COMUNE DI BELLINO PROVINCIA DI CUNEO. CONTRATTO DI CONCESSIONE SCIOVIA Tra:



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REP. N. ---------------- COMUNE DI BELLINO PROVINCIA DI CUNEO CONTRATTO DI CONCESSIONE SCIOVIA Tra: 1) Il Sig.... responsabile del servizio tecnico..., nato a... il... il quale agisce in nome, per conto e nell interesse del Comune di Bellino, che ha codice fiscale n. 00534820048; 2) Il Sig... nato a... il... residente in..., in qualità di titolare e legale rappresentante della Ditta... con sede in... P.IVA... il quale agisce in nome e nell interesse della Ditta stessa; PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 in data 26 settembre 2014 è stato disposto l'affidamento in concessione della sciovia comunale; la Giunta comunale, con provvedimento n. in data, ha provveduto all'approvazione degli schemi di atti di gara; con determinazione a contrattare n. in data sono stati approvati i documenti di gara e disposto di esperire la procedura; a seguito della gara informale così esperita, ex art. 30 d. lgs. n. 163/2006, è stata disposta l'aggiudicazione a favore della alle condizioni seguenti: ribasso del sull'importo a base di gara di euro 9.000; condizioni di servizio di cui ad offerta. TUTTO CIO PREMESSO, TRA LE PARTI, si conviene e si stipula quanto segue: 1) La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;---------------------- 2) Il Comune di Bellino, in persona del responsabile del servizio tecnico affida alla come sopra rappresentata, la concessione

dell'impianto di sciovia alta tipo A della ditta Graffer Seggiovie, per fini sportivi durante la stagione sciistica 2014-2015 (scadenza 30 aprile 2015); la concessione è affidata alle condizioni dell'offerta tecnica, dell'offerta economica, oltre che del capitolato e relativi allegati, e del bando, documenti tutti che le parti dichiarano espressamente di conoscere, e che costituiscono parte integrante della presente scrittura; con la concessione vengono attribuite al concessionario le funzioni di azienda esercente, ai sensi del d.p.r. n. 753 del 11 luglio 1980, per l attività di pubblico trasporto effettuato mediante i relativi impianti, e di titolare della gestione ai sensi della l.r. n. 74/1989 e art.16 della l.r. 2/2009 e.s.m.i. Il servizio comprenderà l autonoma organizzazione degli interventi e delle attività strumentali finalizzate a garantire il corretto funzionamento delle infrastrutture. Costituiscono inoltre documenti negoziali, anche se non materialmente allegati, gli atti prodotti unitamente alla documentazione amministrativa, riguardanti il possesso dei requisiti tecnici. 3) Il Comune di Bellino corrisponderà al concessionario il prezzo di euro ( ) quale integrazione economica dei proventi concessori, come stabilito dal bando.------- 4) L importo contrattuale ammonta ad ai soli fini fiscali, essendo il corrispettivo determinato come da offerta economica e bando; 6) A garanzia dell esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali la Ditta ha provveduto a versare la cauzione definitiva nella misura del 10% dell importo contrattuale ed ammontante, pertanto, ad Euro mediante 7) Ai sensi dell art.3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) Legge 13.08.2010 n.136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche. Il concessionario, il subconcessionario o il subcontraente che ha notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al

presente articolo, procede all immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione concedente e la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo - territorialmente competente.- 8) Per la risoluzione ed il recesso del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 134,135,136 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 oltre a quelle del Capitolato speciale d appalto, altresì trova applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa ai sensi dell art.3 co. 8 Legge 13.08.2010 n. 136 Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia antimafia ----- 9) Sono a completo ed esclusivo carico del concessionario le spese relative e conseguenti il presente contratto, mentre l imposta sul valore aggiunto che dovrà essere esposta su fattura emessa dall impresa con l osservanza delle norme contenute nel D.P.R. 26/101972 n.633 e successive modifiche ed integrazioni, graverà sul Comune. 10) Alla Ditta affidataria verrà corrisposto il pagamento, dopo presentazione di regolare fattura, con le modalità previste in capitolato. 11) Il concessionario è soggetto, durante l esecuzione dei servizi, a tutte le prescrizioni in tema di tutela dei lavoratori, dei fornitori e dei subappaltatori (artt. 37/5 e 118 del d.lg 163/2006 e 35/28 della legge 248 del 11/8/2006); 12) I controlli in ordine a tutte le obbligazioni a carico del concessionario avverranno a cura del responsabile del procedimento o di suoi delegati. 13) Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si applicherà il capitolato allegato, ivi comprese le penali e cause di risoluzione. 14) Resta sin d ora inteso tra le parti che a seguito di sospensione o di annullamento giurisdizionale o in autotutela di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento della concessione, il presente contratto potrà essere

risolto mediante semplice lettera raccomandata r/r da inviarsi dalla stazione concedente al concessionario. In tal caso il concessionario nulla potrà pretendere dalla stazione concedente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata 15) Le controversie, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 239 e 240 del d. lg. 163/06, sono devolute unicamente al tribunale civile competente per il circondario di ubicazione del Comune di Bellino. 16) Il concessionario dovrà, previa semplice richiesta dell'ente concedente, provvedere alla provvisoria gestione del servizio, fino a ulteriori mesi sei, alle medesime condizioni, anche economiche, allo scopo di consentire all'ente concedente di esperire nuova procedura per l'affidamento per il periodo ulteriore. 17) Il concessionario è soggetto al rispetto degli obblighi previsti dal d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e del proprio Codice etico, se adottato. 18) Si rende atto che l imposta di bollo relativa al presente contratto viene assolta mediante versamento su Modello F23 secondo quanto specificato nella circolare. Letto, confermato e sottoscritto: Il Rappresentante del concedente Il concessionario data data Ai sensi e per gli effetti dell art. 1341, comma 2 del cod. civ., il concessionario approva specificamente per iscritto i seguenti ARTT.: 9 spese a carico concessionario; 10 pagamenti; 13, 14 rinvio, penali, risoluzione; 15 controversie Il concessionario data AUTENTICA DI FIRME Certifico io sottoscritto segretario del Comune di Bellino, che i signori:

- nato a il in qualità di responsabile del servizio tecnico del Comune di Bellino, domiciliato per la sua carica ed ai fini del presente atto presso la sede legale del Comune, codice fiscale/partita IVA - nato a il in qualità di dell'impresa con sede legale in, partita I.V.A. della cui identità personale io Segretario sono certo, previa espressa rinuncia, da loro fatta di comune accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto la presente scrittura ed allegati, facendomi espressa richiesta che il detto documento con allegati venga conservato in raccolta tra i miei, come segue: il rappresentante del Comune, mediante firma digitale rilasciata da il rappresentante dell'impresa, mediante firma digitale rilasciata da... Io Segretario del Comune di Bellino attesto che i certificati di firma digitale utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 codice dell Amministrazione Digitale (CAD) e che l'atto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.