistemi di accumulo post-produzione, per i soli impianti di produzione che accedono alle tariffe onnicomprensive e/o che beneficiano dei prezzi minimi garantiti, entro la data di entrata in esercizio del sistema di accumulo, è necessaria l installazione di apparecchiature di misura dell energia elettrica assorbita e rilasciata dal sistema di accumulo bidirezionali e, qualora non fossero presenti, all installazione di apparecchiature di misura dell energia prodotta, conformi all articolo 6 dell Allegato A bis alla deliberazione 88/07 e s.m.i. - 15 -
Comunicazione al GSE dell installazione di sistemi di accumulo Il Soggetto Responsabile che intende installare un sistema di accumulo su un impianto di produzione gestito dal GSE è tenuto ad inviare al GSE stesso un apposita comunicazione d inizio installazione allegando copia di un proprio documento d identità in corso di validità, redatta utilizzando il modello disponibile in allegato alla Regole. Entro 30 giorni dalla data di attivazione delle apparecchiature di misura installate/ sostituite a seguito dell intervento ovvero dalla data di primo parallelo con la rete elettrica del sistema di accumulo (se più recente della data di attivazione) il Soggetto Responsabile è tenuto ad inviare la comunicazione di fine installazione di sistemi di accumulo. Laddove il Soggetto Responsabile intenda installare un sistema di accumulo lato produzione bidirezionale (Configurazione 2) il GSE, a seguito della ricezione della comunicazione di inizio installazione, sospende l efficacia delle convenzioni in essere sino alla data di conclusione del procedimento nell ambito del quale è valutata la conformità dell intervento alle presenti Regole Tecniche e la sussistenza dei requisiti per il mantenimento dei benefici riconosciuti all impianto presso il quale il sistema è stato installato. - 16 -
Comunicazione al GSE dell installazione di sistemi di accumulo Alla comunicazione di fine installazione deve essere allegata la seguente documentazione: copia di un proprio documento d identità in corso di validità; attestazione GAUDÌ riportante il codice CENSIMP; certificati di taratura/verbali di attivazione delle apparecchiature di misura eventualmente installate. copia del progetto definitivo del sistema di accumulo firmata da tecnico abilitato; corredata da: relazione tecnica dell impianto; schema elettrico unifilare as-built dell impianto, redatto ai sensi delle norme tecniche CEI, recante, in particolare, le caratteristiche e l esatta inserzione/posizione dei sistemi di accumulo installati e delle apparecchiature di misura (AdM) eventualmente installate e l indicazione del codice sezione GAUDÌ a cui il sistema di accumulo è connesso; attestazione dell avvenuto pagamento del contributo a copertura dei costi di istruttoria, ai sensi del DM 24 dicembre 2014. La presentazione della comunicazione di fine installazione presuppone la corretta registrazione su GAUDÌ del sistema di accumulo e il conseguente rilascio dell attestazione dal portale di Terna. - 17 -
Comunicazione al GSE dell installazione di sistemi di accumulo: istruttoria del GSE Il GSE valuta la comunicazione di fine installazione entro 90 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione. In caso di esito positivo, il GSE ne informa il Soggetto Responsabile attraverso comunicazione che costituisce un addendum unilaterale alla convenzione, ove esistente, stipulata tra Soggetto Responsabile e lo stesso GSE. Nell ambito del provvedimento sono resi noti anche i nuovi algoritmi che verranno utilizzati per la quantificazione dell energia elettrica che ha diritto agli incentivi e/o ai prezzi minimi garantiti a decorrere dalla data di attivazione delle apparecchiature di misura ovvero dalla data di primo parallelo con la rete elettrica del sistema di accumulo (se più recente). In caso di esito negativo, il GSE comunica al Soggetto Responsabile i motivi per cui il GSE intende sospendere l impianto dal diritto a percepire gli incentivi e/o le garanzie d origine e/o i prezzi minimi garantiti e concede al Soggetto Responsabile un termine di dieci giorni per l invio di eventuali osservazioni, ai sensi dell art. 10 della Legge 241/1990. - 18 -
Comunicazione al GSE dell installazione di sistemi di accumulo: valutazione preventiva del progetto Il Soggetto Responsabile può richiedere una valutazione preventiva prima dell installazione del sistema di accumulo. Alla richiesta di valutazione preventiva del progetto, completa di data e firma del Soggetto Responsabile dell impianto e redatta secondo il modello contenuto nelle Regole del GSE, deve essere allegata la seguente documentazione: copia di un proprio documento d identità in corso di validità; copia della descrizione del progetto preliminare del sistema di accumulo firmata da tecnico abilitato, corredata da: relazione tecnica dell impianto; schema elettrico unifilare di connessione alla rete elettrica con indicazione dei servizi ausiliari di centrale e delle modalità di collegamento del sistema di accumulo; attestazione dell avvenuto pagamento del contributo a copertura dei costi di istruttoria, ai sensi del DM 24 dicembre 2014. Il GSE valuta la comunicazione di installazione del sistema di accumulo entro 60 giorni dalla ricezione. - 19 -
Comunicazione al GSE dell installazione di sistemi di accumulo Le comunicazioni devono essere inviate all indirizzo di posta elettronica info@pec.gse.it. Indicando in oggetto il prefisso: "FTV (per impianti fotovoltaici incentivati), "PMG (per impianti che beneficiano dei prezzi minimi garantiti); il numero identificativo (numero pratica) e/o il numero di convenzione RID (per gli impianti che beneficiano dei prezzi minimi garantiti) dell'impianto. la dicitura INIZIO/FINE INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI ACCUMULO o VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL PROGETTO DI SISTEMA DI ACCUMULO. Differenti e ulteriori modalità di comunicazione (inizio/ fine installazione e richiesta di valutazione preventiva) per il tramite eventualmente di un portale informatico, saranno rese note dal GSE con successive disposizioni. - 20 -
Comunicazione al GSE dell installazione di sistemi di accumulo: installazioni ante 1 Gennaio 2015 I Soggetti Responsabili di impianti di produzione incentivati dal GSE su cui sono stati effettuati interventi di modifica della configurazione impiantistica mediante installazione di sistemi di accumulo senza modificare i flussi dell energia prodotta e immessa in rete (News del GSE del 20 settembre 2014) e realizzati in data antecedente al primo gennaio 2015 sono tenuti a inviare al GSE, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle Regole Tecniche, una comunicazione attestante la fine installazione completa della documentazione allegata. Qualora il GSE dovesse accertare, nell ambito delle verifiche effettuate ai sensi dell art. 42 del Decreto Legislativo n. 28/11, la non conformità dell intervento, applicherà le sanzioni previste dal medesimo decreto, ivi inclusa la decadenza dal diritto agli incentivi e il recupero delle somme già erogate. - 21 -
Contributo a copertura dei costi di istruttoria GSE Il Soggetto Responsabile è tenuto a corrispondere al GSE, antecedentemente alla presentazione della richiesta di valutazione preventiva del progetto ovvero della comunicazione di fine installazione di sistemi di accumulo, nonché per la comunicazione di installazione di un potenziamento non incentivato, secondo quanto definito dal DM 24/12/2014, un contributo per le spese di istruttoria. il GSE renderà note sul proprio sito istituzionale le modalità operativa per poter proceder procedere al versamento di tale contributo a copertura dei costi di istruttoria. Il contributo è relativo alle modifiche impiantistiche apportate, e dipende oltre che dalla tipologia di fonte (impianti fotovoltaici o impianti FER non fotovoltaici) e dalla potenza dell impianto di produzione interessata al netto del sistema di accumulo e del potenziamento. Per gli impianti fotovoltaici il corrispettivo fisso pari a 50 euro a pratica, oltre ad un corrispettivo variabile di 2 euro a kw per i primi 20 kw e 1 euro a kw per i successivi. - 22 -
Erogazione degli incentivi a seguito dell installazione dei sistemi di accumulo Il GSE ha definito opportuni algoritmi che consentono di quantificare correttamente la sola energia elettrica prodotta e immessa in rete dall impianto che beneficia di tariffe incentivanti/ regimi commerciali speciali, mediante l utilizzo di una specifica grandezza energetica E Δ. Nelle more dell implementazione dei nuovi flussi di misura il GSE intende in via transitoria procedere a partire dal 2015, ove possibile, al riconoscimento in acconto degli incentivi e successivamente all acquisizione dei dati di misura dei sistemi di accumulo, all erogazione a conguaglio dei medesimi effettivamente spettanti. La tabella evidenzia, per ciascuna configurazione, se gli algoritmi per la quantificazione dell energia prodotta/ immessa in rete dall impianto subiranno modifiche a regime e se sono previsti acconti in via transitoria. I CE in cessione, II CE, III CE e IV CE no TFO FTV TFO FTV - IV CE e V CE Configurazione 1 Configurazione 2 Configurazione 3 NO MODIFICHE; ACCONTO/ CONGUAGLIO (ai sensi del DM 16/10/2014) NO MODIFICHE; ACCONTO/ CONGUAGLIO (ai sensi del DM 16/10/2014) SI MODIFICHE; ACCONTO/ CONGUAGLIO SI MODIFICHE; ACCONTO/ CONGUAGLIO NO MODIFICHE; ACCONTO/ CONGUAGLIO (ai sensi del DM 16/10/2014) SI MODIFICHE; ACCONTO/ CONGUAGLIO - 23 -
Comunicazioni pervenute Potenziamenti di impianti incentivati: Potenza (kw) Numerosità impianti Potenza media Aggiuntiva (kw) 1 < P < 20 653 3,63 20 < <P < 200 95 33,23 P > 200 31 340 Totale 779 21,93 La potenza totale cumulata installata a potenziamento degli impianti incentivati in Conto Energia è pari a 17 MW, dato ad oggi trascurabile. Sono, inoltre, pervenute 7 comunicazioni di installazione di sistemi di accumulo. - 24 -
Grazie per l attenzione - 25 -