Fascicolo Informativo



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Fascicolo Informativo della Polizza Collettiva FACL n. 10101 e della Polizza Collettiva FICL n. 120141 stipulata tra Financial Assurance Company Limited Financial Insurance Company Limited (l Assicuratore) e FCE Bank PLC (il Contraente delle Polizze Collettive) Contratto di assicurazione collettiva ad adesione individuale e facoltativa abbinato ai contratti di finanziamento/leasing FordCredit del Contraente per l acquisto di autoveicoli Garanzie assicurative: Morte (con copertura complementare Morte da Infortunio) Invalidità Totale Permanente da Infortunio/Malattia Inabilità Totale Temporanea da Infortunio/Malattia Disoccupazione per Perdita d Impiego Involontaria Ricovero Ospedaliero da Infortunio/Malattia Il presente Fascicolo Informativo, contenente: Glossario Nota Informativa Condizioni di Assicurazione Informativa Privacy Linea Lifestyle Protection deve essere consegnato al Contraente e a ciascun Aderente prima della sottoscrizione, rispettivamente, della Polizza Collettiva e della Dichiarazione di Adesione. AVVERTENZA - Si richiama l attenzione del Contraente e dell Aderente sulla necessità di leggere attentamente la Nota Informativa prima della sottoscrizione della Polizza Collettiva e della Dichiarazione di Adesione. Fascicolo Informativo Mod. FO1/4-bis Edizione 31/03/2014

GLOSSARIO (Data ultimo aggiornamento: 31/03/2014) Ai seguenti termini, contenuti in Nota Informativa e nelle Condizioni di Assicurazione, viene attribuito il significato qui precisato. Aderente: la persona fisica o giuridica che aderisce alla Polizza sottoscrivendo la Dichiarazione di Adesione, indicata sul contratto di Finanziamento/Leasing quale Richiedente. Assicurato: la persona fisica nei confronti della quale operano le garanzie assicurative, identificata nella Dichiarazione di Adesione. Assicurato è l Aderente stesso (qualora Aderente sia una persona fisica), oppure (qualora Aderente sia una persona giuridica) il soggetto indicato sul Modulo di Adesione quale Coobbligato/Amministratore o Fidejussore. Assicuratore: le imprese di assicurazione Financial Assurance Company Limited (FACL) e Financial Insurance Company Limited (FICL) (si rinvia alla Nota Informativa, sezione A, per il dettaglio delle garanzie prestate da ciascuna compagnia). Canone: il canone mensile del contratto di Leasing, comprensivo di capitale e interessi, in conformità al piano di ammortamento originale, concordato dall Aderente al momento della stipulazione del Leasing (sono pertanto irrilevanti eventuali modifiche del piano di ammortamento originale avvenute durante la validità della garanzia), con esclusione del valore di riscatto previsto dal contratto di Leasing. Caricamenti: costi gravanti sul Premio per far fronte alle spese di acquisizione e di gestione dei contratti di assicurazione da parte dell Assicuratore. Contraente: FCE Bank plc ( Ford Credit o Ford ), con sede legale in via Argoli, 54, 00143 Roma, che ha stipulato la Polizza in qualità di contraente nell interesse dei propri clienti sottoscrittori di un Finanziamento/Leasing. Data di Decorrenza: le garanzie decorrono dalle ore 24:00 del giorno in cui l Aderente sottoscrive la Dichiarazione di Adesione o, se successivo, del giorno in cui l importo oggetto del Finanziamento/Leasing è stato erogato. Debito Residuo: il debito residuo del Finanziamento in linea capitale comprensivo dei costi di prepagamento, come descritti nel contratto di Finanziamento, calcolato sulla base del piano di ammortamento concordato con Ford, con esclusione di eventuali importi di Rate insolute (ai fini del calcolo dell Indennizzo sono pertanto irrilevanti eventuali modifiche del piano di ammortamento originale avvenute durante la validità dell assicurazione). In riferimento al Finanziamento Ideaford, l importo identificato come Valore Futuro Garantito è incluso nel calcolo del Debito Residuo solo se l Aderente, in sede di adesione, ha scelto di assicurare il relativo importo. In riferimento ai contratti di Leasing, per Debito Residuo si intende il canone complessivo di locazione finanziaria - attualizzato secondo quanto previsto dal contratto di Leasing che, alla data del Sinistro è ancora dovuto al Contraente in forza del contratto di Leasing, con esclusione dei Canoni scaduti e non pagati alla data del Sinistro. Dichiarazione di Adesione: la dichiarazione sottoscritta dall Aderente per aderire alla Polizza Collettiva, redatta in duplice copia (una per l Aderente ed una per l Intermediario/Assicuratore), e contenuta all interno del modulo Assicurazione Ford Modulo di adesione alle coperture assicurative. Disoccupazione: lo stato dell Assicurato, qualora egli sia incorso in Perdita d Impiego Involontaria nel corso di durata di efficacia della garanzia e: 1) non sia impegnato nello svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa di durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali che generi un reddito o un guadagno di qualsiasi natura, e: 2) sia iscritto nelle liste di collocamento in Italia, e: 3) non rifiuti irragionevolmente eventuali offerte di lavoro. Finanziamento: il contratto di finanziamento (FinanziamentoFord o IdeaFord) concluso con Ford Credit, di durata compresa tra un minimo di 12 e un massimo di 60 mesi, ed avente un capitale finanziato non superiore ad 40.000,00. Glossario Pagina 1 di 3

Inabilità Totale Temporanea: la perdita totale, in via temporanea e medicalmente accertata e documentata, della capacità dell Assicurato di svolgere la propria professione o attività lavorativa a seguito di Infortunio o Malattia. Indennizzo: la somma dovuta dall Assicuratore a seguito del verificarsi di un Sinistro. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono inoltre parificati agli Infortuni: 1. l'asfissia di origine non morbosa; 2. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze nocive; 3. l'annegamento; 4. l'assideramento o il congelamento; 5. i colpi di sole o di calore; 6. le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie; 7. gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza. Invalidità Totale Permanente: la perdita totale, definitiva ed irrimediabile (con grado percentuale di invalidità pari al 100%) da parte dell Assicurato della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività lavorativa svolta, conseguenza di Infortunio o Malattia purché indipendenti dalla propria volontà ed oggettivamente accertabili. L Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia sarà riconosciuta ai fini della Polizza Collettiva quando il grado percentuale di invalidità permanente dell Assicurato sia pari o superiore al 60% (secondo quanto previsto dalla tabella INAIL del D.P.R. 30.6.1965 n 1124, denominata Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente INDUSTRIA ). Intermediario / Ford: il Contraente. Istituto di Cura: ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata all erogazione dell assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, i gerontocomi e gli ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologhe ed estetiche. Lavoratore Autonomo: la persona fisica che (i) non percepisca al momento del Sinistro, e non abbia percepito ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dell anno fiscale precedente un reddito da lavoro dipendente (così come definito nella definizione di Lavoratore Dipendente di seguito riportata) e che (ii) percepisca al momento del Sinistro, e abbia percepito ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dell anno fiscale precedente e quale reddito prevalente, almeno uno dei redditi definiti agli articoli 32 (reddito agrario), 53 (redditi di lavoro autonomo), 55 (redditi di impresa), 50 comma 1 lett. c-bis) (collaborazione senza vincolo di subordinazione, ivi inclusi a titolo esemplificativo i c.d. co.co.pro., cioè i lavoratori che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto) del vigente Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22.12.1986 n. 917), e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone. Lavoratore Dipendente Privato: la persona fisica che presti il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, in forza di un contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato; a tempo determinato; di inserimento ossia ex contratto di formazione lavoro; di apprendistato; di somministrazione lavoro) regolato dalla legge italiana con orario di lavoro contrattuale non inferiore a 16 ore settimanali. Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti coloro che godono dei c.d. redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50 comma 1 del vigente TU delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22.12.1986 n. 917), ad eccezione di coloro che godono di redditi di cui all art. 50 comma 1 lett. c-bis, i quali sono considerati Lavoratori Autonomi. Lavoratore Dipendente Pubblico: la persona fisica che presti il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di una pubblica amministrazione italiana. Per Pubblica Amministrazione si intende: lo Stato, le Regioni, le Province anche ad ordinamento autonomo, i Comuni e tutte le loro articolazioni organizzative, le Comunità montane, i consorzi e le associazioni fra enti pubblici territoriali, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, tutti gli enti non economici dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, fra i quali - a titolo esemplificativo - gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, le Autorità portuali. Leasing: il contratto di locazione finanziaria LeasingFord concluso con Ford Credit, di durata compresa tra un minimo di 12 e un massimo di 60 mesi, ed avente un capitale finanziato non superiore ad 40.000,00. Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. Glossario Pagina 2 di 3

Normale Attività Lavorativa: l attività retribuita, o comunque redditizia, svolta dall Assicurato con carattere di abitualità e prevalenza per conto dell Aderente per un periodo di almeno 16 ore settimanali. Opzioni di Polizza Finanziamento IdeaFord: le due opzioni di Polizza disponibili per l Aderente che sottoscrive un Finanziamento IdeaFord. In base all Opzione prescelta, l Aderente può decidere di assicurare (prima opzione) oppure di non assicurare (seconda opzione) l importo oggetto del Valore Futuro Garantito, per i casi di Morte e Invalidità Totale Permanente. Morte: Il decesso dell Assicurato. Perdita di Impiego Involontaria: la cessazione involontaria del rapporto di lavoro subordinato dell Assicurato che sia Lavoratore Dipendente Privato al momento del Sinistro, avvenuta nel corso della durata di efficacia della garanzia quale conseguenza del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e comunicato per iscritto all Assicurato conformemente alla vigente normativa di diritto del lavoro. Periodo di Carenza: periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza previsto per le garanzie Inabilità Totale Temporanea e Disoccupazione - durante il quale la copertura non ha efficacia. Periodo di Franchigia: periodo di tempo, espresso in giorni, immediatamente successivo al verificarsi di un Sinistro per Inabilità Totale Temporanea o Disoccupazione o Ricovero Ospedaliero, in relazione al quale non viene riconosciuto alcun Indennizzo. Periodo di Pre-Ammortamento: il periodo di tempo iniziale del Finanziamento o Leasing di durata pari a 90 giorni e previsto nei Finanziamenti/Leasing con pagamento della prima Rata a 90 giorni ed immediatamente successivo alla Data di Decorrenza, durante il quale nessuna Rata è dovuta in base al piano di ammortamento, e durante il quale le garanzie Inabilità Totale Temporanea, Disoccupazione e Ricovero Ospedaliero non hanno efficacia. Polizza Collettiva: il presente contratto di assicurazione collettiva stipulato tra l Assicuratore ed il Contraente, formato dall insieme inscindibile delle polizze collettive n. 10101 di FACL e n. 120141 di FICL. Premio: con riferimento a ciascun Assicurato che aderisce alla Polizza Collettiva, la somma in denaro dovuta all Assicuratore dal Contraente quale corrispettivo per le garanzie assicurative. Rata: la rata mensile di rimborso del Finanziamento, comprensiva di capitale e interessi, in conformità al piano di ammortamento originale, concordato dall Aderente al momento della stipulazione del Finanziamento (sono pertanto irrilevanti eventuali modifiche del piano di ammortamento originale avvenute durante la validità della garanzia), con esclusione dell importo identificato come Valore Futuro Garantito in caso l Assicurato abbia sottoscritto un Finanziamento IdeaFord. Ricovero Ospedaliero: la degenza ininterrotta, corrispondente al numero di pernottamenti in un Istituto di Cura, resa necessaria a seguito di Infortunio o Malattia per l esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in strutture ambulatoriali Sinistro: con riferimento ad un Assicurato, ciascuno degli eventi dannosi (Morte, Invalidità Totale Permanente, Inabilità Totale Temporanea, Disoccupazione, Ricovero Ospedaliero) per il quale è prestata l assicurazione. Glossario Pagina 3 di 3

NOTA INFORMATIVA (Data ultimo aggiornamento: 31/03/2014) La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente e ciascun Assicurato devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza Collettiva o della Dichiarazione di Adesione. A) INFORMAZIONI SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Le garanzie assicurative oggetto delle polizze collettive n. 10101 e n. 120141 sono prestate, in favore degli Assicurati, dalle seguenti compagnie di assicurazione: Financial Assurance Company Limited (FACL) una compagnia assicurativa con sede legale in Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londra W4 5XR (Regno Unito), ivi registrata presso la Companies House al numero 4873014, e con Rappresentanza Generale per l Italia in Via San Gregorio, 34-20124 Milano (telefono: 02/6737151 fax: 02-23331247 e-mail: italy.produzione@genworth.com), P. IVA e N. Iscr. Reg. Imprese Milano 04539300964 R.E.A. n. 1756075. FACL è autorizzata nel Regno Unito dalla Prudential Regulation Authority, è vigilata dalla Financial Conduct Authority e Prudential Regulation Authority (n. 229586). FACL è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento, è iscritta all Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall IVASS, appendice Elenco I, nr. I.00051. Financial Insurance Company Limited (FICL) una compagnia assicurativa con sede legale in Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londra W4 5XR (Regno Unito), ivi registrata presso il Companies House al numero 1515187 e con Rappresentanza Generale per l Italia in Via San Gregorio, 34-20124 Milano (telefono: 02/6737151 fax: 02-23331247 e-mail: italy.produzione@genworth.com), P. IVA e N. Iscr. Reg. Imprese Milano 12084460158 R.E.A. n. 1525067. FICL è autorizzata nel Regno Unito dalla Prudential Regulation Authority, è vigilata dalla Financial Conduct Authority e Prudential Regulation Authority (n. 202639). FICL è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento, è iscritta all Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall IVASS, appendice Elenco I, nr. I.00018. Si precisa che: FACL (polizza collettiva n. 10101) presta le garanzie di RAMO VITA per il caso di Morte ed Invalidità Totale Permanente; FICL (polizza collettiva n. 120141) presta le garanzie di RAMO DANNI per il caso Disoccupazione, Inabilità Totale Temporanea e Ricovero Ospedaliero *, nonchè la copertura complementare Morte da Infortunio. *In deroga a quanto indicato, le copertura Inabilità Totale Temporanea e Ricovero Ospedaliero sono prestate da FACL solo qualora di durata pari o superiore a 60 mesi. FACL e FICL appartengono entrambe al gruppo Genworth Financial (sito internet italiano www.genworth.it). GENWORTH è la denominazione commerciale di FICL e FACL. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniali delle imprese di assicurazione L ammontare del patrimonio netto di FACL è pari a 595 milioni di Euro (di cui 20% di capitale sociale e 80% di riserve patrimoniali). L indice di solvibilità di FACL è pari al 396%. L ammontare del patrimonio netto di FICL è pari a 358 milioni di Euro (di cui 39% di capitale sociale e 61% di riserve patrimoniali). L indice di solvibilità di FICL è pari al 662%. Si precisa che tale indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati si riferiscono all ultimo bilancio approvato. I dati aggiornati anno per anno sono consultabili sul sito internet italiano delle compagnie www.genworth.it. Nota Informativa Pagina 1 di 7

B) INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte Per ciascun Assicurato, le garanzie assicurative hanno una durata pari alla durata del Finanziamento/Leasing, con minimo di 12 ed un massimo di 60 (sessanta) mesi dalla Data di Decorrenza. Non è previsto alcun tacito rinnovo. Il presente contratto di assicurazione prevede la combinazione delle seguenti coperture assicurative di ramo vita e di ramo danni, offerte in modo congiunto ed inscindibile, come segue: a) Morte con copertura complementare Morte da Infortunio b) Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia c) Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia - garanzia operante qualora l Assicurato, alla data del Sinistro, sia Lavoratore Dipendente (Privato o Pubblico) o Lavoratore Autonomo d) Disoccupazione (per Perdita d Impiego Involontaria) - garanzia operante qualora l Assicurato, alla data del Sinistro, sia Lavoratore Dipendente Privato e) Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia - garanzia operante qualora l Assicurato, alla data del Sinistro, sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente Pubblico Qualora Aderente sia una persona giuridica, la garanzia Ricovero Ospedaliero opera anche in favore dell Assicurato che, alla data del Sinistro, sia Lavoratore Dipendente Privato. Si precisa che: le garanzie Morte ed Invalidità Totale Permanente prevedono il pagamento, in caso di Sinistro, di un Indennizzo variabile, pari al Debito Residuo del Finanziamento/Leasing esistente alla data del Sinistro; in riferimento alla copertura complementare Morte da Infortunio, solo ed esclusivamente qualora la Morte dell Assicurato si verifichi entro il 65 anno di età e sia derivante da Infortunio, l Assicuratore si obbliga a corrispondere un Indennizzo pari al doppio del Debito Residuo del Finanziamento/Leasing esistente alla data del Sinistro. In riferimento alle garanzie Inabilità Totale Temporanea, Disoccupazione e Ricovero Ospedaliero, l Assicuratore si obbliga invece ad indennizzare: a) una Rata/un Canone al termine del Periodo di Franchigia, purché il Sinistro si sia protratto continuativamente per tutto il Periodo di Franchigia, e b) le successive Rate / i successivi Canoni in scadenza, purché il Sinistro si protragga continuativamente. A tale fine, la frazione di mese superiore a 15 giorni verrà considerata mese intero (quindi ad esempio, in caso di Sinistro per Disoccupazione, al termine del Periodo di Franchigia viene indennizzata una Rata; per avere diritto all Indennizzo della successiva Rata in scadenza occorre che lo stato di Disoccupazione si protragga continuativamente per più di 15 giorni dal termine del Periodo di Franchigia; per avere diritto all Indennizzo della ulteriore Rata lo stato di Disoccupazione si deve protrarre per più di 15 giorni dalla scadenza della Rata precedente. E così via.) Si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio sulle prestazioni: art. 18 (per la garanzia Morte), art. 23 (per la garanzia Invalidità Totale Permanente), art. 30 (per la garanzia Inabilità Totale Temporanea), art. 37 (per la garanzia Disoccupazione), art. 43 (per la garanzia Ricovero Ospedaliero) Avvertenza - Si precisa che la garanzia Disoccupazione non opera qualora Aderente sia una persona giuridica, nè qualora l Aderente abbia stipulato con il Contraente un contratto di Leasing. Avvertenza Sono previsti dei casi di esclusione di operatività delle garanzie, che possono dar luogo al mancato pagamento dell Indennizzo. Nota Informativa Pagina 2 di 7

Si rinvia all art. 9 delle Condizioni di Assicurazione per l elenco completo delle esclusioni in riferimento a ciascuna garanzia. Avvertenza Sono previste delle condizioni di assicurabilità, sprovvisto delle quali un soggetto non può essere Assicurato. Si rinvia all art. 2.3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza Sono previsti dei massimali e delle limitazioni nel calcolo dell Indennizzo che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell Indennizzo. Si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio: art. 19 (per la garanzia Morte), art. 24 (per la garanzia Invalidità Totale Permanente), art. 31 (per la garanzia Inabilità Totale Temporanea), art. 38 (per la garanzia Disoccupazione), art. 44 (per la garanzia Ricovero Ospedaliero) Avvertenza Sono previste altre limitazioni delle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell Indennizzo: Nessun Indennizzo è dovuto dall Assicuratore qualora la data del Sinistro cada durante il Periodo di Preammortamento del Finanziamento/Leasing; tale limitazione è applicabile solo in riferimento alle garanzie Inabilità Totale Temporanea, Disoccupazione e Ricovero Ospedaliero; per le garanzie Inabilità Totale Temporanea, Disoccupazione e Ricovero Ospedaliero, è previsto un Periodo di Franchigia, cioè un periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi del Sinistro in relazione al quale non viene riconosciuto alcun Indennizzo (quindi, ad esempio, essendo previsto un Periodo di Franchigia di 60 giorni per la garanzia Disoccupazione, la prima Rata è indennizzabile solo decorso il Periodo di Franchigia se lo stato di Disoccupazione perdura, ad esempio, 50 giorni, non si ha diritto ad alcun Indennizzo); l indennizzo per Invalidità Totale Permanente è dovuto soltanto qualora l Invalidità Totale Permanente sia stata presentata all autorità competente per il riconoscimento entro 12 mesi dalla data della prima constatazione della Malattia o del verificarsi dell Infortunio che l hanno provocata: in riferimento alla garanzia Inabilità Totale Temporanea, qualora l Assicurato riprenda la propria Normale Attività Lavorativa e, successivamente, si verifichi un nuovo Sinistro per Inabilità Totale Temporanea causata da un diverso Infortunio o da una diversa Malattia, sarà applicato un nuovo periodo di Franchigia di 60 giorni; in riferimento alla garanzia Disoccupazione, nel caso in cui l Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato, qualora si verifichi un successivo evento di Disoccupazione, l Assicurato dovrà avere lavorato come Lavoratore Dipendente Privato per un periodo di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro prima di potere avanzare una nuova richiesta di Indennizzo. 4. Periodo di Carenza Avvertenza - Per le garanzie Inabilità Totale Temporanea da Malattia e Disoccupazione sono previsti dei Periodi di Carenza, che possono dar luogo al mancato pagamento dell Indennizzo. Il Periodo di Carenza è il periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza delle garanzie durante il quale le stesse non hanno efficacia e, conseguentemente, nessun Indennizzo è dovuto dall Assicuratore qualora la data del Sinistro cada durante tale lasso di tempo (quindi, ad esempio, essendo previsto un Periodo di Carenza di 90 giorni per la garanzia Disoccupazione, un sinistro verificatosi dopo 70 giorni dalla Data di Decorrenza non è indennizzabile). Si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio: artt. 28 (per la garanzia Inabilità Totale Temporanea da Malattia) e 35 (per la garanzia Disoccupazione). Nota Informativa Pagina 3 di 7

5. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio / Aggravamento e diminuzione del rischio Variazioni di professione o attività lavorativa dell Assicurato Il Contraente è tenuto a comunicare all Assicuratore ogni aggravamento o diminuzione del rischio relativo alle adesioni attese. L Aderente e l Assicurato sono liberati dall onere di comunicare all Assicuratore eventuali variazioni di professione o attività lavorativa svolta. Si precisa che mentre le garanzie Morte ed Invalidità Totale Permanente operano in favore di tutti gli Assicurati indipendentemente dall attività lavorativa svolta al momento del Sinistro, le garanzie Inabilità Totale Temporanea, Disoccupazione e Ricovero Ospedaliero operano in funzione della natura autonoma o dipendente dell attività lavorativa svolta dall Assicurato alla data del Sinistro. 6. Premio a) Importo del Premio lordo (metodo di calcolo) ed evidenza della quota parte riconosciuta all Intermediario Il Premio è calcolato in funzione dell ammontare del capitale finanziato (come definito nella Richiesta di Finanziamento Ford e/o IdeaFord e/o LeasingFord ), della durata e della tipologia di Finanziamento/Leasing, è espresso in valore percentuale dell importo richiesto in base al Finanziamento/Leasing ed è dovuto, congiuntamente, per tutte le garanzie. L esatto ammontare del Premio dovuto è indicato nella Dichiarazione di Adesione. In riferimento al Premio imponibile (al netto quindi delle tasse), la quota parte riconosciuta all Intermediario a titolo di provvigioni di intermediazione è pari al 50% dello stesso. Quindi, a titolo esemplificativo, su un Premio imponibile di importo pari a 400, la provvigione di intermediazione riconosciuta è pari a 200. Il valore assoluto della quota parte provvigionale relativo ad ogni singola adesione è indicato nella Dichiarazione di Adesione. I tassi di premio, identici per tutti gli Assicurati sulla base delle fasce di durata del Finanziamento/Leasing, sono stati determinati sulla base delle adesioni prevedibili alla Polizza Collettiva. Con riferimento alla parte di Premio relativo alle garanzie Morte e Invalidità Totale Permanente, il tasso di Premio è stato determinato anche in funzione dell età e del sesso, secondo un valore medio calcolato sulle adesioni attese, e non tengono conto di età e sesso del singolo Assicurato aderente alla Polizza Collettiva. b) Modalità di pagamento del Premio Per ciascun Assicurato che ha aderito alla Polizza Collettiva, il Premio in favore dell Assicuratore è corrisposto dal Contraente in forma unica ed anticipata, con la periodicità e le modalità concordate tra le Parti. Il Contraente provvede, quindi, al recupero del Premio dall Aderente tramite il Finanziamento/Leasing, sulla base del quale il Premio viene restituito dall Aderente al Contraente ratealmente, unitamente alle Rate/ai Canoni, secondo il piano di ammortamento previsto dal Finanziamento/Leasing stesso. Non sono previsti altri mezzi e modalità di pagamento del Premio in favore dell Assicuratore. c) Diritti dell Aderente in caso di anticipata estinzione o di trasferimento del Finanziamento/Leasing Avvertenza - In caso di anticipata estinzione totale del Finanziamento/Leasing rispetto alla data di scadenza dello stesso, l Aderente potrà: a) fare continuare l assicurazione, che in tal caso resta in vigore fino alla scadenza contrattuale originaria, oppure b) far cessare l assicurazione: in tal caso l Assicuratore rimborserà all Aderente per il tramite del Contraente - la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Si rinvia all art. 8 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. C) INFORMAZIONE SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 7. Costi gravanti sul Premio La seguente tabella evidenzia tutti i costi (Caricamenti) gravanti sul Premio imponibile ed a carico dell Aderente, con particolare evidenza della quota parte riconosciuta a titolo di provvigioni di intermediazione (il cui valore assoluto relativo ad ogni singola adesione è indicato nella Dichiarazione di Adesione); Nota Informativa Pagina 4 di 7

PROVVIGIONI DI INTERMEDIAZIONE 50% del Premio imponibile ALTRI COSTI GRAVANTI SUL PREMIO A CARICO DELL ASSICURATO Spese amministrative dell Assicuratore 7% del Premio imponibile Al Premio imponibile vanno aggiunte le imposte di legge (sempre a carico dell Assicurato), in misura pari a quanto indicato nel seguente par. 9. 8. Sconti La tariffazione a premi unici anticipati della Polizza Collettiva è stata determinata, in riferimento alle garanzie danni, applicando i seguenti sconti di premio per poliennalità rispetto a coperture di durata annuale (12 mesi): Durata 18mesi 24mesi 30mesi 36mesi 42mesi 48mesi 54mesi 60mesi Sconto 9,45% 12,60% 15,45% 18,10% 20,40% 22,50% 24,70% 26,80% A fronte di tali riduzioni di premio, l Assicurato non può esercitare la facoltà di recesso annuale dal contratto (art. 1899 c.c.). 9. Regime fiscale I premi dei contratti di assicurazione sulla vita non sono soggetti all imposta sulle assicurazioni. Invece, i premi delle assicurazioni complementari per i rischi di danni alla persona e quelli per disoccupazione sono soggetti all imposta del 2,5%. Conseguentemente, con riferimento alla presente Polizza Collettiva, la parte di Premio della garanzia Morte non è soggetta ad imposizione fiscale, mentre la parte di Premio relativa a tutte le altre garanzie (ivi inclusa la garanzia complementare Morte da Infortunio) è soggetta all imposta del 2,5%. D) ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 10. Modalità di perfezionamento del contratto L adesione alla Polizza Collettiva avviene mediante sottoscrizione di una Dichiarazione di Adesione unica per tutte le garanzie, sottoscritta dall Aderente/Assicurato, e le coperture decorrono dalle ore 24:00 della data di sottoscrizione della stessa. Si rinvia agli artt. 2 e 3 delle Condizioni di Assicurazione gli aspetti di dettaglio 11. Diritto di ripensamento (recesso) dell Assicurato entro 60 giorni dall adesione L Aderente può recedere dall assicurazione (facendo quindi cessare tutte le garanzie) entro il termine di 60 giorni dalla data della firma della Dichiarazione di Adesione (clausola di ripensamento). Si rinvia all art. 4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio sulle modalità di esercizio di tale diritto e i relativi effetti. Per ciascun Assicurato è prevista una durata delle coperture (vita e danni) pari alla durata del Finanziamento/Leasing. La tariffazione della Polizza Collettiva è stata determinata, in riferimento alle garanzie danni, applicando sconti di premio per poliennalità rispetto a coperture di durata annuale (cfr. precedente 8). A fronte di tali riduzioni di premio, l Aderente non può esercitare la facoltà di recesso annuale dal contratto (art. 1899 c.c.). 12. Prescrizione dei diritti I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni in riferimento alle garanzie vita Morte ed Invalidità Totale Permanente, ed in due anni in riferimento alle altre garanzie danni. I termini di prescrizione decorrono dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ex art. 2952 c.c. Conseguentemente, qualora, entro detto termine, l Assicuratore non riceverà alcuna richiesta dai soggetti legittimati, i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione non possono più essere esercitati. In Nota Informativa Pagina 5 di 7

riferimento alle garanzie vita, agli importi dovuti ai beneficiari che non sono reclamati entro il termine di prescrizione decennale si applicherà la disciplina in materia di rapporti dormienti di cui alla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni. 13. Legge applicabile e foro competente Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere: 1) tra, da una parte, l Assicuratore e/o il Contraente e, dall altra parte, l Aderente/Assicurato, ivi comprese quelle relative alla interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione della presente Polizza Collettiva e delle garanzie in essa previste, sarà competente in via esclusiva il foro di residenza o domicilio dell Assicurato; 2) tra l Assicuratore ed il Contraente, ivi comprese quelle relative alla interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione della presente Polizza Collettiva e delle garanzie in essa previste, sarà competente in via esclusiva il foro di Milano. 14. Lingua Il presente Fascicolo Informativo è interamente redatto in lingua italiana. 15. Informativa in corso di contratto L Assicuratore comunicherà all Aderente, per il tramite del Contraente, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel presente Fascicolo Informativo, anche per effetto di modifiche alla normativa successiva alla conclusione del contratto. 16. Conflitti di interesse Si richiama l attenzione dell Aderente sulla circostanza che l Intermediario / Contraente della Polizza Collettiva, FCE Bank plc, ha un proprio interesse alla promozione e distribuzione delle garanzie oggetto della Polizza Collettiva, sia perché l adesione alla Polizza Collettiva viene offerta solamente a coloro i quali hanno sottoscritto con il medesimo Intermediario un contratto di Finanziamento/Leasing, sia perché FCE Bank plc percepisce, in qualità di intermediario assicurativo, una provvigione per l attività di intermediazione delle adesioni alla Polizza Collettiva. E) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 17. Sinistri Liquidazione dell Indennizzo e documentazione da presentare Avvertenza Sono previsti specifiche modalità e termini per la denuncia di un Sinistro. Si rinvia all art. 10 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di denuncia di un sinistro valevoli per tutte le garanzie, nonché agli art. 21, 26, 33, 39 e 45 per l identificazione della relativa documentazione da presentare con riferimento a ciascuna garanzia. In ogni caso, in sede di Sinistro sarà fornito un modulo prestampato di richiesta di liquidazione recante l elenco dei documenti da consegnare per ciascuna specifica garanzia. L Assicuratore procederà alla liquidazione della prestazione dovuta entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta. Avvertenza Ai fini del calcolo dell Indennizzo e dei suoi massimali e/o limitazioni, per data del Sinistro si intende: 1) per la garanzia Morte (anche da Infortunio): la data di decesso dell Assicurato; 2) per la garanzia Invalidità Totale Permanente da Infortunio: la data di accadimento dell Infortunio per la garanzia Invalidità Totale Permanente da Malattia: la data di presentazione della domanda di invalidità all azienda sanitaria locale o altra autorità competente; 3) per la garanzia Inabilità Totale Temporanea: la data coincidente con il giorno in cui l Assicurato cessa di svolgere la propria attività lavorativa a causa dell Inabilità Totale Temporanea, come risultante da certificazione medica attestante la stessa; 4) per la garanzia Disoccupazione: la data coincidente con il giorno in cui l Assicurato cessa la propria attività lavorativa dipendente in conseguenza del licenziamento così come comunicatogli dal proprio datore di lavoro; 5) per la garanzia Ricovero Ospedaliero: la data di accadimento del Sinistro è considerato il primo giorno di Ricovero Ospedaliero. Nota Informativa Pagina 6 di 7

18. Reclami e procedure extra-giudiziali di risoluzione delle controversie Per qualsiasi reclamo inerente al presente contratto di assicurazione e alla gestione di un Sinistro, ci si può rivolgere direttamente (a mezzo posta, fax o e-mail) all Assicuratore contattandolo ai seguenti recapiti: Genworth (Ufficio Reclami) - Via San Gregorio n. 34-20124 Milano - fax 02-23331247 - e-mail: reclamilp@genworth.com, specificando per iscritto e in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a: IVASS Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 ROMA. Il reclamo dovrà essere inviato all IVASS a mezzo posta, oppure trasmesso ai fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, e deve contenere copia del reclamo già inoltrato all'assicuratore ed il relativo riscontro. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/ /fin-net. Avvertenza - È fatta comunque salvo in ogni caso il diritto di adire l Autorità Giudiziaria competente. Prima di adire l Autorità Giudiziaria, è in ogni caso facoltà (o obbligo, se previsto dalla normativa quale condizioni di procedibilità dell azione giudiziale) dell Aderente (o aventi diritto) esperire tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 28/2010 e successive modifiche e/o integrazioni, depositando apposita istanza presso gli Organismi di Conciliazione autorizzati ai sensi di legge. Nel caso in cui l Aderente (o avente diritto) intenda avvalersi di tale possibilità, potrà far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Genworth, Ufficio Sinistri, Via San Gregorio 24, 20124, Milano, anche a mezzo posta elettronica all indirizzo italy.produzione@genworth.com ovvero a mezzo fax al n. 02-23331247. Financial Assurance Company Limited (FACL) e Financial Insurance Company Limited (FICL) sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. La Rappresentante Generale delle sedi italiane di FACL e FICL (Valeria Picconi) Nota Informativa Pagina 7 di 7

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (Data ultimo aggiornamento: 31/03/2014) CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ART. 1 - Oggetto del contratto di assicurazione e delimitazione del rischio assicurato 1.1 Il Contraente stipula la presente Polizza Collettiva con l Assicuratore al fine di procurare, ad ogni Aderente che aderisca individualmente e facoltativamente alla stessa, un Indennizzo che consenta la riduzione o l estinzione del suo debito verso il Contraente in base al Finanziamento/Leasing, al verificarsi di taluni eventi negativi che possano colpire la persona dell Assicurato. 1.2 Alle condizioni ed entro i limiti ed i massimali di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione, l Assicuratore si obbliga a pagare un Indennizzo al verificarsi di uno dei seguenti eventi che colpiscano l Assicurato: a) Morte con copertura complementare Morte da Infortunio b) Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia c) Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia - garanzia operante qualora l Assicurato, alla data del Sinistro, sia Lavoratore Dipendente (Privato o Pubblico) o Lavoratore Autonomo d) Disoccupazione (per Perdita d Impiego Involontaria) - garanzia operante qualora l Assicurato, alla data del Sinistro, sia Lavoratore Dipendente Privato e) Ricovero Ospedaliero - garanzia operante qualora l Assicurato, alla data del Sinistro, sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente Pubblico. Qualora Aderente sia una persona giuridica, la garanzia Ricovero Ospedaliero opera anche in favore dell Assicurato che, alla data del Sinistro, sia Lavoratore Dipendente Privato. 1.3 Si precisa che la garanzia Disoccupazione non opera qualora Aderente sia una persona giuridica, nè qualora l Aderente abbia stipulato con il Contraente un contratto di Leasing. 1.4 Le garanzie Inabilità Totale Temporanea e Disoccupazione non operano se il Sinistro si verifica durante il Periodo di Carenza di cui agli artt. 28 e 35. 1.5 Le garanzie non operano per i Sinistri verificatisi quali conseguenza di uno degli eventi qualificati come esclusioni nelle presenti Condizioni di Assicurazione, elencate all art. 9. ART. 2 - Modalità di adesione alla Polizza Collettiva Condizioni di assicurabilità 2.1 L Adesione alla Polizza Collettiva è facoltativa, ed avviene mediante sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione da parte dell Aderente/Assicurato. Se Aderente è una persona fisica, l Aderente stesso assume altresì automaticamente la qualifica di Assicurato. Se Aderente è una persona giuridica, l Aderente indica nella Dichiarazione di Adesione il soggetto Assicurato. 2.2 Le garanzie Morte, Invalidità Totale Permanente, Inabilità Totale Temporanea, Disoccupazione e Ricovero Ospedaliero fanno parte di un unico inscindibile pacchetto assicurativo e sono offerte solo congiuntamente all Aderente, il quale aderisce alla Polizza Collettiva mediante sottoscrizione di una unica Dichiarazione di Adesione. 2.3 È assicurabile solamente la persona fisica che: a) alla Data di Decorrenza sia di età compresa tra i 18 ed i 74 anni e sia di età tale per cui, alla data di scadenza del Finanziamento/Leasing, non abbia compiuto i 75 anni di età; e b) abbia sottoscritto, ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Codice Civile, la dichiarazione di buono stato di salute contenuta nella Dichiarazione di Adesione. 2.4 Qualora Aderente sia una persona giuridica, è assicurabile solamente il soggetto persona fisica, in possesso dei requisiti di assicurabilità di cui al precedente art. 2.3, che svolga la propria Normale Attività Condizioni di Assicurazione Pagina 1 di 16

Lavorativa con un ruolo di responsabilità nell attività dell Aderente, o comunque svolga un ruolo fondamentale per l attività stessa. 2.5 Mensilmente, il Contraente è tenuto a comunicare all Assicuratore i dati anagrafici relativi agli Aderenti/Assicurati, nonchè ogni altro dato concordato tra le Parti negli accordi in essere. ART. 3 - Decorrenza, durata e cessazione delle garanzie per ciascun Assicurato 3.1 Il contratto di assicurazione si intende perfezionato, e le garanzie decorrono, dalle ore 24:00 del giorno in cui l Aderente sottoscrive la Dichiarazione di Adesione o, se successivo, del giorno in cui l importo oggetto del Finanziamento/Leasing è stato erogato (fatta salva la non operatività delle coperture durante il Periodo di Carenza e durante il Periodo di Preammortamento del Finanziamento/Leasing, laddove tali limitazioni siano previste in relazione alle garanzie). 3.2 Le garanzie assicurative hanno una durata pari a quella del Finanziamento/Leasing: a) con un minimo di 12 ed un massimo di 60 mesi dalla Data di Decorrenza, in caso di Finanziamento/Leasing senza Periodo di Preammortamento; b) con un minimo di 12 ed un massimo di 63 mesi dalla Data di Decorrenza, in caso di Finanziamento/Leasing con Periodo di Preammortamento. 3.3 Fermo quanto previsto all art. 5, tutte le garanzie assicurative cessano anticipatamente, rispetto alla loro naturale scadenza, in caso di Sinistro pagato per Morte o Invalidità Totale Permanente. ART. 4 Durata della Polizza Collettiva 4.1 La Polizza Collettiva ha la durata stabilita tra l Assicuratore e il Contraente. 4.2 Resta inteso che il mancato rinnovo della Polizza Collettiva ovvero la sua cessazione di efficacia, per qualsiasi causa, non pregiudicherà la validità delle coperture assicurative che siano state attivate prima della cessazione di efficacia della Polizza Collettiva, per qualsiasi causa determinata. ART. 5 - Clausola di ripensamento in favore dell Aderente (recesso) 5.1 L Aderente può recedere dal contratto di assicurazione entro il termine di 60 giorni dalla firma della Dichiarazione di Adesione (clausola di ripensamento). In tal caso, l Assicuratore provvederà a rimborsare all Aderente, per il tramite del Contraente: (i) in caso di recesso entri i primi 30 giorni: l intero importo di Premio eventualmente già versato; (ii) in caso di recesso dal 31 al 60 giorno: la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (al netto delle imposte di legge e dedotto l importo di 35,00 a titolo di spese amministrative per il rimborso del premio non goduto), sulla base della formula di cui al successivo art. 8. In caso di esercizio del diritto di recesso, le garanzie assicurative cessano alle ore 24:00 della data di invio della comunicazione di recesso (farà fede il timbro postale). 5.2 L Aderente è tenuto ad esercitare il diritto di recesso mediante invio di una lettera raccomanda a.r. inviata al Contraente all indirizzo seguente: FCE Bank (Ufficio Clienti), Via Argoli, 54, 00143 Roma. È poi onere del Contraente comunicare all Assicuratore il recesso. ART. 6 - Beneficiari dell Indennizzo 6.1 Beneficiario dell Indennizzo è l Aderente. 6.2 In riferimento alla garanzia Morte: qualora Aderente sia una persona fisica, i beneficiari dell Indennizzo sono gli eredi legittimi o testamentari dell Aderente/Assicurato stesso. qualora Aderente sia una persona giuridica, beneficiario dell Indennizzo in caso di decesso dell Assicurato è sempre l Aderente Condizioni di Assicurazione Pagina 2 di 16

ART. 7 - Premio 7.1 Per ciascun Aderente che ha aderito alla Polizza Collettiva, il Premio in favore dell Assicuratore è corrisposto dal Contraente in forma unica ed anticipata, con la periodicità e le modalità concordate tra le Parti. 7.2 Il Contraente provvede, quindi, al recupero del Premio dall Aderente tramite il Finanziamento/Leasing, sulla base del quale il Premio viene restituito dall Aderente al Contraente ratealmente, unitamente alle Rate / ai Canoni, secondo il piano di ammortamento previsto dal Finanziamento/Leasing stesso. 7.3 L importo del Premio è calcolato in funzione dell ammontare del capitale finanziato (come definito nella Richiesta di Finanziamento Ford e/o IdeaFord e/o LeasingFord ), della durata e della tipologia di Finanziamento/Leasing, è espresso in valore percentuale dell importo richiesto in base al Finanziamento/Leasing ed è dovuto, congiuntamente, per tutte le garanzie. 7.4 Mensilmente, il Contraente dovrà corrispondere all Assicuratore il Premio, pari alla somma dei Premi di ciascuna Assicurazione attivata nel corso del mese precedente. ART. 8 - Anticipata estinzione o trasferimento del Finanziamento/Leasing Diritti dell Aderente 8.1 In caso di anticipata estinzione totale del Finanziamento/Leasing rispetto alla data di scadenza dello stesso, l Aderente potrà scegliere di: a) fare continuare l assicurazione, che in tal caso resta in vigore fino alla scadenza contrattuale originaria, oppure b) far cessare l assicurazione: in tal caso l Assicuratore rimborserà all Aderente per il tramite del Contraente - la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (al netto delle imposte di legge e dedotto l importo di 35,00 a titolo di spese amministrative per il rimborso del premio non goduto), sulla base della seguente formula Formula di rimborso del Premio non goduto (premio lordo tasse) * (n-t)/n - 35 Dove: n = durata originaria della copertura, espressa in giorni t = durata della copertura assicurativa goduta, espressa in giorni 35 = spese fisse amministrative per rimborso del Premio (dovute solo sulla quota parte percepita dall Intermediario) (n-t) = il periodo residuo è uguale alla differenza tra la durata originaria della copertura assicurativa e la durata della copertura assicurativa goduta, entrambe espresse in giorni **** Attenzione: contattando il Servizio Clienti di FORD CREDIT è possibile ottenere in ogni momento il calcolo dell esatto importo di Premio di cui si ha diritto il rimborso in caso di estinzione anticipata del Finanziamento/Leasing (applicando la formula sopra indicata) **** 8.2 Il rimborso del Premio verrà effettuato all Aderente dal Contraente mediante bonifico bancario sul conto corrente le cui coordinate bancarie sono state comunicate a Ford al momento della sottoscrizione del contratto di Finanziamento/Leasing o, in mancanza delle stesse, mediante assegno bancario inviato all indirizzo presente nei sistemi del Contraente. ART. 9 - Esclusioni 9.1 Le garanzie assicurative Morte, Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea non operano, e nessun Indennizzo è dovuto, a seguito di ovvero se conseguenti a: a) Decesso, Malattia o Infortunio dell Assicurato verificatisi entro 24 mesi dalla Data di Decorrenza, nel caso in cui vi sia un rapporto causale con Malattie o Infortuni avvenuti nei 12 mesi precedenti tale data ovvero in conseguenza degli stessi; b) azioni intenzionali dell Assicurato quali suicidio e mutilazione volontaria entro 12 mesi dalla Data di Decorrenza; Condizioni di Assicurazione Pagina 3 di 16

c) uso di stupefacenti o stato di alcolismo; d) dolo dell Assicurato; e) eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni congenite pre-esistenti alla Data di Decorrenza; f) partecipazione dell Assicurato ad atti delittuosi, atti di guerra, risse, atti di terrorismo e sabotaggio; g) incidenti di volo verificatisi su voli non autorizzati o con pilota non titolare di idoneo brevetto; h) partecipazione a gare di velocità e relativi allenamenti; i) stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche; j) eventi derivanti direttamente o indirettamente da esplosioni o radiazione; k) Malattie od Infortuni che siano conseguenza: (i) della partecipazione dell Assicurato a gare o relative sessioni di prova o allenamenti, con qualsiasi veicolo a motore; (ii) di attività sportive professionistiche; (iii) di paracadutismo o sport aerei in genere; l) guerra anche non dichiarata, insurrezioni ed atti di terrorismo. 9.2 Fermo quanto previsto all art. 1.3, la garanzia assicurativa Disoccupazione non opera, e nessun Indennizzo è dovuto nei seguenti casi: a) prestazione d opera interinale, occasionale, stagionale o a progetto; b) dimissioni dell Assicurato o altre cause dipendenti dalla volontà dell Assicurato (quali la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a fronte di un accordo intercorso col datore di lavoro); c) licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo o per motivi disciplinari: d) riduzione di personale notificata all Assicurato entro 3 mesi dalla Data di Decorrenza; e) pensionamento o prepensionamento dell Assicurato; f) attività lavorativa svolta presso una pubblica amministrazione; g) godimento dei benefici derivanti dai trattamenti speciali di disoccupazione; h) godimento dei benefici economici previsti dalla Cassa Integrazione Ordinaria o Straordinaria; i) iscrizione dell Assicurato nella lista di mobilità regionale con godimento della relativa indennità come regolato dalla Legge 223/1991; j) cessazione alla scadenza di contratti di lavoro a tempo determinato o comunque di contratti aventi un termine di naturale scadenza. 9.3. La garanzia assicurativa per Ricovero Ospedaliero non opera, e nessun Indennizzo è dovuto nei seguenti casi: a) Malattie, fisiche o mentali, verificatesi nei primi 24 mesi dalla Data di Decorrenza, originate da eventi per i quali l Assicurato abbia richiesto o ricevuto trattamenti nei 12 mesi precedenti tale data; b) abuso di droghe o alcol; c) ferite auto-inferte dall Assicurato nel pieno o meno delle proprie facoltà mentali; d) guerra, atti di terrorismo, atti di rivolta od agitazione civile; e) Malattie direttamente od indirettamente correlate a HIV, incluso AIDS; f) Malattie psichiatriche od ogni tipo di disturbo mentale o nervoso; g) mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici che individuino una patologia che necessiti un Ricovero Ospedaliero; h) interventi o trattamenti non necessari dal punto di vista medico come, a mero titolo esemplificativo, trattamenti di bellezza o cosmetici; i) Infortuni conseguenti alla pratica di sport aerei; viaggi aerei o qualsiasi attività collegata al volo, diversa dal viaggio quale passeggero pagante su aeromobili commerciali gestite da operatori anche charter in possesso di regolare licenza di esercizio; j) Infortuni derivanti da attività sportiva professionale; Condizioni di Assicurazione Pagina 4 di 16

k) Infortuni o Malattie collegati all uso, produzione o esposizione a sostanze nucleari, biologiche o chimiche; l) Ricovero Ospedaliero non necessario dal punto di vista sanitario. ART. 10 - Denuncia dei Sinistri ed oneri per la liquidazione degli Indennizzi 10.1 In caso di Sinistro, l'assicurato deve darne tempestivo avviso all Assicuratore a mezzo di lettera raccomandata a.r. inviata all Assicuratore al seguente indirizzo: Genworth (Ufficio Sinistri) Via San Gregorio n. 34-20124 Milano utilizzando l apposito modulo di denuncia del Sinistro reperibile contattando il Servizio Clienti dell Assicuratore al NUMERO TELEFONICO 02-23331246 (operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18, festivi esclusi) / fax 02-23331247 / e-mail italy.produzione@genworth.com. 10.2 Unitamente al modulo di denuncia sinistro compilato in ogni sua parte, dovrà essere inviata all Assicuratore tutta la documentazione richiesta, elencata, per ogni specifica copertura, nelle relativa sezione delle Condizioni Particolari di assicurazione che seguono. L Assicuratore potrà, in ogni momento e in ogni caso, richiedere ulteriori prove documentali in ordine in ordine al diritto al pagamento dell Indennizzo. 10.3 Ai fini della valutazione dell operatività delle garanzie, l Assicurato dovrà inoltre autorizzare i propri medici curanti affinché forniscano tutte le informazioni e consentire all Assicuratore le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia dell Assicuratore. Nel caso di sinistro per Morte, gli aventi causa dell Assicurato dovranno adempiere al suddetto onere. Nel caso di Disoccupazione, l Assicurato dovrà inoltre autorizzare il datore di lavoro a fornire all Assicuratore le informazioni relative all ultimo impiego che l Assicuratore ritiene necessarie ai fini della valutazione dell applicabilità della garanzia. Il mancato adempimento, da parte dell Aderente/Assicurato, di tali obblighi comporterà il diritto per l Assicuratore di non corrispondere (o, ove del caso, trattenere fino all avvenuto adempimento e senza alcun onere o maturazione di interessi) l Indennizzo. 10.4 L Assicuratore procederà alla liquidazione della prestazione dovuta entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta. ART. 11 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio in sede di adesione Aggravamento e diminuzione del rischio in corso di contratto 11.1 Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente o dall Aderente in sede, rispettivamente, di sottoscrizione della Polizza Collettiva o di adesione alla stessa, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché le conseguenze di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. 11.2 Il Contraente è tenuto a comunicare all Assicuratore ogni aggravamento o diminuzione del rischio relativo alle adesioni attese. L Aderente e l Assicurato sono liberati dall onere di comunicare all Assicuratore eventuali variazioni di professione o attività lavorativa svolta. ART. 12 Oneri fiscali Le imposte e le tasse relative o discendenti dal contratto di assicurazione sono a carico dell Aderente o dei beneficiari ed aventi diritto. ART. 13 Cessione dei diritti Il Contraente, l Aderente e/o l Assicurato non potranno in alcun modo cedere o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dall assicurazione di cui alla presente Polizza Collettiva senza il reciproco consenso. Condizioni di Assicurazione Pagina 5 di 16

ART. 14 - Prescrizione I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni in riferimento alle garanzie vita Morte ed Invalidità Totale Permanente, ed in due anni in riferimento alle altre garanzie danni. I termini di prescrizione decorrono dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ex art. 2952 del codice civile. ART. 15 - Reclami / Procedure extra-giudiziali di risoluzione delle controversie 15.1 Per qualsiasi reclamo inerente al presente contratto di assicurazione e alla gestione di un Sinistro (qualunque esso sia), l Aderente e/o l Assicurato e/o gli aventi diritto si possono rivolgere direttamente (a mezzo posta, fax o e-mail), a: Genworth (Ufficio Reclami) Via San Gregorio n. 34-20124 Milano fax 02-23331247 / e-mail reclamilp@genworth.com specificando per iscritto e in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a: IVASS Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 ROMA. Il reclamo dovrà essere inviato all IVASS a mezzo posta, oppure trasmesso ai fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, e deve contenere copia del reclamo già inoltrato all'assicuratore ed il relativo riscontro. 15.2 È fatta comunque salvo in ogni caso il diritto di adire l Autorità Giudiziaria competente. Prima di adire l Autorità Giudiziaria, è in ogni caso facoltà (o obbligo, se previsto dalla normativa quale condizioni di procedibilità dell azione giudiziale) dell Aderente (o aventi diritto) esperire tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 28/2010 e successive modifiche e/o integrazioni, depositando apposita istanza presso gli Organismi di Conciliazione autorizzati ai sensi di legge. Nel caso in cui l Aderente (o avente diritto) intenda avvalersi di tale possibilità, potrà far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Genworth, Ufficio Sinistri, Via San Gregorio 24, 20124, Milano, anche a mezzo posta elettronica all indirizzo italy.produzione@genworth.com ovvero a mezzo fax al n. 02-23331247. ART. 16 - Legge applicabile e foro competente 16.1 Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. 16.2 Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere: a) tra, da una parte, l Assicuratore e/o il Contraente e, dall altra parte, l Assicurato, ivi comprese quelle relative alla interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione della presente Polizza e delle garanzie in essa previste, sarà competente in via esclusiva il foro di residenza o domicilio dell Assicurato. b) tra l Assicuratore ed il Contraente, ivi comprese quelle relative alla interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione della presente Polizza e delle garanzie in essa previste, sarà competente in via esclusiva il foro di Milano. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE A) Copertura caso Morte / copertura complementare Morte da Infortunio ART. 17 - Rischio assicurato Il rischio assicurato è la Morte dell Assicurato, avvenuto per qualsiasi causa, fatte salve le esclusioni di cui all art. 9.1. Condizioni di Assicurazione Pagina 6 di 16

ART. 18 - Indennizzo (base e raddoppiato in riferimento alla copertura complementare Morte da Infortunio) 18.1 In caso di Morte dell Assicurato, l Assicuratore si obbliga a corrispondere un Indennizzo pari al Debito Residuo del Finanziamento/Leasing esistente alla data del Sinistro. 18.2 Si precisa che: a) qualora l Aderente abbia sottoscritto un contratto di Finanziamento IdeaFord, il Valore Futuro Garantito sarà incluso o meno nel calcolo del Debito Residuo (e quindi dell Indennizzo) in conformità all Opzione di Polizza Finanziamento IdeaFord scelta dall Aderente al momento dell Adesione alla Polizza stessa; b) qualora l Aderente abbia sottoscritto un contratto di Leasing, il valore di riscatto del Leasing è escluso dal calcolo del Debito Residuo. 18.3 Solo ed esclusivamente qualora la Morte dell Assicurato si verifichi entro il 65 anno di età e sia derivante da Infortunio, l Assicuratore si obbliga a corrispondere un Indennizzo pari al doppio del Debito Residuo del Finanziamento esistente alla data del Sinistro. 18.4 Per data del Sinistro si intende la data di decesso dell Assicurato. 18.5 Essendo una copertura assicurativa di puro rischio, la garanzia Morte non prevede né conferisce alcun valore di riscatto. ART. 19 - Massimale e limitazioni di Indennizzo 19.1 L Indennizzo è soggetto ad un massimale di Euro 40.000,00 per Assicurato. Tale massimale non si applica nell ipotesi di cui al precedente art. 18.3, nel quale caso il massimale è pari ad Euro 80.000 per Assicurato. 19.2 Fermo quanto previsto al precedente art. 18.2, dal calcolo dell Indennizzo sulla base del Debito Residuo del Finanziamento/Leasing, sono esclusi gli interessi, nonché qualsiasi importo dovuto dall Aderente al Contraente a qualsiasi altro titolo (ad esempio Rate di Finanziamento o Canoni di Leasing insoluti, penali o corrispettivi per risoluzione anticipata, ecc.). ART. 20 - Esclusioni La garanzia Morte non opera, e nessun obbligo di pagamento di Indennizzo sussiste in capo all Assicuratore, nei casi di cui all art. 9.1. ART. 21 - Denuncia di sinistro Documentazione da produrre 21.1 In caso di Sinistro per Morte dell'assicurato, gli eredi o i suoi aventi causa devono darne tempestivo avviso scritto a mezzo di lettera raccomandata a.r. inviata all Assicuratore, con le modalità di cui al precedente art. 10. 21.2 Unitamente all apposito modulo di denuncia sinistro di cui al precedente art. 10 compilato in ogni sua parte, ai fini della liquidazione dell Indennizzo, dovrà essere inviata all Assicuratore la documentazione seguente: a) copia della Dichiarazione di Adesione alla Polizza Collettiva; b) copia della carta di identità dell Assicurato deceduto e di ciascuno dei Beneficiari designati; c) certificato di morte dell Assicurato rilasciato dal comune; d) indicazione del luogo, giorno e ora del decesso; e) indicazione delle cause del decesso / modalità di accadimento; f) dichiarazione sostitutiva dell atto notorio (se come beneficiari sono indicati gli eredi); g) eventuale documentazione medica relativa al decesso: copia integrale delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di ricovero o degenza dell Assicurato presso ospedali o case di cura; copia di eventuale referto autoptico; copia questionario medico compilato dal medico curante; h) autorizzazione del giudice tutelare (in caso di beneficiari minorenni); Condizioni di Assicurazione Pagina 7 di 16

i) nel caso di morte violenta devono inoltre essere prodotti i seguenti documenti: copia del verbale dell Arma dei Carabinieri o certificato della Procura od altro documento rilasciato dall Autorità Giudiziaria competente da cui si desumano le precise circostanze del decesso dell Assicurato. B) Copertura Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia ART. 22 Rischio assicurato 22.1 Il rischio assicurato è l Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia dell Assicurato. 22.2 L Invalidità Totale Permanente darà diritto al pagamento dell Indennizzo di cui all art. 23 quando il grado percentuale di invalidità permanente dell Assicurato sia pari o superiore al 66% (secondo quanto previsto dalla tabella INAIL del D.P.R. 30.6.1965 n 1124). ART. 23 - Indennizzo 23.1 In caso di Invalidità Totale Permanente dell Assicurato, l Assicuratore si obbliga a corrispondere un Indennizzo pari al Debito Residuo del Finanziamento/Leasing esistente alla data del Sinistro. 23.2 Si precisa che: a) qualora l Aderente abbia sottoscritto un Finanziamento IdeaFord, il Valore Futuro Garantito sarà incluso o meno nel calcolo del Debito Residuo (e quindi dell Indennizzo) in conformità all Opzione di Polizza Finanziamento IdeaFord scelta dall Assicurato al momento dell Adesione alla Polizza stessa; b) qualora l Aderente abbia sottoscritto un contratto di Leasing, il valore di riscatto del Leasing è escluso dal calcolo del Debito Residuo. 23.3 Per data del Sinistro si intende: a) in caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio: la data di accadimento dell Infortunio; b) in caso di Invalidità Totale Permanente da Malattia: la data di presentazione della domanda di invalidità all azienda sanitaria locale o altra autorità competente. ART. 24 - Massimale e limitazioni di Indennizzo 24.1 L Indennizzo è soggetto ad un massimale di Euro 40.000,00 per Assicurato. 24.2 Fermo quanto previsto al precedente art. 23.2, dal calcolo dell Indennizzo sulla base del Debito Residuo del Finanziamento/Leasing, sono esclusi gli interessi, nonché qualsiasi importo dovuto dall Aderente al Contraente a qualsiasi altro titolo (ad esempio Rate di Finanziamento o Canoni di Leasing insoluti, penali o corrispettivi per risoluzione anticipata, ecc.). 24.3 Eventuali Indennizzi già corrisposti per la garanzia Inabilità Totale Temporanea o Ricovero Ospedaliero per il periodo successivo alla data in cui viene conteggiato il Debito Residuo ai fini dell'indennizzo per la garanzia Invalidità Totale Permanente, saranno detratti dall ammontare totale dell Indennizzo dovuto per tale ultima garanzia. 24.4 L Indennizzo è dovuto soltanto qualora l Invalidità Totale Permanente sia stata presentata all autorità competente per il riconoscimento entro 12 mesi dalla data della prima constatazione della Malattia o del verificarsi dell Infortunio che l hanno provocata. ART. 25 - Esclusioni La garanzia Invalidità Totale Permanente non opera, e nessun obbligo di pagamento di Indennizzo sussiste in capo all Assicuratore, nei casi di cui all art. 9.1. ART. 26 - Denuncia di sinistro Documentazione da produrre 26.1 In caso di Sinistro per Invalidità Totale Permanente dell'assicurato, l Assicurato o i suoi aventi causa devono darne tempestivo avviso scritto all Assicuratore con le modalità di cui al precedente art. 10. Condizioni di Assicurazione Pagina 8 di 16

26.2 Unitamente all apposito modulo di denuncia sinistro di cui al precedente art. 10 compilato in ogni sua parte, ai fini della liquidazione dell Indennizzo, dovrà essere inviata all Assicuratore la documentazione seguente a) copia della Dichiarazione di Adesione alla Polizza Collettiva copia della carta d identità dell Assicurato; b) notifica di Invalidità Totale Permanente emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.), o, in difetto, di relazione del medico legale attestante l Invalidità Totale Permanente e il relativo grado, nonché i dettagli dell evento che l ha generata. C) Copertura Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia garanzia operante qualora l Assicurato, alla data del Sinistro, sia Lavoratore Dipendente (Privato o Pubblico) o Lavoratore Autonomo ART. 27 Rischio assicurato e soggetti aventi diritto alla prestazione 27.1 Il rischio assicurato è lo stato di Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia dell Assicurato, che persiste nel corso della durata di efficacia dell assicurazione. 27.2 La garanzia opera esclusivamente in favore degli Assicurati che, alla data del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti (Privati o Pubblici) o Lavoratori Autonomi. ART. 28 Periodo di Carenza e Periodo di Preammortamento 28.1 La garanzia Inabilità Totale Temporanea da Malattia è soggetta ad un Periodo di Carenza di 60 giorni. Conseguentemente, nessun Indennizzo è dovuto dall Assicuratore qualora la data del Sinistro cada durante il Periodo di Carenza (e parimenti nessun Indennizzo è dovuto anche qualora il Sinistro occorso durante il Periodo di Carenza perduri oltre il termine di durata del Periodo di Carenza). 28.2 Il Periodo di Carenza non verrà applicato in caso di rinnovo del Finanziamento IdeaFord, né in caso di rifinanziamento dell importo identificato come Valore Futuro Garantito. 28.3 Inoltre, nessun Indennizzo è dovuto dall Assicuratore qualora la data del Sinistro cada durante il Periodo di Preammortamento del Finanziamento/Leasing. ART. 29 - Periodo di Franchigia 29.1 L Indennizzo per il caso di Inabilità Totale Temporanea è sottoposto ad un Periodo di Franchigia di 60 giorni, decorrente dalla data del Sinistro. 29.2 I periodi di Inabilità Totale Temporanea causati dal medesimo Infortunio o dalla medesima Malattia, che non siano separati tra loro da un periodo di almeno 60 giorni durante i quali l Assicurato abbia ripreso regolarmente la propria attività lavorativa, saranno considerati come un unico periodo di Inabilità Totale Temporanea e, pertanto, non verrà applicato un nuovo periodo di Franchigia. 29.3 Qualora l Assicurato riprenda la propria Normale Attività Lavorativa e, successivamente, si verifichi un nuovo Sinistro per Inabilità Totale Temporanea causata da un diverso Infortunio o da una diversa Malattia, sarà applicato un nuovo periodo di Franchigia di 60 giorni. ART. 30 - Indennizzo 30.1 In caso di Inabilità Totale Temporanea l Assicuratore si obbliga ad indennizzare: a) la Rata o il Canone dovuti dall Aderente in base al Finanziamento/Leasing immediatamente in scadenza dopo il Periodo di Franchigia; b) le successive Rate o i successivi Canoni in scadenza durante il periodo di Inabilità Totale Temporanea, purché la stessa si protragga continuativamente. A tale fine, la frazione di mese superiore a 15 giorni verrà considerata mese intero. Condizioni di Assicurazione Pagina 9 di 16