CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE SUINE MANUALE DELLE PROCEDURE OPERATIVE SUI CONTROLLI RELATIVI ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE SUINE, ALLA RILEVAZIONE DEI PREZZI DI MERCATO E ALL OPERATO DEI CLASSIFICATORI (regolamento (CE) n. 1234/2007 Consiglio) Approvato con decreto n. Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura Via Tommaseo, 67-35131 PADOVA - CF 90098670277 Pagina 1 di 24
INDICE 1. CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE SUINE...3 1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI...3 1.2 DEFINIZIONI...3 1.3 SOGGETTI COINVOLTI...3 2. OBBLIGHI DELLO STABILIMENTO DI MACELLAZIONE...4 2.1. CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE SUINE...4 2.2. IDENTIFICAZIONE DELLE CARCASSE SUINE...5 2.3. PREZZI...5 2.3.1 RILEVAZIONE...5 2.3.2 COMUNICAZIONE...6 2.4. DEROGHE...6 2.5. ESENZIONE...6 3. ATTIVITA' DI CONTROLLO...6 3.1. RUOLO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO...6 3.2. ATTIVITA DI SUPERVISIONE MIPAAF E AVEPA...8 3.3. CONTROLLO AVEPA MACELLI IN DEROGA...8 4. SANZIONI...9 Allegato A1: Autorizzazione etichettatura...11 Allegato A2: Domanda esenzione...12 Allegato A3: Metodi di classificazione...13 Allegato A4: Coefficienti correttivi...14 Allegato A5: Verbale di controllo di secondo livello...15 Allegato A6: Verbale di controllo macelli in deroga...18 Allegato A7: Processo verbale...20 Pagina 2 di 25
1. CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE SUINE Il presente Manuale definisce i criteri che devono essere seguiti dall AVEPA nell attività di supervisione le attività degli organismi deputati al controllo presso le strutture di macellazione, per quanto concerne la classificazione le carcasse suine, la rilevazione dei prezzi di mercato ed il controllo sull operato dei classificatori. 1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI Viene indicata di seguito la vigente normativa di settore: - regolamento (CE) n. 1234/2007 Consiglio 22 ottobre 2007, e successive modifiche, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); - regolamento (CE) n. 1249/2008 la Commissione, 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione le carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi le medesime; - regolamento (CE) n. 853/2004 Parlamento europeo e Consiglio 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; - decreto ministeriale 12 ottobre 2012: Norme concernenti la classificazione le carcasse bovine e suine ; - circolare ministeriale n. 832 1 febbraio 2011 D.M. 8 maggio 2009 - Linee guida per la rilevazione dei prezzi di mercato le carcasse di suino ; - legge n. 96 4 giugno 2010: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza l'italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009 ; - iberazione la Giunta la Regione Veneto n. 273 5 marzo 2013 - Affidamento all Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) dei procedimenti derivati dall applicazione le disposizioni di cui al decreto ministeriale 12 ottobre 2012 Norme concernenti la classificazione le carcasse bovine e suine pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 14/12/2012. 1.2 DEFINIZIONI Carcassa di riferimento: il corpo intero suino macellato, dissanguato e svuotato intero o diviso a metà, senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma (all. V parte B regolamento (CE) 1234/2007). Stabilimento di macellazione: tutti gli stabilimenti riconosciuti ai sensi l art. 4 reg. (CE) 853/2004 muniti di bollo sanitario ai sensi l art. 5 reg. (CE) 853/2004, in combinato disposto con l allegato I, sezione I reg. (CE) 854/2004. Tali stabilimenti devono procedere alla classificazione ed all identificazione le carcasse suine da essi macellati conformemente alla tabella comunitaria così come disposto dall allegato V, parte B regolamento (CE) n. 1234/2007. Settimana di riferimento: settimana che decorre dal lunedì alla domenica. 1.3 SOGGETTI COINVOLTI L attuazione le procedure operative per il controlli sulla classificazione le carcasse suine prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali: 1. il Ministero le Politiche agricole, agroalimentari e forestali (MIPAAF), quale amministrazione competente ad emanare norme di indirizzo e di coordinamento afferenti la Pagina 3 di 25
politica agricola comunitaria e nazionale nel rispetto e nei limiti fissati dalla normativa nazionale; 2. la Regione Veneto quale amministrazione competente, insieme al MIPAAF, sulla corretta attuazione le operazioni di classificazione e di rilevazione dei prezzi le carcasse suine da parte dei responsabili degli stabilimenti; 3. gli Istituti Parma qualità (IPQ) e Nord Est qualità (INEQ) quali organismi egati a svolgere compiti di controllo presso le strutture di macellazione obbligate a classificare e rilevare i prezzi di mercato le carcasse suine secondo le modalità previste dall art. 24 regolamento (CE) n. 1249/2008, e sulla base le indicazioni contenute nel «Manuale sulle procedure operative e controllo l attività di classificazione le carcasse suine» MiPAAF, 4. l Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), la quale agisce su convenzione con la Regione Veneto come stabilito dalla iberazione la Giunta la Regione Veneto n. 273 5 marzo 2013. 2. OBBLIGHI DELLO STABILIMENTO DI MACELLAZIONE 2.1. CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE SUINE Gli stabilimenti di macellazione riconosciuti ai sensi pacchetto igiene sono obbligati a classificare avvalendosi di esperti classificatori in possesso di abilitazione e di tesserino rilasciato dal MIPAAF. La classificazione, oltre alla identificazione ed alla pesatura di una carcassa hanno luogo entro quarantacinque minuti dalla giugulazione l animale. La classificazione che avviene attraverso la misurazione fisica tenore di carne magra le carcasse deve essere effettuata, al momento la pesata, secondo i metodi descritti nell allegato 8, per determinare l appartenenza alle classi commerciali previste dall allegato V, parte B, punto II regolamento (CE) n. 1234/2007, di seguito riportate: CLASSE DI CARNOSITA E CARNE MAGRA STIMATA IN PERCENTUALE DEL PESO DELLA CARCASSA 55 o più U 50 fino a meno di 55 R 45 fino a meno di 50 O 40 fino a meno di 45 P meno di 40 La classe S, con percentuale di carne magra maggiore o uguale al 60%, è utilizzata per la categoria di carcasse di suini di peso pari o inferiore a 110,0 kg. La tabella comunitaria di classificazione le carcasse suine si applica esclusivamente ai suini diversi da quelli utilizzati per la riproduzione come previsto dall art 42 reg (CE) 1234/2007. Categoria l animale: le categorie dei suini si distinguono in base al peso carcassa in Pesante (Heavy=H) qualora il peso alla macellazione sia compreso tra i 110,10 kg e i 155,00 kg ed in Leggero (Light=L) nel caso di peso alla macellazione compreso tra i 70,00 kg e i 110,00 kg. Con decisione la Commissione 468/2001/CE l'8 giugno 2001 relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione le carcasse di suino in Italia sono stati autorizzati 2 strumenti di classificazione: Fat-O-Meater (FOM) ed Hennessy Grading Probe (HGP). Il principio di funzionamento dei due strumenti si basa sulla misura lo spessore grasso di copertura dorsale e muscolo Pagina 4 di 25
Longissimo dorso (lombo), nel medesimo punto di repere, a livello la mezzena sinistra e, cioè, a 8 cm dalla linea mediana (fenditura) tra la terzultima e la quartultima costola. La combinazione le due misure rilevate, nelle equazioni di seguito descritte, permette la determinazione la percentuale di carne magra la carcassa. Le descrizioni tecniche e di funzionamento di Fat-O-Meater (FOM) e di Hennessy Grading Probe (HGP) sono riportate nell allegato A3. 2.2. IDENTIFICAZIONE DELLE CARCASSE SUINE Dopo la classificazione le carcasse sono marcate con lettere maiuscole indicanti la categoria di peso alla macellazione (H=heavy, pesante o L=light, leggero) e la classe di carnosità (E, U, R, O, P e S) o, in alternativa, con la lettera indicante la categoria di peso seguita dalla percentuale di carne magra. La marcatura deve essere effettuata sulla cotenna a livello la zampa posteriore o prosciutto, mediante inchiostro atossico, inebile e termoresistente. Le lettere o le cifre devono essere ben visibili ed avere un altezza di almeno 2 cm. Previa un opportuna autorizzazione ministeriale la cui richiesta deve essere inoltrata al MIPAAF mediante l apposito molo riportato nell allegato A1 l identificazione può essere effettuata, anche tramite l apposizione di un etichetta resistente a lacerazioni ed a manomissioni, o mediante altri sistemi di identificazione. 2.3. PREZZI 2.3.1 RILEVAZIONE I responsabili degli stabilimenti, ad eccezione di quelli che operano per conto terzi, provvedono alla rilevazione dei prezzi di mercato le carcasse suine classificate a termini la tabella comunitaria, nel rispetto la normativa vigente. Il prezzo da rilevare, espresso in /100 Kg,è quello riferito alla carcassa di riferimento fredda pagato ai fornitori, franco macello, per le carcasse classificate e pesate, al netto l imposta sul valore aggiunto. In Italia la definizione di carcassa di riferimento, definita ai sensi l allegato V, parte B reg. (CE) 1234/2007, ed integrata dalla Decisione la Commissione 2001/468/CE, deve essere presentata al momento la pesata e la classificazione come il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà, senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, i rognoni e il diaframma ma con la sugna. Al fine di fissare i prezzi le carcasse di suini secondo criteri comparabili basati su peso morto la carcassa fredda standard e sulla percentuale di carne magra, il peso a caldo la carcassa, così come definita all art. 14, comma 1, è calcolato applicando l equazione e i coefficienti correttivi DM 12 ottobre 2012 riportati nell allegato A4. Il peso a freddo è ottenuto detraendo il 2% peso a caldo la carcassa, misurato entro i primi 45 minuti dalla giugulazione l animale. Se il periodo di 45 minuti viene superato, la detrazione 2% deve essere diminuita lo 0,1% per ogni quarto d ora supplementare di ritardo. Al prezzo rilevato si dovranno aggiungere i costi di trasporto e di eventuale intermediazione, qualora gli animali macellati non siano stati forniti direttamente dal produttore, nonché l ammontare di eventuali premi riconosciuti dal macello ai produttori. Le categorie di animali e le classi commerciali oggetto la rilevazione sono: 1. Suini leggeri (carcasse di peso compreso tra 70 e 110 kg); 2. Suini pesanti (carcasse di peso compreso tra 110,1 e 155 kg); 3. classi commerciali: E; U; R; O; P Pagina 5 di 25
2.3.2 COMUNICAZIONE La comunicazione dei prezzi medi rilevati, suddivisi per categorie di suino leggero e pesante, è fornita dai responsabili degli stabilimenti esclusivamente a mezzo portale www.impresa.gov.it e, solo eccezionalmente, a mezzo posta elettronica all indirizzo «prezzicarcasse@mpaaf.gov.it». Le comunicazioni devono essere effettuate entro e non oltre le ore 13 martedì successivo alla settimana di riferimento (che decorre dal lunedì alla domenica). La medesima comunicazione è inviata anche alla Camera di Commercio competente per territorio. Le categorie di animali e le classi commerciali oggetto la comunicazione dei prezzi medi e le quantità sono: 1. Suini leggeri L (carcasse di peso compreso tra 70 e 110 kg); classe E 2. Suini pesanti H (carcasse di peso compreso tra 110,1 e 155 kg) classe R 2.4. DEROGHE Gli stabilimenti che macellano, in media annuale, da 11 a 200 suini alla settimana, con esclusione dei macelli circuito DOP/IGP obbligati, possono ottenere una deroga dall obbligo la classificazione previa apposita richiesta, da redigere sulla base molo riportato all allegato A2. Nel caso in cui il macello non superi la media di riferimento ma non richieda la deroga al Ministero, oppure non venga da quest ultimo concessa, è obbligato ad effettuare la classificazione. 2.5. ESENZIONE Gli stabilimenti che macellano, in media annuale, fino a 10 suini alla settimana, sono esentati dall obbligo di applicazione la tabella comunitaria di classificazione le carcasse, con esclusione dei macelli circuito DOP/IGP obbligati. Sono inoltre esentati gli stabilimenti in cui i suini nascono, sono allevati, macellati e sezionati nell ambito la stessa impresa. 3. ATTIVITA' DI CONTROLLO Nella Regione Veneto la competenza sulla corretta attuazione le operazioni di classificazione e di rilevazione dei prezzi le carcasse suine è in capo al Ministero e all AVEPA opportunamente egata con la DGR 273 5 marzo 2013. 3.1. RUOLO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO Come previsto dal decreto ministeriale 12 ottobre 2012, i controlli di primo livello sono egati agli Istituti Parma qualità (IPQ) e Nord Est qualità (INEQ), senza preavviso, al fine di accertare le operazioni di classificazione le carcasse suine, l operato dei classificatori, e la rilevazione dei prezzi di mercato da parte dei responsabili degli stabilimenti. La frequenza dei controlli deve essere di almeno: - due volte per trimestre, su un numero non inferiore a 60 carcasse, in tutti gli stabilimenti che, in media annuale, macellano più di 200 suini per settimana; - una volta a semestre, su un numero fino a 60 carcasse, in tutti gli stabilimenti che, in media annuale macellano fino a 200 suini per settimana, e non titolari di un decreto di deroga, o esentati, dalla classificazione; L'attività di controllo l IPQ e l INEQ è quindi espletata nei confronti di tutte le imprese di macellazione che sono obbligate alla classificazione le carcasse suine (sia per superamento limite 200 capi/settimana sia per mancata richiesta di deroga al MIPAAF motivata dall adesione al circuito DOP Prosciutto San Daniele o DOP Prosciutto di Parma ) e prevede la compilazione di un verbale di controllo, approvato dal MIPAAF e definito in collaborazione con gli Istituti, nel quale sono previste le seguenti verifiche: Pagina 6 di 25
1) controllo tesserino di abilitazione classificatore: le aziende di macellazione devono avvalersi di tecnici abilitati dal MIPAAF, a cui vengono rilasciati, dopo apposito corso ed esame finale, un diploma e un tesserino di riconoscimento così come disposto dal DM 12 ottobre 2012 Abilitazione dei classificatori di carcasse suine. Il personale preposto al controllo dovrà verificare il possesso tesserino, l'identità tecnico valutatore e l annotazione sull apposito registro l'identità l'operatore che ha eseguito la classificazione (n. tesserino e orario e/o riferimento alla partita). 2) verifica dei certificati di taratura le bilance in dotazione al macello: ai fini la classificazione le carcasse suine è fondamentale per il personale preposto al controllo, la verifica corretto funzionamento le bilance, sia in entrata al macello sia sulla linea di macellazione, tramite il riscontro dei certificati di taratura le stesse. 3) controllo l avvenuta verifica la taratura lo strumento: gli strumenti di classificazione autorizzati per l'italia (Fat-O-Meater e Hennessy Grading Probe) sono dotati di un sistema di verifica di taratura e funzionamento (test block). Il test block è dotato di una scanalatura che simula uno spessore di grasso e uno spessore di carne pertanto facendo scorrere la sonda di lettura lungo la scanalatura, in modo tale che vi aderisca perfettamente, si ottiene un risultato di percentuale di carne magra che attesta il corretto funzionamento lo strumento. Secondo quanto previsto dalla procedure di classificazione, l'operatore deve tenere una registrazione (data, ora, numero tesserino ed eventuali note) le verifiche di taratura (con utilizzazione test block) sia ad inizio lavorazione (mattino) che dopo la pausa pranzo. Vanno eseguiti riscontri a campione sulla effettiva conforme e completa registrazione pregressa le verifiche acquisite nell intervallo tra quella corrente e la precedente sessione di controllo. 4) verifica cronometrica tempo intercorrente tra giugulazione e pesatura carcassa: l'organismo di controllo deve verificare - ogni qual volta ne ha la possibilità materiale nell ambito di ogni sessione - il tempo effettivamente intercorrente tra la giugulazione suino e la pesatura la corrispondente carcassa calda, scegliendo a caso 10 soggetti e registrando idonee rilevazioni cronometriche. 5) verifica la corretta presentazione la carcassa alla pesa: viene verificata la presentazione la carcassa, individuando gli elementi non standard e verificando che il peso caldo sia opportunamente revisionato con i coefficienti di correzione riportati nella tabella di cui all allegato A4. 6) verifica corretto uso lo strumento di classificazione viene verificato che: 1. la misurazione sia stata eseguita sulla mezzena sinistra; 2. il punto di misura sia posto tra la 3^ e 4-ultima costa ad una distanza di 8 cm dalla linea mediana ; 3. la misurazione sia perpendicolare rispetto alla mezzena, e parallela rispetto al piano; 7) verifica la identificazione la carcassa (marchiatura o etichettatura): subito dopo la classificazione, le carcasse devono essere marcate con lettere maiuscole indicanti la categoria di peso (H=heavy, pesante o L=light, leggero) e la classe di carnosità (E, U, R, O, P) o, in alternativa, con la lettera indicante la categoria di peso seguita dalla percentuale di carne magra. Pertanto, l'organismo di controllo deve verificare la conforme esecuzione la marchiatura (ovvero l etichettatura alternativa) riscontrando, a livello la coscia, la presenza di entrambe le codifiche prescritte la dimensione minima e l eventuale autorizzazione MIPAAF all identificazione mediante etichettatura; 8) verifica la corretta applicazione la formula di calcolo per la determinazione peso freddo la carcassa di riferimento: l applicazione la formula viene verificata su una intera partita, per ogni capo la quale devono essere disponibili il peso caldo (con sugna) e il peso freddo la carcassa di riferimento, oltre ai dati di classificazione relativi agli spessori corrispondenti. Pagina 7 di 25
9) rilevazione dei prezzi: le procedure che i responsabili le strutture di macellazione devono effettuare in ordine alla rilevazione dei prezzi di mercato sono originariamente contenute nella Circolare n. 832 1 febbraio 2011 concernente D.M. 8 maggio 2009. Linee guida per la rilevazione dei prezzi di mercato le carcasse di suino. che, tra l altro, oltre alle istruzioni per la trasmissione, dispone che i soggetti che effettuano la rilevazione dei prezzi devono compilare e tenere a disposizione degli organi di controllo, un riepilogo settimanale le macellazioni, con relativa documentazione fiscale o di altro tipo dalla quale risultino sia la classificazione che i prezzi rilevati. 10) verifica l avvenuta trasmissione dei prezzi al MIPAAF: l organo di controllo deve accertare la data di trasmissione dei prezzi la settimana di riferimento oggetto di controllo che deve essere effettuata tramite il portale www.impresa.gov.it entro le ore 13.00 martedì successivo alla settimana di riferimento. Al sopralluogo le carcasse da controllare devono essere almeno 60; il controllore durante la verifica deve compilare il verbale di controllo adottato dagli Istituti che prevede la segnalazione le non conformità in particolare per quanto concerne la classificazione e la rilevazione dei prezzi di mercato. Il verbale di controllo viene redatto in due copie, le quali una è consegnata al responsabile macello ed una è conservata dall organismo di controllo i quali curano periodicamente la trasmissione al MIPAAF dei verbali o dei prospetti riepilogativi dei controlli entro il mese successivo al trimestre o semestre di riferimento e comunque non oltre il 15 gennaio l anno successivo. I verbali che riportano le difformità alla normativa vigente devono essere inviati in copia anche all AVEPA Sede centrale Area tecnica competitività imprese entro 30 giorni dalla data di sopralluogo. 3.2. ATTIVITA DI SUPERVISIONE MIPAAF E AVEPA Ai sensi art. 24, c. 4 reg. CE 1249/2008, se l organismo di controllo non dipende da un amministrazione pubblica, i controlli di primo livello devono essere eseguiti sotto la supervisione fisica di un organismo pubblico, da effettuarsi almeno una volta all anno nelle stesse condizioni. Visto che le funzioni di controllo sono egate in Italia a due soggetti privati, INEQ e IPQ, il MIPAAF, di concerto con l AVEPA, effettua almeno una supervisione per Istituto sulle attività di controllo comprendenti anche prove individuali nei confronti degli esperti classificatori, come previsto dall art 19 c. 7 DM 12 ottobre 2012. Tale verifica può essere effettuata direttamente dall AVEPA la quale deve previamente informare il MIPAAF. La supervisione consiste nell accertare che tutti i punti previsti nel verbale di sopralluogo, con particolare riguardo a quelli per le quali sono previste sanzioni amministrative ai sensi l art 27 la legge 4 giugno 2010, n. 96, vengano attentamente controllati e debitamente descritti nell apposito verbale. L AVEPA nell occasione procede a redigere il verbale di controllo di II livello riportato all allegato A5. Qualora venga accertata un controllo non esaustivo da parte l ispettore l organismo di controllo oggetto la supervisione, l AVEPA effettuerà un richiamo per iscritto mettendo a conoscenza il MIPAAF e se nel successivo controllo al medesimo ispettore non si riscontreranno miglioramenti nell operato di verifica, si provvederà alla segnalazione al MIPAAF il quale valuterà eventuali provvedimenti da adottare nel merito. Il MIPAAF a livello nazionale e l AVEPA per quanto concerne l attività svolta nella Regione Veneto, vengono informati regolarmente dei risultati dei lavori di competenza di INEQ e IPQ anche tramite l accesso diretto agli applicativi propri degli Istituti. 3.3. CONTROLLO AVEPA MACELLI IN DEROGA Ai sensi l art. 19 DM 12 ottobre 2012, l AVEPA verifica almeno una volta all anno la sussistenza le condizioni di deroga nei confronti di tutti gli stabilimenti titolari l apposito decreto MIPAAF. Tali controlli, di primo livello, constano inizialmente di una parte amministrativa la quale viene espletata consultando all inizio di ogni anno solare i carichi di macellazione l anno precedente, ricavati dalla base dati resi disponibili dal Servizio sanitario regionale. Pagina 8 di 25
La seconda parte è rappresentata da un sopralluogo nel quale viene compilato il verbale riportato all allegato A6, individuato sulla base di un analisi di rischio che tiene conto principalmente carico di macellazione, su un campione pari almeno al 20% la popolazione di macelli titolari di deroga che abbiano macellato almeno il 20% dei capi lavorati l anno precedente dagli stabilimenti in deroga presenti nella Regione Veneto. Dato che anche per la verifica la sussistenza dei requisiti di deroga alla classificazione le carcasse bovine si effettua un estrazione a campione pari al 10% come specificato nel manuale la classificazione le carcasse bovine approvato con decreto n. 141 l 11 luglio 2011 e considerato che sovente i soggetti estratti macellano anche suini, al fine di limitare gli accessi di controllo alle ditte si adotta il criterio prioritario per il quale gli stabilimenti estratti per i bovini vengono controllati anche per i suini qualora siano riconosciuti ai sensi pacchetto igiene a lavorare entrambe le specie e che siano titolari di decreto di deroga. Qualora nell anno precedente gli stabilimenti in questione perdano i requisiti previsti per l esenzione, l AVEPA effettuerà debita segnalazione al MIPAAF il quale emetterà conseguentemente i decreti di revoca alla deroga. Entro la fine di ogni anno l AVEPA invia al MIPAAF una relazione sui controlli eseguiti illustrando le caratteristiche dei macelli in deroga presenti nella Regione Veneto, l analisi rischio adottata per l individuazione campione e le risultanze dei sopralluoghi effettuati. 4. SANZIONI La Regione Veneto con ibera di Giunta n. 273 5 marzo 2013, ha individuato l AVEPA quale organo competente all irrogazione le sanzioni amministrative previste dall art. 27 la legge 4 giugno 2010, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni nei confronti dei responsabili le inadempienze agli obblighi di classificazione e rilevazione dei prezzi di mercato le carcasse. Le sanzioni amministrative previste sono le seguenti: - Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare lo stabilimento che non ottemperi all obbligo di classificazione e di identificazione le carcasse e mezzene di suini mediante marchiatura o etichettatura ad opera di personale tecnico autorizzato dal MIPAAF, previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, è punito con la sanzione amministrativa pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000. - Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare lo stabilimento che vìola il comma 3 dall art 27 la legge 4 giugno 2010, n. 96 per il quale è tenuto a rilevare i prezzi di mercato le carcasse e mezzene classificate e a trasmettere le informazioni al MIPAAF, è punito con la sanzione amministrativa pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000. - Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico che effettua le operazioni di classificazione e di identificazione in maniera difforme da quella prevista dalla normativa comunitaria e nazionale è punito: a. con la sanzione amministrativa pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000, se la difformità rilevata al controllo su un numero di almeno sessanta carcasse supera la percentuale 10 per cento; se i controlli rilevano che il tecnico ha reiteratamente effettuato le operazioni di classificazione e identificazione in maniera difforme, può essere disposta, a seguito di una diffida ministeriale, la sospensione o revoca l autorizzazione; b. con la sanzione amministrativa pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000, se effettua la classificazione senza avere ottenuto l autorizzazione ministeriale. nel caso di specie il controllore deve avere l accortezza di segnalare nel verbale di sopralluogo le circostanze alle quali sono riconducibili le non conformità rilevate ovvero: a. all utilizzo la strumentazione di classificazione; b. alla taratura degli strumenti; c. alla classificazione sulla mezzana di destra anziché di sinistra; Pagina 9 di 25
d. alla applicazione la formula di calcolo la carcassa di riferimento; e. alla esecuzione la marcatura. Qualora vengano riscontrate inadempienze per le quali sono applicabili le suddette sanzioni amministrative, gli Istituti devono trasmettere il verbale di sopralluogo all AVEPA Sede centrale la quale ha il compito di redigere il verbale di accertamento e contestazione di violazioni amministrative ai sensi la l. 689/1981 (allegato A7) nel rispetto le Linee guida per l'attività di accertamento e contestazione di violazioni amministrative approvate con decreto direttore l AVEPA n. 174 5 ottobre 2012. L AVEPA in qualità di organo competente per la Regione Veneto all irrogazione la sanzione trasmettono al MIPAAF, entro 90 giorni dalla notifica, una copia dei verbali di contestazione emessi per le violazioni le norme sulla classificazione. In caso di irregolarità nella classificazione i controlli sono eseguiti con frequenza mensile, a partire dal mese successivo alla constatazione l irregolarità e per un periodo di sei mesi. Pagina 10 di 25
Allegato A1: Autorizzazione etichettatura DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA IDENTIFICAZIONE DELLE CARCASSE MEDIANTE ETICHETTATURA Al Ministero le politiche agricole alimentari e forestali Direzione Generale le politiche Internazionali e l Unione Europea PIUE VII Via XX settembre, 20 00187 ROMA Posta certificata: pocoi7@pec.politicheagricole.gov.it Il sottoscritto nato a prov il legale rappresentante l impresa di macellazione denominata con sede legale nel Comune di CAP Provincia indirizzo telefono e-mail posta certificata Indirizzo stabilimento (se diverso dalla sede legale) N. riconoscimento Codice Fiscale P. IVA (se diversa dal Codice Fiscale) Capacità lavorativa (capi bovini adulti/anno) CHIEDE di avvalersi disposto l art. 6, comma 4 regolamento (CE) n. 1249/2008, per procedere all identificazione le carcasse bovine tramite etichetta inalterabile; di avvalersi disposto l articolo 21, comma 4 regolamento (CE) n. 1249/2008, per procedere all identificazione le carcasse suine tramite etichetta inalterabile. Luogo e data, TIMBRO E FIRMA Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità Pagina 11 di 24
Allegato A2: Domanda esenzione DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL ESENZIONE DALLA CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE SUINE Al Ministero le politiche agricole alimentari e forestali Direzione Generale le politiche Internazionali e l Unione Europea PIUE VII Via XX settembre, 20 00187 ROMA Posta certificata: pocoi7@pec.politicheagricole.gov.it Il sottoscritto nato a prov il legale rappresentante l impresa di macellazione denominata con sede legale nel Comune di CAP Provincia indirizzo telefono e-mail posta certificata Indirizzo stabilimento (se diverso dalla sede legale) N. riconoscimento Codice Fiscale P. IVA (se diversa dal Codice Fiscale) DICHIARA che nell anno. nello stabilimento sopra indicato sono stati macellati n.... suini. Pertanto, ai sensi l articolo 13 decreto ministeriale 12 ottobre 2012 CHIEDE di poter usufruire la deroga all obbligo la classificazione le carcasse suine per lo stabilimento sopra indicato. Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare senza indugio eventuali variazioni circa la media annua di animali macellati. Data, TIMBRO E FIRMA Pagina 12 di 24
Allegato A3: Metodi di classificazione METODI DI CLASSIFICAZIONE AUTORIZZATI CON DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2001/468/CE DELL 8 GIUGNO 2001, VALIDI PER IL TERRITORIO NAZIONALE: FAT-O-MEATER La classificazione le carcasse di suino è effettuata mediante l impiego l'apparecchio Fat- O-Meater ( FOM ). L apparecchio è dotato di una sonda di 6 mm di diametro, contenente un fotodiodo di tipo Siemens SFH 960 e un fotorilevatore tipo SFH 960, con distanza operativa compresa tra 5 e 115 mm. I valori di misurazione sono convertiti in percentuale di carne magra mediante un elaboratore. Il tenore di carne magra le carcasse è calcolato secondo una le seguenti equazioni: a) Suino Pesante (carcasse di peso compreso tra 110,1 e 155 Kg) Y= 45,371951-0,221432 X 1 + 0,055939 X 2 + 2,554674 X 3 b) Suino leggero (carcasse di peso compreso tra 70 e 110 Kg) Y= 53,630814-0,436960 X 1 + 0,043434 X 2 + 1,589929 X 3 Ove Y: è la percentuale stimata di carne magra la carcassa X 1: è lo spessore in millimetri lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato ad 8 cm lateralmente alla linea mediana la carcassa tra la terza e la quart ultima costola. X 2: è lo spessore in millimetri muscolo longissimus dorsi misurato nello stesso punto e nello stesso momento di X 1 X 3: è il rapporto tra X 2 e X 1. HENNESSY GRADING PROBE La classificazione le carcasse di suino è effettuata mediante l'apparecchio Hennessy Grading Probe ( HGP 7 ). L apparecchio è provvisto di una sonda diametro di 5,95 mm (6,3 mm per quanto riguarda la lama all estremità la sonda) contenente un fotodiodo (LED Siemens tipo LYU 260-EO e un fotodetettore tipo 58 MR), di distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima tenore di carne magra per mezzo lo stesso HGP 7 oppure di un calcolatore elettronico ad esso collegato. Il tenore di carne magra le carcasse è calcolato secondo una le seguenti equazioni: a) Suino Pesante (Valida per le carcasse di peso compreso tra 110,1 e 155 Kg) Y= 44,992620 0,191001 X 1 + 0,042516 X 2 + 3,181847 X 3 b) Suino leggero (Valida per le carcasse di peso compreso tra 70 e 110 Kg) Y= 50,933698 0,312169 X 1 + 0,037779 X 2 + 2,411151 X 3 Ove Y: è la percentuale stimata di carne magra la carcassa X 1: è lo spessore in millimetri lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato ad 8 cm lateralmente alla linea mediana la carcassa al livello tra la terza e la quart ultima costola. X 2: è lo spessore in millimetri muscolo longissimus dorsi misurato nello stesso punto e nello stesso momento di X 1 X 3: è il rapporto tra X 2 e X 1. Pagina 13 di 25
EQUAZIONE E COEFFICIENTI CORRETTIVI PER LA DETERMINAZIONE DEI PREZZI Allegato A4: Coefficienti correttivi Al fine di fissare i prezzi le carcasse secondo criteri comparabili, il peso a caldo registrato è corretto applicando la seguente equazione: Y = X [X * a1/(100-a2)] Ove: Y = peso caldo la carcassa standard X = peso caldo la carcassa al momento la pesata a1 = coefficiente correttivo da applicare per la sugna: Peso carcassa con sugna + reni + diaframma Coefficienti di correzione la sugna (%) 70,0-79,9 1,4 80,0-89,9 1,8 90,0-99,9 1,9 100,0-110,0 2,4 110,1-120,0 1,6 120,1-130 2,3 130,1-140,0 2,8 140,1-150,0 3,4 > 150,0 3,6 a2 = coefficiente correttivo da applicare per la presenza di rognoni e diaframma: - per i rognoni, allo 0,30%; - per il diaframma, allo 0,38%; Pagina 14 di 25
Allegato A5: Verbale di controllo di secondo livello Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura numero e data verbale n. /OCM SUINI.. VERBALE DI SUPERVISIONE DELLE OPERAZIONI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE SUINE (ART. 19, C. 7 DM 12.10.2012) Il sottoscritto matr., l AVEPA numero di abilitazione MIPAAF con riferimento all attività di supervisione sulle operazioni di controllo di primo livello in merito alla classificazione le carcasse suine (ex art 19, c. 7 DM 12.10.2012) si è recato presso lo stabilimento di macellazione la ditta, sito in Comune di, via in occasione controllo trimestre, ha effettuato il giorno, con preavviso all istituto avvenuto il alle ore a mezzo, alla presenza sig documento di riconoscimento n numero di abilitazione MIPAAF con qualifica di ispettore presso l Istituto, il controllo attestando in particolare che l ispettore ha eseguito le seguenti verifiche: - identificazione lo stabilimento - verifica abilitazione MIPAAF classificatore Pagina 15 di 25
- verifica la taratura le bilance - verifica la taratura lo strumento di classificazione, utilizzando l'apposito test block - verifica cronometrica giugulazione - classificazione - presentazione le carcasse - corretto utilizzo lo strumento di classificazione - corretta identificazione la carcassa. - corretta applicazione la formula di calcolo peso freddo rapportato alla carcassa standard - rilevazione dei prezzi Pagina 16 di 25
- trasmissione dei prezzi. OSSERVAZIONI DA PARTE DEL CONTROLLATO OSSERVAZIONI DA PARTE DEL CONTROLLORE Il sopralluogo è terminato alle ore.. oppure non essendo stato possibile completare le operazioni di verifica, si rende necessario un successivo sopralluogo fissato per il giorno presso (indicare se in luogo diverso da quello in cui è stato svolto il presente sopralluogo). Gli eventuali provvedimenti che dovessero derivare dalle verifiche tecniche effettuate nel presente controllo in loco saranno generati da specifici procedimenti amministrativi. Il presente atto, che si compone di n. fogli, n. allegati, viene redatto in due esemplari di cui alla parte viene rilasciata una copia. Fatto, letto, confermato, chiuso e sottoscritto in, lì. Il rappresentante la ditta Il funzionario controllore (timbro e firma) (timbro e firma) Pagina 17 di 25
Allegato A6: Verbale di controllo macelli in deroga VERBALE DI CONTROLLO OPERAZIONI DI VERIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE SUINE CONTROLLO ANNUALE SULLO STABILIMENTO IN DEROGA AI SENSI DELL ART. 19, C 5 DEL DM 12.10.2012 VERBALE N. ANNO DATA CONTROLLO: ORA FUNZIONARI CHE ESEGUONO IL CONTROLLO: ABILITAZIONE N.: QUADRO A DATI IDENTIFICATIVI DELLA DITTA RAGIONE SOCIALE: PARTITA IVA INDIRIZZO SEDE LEGALE - VIA: CODICE FISCALE CAP COMUNE PROV TEL. FAX E-MAIL: INDIRIZZO STABILIMENTO (se diverso dalla sede legale): CAP COMUNE PROV TEL. FAX E-MAIL: RAPPRESENTANTE LEGALE DELL IMPIANTO NOME E COGNOME: VIA CAP COMUNE IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA CHE PRESENZIA AL CONTROLLO NOME E COGNOME: VIA CAP COMUNE TIPO DOCUMENTO NUMERO RICON. DATA RILASCIO RICONOSCIMENTO AI SENSI DEL REG. (CE) 853/2004 (ex bollo CEE) NUMERO RILASCIATO IL ASL COMPETENTE ESTREMI DEROGA CLASSIFICAZIONE RILASCIATA DAL MiPAAF DATA N. PROTOCOLLO Pagina 18 di 24
ATTIVITA DELL IMPIANTO CAPI MACELLATI NELL ANNO PRECEDENTE CAPI MACELLATI DAL 1 GENNAIO AL. TOTALE CAPI SUINI TOTALE CAPI SUINI NON RIPRODUTTORI MACELLO ADERENTE AL CIRCUITO DOP SI NO EVENTUALI NOTE DEI FUNZIONARI CHE ESEGUONO IL CONTROLLO: EVENTUALI DOCUMENTI ALLEGATI AL VERBALE: I funzionari incaricati controllo Il rappresentante lo stabilimento Pagina 19 di 25
Allegato A7: Processo verbale Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE EX L. 689/1981 Reg. CE 1234/2007 Reg. CE 1249/2008 Legge comunitaria 2009, 4 giugno 2010 n. 96 art. 27 DM 12 ottobre 2012 n. 15163 Verbale numero: (n. progressivo nel giorno 000/OCMCARNESUINA/anno/provincia sede di lavoro tecnico) L anno, addì il sottoscritto in qualità di funzionario incaricato dal Dirigente ; VISTO il reg. CE 1234/2007 Consiglio 22 ottobre 2007 che prevede all allegato V le Tabelle comunitarie di classificazione le carcasse, di cui all art. 42 medesimo regolamento; VISTO il reg. CE 1249/2008 la Commissione 10 dicembre 2008 recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione le carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi le medesime. VISTO la legge n. 96 4 giugno 2010: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza l'italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009 in particolare l art 27 recante disposizioni per l adeguamento la normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1234/2007 Consiglio e n. 1249/2008 la Commissione, relativi alla classificazione le carcasse suine; VISTO il decreto ministeriale n. 15163 12 ottobre 2012: Norme concernenti la classificazione le carcasse bovine e suine ; VISTA la iberazione la Giunta la Regione Veneto n. 273 5 marzo 2013 - Affidamento all Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) dei procedimenti derivati dall applicazione le disposizioni di cui al decreto ministeriale 12 ottobre 2012 Norme concernenti la classificazione le carcasse bovine e suine pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 14.12.2012 ; CONSIDERATO che da controllo in loco presso lo stabilimento di macellazione la ditta CF P. IVA sito nel comune di in via numero di riconoscimento, eseguito in data da in qualità di è risultato che Pagina 20 di 25
HA ACCERTATO nei confronti di: 1. TRASGRESSORE (chi ha commesso la violazione tecnico classificatore/titolare lo stabilimento) Cognome e nome Codice fiscale: nato a Prov il residente a Prov in via n. 2. OBBLIGATO IN SOLIDO ex art. 6 L. 689/1981 (stabilimento di macellazione) Denominazione o Ragione sociale: C.U.A.A. (o P.IVA) Sede legale a Prov in via n. nella persona legale rappresentante pro tempore Cognome e Nome Codice fiscale: nato a Prov il residente a Prov in via n. la violazione la seguente disposizione normativa (per i tecnici classificatori/titolari macello): violazione 1: artt. 20 c. 1 e 24 c. 1 reg. (CE) n. 1249/2008, art. 27 c. 1 L. n. 96/2010, artt. 12 c. 1-2 e 19 c. 8 DM n. 15163 12/10/2012, violazione 2: art. 26 c. 1 e 2 reg. (CE) n. 1249/2008, art. 27 c. 3 L. n. 96/2010, art. 16 c. 1 DM n. 15163 12/10/2012, violazione 3: artt. 20 c. 1 e 24 c. 1 reg. (CE) n. 1249/2008, art. 27 c. 1 L. n. 96/2010, artt. 12 c. 1-2 e 19 c. 8 DM n. 15163 12/10/2012, violazione 4: artt. 20 c. 1 e 24 c. 1 reg. (CE) n. 1249/2008, art. 27 c. 2 L. n. 96/2010, art. 18 c. 1 DM n. 15163 12/10/2012, In quanto (spiegare cosa è successo riportare la violazione rilevata nel controllo in loco) Pagina 21 di 25
Quanto sopra indicato costituisce violazione alla norma di cui all art. 27, legge n. 96 4 giugno 2010 (a scelta, a seconda la violazione) - che al comma 4. prevede: salvo che il fatto costituisca reato, il titolare lo stabilimento che non ottemperi all obbligo di classificazione e di identificazione le carcasse e mezzene di suini, previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, è punito con la sanzione amministrativa pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000; - che al comma 5. prevede: salvo che il fatto costituisca reato, il titolare lo stabilimento che vìola le disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000; - che al comma 6 lett. a) prevede: salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico che effettua le operazioni di classificazione e di identificazione di cui al comma 1 in maniera difforme da quella prevista dalla normativa comunitaria e nazionale è punito con la sanzione amministrativa pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000, se la difformità rilevata al controllo su un numero di almeno sessanta carcasse supera la percentuale 10 per cento; - che al comma 6 lett. b) prevede: salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico che effettua le operazioni di classificazione e di identificazione di cui al comma 1 in maniera difforme da quella prevista dalla normativa comunitaria e nazionale è punito con la sanzione amministrativa pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000, se effettua la classificazione senza avere ottenuto l autorizzazione ministeriale. Per detta violazione è prevista la sanzione così come indicata: (A scelta, a seconda la violazione) NORME VIOLATE artt. 20 c. 1 e 24 c. 1 reg. (CE) 1249/2008 art. 27 c. 1 L. 96/2010 NORMA SANZIONATORIA art. 27 c. 4 L. 96/2010 artt. 12 cc. 1-2 e 19 c. 8 DM n. 15163 12.10.2012 art. 26 cc. 1-2 reg. (CE) 1249/2008 art. 27 c. 3 L. 96/2010 art. 27 c. 5 L. 96/2010 art. 16 c. 1 DM n. 15163 12.10.2012 artt. 20 c. 1 e 24 c. 1 reg. (CE) 1249/2008 art. 27 c. 1 L. 96/2010 artt. 12 cc. 1 2 e 19 c. 8 DM n. 15163 12.10.2012 art. 27 c. 6 lett. a) L. 96/2010 art. 20 c. 1 e 24 c. 1 reg. (CE) 1249/2008 art. 27 c. 2 L. 96/2010 art. 27 c. 6 lett. b) L. 96/2010 art. 18 c. 1 DM n. 15163 12.10.2012 (A scelta, a seconda la violazione) NORMA SANZIONATORIA importo sanzione misura ridotta ai sensi l'art. 16 la legge 689/81 (doppio minimo) misura ridotta ai sensi l'art. 16 la legge 689/81 (1/3 massimo) art. 27 c. 4 L. 96/2010 3.000,00 ad 18.000,00 6.000,00 6.000,00 art. 27 c. 5 L. 96/2010 1.500,00 ad 9.000,00 3.000,00 3.000,00 Pagina 22 di 25
art. 27 c. 6 lett. a) L. 96/2010 art. 27 c. 6 lett. b) L. 96/2010 500,00 ad 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ad 6.000,00 2.000,00 2.000,00 Il trasgressore, e la ditta in persona legale rappresentante pro tempore, quale obbligata in solido, ai sensi l art. 6 l. 689/1981, come sopra individuati, vengono resi edotti che: entro trenta giorni dalla contestazione o notifica presente verbale gli interessati hanno facoltà di far pervenire, ex l.r. 5 25.02.2005, all AVEPA Sede centrale Ufficio Gestione sanzioni, Via N. Tommaseo, 67-35131 Padova, scritti difensivi e/o documenti, domandando di essere uditi ai sensi l art. 18 l. 689/1981; l art. 16 la legge n. 689/1981 prevede la possibilità pagamento in misura ridotta la sanzione pari ad,00 (equivalente al doppio minimo ed ad 1/3 massimo):, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, entro 60 giorni dalla notificazione degli estremi la violazione. In questo caso il versamento è da effettuarsi sull apposito bollettino di conto corrente n. 62982434, intestato all AVEPA SANZIONI PRODUZIONI ANIMALI - ZOOTECNIA, oppure IBAN: Paese: IT Check: 40 Cin: T ABI: 07601 CAB: 02000 n. conto: 000062982434, indicando nella causale di versamento: Verbale n. di accertamento e contestazione di violazioni amministrative ex legge 689/1981 ; l Ente accertatore è l AVEPA; l eventuale ordinanza-ingiunzione di pagamento le somme a titolo di sanzione e ripristino lo stato dei luoghi, per le violazioni sarà emessa dal Direttore l AVEPA organo competente ai sensi la legge n. 689/1981, come definito dall art. 2 la l.r. n. 31 09.11.2001, così come modificato dall art. 11 l.r. n. 5 25.02.2005; quali responsabili l illecito su indicato dovranno versare detta somma entro trenta giorni dalla notificazione l ordinanza-ingiunzione sull apposito c/c postale (che sarà esplicitamente indicato nell atto); sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente previste dalle disposizioni vigenti ove gli illeciti di cui al presente verbale costituiscano reato; i trasgressori sono tutti obbligati in solido la violazione contestata. Il sottoscritto agente accertatore / il trasgressore svolge le seguenti ed ulteriori osservazioni: Il presente verbale si compone di n. pagine ed è stato redatto in 4 copie: - la prima da trasmettere all autorità competente ad emettere l ordinanza-ingiunzione; - la seconda da notificare al trasgressore sig. ; - la terza da notificare a nella persona legale rappresentante pro tempore quale obbligata in solido ai sensi l art. 6 la l. 689/1981 - la quarta da conservare presso l AVEPA. Fatto, letto, confermato, chiuso e sottoscritto in data e luogo di cui sopra. IL VERBALIZZANTE/I Pagina 23 di 25
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Allegato _ al decreto n. RELATA DI NOTIFICA Il sottoscritto in qualità di dipendente la Sede centrale l AVEPA, ha notificato il presente verbale al trasgressore sig. residente a in via a mezzo servizio notificazione atti amministrativi con raccomandata A/R n., registro cronologico n., spedita dall Ufficio postale di, secondo quanto previsto dalla l. n. 890/1982 e successive modificazioni, in data corrispondente al timbro postale. Data timbro Firma RELATA DI NOTIFICA Il sottoscritto in qualità di dipendente la Sede centrale l AVEPA, ha notificato il presente verbale al coobbligato (stabilimento di macellazione) con sede legale nel comune di prov in via in persona legale rappresentante pro tempore, a mezzo servizio notificazione atti amministrativi con raccomandata A/R n., registro cronologico n., spedita dall Ufficio postale di, secondo quanto previsto dalla l. n. 890/1982 e successive modificazioni, in data corrispondente al timbro postale Data timbro Firma Pagina 25 di 25