DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE



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DISCIPLINA GENERALE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI Art. 1 Responsabilità civile verso terzi Il Comune, qualora sia civilmente responsabile ai sensi di legge, si obbliga a indennizzare il danneggiato a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività, all esercizio e al funzionamento dei pubblici servizi che istituzionalmente competono al Comune nell ambito del proprio territorio. Art. 2 Copertura assicurativa Per la copertura dei rischi derivanti da Responsabilità Civile verso terzi il Comune ha facoltà di stipulare apposita polizza assicurativa. In presenza di lesioni fisiche e/o danni materiali la cui quantificazione sia inferiore alla franchigia contrattuale eventualmente prevista dalla polizza assicurativa, il sinistro viene invece gestito dall Ente direttamente e/o con il supporto di una società di servizi esterna. Art. 3 Richiesta di risarcimento danni I cittadini che ritengono di aver subito un danno ingiusto a seguito di un fatto riconducibile alla responsabilità civile dell Amministrazione Comunale, possono presentare una richiesta di risarcimento danni all Ufficio Protocollo del Comune di Fino Mornasco. La richiesta di risarcimento può essere inoltrata mediante consegna manuale, oppure mediante lettera raccomandata o PEC. Il modello di domanda è scaricabile direttamente dal portale, all indirizzo web http://www.comune.finomornasco.co.it nella sezione modulistica. Art. 4 Termini per la presentazione della richiesta La richiesta di risarcimento deve essere presentata nei termini di prescrizione previsti dal codice civile. L accertamento dei fatti può essere conseguito anche mediante l intervento sui luoghi della Polizia Locale e di altri Organi dello Stato, capaci o a cui compete di attestare fatti, situazioni e circostanze nell ambito delle proprie attività di istituto. Art. 5 Contenuto della richiesta di risarcimento danni La richiesta di risarcimento danni deve essere presentata e sottoscritta dal proprietario del mezzo in caso di danni materiali e direttamente dall interessato in caso di lesioni fisiche (se minore dai genitori). Ogni richiesta di risarcimento danni deve contenere: - le generalità del danneggiato - l indicazione precisa del luogo, data ed ora dell evento dannoso - la dettagliata descrizione della dinamica del sinistro - l indicazione di eventuali dichiarazioni testimoniali rese con le modalità di cui al successivo art. 8 - il rapporto di eventuali Autorità intervenute - documentazione fotografica del luogo del sinistro e del danno riportato - in caso di danni materiali: la copia del libretto di circolazione (fronte retro) di eventuale veicolo coinvolto il preventivo per i lavori di ripristino le foto del veicolo eventualmente danneggiato (targa compresa) - In caso di lesioni fisiche: la certificazione medica resa dal Servizio Sanitario Nazionale eventuali spese mediche documentate - ogni altro documento ritenuto opportuno a corredo della richiesta - liberatoria ai fini del trattamento dei dati personali per la normativa sulla Privacy - fotocopia del documento di identità del soggetto che la sporge. PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA Art. 6 Avvio del procedimento Dopo la registrazione al protocollo, la segnalazione del danno è trasmessa al Responsabile dell area amministrativa che provvede alla verifica preliminare della pratica. In caso di richiesta incompleta, l Ufficio invita il danneggiato a fornire le integrazioni ed i chiarimenti ritenuti necessari per la regolarizzazione della richiesta, assegnando un termine per il riscontro non superiore a dieci giorni e senza peraltro che ciò costituisca, al momento, alcun riconoscimento di responsabilità da parte dell Amministrazione Comunale. Il termine per l esame della domanda resta sospeso fino alla data di ricezione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti e, qualora non pervengano, la domanda è respinta. Il Responsabile del procedimento provvede a trasmettere la richiesta di risarcimento danni al Comandante della Polizia Locale e al Responsabile dell area tecnica, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Art. 7 Istruttoria delle pratiche Il Comandante della Polizia Locale, con l eventuale supporto del Responsabile dell area tecnica verificherà prioritariamente se la competenza del sinistro è dell Amministrazione Comunale oppure di soggetti o Enti terzi. In questo caso la richiesta di risarcimento verrà respinta e la documentazione presentata sarà restituita al denunciante o al soggetto responsabile dopo averne trattenuta una copia. Con sopralluogo sul posto indicato, il personale della Polizia Locale redige relazione valutativa sulla probabile dinamica del sinistro. Il Comandante della Polizia Locale, sulla base dei risultati del sopralluogo, delle condizioni ambientali circostanti, dello stato di conservazione e manutenzione dei luoghi, dell eventuale responsabilità di soggetti terzi e con la eventuale collaborazione di supporto da parte dell Ufficio Tecnico Comunale, redige una dettagliata relazione corredata di tutte le informazioni utili per la definizione della pratica. Qualora ne ricorrano i presupposti, detta relazione deve evidenziare le ragioni ostative all accoglimento della richiesta di risarcimento. Qualora venga ravvisata l eventuale responsabilità dell Ente, in detta relazione vene elaborata una proposta di offerta di liquidazione bonaria al danneggiato. Art. 8 Comunicazione dell esito deli istruttoria Al completamento dell istruttoria, entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della domanda o delle integrazioni, il Responsabile dell area amministrativa, sulla base delle risultanze della relazione inviata dal Comandante della Polizia Locale, invia al danneggiato comunicazione scritta di accoglimento della richiesta, qualora venga accertato il diritto al risarcimento, o di diniego, con le motivazioni che l hanno determinato. Nella comunicazione di accoglimento verranno indicate le spese ammissibili al risarcimento e l importo complessivo riconosciuto. E fatta salva la conclusione della pratica entro un termine maggiore di 120 giorni, in presenza di circostanze imprevedibili, ovvero quando il contraddittorio con la parte danneggiata richieda tempi di approfondimento maggiori. In caso di soli danni materiali i termini di cui sopra sono da computarsi dalla data di segnalazione del danno o delle chieste integrazioni; in caso di danni con lesioni fisiche i termini sono da computarsi dalla data di chiusura dell infortunio debitamente certificata dal presunto danneggiato. Art. 9 - Liquidazione del risarcimento Ai fini della liquidazione del risarcimento, il richiedente dovrà produrre: - la dichiarazione di accettazione dell indennizzo e di non aver null altro a pretendere dal Comune per il sinistro in questione. - la documentazione fiscale quietanziata relativa alle spese ammesse e sostenute in relazione al sinistro; - l indicazione delle coordinate bancarie per l accredito dell importo. Qualora la proposta non venga accolta e il danneggiato presenti ulteriore documentazione, tale da rendere necessario un riesame della pratica, si procederà ad una nuova quantificazione ed all invio di un nuovo atto di quietanza. Con la sottoscrizione dell atto di quietanza e la riscossione dell indennizzo da parte del danneggiato la pratica viene archiviata. PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO TRAMITE SOCIETA DI ASSICURAZIONE Art. 10 Comunicazione alla società di assicurazione Nel caso di sinistri il cui importo del danno sia superiore alla franchigia contrattuale, il Responsabile dell area amministrativa trasmette la richiesta di risarcimento danni, unitamente alla documentazione ed alle relazioni tecniche utili alla definizione della pratica, al Broker dell ente o alla Compagnia di assicurazione con la quale è stato stipulato il contratto di assicurazione per la responsabilità Civile verso terzi, per la relativa istruttoria. Art. 11 Liquidazione del risarcimento In caso di accoglimento della richiesta, la società di assicurazione procederà all istruttoria della pratica ed a liquidare direttamente il risarcimento al danneggiato. NORME FINALI Art. 12 - Cause di esclusione La richiesta di risarcimento viene respinta in considerazione delle seguenti tipologie di eventi dannosi: - i sinistri verificatisi a causa di palese negligenza, distrazione, disattenzione o altra condotta irrispettosa delle normali regole di diligenza e buon comportamento stradale e pedonale;

- i sinistri rispetto ai quali sia ravvisabile una violazione delle norme del Codice della Strada o del Codice Civile; - i sinistri verificatisi in occasione di manifestazioni, cortei, comizi o altra circostanza, ancorché autorizzata dalle autorità competenti, in cui si costituisca un assembramento di persone; - i sinistri verificatisi rispetto a dissesti stradali indicati e comunque non costituenti insidia o trabocchetto, o in cantieri di lavoro affidati a ditte esterne; - in caso di causa di forza maggiore, cioè quando il danno è causato da eventi atmosferici, come per esempio, alluvioni, esondazioni, frane e cadute di alberi dovuti ad eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale. Art. 13 - Vertenze Qualora il cittadino tramite un proprio legale presenti un atto di citazione: - se il sinistro è in gestione diretta, la costituzione in giudizio spetta alla Comune - se il sinistro è aperto con la Compagnia di Assicurazione è quest ultima, fino a quando ne ha interesse, a costituirsi in giudizio, in nome e per conto dell Amministrazione Comunale, designando propri legali o tecnici.