CONVENZIONE N. 1013085



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CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER LA GARANZIA CONTRO IL RISCHIO DI MORTE PER ISCRITTI AL FONDO PENSIONE DEL GRUPPO SANPAOLO Il FONDO PENSIONI DEL GRUPPO SANPAOLO IMI, con sede in Torino, Piazza S. Carlo 56 - C.F. 9753570003, in seguito denominato Contraente e FONDIARIA-SAI SPA con sede in Torino, Corso Galileo Galilei, 2, in seguito denominata Società, Premesso che:. Il predetto Fondo Pensione è autorizzato all esercizio dell attività ed è iscritto all albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, in data 04/08/999, con il numero di 380, sezione speciale Fondi Pensione Preesistenti; 2. La SOCIETA è autorizzata all esercizio dell attività di assicurazione sulla durata della vita umana ed è in possesso dei requisiti ISVAP ai sensi dell Art. 6, comma 7, del D.Lgs. 252/2005 (di seguito definito decreto), e successive integrazioni e modificazioni; 3. il Fondo Pensione intende stipulare la presente Convenzione in conformità alle previsioni di cui all art. 6, comma 5, del citato decreto; convengono e stipulano quanto segue: CONVENZIONE N. 03085 Il rapporto assicurativo viene stipulato ed è regolato sulla base delle Condizioni di Assicurazione di cui al Fascicolo informativo mod. n..53.0s ed. 03/200, per quanto non derogato dalla presente Convenzione e relativi allegati, che il Contraente dichiara di conoscere e accettare. Art. - Oggetto della Convenzione. Prestazioni assicurate. La presente Convenzione ha per oggetto l assicurazione delle prestazioni di cui all Art. delle Condizioni di Assicurazione da erogarsi in caso di morte degli aderenti che il Contraente abbia inserito in assicurazione. 2. Sono assicurabili tutti gli iscritti del Contraente alla data del 0 luglio 200 e gli eventuali iscritti in data successiva, purché abbiano un età compresa tra i 8 ed i 65 anni, che abbiano fornito tramite il Contraente la documentazione prevista al successivo art. 4 e la Società abbia accettato il relativo rischio. 3. Le prestazioni assicurabili vengono stabilite dal Contraente, previo accordo con la Società, e sono inizialmente quelle riportate in allegato n. 2, in relazione all opzione prescelta dall iscritto. Eventuali successive modifiche acquisiranno efficacia solo se specificamente recepite nel testo della convenzione stessa. 4. Ai fini della validità delle garanzie la Società si riserva in ogni momento il diritto di verificare la sussistenza dei predetti requisiti per l applicazione delle condizioni previste nella Convenzione. 5. Assicurati sono in ogni caso tutti i soggetti elencati nelle schede di polizza per i quali la Società ha accettato il rischio e il Contraente ha corrisposto il relativo premio con le modalità previste dalla presente convenzione 6. Il beneficio delle prestazioni assicurate è attribuito al Contraente. Pagina Fax (+39)

Art. 2 Esclusioni (vedi art. 2 delle condizioni di assicurazione di cui al fascicolo informativo mod. n..53.0s ed. 03/200) Art. 3 - Premio di assicurazione. alla tariffa 7sMS di cui al fascicolo informativo mod..53.0s ed 03.200 è applicato uno sconto tale da ridurre i tassi al livello riportato in allegato ; pertanto per ciascun aderente inserito in assicurazione, il Contraente si impegna a pagare alla SOCIETA il premio che si determina moltiplicando la prestazione prevista di cui al precedente art. comma 3 per il coefficiente riportato nell Allegato Tabella Tassi in relazione al sesso di ciascun aderente e all età dello stesso calcolata al momento della decorrenza della copertura con le modalità previste nel predetto allegato. 2. In caso di decorrenza della copertura diversa dal ^ gennaio, il relativo premio sarà calcolato con il metodo del pro-rata temporis. 3. Il premio relativo alle schede di polizza di cui al successivo art. 4 comma 2) lett. a) e c) deve essere corrisposto entro il 30 aprile di ciascun anno; il premio relativo alla scheda di polizza di cui al successivo art. 4 comma 2) lett. b) deve essere corrisposto entro il 30 ottobre di ciascun anno; 4. In fase di prima applicazione della convenzione il premio relativo alla scheda di polizza di cui all art. 4 comma 2 lett. b) potrà essere corrisposto entro il 30/2/200. 5. A fronte del pagamento di ciascun premio, la SOCIETA, rilascerà una quietanza relativa al premio versato. Art. 4 - Obblighi di comunicazione ) Il FONDO PENSIONE si impegna a raccogliere le singole adesioni e a comunicarle alla Società a cadenza semestrale, su supporto informatico concordato, esclusivamente in relazione agli aderenti che hanno sottoscritto la documentazione di cui all allegato 3, fornendo contestualmente alla Società la copia della documentazione medesima. Di conseguenza il Fondo si impegna a trasmettere alla Società le seguenti comunicazioni: a) Entro il 5 dicembre di ciascun anno in relazione ai nuovi aderenti che hanno sottoscritto il sopraccitato modulo nel periodo dal ^ giugno al il 30 novembre precedente, con l indicazione per ciascuno della data di nascita, sesso, codice fiscale; b) Entro il 5 giugno di ciascun anno in relazione ai nuovi aderenti che hanno sottoscritto il sopraccitato modulo nel periodo dal ^ dicembre al il 3 maggio precedente, con l indicazione per ciascuno della data di nascita, sesso, codice fiscale; in fase di prima applicazione della convenzione le adesioni di cui al presente punto potranno essere trasmesse entro 5 agosto 200. c) entro il 5 dicembre di ogni anno gli aderenti già inseriti in assicurazione per i quali deve essere rinnovata la copertura, con l indicazione per ciascuno della data di nascita, sesso, codice fiscale, nonché le eventuali variazioni dei capitali da garantire nei limiti di cui al disposto dell art. comma 3 della presente convenzione; 2) La Società trasmetterà al Contraente: a) entro il 28 febbraio di ciascun anno un file indicante l ammontare del capitale sotto rischio e del relativo premio per gli assicurati di cui al precedente punto ) comma a) e c) b) entro il 3 agosto di ciascun anno un file indicante l ammontare del capitale sotto rischio e del relativo premio per gli assicurati di cui al precedente punto ) comma b); in fase di prima applicazione della convenzione il file di cui al presente punto potrà essere trasmesso entro il 3 ottobre 200. 3) La Società emetterà per il Contraente: a) Entro il 28 febbraio di ciascun anno una scheda di polizza che formalizza le coperture per gli assicurati di cui al precedente punto ) comma a) Pagina 2 Fax (+39)

b) Entro il 3 agosto di ciascun anno una scheda di polizza che formalizza le coperture per gli assicurati di cui al precedente punto ) comma b); in fase di prima applicazione della convenzione la scheda di cui al presente punto sarà emessa entro il 3 ottobre 200. c) Entro il 28 febbraio di ciascun anno una scheda di polizza ad elenco che formalizza il rinnovo annuale delle coperture per gli assicurati di cui al precedente punto ) comma c) d) Per gli assicurati che non sono in grado di sottoscrivere la dichiarazione di buono stato di salute ed abbiano presentato la relativa documentazione sanitaria richiesta, nel caso di accettazione del rischio da parte della Società, quest ultima si riserva la possibilità di emettere un ulteriore scheda di polizza per la formalizzazione delle coperture in aggiunta a quelle previste ai punti precedenti. 4) Le dichiarazioni del Contraente devono essere esatte e complete; l inesatta indicazione dei dati forniti comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute. 5) Il Contraente comunicherà il verificarsi del decesso di un Assicurato entro 60 giorni dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza e comunque il più rapidamente possibile. Resta inteso che il pagamento della prestazione è subordinato alla presentazione della documentazione di cui all Allegato A alle Condizioni di Assicurazione. Restano altresì fermi i termini di prescrizione di legge. Art. 5 - Assunzione dei rischi In relazione alle posizioni comunicate dal Contraente di cui all art. 4 comma lett. a) e b) l assunzione dei rischi avviene a) previa sottoscrizione del modulo di cui all allegato 3 contenente l assenso all assicurazione e la dichiarazione di buono stato di salute b) qualora l iscritto non sia in grado di sottoscrivere la dichiarazione di buono stato di salute di cui al punto precedente dovrà fornire alla società per il tramite del Contraente, debitamente sottoscritto, il questionario sanitario di cui all allegato 4. In ogni caso la Società si riserva la facoltà di accettare o meno il rischio dandone comunicazione scritta. Sulla base della documentazione sanitaria ricevuta la Società si riserva la facoltà di chiedere ulteriori accertamenti sanitari, e di accettare i rischi applicando eventuali soprapremi sanitari. Gli originali dei moduli sottoscritti di cui all allegato 3, saranno archiviati presso la Società. Art. 6 - Ingresso e permanenza nell assicurazione, entrata in vigore delle garanzie Il testo dell art. 6 delle Condizioni Contrattuali è integralmente sostituito dal seguente testo: All ingresso in assicurazione della posizione individuale, a condizione che la relativa scheda di polizza venga emessa dalla Società, e che venga pagato il relativo premio secondo le modalità previste dalla Convenzione, le garanzie entrano in vigore. per gli assicurati di cui all art. 4 comma 2 lett. a), dalle ore 24 del 3 dicembre successivo alla comunicazione del Contraente; 2. per gli assicurati di cui all art. 4 comma 2 lett. b), dalle ore 24 del 30 giugno successivo alla comunicazione del Contraente - in fase di prima applicazione della convenzione le coperture di cui al presente punto entreranno in vigore dalle ore 24 del 3 agosto 200; 3. per gli assicurati di cui al precedente art. 5 let. b) dalle ore 24 della data di emissione indicata nella scheda di polizza o, in caso di richiesta di un soprapremio per la posizione individuale, dalle ore 24 del giorno in cui la Società riceve l accettazione scritta del contraente. L accettazione del soprapremio deve essere inviata, pena decadenza, entro 20 giorni dalla richiesta di soprapremio medesimo da parte della Società. Per gli assicurandi i cui dati comunicati per via informatica non coincidessero con quelli della documentazione cartacea di supporto, la Società effettuerà, entro i termini previsti per l emissione, un opportuna segnalazione al Contraente, e la copertura resterà sospesa fino alla definitiva chiarificazione dell importo e dei termini della garanzia da prestare. Pagina 3 Fax (+39)

In caso di estinzione di una posizione individuale nel corso dell anno solare per perdita dei requisiti che consentono la partecipazione all assicurazione collettiva, la copertura assicurativa proseguirà fino alle ore 24 del 3/2 successivo, conseguentemente non sono previsti rimborsi di premio. Art. 7 Modalità di pagamento delle prestazioni A modifica dei primi due capoversi dell articolo 7 Pagamenti della Società. Documentazione da consegnare della Nota Informativa si conviene quanto segue: Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati a mezzo bonifico bancario contro rilascio di regolare quietanza del Contraente. I pagamenti vengono effettuati previa richiesta alla Società sottoscritta dagli aventi diritto, completa di tutta la documentazione necessaria in relazione alla causa del pagamento richiesto (vedi Allegato A). Art. 8 - Decorrenza e durata La Convenzione ha decorrenza dal 0/07/200, ha durata fino al 3 dicembre 200 e si rinnova successivamente per un anno, salvo disdetta di una delle parti da inviarsi a mezzo Raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza; quanto precede si applica anche a ogni successiva scadenza annuale. Art. 9 Obblighi del Contraente Il Contraente dichiara di aver ricevuto le informative precontrattuali ei documenti di cui al comma 2 dell art. 49 del Regolamento dell ISVAP n. 5 del 6/0/2006 e si impegna a fornire a ciascun assicurato, al momento dell ingresso in collettiva, le condizioni regolanti l assicurazione, nonché ogni eventuale successiva modifica delle stesse. Art. 0 - Tasso massimo di interesse Le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito determinato dall ISVAP, ai sensi dell art. 23 del Decreto Legislativo n. 74/95 e successive modificazioni, ed utilizzato per la quantificazione dei tassi di premio di cui all allegato, sono applicate alla tariffa oggetto della presente Convenzione relativamente agli aderenti inseriti in Convenzione successivamente all entrata in vigore delle modifiche stesse. Art. - Clausola finale. I tassi di premio fissati nella presente Convenzione possono essere modificati sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate, diverse dal tasso di interesse, ed i risultati dell esperienza diretta; in tale ipotesi la Società si impegna a comunicare i nuovi tassi proposti entro il 30 giugno di ogni anno ed essi, in caso di accettazione da parte del Contraente, avranno effetto a decorrere dal gennaio immediatamente successivo. 2. Nell ipotesi di cui al comma, il Contraente ha comunque facoltà di recesso anticipato da esercitarsi mediante lettera raccomandata inviata entro 30 giorni dalla comunicazione della SOCIETA. In caso di recesso le coperture assicurative in vigore mantengono la loro validità sino alla data di scadenza del periodo annuale di copertura in relazione al quale il Contraente abbia corrisposto il relativo premio; successivamente alla data di scadenza del citato periodo di copertura, le posizioni individuali risultano definitivamente estinte. Firenze, luglio 200 IL CONTRAENTE FONDIARIA-SAI S.p.A. Pagina 4 Fax (+39)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Preso atto dell informativa ricevuta, il Contraente, ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 96: acconsente al trattamento da parte del Titolare, nonché degli altri soggetti della Catena Assicurativa, dei dati personali sia comuni sia sensibili, che lo riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice; al trasferimento degli stessi dati all estero (Paesi UE e Paesi extra UE); acconsente ( ) al trattamento, dei dati personali comuni che lo riguardano per finalità di profilazione della Clientela, d informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di Società del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato; al trasferimento degli stessi all estero (Paesi UE e Paesi extraue) per finalità di profilazione della Clientela, d informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi delle Società del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato. ( ) (ove l'interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento e trasferimento all'estero dei suoi dati personali per finalità di profilazione della Clientela, d informazione e promozione commerciale, nonché di indagine sul gradimento circa la qualità dei prodotti e/o servizi ricevuti e di ricerche di mercato, deve premettere la parola NON alla parola acconsento ). Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. data, / / IL CONTRAENTE Pagina 5 Fax (+39)

allegato n. CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER LA GARANZIA CONTRO IL RISCHIO DI MORTE PER ISCRITTI AL FONDO PENSIONE DEL GRUPPO SANPAOLO TABELLA TASSI TASSI RIFERITI A 000 DI CAPITALE GARANTITO Maschi Femmine Tasso Tasso Tasso Tasso Età Premio Età Premio Età Premio Età Premio 8 0,33 42 0,78 8 0,2 42 0,43 9 0,37 43 0,84 9 0,2 43 0,46 20 0,39 44 0,92 20 0,3 44 0,5 2 0,42 45,02 2 0,2 45 0,57 22 0,43 46,09 22 0,3 46 0,63 23 0,44 47,23 23 0,3 47 0,69 24 0,44 48,33 24 0,3 48 0,75 25 0,44 49,46 25 0,3 49 0,84 26 0,44 50,6 26 0,4 50 0,90 27 0,44 5,79 27 0,4 5 0,99 28 0,43 52,98 28 0,5 52,0 29 0,42 53 2,27 29 0,5 53,24 30 0,43 54 2,42 30 0,6 54,35 3 0,42 55 2,64 3 0,7 55,48 32 0,44 56 2,93 32 0,8 56,62 33 0,46 57 3,34 33 0,20 57,75 34 0,49 58 3,69 34 0,2 58,88 35 0,50 59 4,2 35 0,23 59 2,07 36 0,53 60 4,56 36 0,26 60 2,2 37 0,55 6 4,98 37 0,27 6 2,33 38 0,58 62 5,42 38 0,30 62 2,55 39 0,63 63 5,84 39 0,32 63 2,72 40 0,68 64 6,45 40 0,36 64 3,02 4 0,72 65 7,7 4 0,39 65 3,4 N.B. L età degli assicurati si calcola in anni interi con riferimento al giorno natalizio più vicino alla data di decorrenza della copertura. Pagina 6 Fax (+39)

QUANTIFICAZIONE DEL COSTO PRO CAPITE allegato n. 2 CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER LA GARANZIA CONTRO IL RISCHIO DI MORTE PER ISCRITTI AL FONDO PENSIONE DEL GRUPPO SANPAOLO OPZIONE A: COSTO ANNUO IN FUNZIONE DELL ETA E DEL SESSO DELL ADERENTE PER 00.000 DI CAPITALE GARANTITO FACOLTATIVA MORTE Premio Premio Età MASCHI FEMMINE Età MASCHI FEMMINE 8 33,00 2,00 48 33,00 75,00 9 37,00 2,00 49 46,00 84,00 20 39,00 3,00 50 6,00 90,00 2 42,00 2,00 5 79,00 99,00 22 43,00 3,00 52 98,00 0,00 23 44,00 3,00 53 227,00 24,00 24 44,00 3,00 54 242,00 35,00 25 44,00 3,00 55 264,00 48,00 26 44,00 4,00 56 293,00 62,00 27 44,00 4,00 57 334,00 75,00 28 43,00 5,00 58 369,00 88,00 29 42,00 5,00 59 42,00 207,00 30 43,00 6,00 60 456,00 22,00 3 42,00 7,00 6 498,00 233,00 32 44,00 8,00 62 542,00 255,00 33 46,00 20,00 63 584,00 272,00 34 49,00 2,00 64 645,00 302,00 35 50,00 23,00 65 77,00 34,00 36 53,00 26,00 37 55,00 27,00 38 58,00 30,00 39 63,00 32,00 40 68,00 36,00 4 72,00 39,00 42 78,00 43,00 43 84,00 46,00 44 92,00 5,00 45 02,00 57,00 46 09,00 63,00 47 23,00 69,00 Pagina 7 Fax (+39)

QUANTIFICAZIONE DEL COSTO PRO CAPITE Segue allegato n. 2 CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER LA GARANZIA CONTRO IL RISCHIO DI MORTE PER ISCRITTI AL FONDO PENSIONE DEL GRUPPO SANPAOLO OPZIONE B: COSTO ANNUO IN FUNZIONE DELL ETA E DEL SESSO DELL ADERENTE PER 50.000 DI CAPITALE GARANTITO FACOLTATIVA - MORTE Premio Premio Età MASCHI FEMMINE Età MASCHI FEMMINE 8 49,50 8,00 48 99,50 2,50 9 55,50 8,00 49 29,00 26,00 20 58,50 9,50 50 24,50 35,00 2 63,00 8,00 5 268,50 48,50 22 64,50 9,50 52 297,00 65,00 23 66,00 9,50 53 340,50 86,00 24 66,00 9,50 54 363,00 202,50 25 66,00 9,50 55 396,00 222,00 26 66,00 2,00 56 439,50 243,00 27 66,00 2,00 57 50,00 262,50 28 64,50 22,50 58 553,50 282,00 29 63,00 22,50 59 63,50 30,50 30 64,50 24,00 60 684,00 33,50 3 63,00 25,50 6 747,00 349,50 32 66,00 27,00 62 83,00 382,50 33 69,00 30,00 63 876,00 408,00 34 73,50 3,50 64 967,50 453,00 35 75,00 34,50 65 075,50 5,50 36 79,50 39,00 37 82,50 40,50 38 87,00 45,00 39 94,50 48,00 40 02,00 54,00 4 08,00 58,50 42 7,00 64,50 43 26,00 69,00 44 38,00 76,50 45 53,00 85,50 46 63,50 94,50 47 84,50 03,50 Pagina 8 Fax (+39)