Segretario. L Assessore regionale alle politiche faunistico-venatorie, Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

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8^ legislatura Deliberazione della Giunta Presidente V. Presidente Assessori Giancarlo Luca Renato Giancarlo Marialuisa Oscar Elena Fabio Massimo Renzo Flavio Stefano Antonio Galan Zaia Chisso Conta Coppola De Bona Donazzan Gava Giorgetti Marangon Tosi Valdegamberi n. 2711 del 07/08/2006 Segretario Antonio Menetto OGGETTO: Disposizioni esecutive ed indirizzi concernenti la detenzione e l utilizzo, a fini venatori, dei richiami vivi di allevamento (Articoli 32, lettera g), e 55 dello Statuto Regionale). L Assessore regionale alle politiche faunistico-venatorie, Elena Donazzan, riferisce quanto segue. Le principali disposizioni legislative attualmente applicabili in materia di allevamento, vendita, detenzione ed utilizzo a fini venatori dei richiami vivi provenienti da allevamento risultano le seguenti: -art.5, c.1 della legge 157/92, cha affida alle Regioni l emanazione di norme per regolamentare l allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami; -art.5, c.7 della legge 157/92, che stabilisce il divieto di utilizzo di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano la materia; -l art. 32, c.7 e l Allegato C della L.R.n.50/93, che, in esecuzione dell affidamento di cui al richiamato art.5, c.1 della legge 157/92, disciplinano l allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati a fine di richiamo appartenenti alle specie cacciabili; -la L.R. 22 maggio 1997, n.15 dal titolo Allevamento per fini espositivi, ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività, la quale fornisce all attività venatoria in deroga (art.9, c.1 della Direttiva 409/79/CEE) la base giuridica a supporto della legittimità della provenienza di richiami che, in assenza di regime derogatorio, non sarebbero allevabili in quanto non appartenenti a specie cacciabili. La regolamentazione vigente in ambito regionale (assunta a rango legislativo in virtù dell approvazione del richiamato Allegato C della L.R.n.50/93) pone particolare attenzione all ottemperanza all obbligo di legge rappresentato dal preventivo inanellamento del richiamo, funzionale ad una corretta detenzione e gestione dei richiami medesimi ed alle indispensabili attività di controllo, la cui violazione comporta a carico del trasgressore l applicazione delle sanzioni amministrative di cui all art.31, c.1 lettera h) della legge 157/92. Nel merito, si richiamano di seguito i contenuti di detta regolamentazione: Per gli allevamenti di uccelli, appartenenti alle specie cacciabili, da utilizzare come richiami vivi viene rilasciata apposita autorizzazione alle seguenti condizioni: a) tutti i soggetti riproduttori devono essere muniti di anelli inamovibili, numerati e forniti dalla Provincia; b) tutti i pullus devono essere marcati con anello inamovibile numerato fornito dalla Provincia; Mod. B - copia

c) l allevatore deve dotarsi di un registro di carico e scarico dei capi, vidimato dalla Provincia, da riconsegnare entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, in cui deve indicare: 1) il numero dell anello di ciascun soggetto; 2) l eventuale decesso di soggetti detenuti nell allevamento provvedendo in tal caso alla riconsegna alla Provincia dell anello; 3) i nominativi delle persone a cui vengono ceduti i soggetti; d) l allevatore deve rilasciare all acquirente una ricevuta certificato di provenienza, su moduli vidimati dalla Provincia, in cui sono riportati: 1) specie; 2) numero dell anello; 3) nominativo dell allevatore; 4) nominativo dell acquirente; e) copia della ricevuta deve essere fatta pervenire alla Provincia entro 10 giorni dalla cessione. Tutto ciò premesso, si evidenzia il fatto che a livello regionale si è sviluppata, nell ambito delle attività di controllo assicurate dalle guardie provinciali e dalle guardie volontarie ai sensi dell art.34 della L.R.n.50/93, un applicazione dell ordinamento più sopra richiamato non perfettamente omogenea tra provincia e provincia (con contestuale difformità nell applicazione delle norme sanzionatorie), che vede il merito tecnico/gestionale concernente l inanellamento quale ambito di prevalente difformità (con profili giuridici di una certa pericolosità laddove si pretenda di imporre l inanellamento di soggetti già inanellati, condizione non prevista dalla legge e potenzialmente foriera di rilievi in materia di maltrattamento degli animali) ma che pare aggravarsi in termini di problematicità anche in relazione a non condivisibili interpretazioni di legge in materia: -di detenzione/utilizzo di richiami di allevamento di origine extra-regionale; -di custodia fiduciaria dei richiami in ipotesi di sequestro amministrativo. Emerge pertanto la necessità di fornire in materia, a sostegno delle Amministrazioni provinciali nonchè ai sensi e per i fini di cui agli articoli 32, lettera g) e 55 dello Statuto regionale, le disposizioni esecutive e gli indirizzi riportati nel prospetto che fa parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A. Sarà così possibile garantire a livello regionale la necessaria omogeneità applicativa, la quale si impone, al di là di evidenti profili giuridici a partire dall insussistenza in materia di un potere regolamentare in capo alle Province, anche sotto i profili tecnico/gestionali in relazione al fatto che ogni singolo richiamo vivo legittimamente detenuto deve poter essere utilizzato dal possessore legittimo senza limitazioni territoriali in ambito regionale. Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all approvazione della Giunta il seguente provvedimento. LA GIUNTA REGIONALE UDITO il relatore incaricato dell istruttoria sull argomento in questione ai sensi dell articolo 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale; VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157; VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n.50; VISTA la Legge regionale 22 maggio 1997, n.15; RICHIAMATI gli articoli 32, lettera g), e 55 dello Statuto regionale: Mod. B - copia pag. 2 Dgr n. del

DELIBERA 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 2) sono approvate, ai sensi e per i fini di cui agli articoli 32, lettera g), e 55 dello Statuto regionale, le disposizioni esecutive e gli indirizzi di cui all allegato prospetto, facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A, aventi per oggetto la detenzione e l utilizzo a fini venatori dei richiami vivi provenienti da allevamento; 3) è disposta la trasmissione del presente provvedimento alle Amministrazioni provinciali per gli adempimenti di competenza nonché, per conoscenza, alle Associazioni Venatorie regionali; 4) è disposta la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Sottoposto a votazione, il presente provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi. IL SEGRETARIO Dott. Antonio Menetto IL PRESIDENTE On. Dott. Giancarlo Galan Mod. B - copia pag. 3 Dgr n. del

giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO A_ Dgr n. 2711 del 07/08/2006 pag. 1/2 Detenzione ed utilizzo a fini venatori dei richiami vivi provenienti da allevamento Richiami vivi provenienti da allevamento di origine estera Si dà atto che le limitazioni di cui all art.20 della legge 157/92 non si applicano ai richiami vivi provenienti da allevamenti in quanto i medesimi non appartengono alla fauna selvatica. (che non si sfili) applicato nell allevamento di provenienza. stato legittimamente acquistato ed importato e riportante il numero dell anello identificativo. sfili) applicato nell allevamento di provenienza. Richiami vivi provenenti da allevamento con sede in altra regione italiana (che non si sfili) applicato nell allevamento di provenienza. stato legittimamente acquistato e riportante il numero dell anello identificativo. sfili) applicato nell allevamento di provenienza. Richiami vivi provenienti da allevamenti regionali (che non si sfili) applicato nell allevamento di provenienza e fornito dalla Provincia veneta competente. Sono fatti salvi la detenzione e l utilizzo di richiami acquistati da allevatori iscritti alla FOI (Federazione Ornicoltori Italiani) ed alla FIMOV (Federazione Italiana Manifestazioni Ornitologiche Venatorie) muniti di anello inamovibile numerato fornito dalle Federazioni medesime. stato legittimamente acquistato e riportante il numero dell anello identificativo. sfili) applicato nell allevamento di provenienza e fornito dalla Provincia veneta competente o fornito dalle soprarichiamate Federazioni.

ALLEGATO A Dgr n. 2711 del 07/08/2006 pag. 2/2 Custodia fiduciaria dei richiami in ipotesi di sequestro amministrativo In ogni caso in cui gli addetti alla vigilanza venatoria (individuati all art.27 della legge 157/92) dispongano il sequestro amministrativo di richiami vivi, tale fauna deve essere obbligatoriamente consegnata alla Provincia territorialmente competente, unico soggetto (vedasi l art.28, c.3 della legge 157/92) in grado di valutare la sussistenza delle condizioni: -per la liberazione della fauna; -per la consegna della fauna ad un organismo in grado di provvedere all eventuale riabilitazione e cura della fauna medesima.