LAVORO AUTONOMO CON PARTITA IVA Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei presupposti stabiliti dall art. 69-bis, aggiunto dalla L. 92/2012 al DLgs. 276/2003. 2
I PRESUPPOSTI La collaborazione con il medesimo committente ha una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi; il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisce più dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi; il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. 3
LE ESIMENTI La presunzione non opera se la prestazione lavorativa: è connotata da competenze teoriche di grado elevato attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell esercizio concreto di attività; è svolta da soggetto titolare di un reddito non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all art. 1, co. 3 della L. 2.8.1990, n.233 ( 19.196 per il 2013). 4
LE ESCLUSIONI Sono escluse lavorative: dalla presunzione di fittizietà le prestazioni svolte nell esercizio di attività professionali per le quali l ordinamento richiede l iscrizione a un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi e della specifici requisiti e condizioni. 5
GLI EFFETTI DELLA CONVERSIONE In mancanza dei presupposti opera la presunzione relativa che, disconoscendo l attribuzione della partita IVA, consente di convertire il rapporto di lavoro in una collaborazione coordinata e continuativa. La riconduzione del rapporto di lavoro nell ambito delle collaborazioni coordinate e continuative comporta, la successiva possibile applicazione dell art. 69 del DLgs. 276/2003 e la conseguente possibilità che il rapporto si consideri di lavoro subordinato fin dall origine quando manchino anche i presupposti del rapporto di lavoro a progetto. 6
LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI Il co. 1 dell art. 9 del DL 76/2013 amplia la responsabilità solidale, nei contratti di appalto nel settore privato, estendendola ai compensi ed agli obblighi di natura previdenziale ed assicurativa nei confronti dei lavoratori impiegati con contratti di natura autonoma. Anche a questi rapporti di lavoro si rende, pertanto, applicabile il co. 2 dell art. 29 del DLgs. 276/2003. 7
EFFICACIA DELLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE Il co. 5 dell art. 9 del DL 76/2013 estende l efficacia delle comunicazioni obbligatorie di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro ai fini dell assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione sono posti anche a carico dei lavoratori. La norma ha valore di interpretazione autentica, ha pertanto effetto retroattivo, ed in tal senso deve essere letto l art. 4-bis co. 6 del DLgs. 181/2000, in materia di pluriefficacia delle comunicazioni obbligatorie. 8
LO STATO DI DISOCCUPAZIONE È ripristinata la disposizione di cui all art. 4 co. 1 lett. a) del DLgs. 181/2000, abrogata dall art. 4 co. 33 lett. c) della L. 92/2012, in base alla quale per i servizi pubblici per l'impiego restano in stato di disoccupazione i soggetti che svolgano un'attività lavorativa tale da determinare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, nonché, in ogni caso, i soggetti che svolgano i lavori socialmente utili. 9
LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CERTIFICATI DI GRAVIDANZA All art. 21 del DLgs. 151/2001, il DL 69/2013, convertito in L. 9.8.2013 n. 98, aggiunge i co. 1-bis e 2-bis che dispongono l obbligo di trasmissione telematica all INPS, da parte del medico del S.S.N. o con esso convenzionato, del certificato di gravidanza indicante la data presunta del parto, della certificazione di nascita del bimbo o di interruzione della gravidanza. La misura attende un apposito decreto di attuazione. 10
INTERVENTI IN MATERIA DI DURC Il documento di regolarità contributiva ha validità per 120 giorni dal rilascio. Durante il periodo di validità può essere utilizzato per appalti diversi da quello per il quale è stato richiesto. Non è richiesto per i c.d. "lavoro in economia" dei privati. 11
IL DURC Per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'art. 38 co. 1 lett. i) del DLgs. 12.4.2006 n. 163 che esclude dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nonché dai sub-appalti, i soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali; per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'art. 11 co. 8 del DLgs. 163/2006 che ne prevede l efficacia solo a seguito della verifica del possesso dei requisiti richiesti, fra cui quello di regolarità contributiva; (segue) 12
IL DURC per la stipula del contratto; per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione. Per il pagamento del saldo finale è comunque necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC. 13
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Torna la possibilità di autocertificazione della valutazione dei rischi in tutti quei settori a basso rischio infortunistico e di malattie professionali, che saranno individuati da un apposito decreto ministeriale che fornirà anche il modello che potrà essere utilizzato dai datori di lavoro che operano in quei settori per attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli artt.17, 28 e 29 del DLgs. 81/2008. 14
ABROGAZIONI CERTIFICATI DI IDONEITÀ FISICA È abrogato l art. 9 del DPR 30.12.1956 n. 1668 nonché l art. 8 della L. 17.10.1967 n. 977, non sono più richieste: la visita medica preassuntiva per gli apprendisti, prevista dall art. 4 della L. 25/55, peraltro già abrogata dall art. 23 co. 5 della L. 133/2008, per cui l unico obbligo (a parte le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sui posti di lavoro) era quello nei confronti degli apprendisti minorenni; la visita medica per i minori, di cui all art. 8 della L. 977/67. 15
IL LAVORO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI I co. 4-bis e 4-ter dell art. 9 del DL 76/2013 introdotti dal Senato nel corso della conversione in legge contengono, essenzialmente un invito ai datori di lavoro privati e pubblici ad introdurre misure ragionevoli per garantire ai lavoratori disabili la parità rispetto agli altri lavoratori impiegati in azienda. Il co. 4-bis aumenta la dotazione del Fondo che finanzia gli interventi a favore di queste persone, mentre il comma 4-ter sancisce che i datori di lavoro, pubblici e privati, devono adottare misure ragionevoli per garantire ai disabili l uguaglianza sul lavoro. 16
LA CONDANNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA Con la sentenza del 4 luglio 2013 la Corte di giustizia dell UE, accogliendo il ricorso della Commissione Europea (C-312/11), ha condannato l Italia perché le norme nazionali sul diritto al lavoro delle persone disabili non rispettano l art. 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27.11.2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. In particolare, il nostro Paese è stato condannato perché non ha imposto "a tutti i datori di lavoro di prevedere, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili". 17
MISURE RAGIONEVOLI PER GARANTIRE AI LAVORATORI DISABILI LA PARITÀ L art. 5 della direttiva 2000/78/CE stabilisce che "Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili". 18
IL LAVORO DEGLI STRANIERI I co. da 7 a 10-ter dell art. 9 del DL 76/2013 introducono alcune modifiche alle disposizione in materia di lavoro dei cittadini extracomunitari. In particolare, quanto alla dichiarazione di emersione dei lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale irregolarmente occupati si prevede che ove la dichiarazione di emersione fosse rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. 19
I FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALE Il co. 5 dell art. 7 del DL 76/2013 sposta dal 30 giugno 2013 al 31 ottobre 2013 la data entro la quale dovrebbero essere istituiti i fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria). Decorso inutilmente il termine di cui sopra, si provvede mediante l'attivazione dell'apposito fondo di solidarietà residuale, di cui ai co. 19 ss. dell'art. 3 della L. 92/2012, con decorrenza dal 1 gennaio 2014. 20
ESTENSIONE DELL ASSISTENZA FISCALE L art. 51-bis del DL 69/2013, introdotto in sede di conversione dalla L. 98/2013, consente ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, di poter usufruire dei centri di assistenza fiscale (CAF) e dei professionisti di cui alla L. 12/79, per la presentazione del modello 730 anche in caso di assenza di un sostituto d'imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio. Sono esclusi da questa possibilità i percettori di indennità erogate ai membri del Parlamento Europeo. 21