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PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE relativa al progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra l'unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare (14546/2012 C7-0109/2013 2012/0268(NLE)) Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni Relatore: Mariya Gabriel PR\935201.doc PE510.649v01-00 Unita nella diversità

PR_NLE-AP_art90 Significato dei simboli utilizzati * Procedura di consultazione *** Procedura di approvazione ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) (La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto) PE510.649v01-00 2/7 PR\935201.doc

INDICE Pagina PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...5 MOTIVAZIONE...6 PR\935201.doc 3/7 PE510.649v01-00

PE510.649v01-00 4/7 PR\935201.doc

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra l'unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare (14546/2012 C7-0109/2013 2012/0268(NLE)) (Approvazione) Il Parlamento europeo, visto il progetto di decisione del Consiglio (14546/2012), visto il progetto di accordo tra l'unione europea e la Repubblica del Capo verde relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare (14759/2012), vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 79, paragrafo 3, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'unione europea (C7-0109/2013), visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento, visti la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0000/2013), 1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo; 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica del Capo Verde. PR\935201.doc 5/7 PE510.649v01-00

MOTIVAZIONE Le relazioni tra l'unione europea e la Repubblica del Capo Verde sono disciplinate dall'accordo di partenariato cosiddetto Cotonou ACP-UE firmato il 23 giugno 2005 e successivamente rivisto, da un partenariato speciale UE/CV e da un partenariato per la mobilità tra l'unione europea e Capo Verde firmato il 5 giugno 2008. Nel contesto del partenariato speciale UE/CV, l'unione europea si è impegnata in una politica che va al di là della relazione tradizionale tra donatore e beneficiario e che è tesa ad approfondire le relazioni con Capo Verde, a promuovere il buon governo, la sicurezza e la stabilità, lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà, la cultura e la costruzione di una società dell'informazione e della conoscenza, la convergenza normativa e tecnica. La Repubblica del Capo Verde è un paese democratico e stabile. Capo Verde, come l'unione europea, aderisce ai valori e ai principi della democrazia, del buon governo, del rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto. Nel 2007 la Commissione ha adottato una comunicazione sul futuro delle relazioni tra l'unione europea e Capo Verde, nella quale riconosceva l'esistenza di solide e specifiche relazioni storiche tra le due parti, caratterizzate da stretti legami umani e culturali e da valori socio-politici condivisi. L'elevato livello delle pratiche e delle norme in materia di governance che il paese può vantare è una valida ragione per continuare a sviluppare le relazioni con l'unione europea. In tale contesto, il processo di approfondimento delle relazioni tra l'unione europea e Capo Verde contribuirà certamente a migliorare l'amministrazione della giustizia e il livello di rispetto delle libertà. I due accordi conclusi recentemente con Capo Verde, il primo sulla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata, il secondo sulla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare, contribuiranno pienamente a raggiungere tali obiettivi. ** Il relatore approva pertanto la conclusione di questi due accordi interdipendenti e paralleli che devono entrare in vigore simultaneamente con la Repubblica del Capo Verde. Si tratta di due accordi che spingeranno più avanti le frontiere dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, estendendolo al di là dell'unione europea. Questi due accordi rappresentano in primo luogo una tappa molto importante e un passo avanti nelle relazioni tra l'unione europea e la Repubblica del Capo Verde. Vi è infatti una chiarissima volontà di ravvicinamento all'unione europea da parte di Capo Verde: nei primi anni del XXI secolo il governo e la società civile capoverdiani hanno ripetutamente espresso il desiderio di approfondire ed estendere le loro relazioni con l'unione europea. Inoltre questi due accordi sono i primi accordi tra un paese ACP e l'unione europea in materia di visti per soggiorni di breve durata e di riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare. I due accordi rivestono un'importanza sia politica sia procedurale e pertanto la loro conclusione costituisce un passo avanti incoraggiante e un segnale forte da parte dell'unione europea. Tali accordi presentano anche un interesse sul piano regionale e contribuiranno agli sforzi PE510.649v01-00 6/7 PR\935201.doc

dispiegati dall'unione per rafforzare la cooperazione con altri paesi ACP. Per Capo Verde, ciò costituisce altresì un passo avanti e un incoraggiamento ad approfondire le sue relazioni con l'unione europea. ** Gli obblighi in materia di riammissioni sono del tutto reciproci e si applicano sia ai propri cittadini sia ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi. L'obbligo di riammissione dei propri cittadini si estende anche ai familiari, ovvero al coniuge e ai figli minori non sposati. Inoltre, per quanto riguarda le modalità tecniche, tutte le domande di riammissione devono essere formulate per iscritto e devono essere accompagnate da un mezzo di prova per dimostrare la cittadinanza. La domanda di riammissione di un cittadino di un paese terzo o di un apolide deve essere presentata all'autorità competente dello Stato richiesto entro 2 giorni lavorativi se la domanda è stata presentata nel quadro della procedura accelerata ed entro 8 giorni lavorativi in tutti gli altri casi. Il trasporto può essere aereo o terrestre e di conseguenza, per quanto riguarda i costi, tutte le spese di trasporto sono a carico dello Stato. È inoltre importante sottolineare che l'accordo sulla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare contiene alcune sezioni dedicate alle operazioni di transito, alle norme necessarie in materia di protezione dei dati e al posizionamento dell'accordo rispetto agli altri obblighi internazionali e alle direttive esistenti dell'unione europea. I riferimenti alla situazione specifica della Danimarca, del Regno Unito e dell'irlanda figurano nel preambolo e in due dichiarazioni comuni allegate all'accordo. Analogamente, la dichiarazione comune acclusa all'accordo dà atto della stretta associazione di Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. ** Il relatore esprime il vivo auspicio che il Parlamento europeo sia coinvolto e informato quanto all'apertura e allo stato dei negoziati in vista della firma di tali accordi. Per questo motivo il relatore raccomanda che il Parlamento europeo vigili sull'applicazione di detti accordi e richiama l'attenzione sul fatto che l'unione europea è rappresentata dalla sola Commissione, assistita da esperti di Stati membri, al comitato misto di gestione dell'accordo. Quale rappresentante dei cittadini europei e difensore della democrazia e dei principi dell'unione europea, il Parlamento europeo potrebbe essere implicato nei lavori del comitato misto. Il relatore incoraggia la Commissione a rivedere la composizione dei comitati misti di gestione per i futuri accordi e la invita a informare il Parlamento europeo su ogni tappa relativa ai risultati dell'attuazione degli accordi, in conformità con il principio di buona cooperazione tra le istituzioni. Il relatore raccomanda infine ai membri della commissione parlamentare per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di sostenere tale relazione e al Parlamento europeo di dare la sua approvazione. PR\935201.doc 7/7 PE510.649v01-00