2.01 COMUNE DI MORCOTE. ORDINANZA MUNICIPALE sulla repressione dei rumori molesti



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2.01 COMUNE DI MORCOTE ORDINANZA MUNICIPALE sulla repressione dei rumori molesti del 14 ottobre 2013

Il Municipio di Morcote, visti: ORDINANZA MUNICIPALE SULLA REPRESSIONE DEI RUMORI MOLESTI (del 14 ottobre 2013) la Legge federale sulla protezione dell ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb); l Ordinanza federale contro l inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF); l Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 24 gennaio 1996; la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb); il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb); il Regolamento di applicazione dell Ordinanza federale contro l inquinamento fonico del 17 maggio 2005 (ROIF); il Regolamento di applicazione dell Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 14 novembre 2000; La Legge cantonale sull Ordine pubblico del 29 maggio 1941; richiamati: gli art. 107, 192 LOC (Legge organica comunale) e 23 RALOC (Regolamento di applicazione alla Legge organica comunale) del 10.03.1987; gli art. 118 e 119 del Regolamento comunale; le norme federali e cantonali in materia di protezione dell ambiente e contro i rumori, in particolare l art. 5 cpv. 2 lett. a) del Regolamento di applicazione dell Ordinanza federale contro l inquinamento fonico (ROIF) del 17.05.2005; la risoluzione municipale del 14 maggio 2007; o r d i n a Art. 1 Scopo La presente ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica nella zona edificabile attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e inutili e la limitazione di quelli necessari.

Art. 2 Principio 1 Sul territorio giurisdizionale del Comune di Morcote sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzioni, che possono turbare la quiete e l ordine pubblico. 2 Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato. Art. 3 Quiete notturna e pausa pomeridiana 1 E vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 23.00 alle ore 08.00. 2 In particolare è vietata l esecuzione di attività o di lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 20.00 e le ore 08.00 e tra le ore 12.00 e le ore 13.00, come pure il sabato prima delle ore 09.00 e tra le ore 12.00 e le 14.00 e dopo le ore 19.00. 3 Il Municipio in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe secondo quanto previsto all art. 16. 4 Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente ordinanza. Art. 4 Domenica e giorni festivi 1 La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l esecuzione di lavori od opere rumorosi o molesti per il vicinato. 2 In casi particolari, tenuto conto dei diversi interessi, il Municipio può concedere deroghe secondo quanto previsto all art. 16. Art. 5 Lavori agricoli e di giardinaggio 1 Le macchine agricole e da giardino (tosaerba, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci. 2 La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 20.00, come pure il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00. 3 Su tutto il territorio comunale, nella zona edificabile, è vietato l utilizzo di soffiatrici a motore a scoppio 4 Il Municipio può accordare deroghe come nel caso di attività agricola svolta a titolo principale, rispettivamente fuori dalla zona abitata.

Art. 6 Lavori edili 1 Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell esercizio e sopportabile sotto il profilo economico. Particolare riguardo va usato in prossimità della casa per anziani, delle scuole durante le lezioni, delle chiese e del cimitero durante le funzioni. 2 Ai lavori edili è applicabile la direttiva federale del 2 febbraio 2000 sui provvedimenti di costruzione e d esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell art. 6 OIF (Ordinanza federale contro l inquinamento fonico), come pure le seguenti limitazioni: a) ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità delle scuole, della casa per anziani, delle chiese e del cimitero durante le funzioni, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l impiego dell elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa comunque autorizzazione del Municipio, su richiesta scritta e motivata; b) i motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci; c) i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere oggetto di regolare manutenzione affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione; d) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante; e) lo sparo di mine può essere autorizzato dal Municipio, su richiesta scritta e motivata, quando siano osservate tutte le prescrizioni in materia; f) non è consentito far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore. 3 L esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è di regola vietata dalle ore 18.00 alle 08.00 e dalle ore 12.00 alle 13.00, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì. 4 Nei giorni in cui è in vigore l allarme canicola ufficialmente decretato dalle autorità cantonali competenti, in deroga a quanto previsto al cpv. precedente è consentito anticipare l orario di inizio lavori all aperto alle ore 07.00, salvo disposizioni contrarie. 5 Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni. In caso di inosservanza il Municipio può ordinare l adozione di adeguate misure di protezione, quali l uso di rivestimenti assorbenti o di altri

accorgimenti idonei per ridurre i rumori, limitare l esecuzione dei lavori a determinati periodi e orari o ordinare la sospensione dei lavori. E riservata la procedura di contravvenzione. 6 In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata, secondo quanto previsto all art. 16. Art. 7 Perturbamento della pubblica quiete Dalle ore 23.00 alle ore 08.00 sono vietati schiamazzi, urla e ogni altro comportamento suscettibile di turbare la quiete notturna. Art. 8 Esercizi pubblici 1 L'attività degli esercizi pubblici, delle sale d intrattenimento, dei cinema e simili, come pure il comportamento dei loro utenti, non devono essere fonte di disturbo per il vicinato. 2 Il Municipio, può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno e esterno, o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata e/o apertura posticipata dell esercizio pubblico. 3 La musica negli esercizi pubblici può essere autorizzata fino alle ore 24.00. Eventuali deroghe possono essere rilasciate dal Municipio. 4 Restano inoltre riservati provvedimenti fondati sulla Legge edilizia cantonale, in particolare in caso di emissioni moleste che possono determinare un cambiamento di destinazione dell oggetto. Art. 9 Apparecchi per la riproduzione del suono 1 Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all interno degli edifici e entro i limiti normali, tali da non disturbare il vicinato. Resta riservato l art. 10. 2 Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non arrecare disturbo a terzi. 3 Su tutto il territorio comunale è vietato l impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario. Art. 10 Manifestazioni pubbliche e feste private 1 L organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all aperto e attività sportive) è soggetta ad autorizzazione municipale. 2 Valgono i seguenti limiti massimi d orario riservati i disposti dell art. 7:

Manifestazioni pubbliche Fine festa ore. 02.00, fine musica ore 01.00. Feste private su sedime pubblico Fine festa ore 24.00, fine musica ore 23.00. Feste private Fine musica all aperto ore 01.00 Per eventi particolari d interesse pubblico il Municipio può concedere deroghe fino alla notte libera. 3 Se è previsto l uso di impianti di riproduzione del suono per via elettroacustica, deve essere indicato al momento della domanda d autorizzazione della manifestazione. 4 L uso degli apparecchi elettroacustici necessari alle manifestazioni stesse è ammesso, previa autorizzazione del Municipio, nei limiti delle normative federali e cantonali. Restano inoltre riservate le disposizioni della presente ordinanza relative al rispetto della quiete notturna. 5 La richiesta scritta, di regola, deve pervenire al Municipio almeno un mese prima dell evento, ma in ogni caso prima che vengano assunti impegni vincolanti per l organizzatore. 6 Resta riservata l applicazione del Regolamento cantonale di applicazione dell Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser. Art. 11 Fuochi d artificio, petardi, ecc. 1 L accensione di fuochi d artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, ecc. sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune. 2 Deroghe al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasione di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati. 3 Restano riservate le disposizioni federali e cantonali in materia come pure le disposizioni emanate di volta in volta dal Municipio. Art. 12 Animali 1 I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna. 2 In caso di ripetuta molestia il Municipio può ordinare al detentore l allontanamento degli animali. In casi gravi ed urgenti, l ordine può venir impartito dal Comandante della polizia comunale o, in caso di assenza, dal suo sostituto.

Art. 13 Veicoli a motore 1 L uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di cura e di riposo e durante le ore notturne, tra le ore 23.00 e le ore 08.00. 2 E segnatamente vietato: a) usare in modo continuo e inadeguato l avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi; b) far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse; c) accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza; d) effettuare continui inutili giri all interno delle località; e) circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita; f) caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli; g) utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono istallati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente il baule e simili, l uso non indispensabile e il richiamo tramite segnalatori acustici; 3 Restano riservate le norme della legislazione federale e cantonale sulla circolazione stradale. Art. 14 Elicotteri 1 Per l'impiego di elicotteri per il trasporto di materiale e per manifestazioni pubbliche fa stato il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri. 2 I voli possono essere effettuati tra le ore 10.00 e le ore12.00 e tra le ore 14.00 e le ore 16.00. 2 Il Municipio, per ragioni di interesse pubblico, può emanare delle prescrizioni, rispettivamente delle limitazioni concernenti l atterraggio e il deposito di materiale dell aeromobile. L utilizzo di elicotteri sarà autorizzato solo in caso di comprovata necessità. Art. 15 Giochi all aperto e attività sportive 1 La pratica di giochi rispettivamente delle attività sportive all aperto che possono arrecare disturbo a terzi, è permessa dalle ore 08.00 alle ore 23.00. 2 Tenuto conto delle condizioni locali, il Municipio può decretare delle restrizioni rispettivamente, dietro domanda scritta e motivata, concedere delle deroghe agli orari di cui al precedente capoverso, secondo quanto previsto all art. 16.

3 I giochi all interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato. Art. 16 Sirene e impianti d allarme 1 E vietato l uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dell officina, del cantiere, ecc. ai quali sono destinati. 2 Per gli impianti di allarme (auto, immobili, ecc.) la durata massima del richiamo acustico udibile dall esterno è fissata in 30 secondi sull arco di al massimo 5 minuti. 3 Resta riservata l applicazione degli articoli 82 e 86 OETV (Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali). Art. 17 Strumenti di misurazione Per le misurazioni ufficiali dei valori limite d esposizione al rumore, il Municipio può dotarsi di adeguati strumenti tecnici, come pure avvalersi della consulenza di specialisti e/o dei servizi cantonali preposti. Art. 18 Deroghe Il Municipio ha facoltà di derogare in ogni momento sulle limitazioni d orario contenute nei disposti della presente ordinanza qualora sussistano validi e giustificati motivi o per ragioni di interesse pubblico, tenuto conto delle esigenze poste dai singoli richiedenti e del periodo in cui vengono presentate le singole istanze. In tal caso il Municipio può prelevare una tassa da fr. 100.-- a fr. 1'000.-- Art. 19 Contravvenzioni Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con la multa da fr. 100.-- a fr. 10'000.--. La procedura è disciplinata dagli art.li 145 e seguenti LOC. Art. 20 Provvedimenti 1 Il Municipio, direttamente o per il tramite della polizia comunale o di altri servizi comunali, provvede d ufficio o su denuncia privata all applicazione della presente ordinanza. 2 Gli ordini emanati dal Municipio, o dalla polizia comunale o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell autorità o dei funzionari competenti. 3 E riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla legislazione speciale federale o cantonale.

Art. 21 Disposizioni abrogative E abrogata l Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti del 30 settembre 1986. Art. 22 Entrata in vigore La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali. PER IL MUNICIPIO Il Sindaco: Il Segretario: Nicola Brivio Luca Cavadini Adottata con risoluzione municipale no. 459 del 14 ottobre 2013 Pubblicata a norma dell articolo 192 LOC durante il periodo dal 7.11.2013 al 21.11.2013 6922 Morcote, 4 novembre 2013