UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, DEGLI ALIMENTI E DELL AMBIENTE Art. 1 - Funzioni della Biblioteca Il Dipartimento attraverso il servizio di biblioteca intende mettere a disposizione di studenti, docenti e non docenti dell Università e di quant altri ne facciano richiesta, il proprio patrimonio bibliografico per lo studio e la consultazione. Art. 2 - Gestione della Biblioteca Alla gestione della Biblioteca sono preposti: a) il Responsabile scientifico della Biblioteca; b) la Commissione Scientifica di Biblioteca (di seguito detta Commissione); c) il Responsabile tecnico della Biblioteca, designato dal Direttore Amministrativo; d) il personale addetto ai servizi della Biblioteca. Art. 3 - Il Responsabile scientifico L incarico di Responsabile scientifico viene affidato dal Direttore di Dipartimento ad un docente di ruolo del Dipartimento. Il Responsabile scientifico risponde nei confronti del Direttore dell andamento della Biblioteca. Il Responsabile coordina l attività della Commissione Scientifica di Biblioteca. Art. 4 - Compiti del Responsabile Scientifico Il Responsabile scientifico svolge le seguenti funzioni: a) cura che siano osservate tutte le disposizioni proposte dalla Commissione e/o deliberate dal Consiglio o dalla Giunta di Dipartimento; b) propone al Direttore, al Consiglio o alla Giunta di Dipartimento l acquisizione di libri, riviste e di quant altro suggerito dalla Commissione; c) rappresenta la biblioteca del Dipartimento nel Consiglio del Sistema Bibliotecario di Ateneo.
Art. 5 - Compiti del Responsabile tecnico Il Responsabile tecnico svolge le seguenti funzioni: a) dà esecuzione a quanto proposto dalla Commissione e/o deliberato dal Consiglio o dalla Giunta di Dipartimento, adottando le necessarie iniziative per la conservazione del patrimonio bibliografico e l ordinato svolgimento delle attività; b) verifica l applicazione di tutte le norme concernenti l inventario del materiale acquisito o ricevuto in dono, in conformità alle disposizioni impartite dagli Organi competenti dell Università degli Studi di Foggia; c) verifica l applicazione del Regolamento quadro su funzioni e servizi delle Biblioteche di Ateneo e di tutte le norme e criteri concernenti la catalogazione del patrimonio bibliografico secondo quanto stabilito dal Consiglio del Sistema Bibliotecario; d) sovrintende a tutte le attività svolte dal personale addetto alla Biblioteca. In assenza di un Responsabile tecnico, le funzioni sopra indicate vengono svolte dal Responsabile Scientifico, di concerto col Direttore. Art. 6 - La Commissione Scientifica di Biblioteca La Commissione di Biblioteca è costituita da 8 Docenti di ruolo, in rappresentanza delle diverse aree scientifiche afferenti al Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell Ambiente e da una rappresentanza degli Studenti, nominati dal Consiglio di Dipartimento con la sola eccezione del responsabile scientifico nominato dal Direttore, e dal Responsabile tecnico della Biblioteca. I componenti della Commissione durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati. La Commissione, presieduta dal Responsabile scientifico, si riunisce ordinariamente una volta ogni 6 mesi e straordinariamente tutte le volte in cui, almeno un terzo dei componenti, lo richieda. Art. 7 - Compiti della Commissione Scientifica di Biblioteca La Commissione svolge i seguenti compiti: a) propone l indirizzo scientifico della Biblioteca formulando un programma di acquisto di libri e riviste, nonché di ripartizione delle risorse finanziarie tra le singole aree, che dovrà essere ratificato dal Consiglio di Dipartimento; b) promuove tutte le iniziative idonee a rendere più efficiente e completo il servizio offerto; c) propone l acquisto di attrezzature per la Biblioteca; d) indica i criteri, per l utilizzo del materiale bibliografico, nel rispetto di quanto già previsto dal Regolamento quadro su funzioni e servizi delle Biblioteche di Ateneo, dei locali di cui la Biblioteca dispone e per l impiego del personale addetto alla Biblioteca.
Art. 8 - Il Personale della Biblioteca Il Personale addetto alla Biblioteca ha l obbligo di osservare e fare osservare il presente regolamento e di collaborare con il Responsabile scientifico per l ottenimento di un efficiente funzionamento del servizio bibliografico dando attuazione a quanto disposto dal Consiglio di Dipartimento e dal Consiglio del Sistema Bibliotecario. Art. 9 - Accesso alle sale di lettura L accesso alle sale di lettura è consentito solo per la consultazione di libri e/o riviste. Prima di entrare in sala di lettura, gli utenti hanno l obbligo di depositare presso il banco di distribuzione borse, cartelle, libri ed altri oggetti. Se gli utenti intendono portare con loro i libri propri od altro materiale, devono permettere al personale della Biblioteca di controllare, al momento di ingresso e di uscita, quanto intendono portare in Biblioteca. Il personale farà apposita annotazione sulla scheda di richiesta. Art. 10 - Divieti Agli utenti della Biblioteca è rigorosamente vietato: a) fumare in qualsiasi ambiente della Biblioteca; b) usare i telefoni cellulari; c) avere un comportamento che disturbi la quiete e la concentrazione degli altri utenti; d) osservare il silenzio; e) entrare e trattenersi nella sala lettura per fini estranei allo studio ed alla consultazione del materiale bibliografico; f) manomettere in qualsiasi modo il materiale bibliografico dato in consultazione o apportarvi note e sottolineature; g) uscire dalla Biblioteca, anche se temporaneamente, senza avere restituito le opere ricevute. Chi trasgredisce il presente regolamento o turba l ordine in Biblioteca può essere temporaneamente o definitivamente escluso dall utilizzazione di questo servizio. Art. 11 - Consultazione 11.1 La consultazione è consentita agli strutturati, agli studenti ed ai non strutturati del Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell Ambiente di Foggia e, con riferimento a
questi ultimi, previa presentazione di un documento di riconoscimento e la compilazione di moduli per l accesso alla Biblioteca. 11.2 La consultazione degli schedari e di banche dati elettroniche viene effettuata dagli utenti, i quali possono avvalersi dell assistenza del personale della Biblioteca. Il prelevamento dagli scaffali dei volumi in consultazione viene effettuato a cura del personale della Biblioteca. Ciascun utente, nel momento in cui viene consegnata l opera è tenuto ad esaminarla e a far annotare eventuali danni o mancanze che vi dovesse riscontrare. Egli, infatti, è responsabile dei danni riscontrati alla riconsegna del materiale. 11.3 Gli utenti esterni al Dipartimento possono consultare il materiale bibliografico previa presentazione di richiesta, effettuata per iscritto su apposita scheda fornita dal personale della Biblioteca. Detta scheda, costituita da due parti, dovrà essere compilata, sottoscritta dal richiedente e riconsegnata, insieme ad un documento di riconoscimento, al personale della Biblioteca. Per ogni opera deve essere fatta una richiesta separata. Non possono essere concessi in lettura più di due volumi o sei fascicoli per volta. Il testo viene consegnato insieme ad una parte della scheda sulla quale saranno segnalate, a cura dell utente, eventuali imperfezioni o lacune. Alla restituzione del testo e della scheda verrà riconsegnato il documento di riconoscimento. Art. 12 - Condizioni generali del prestito Nell interesse dello studio e della ricerca, è consentito il prestito dei libri, fatta salva la disponibilità e la reperibilità in qualsiasi momento presso il Dipartimento e ad eccezione delle seguenti opere: - le enciclopedie, i dizionari, i manuali; - i libri di testo, i compendi e le dispense universitarie consigliati nei programmi dei corsi del Dipartimento negli ultimi quattro anni e presenti in unica copia ; tutte le opere non ancora catalogate ed inventariate; le opere che, a giudizio della Commissione Biblioteca, non debbano uscire per la loro rarità e/o importanza. Per fruire del servizio prestiti occorre che chi ne faccia richiesta compili in duplice copia un apposita scheda e la consegni firmata in modo leggibile al personale della Biblioteca. È vietato prelevare libri dalla Biblioteca senza avere preventivamente compilato la scheda. Art. 13 - Prestito agli utenti interni ed esterni al Dipartimento 13.1 Il personale di ruolo del Dipartimento può detenere contemporaneamente un numero massimo di 3 volumi. Ogni volume, preso in prestito compilando l apposita scheda di cui all art. 12, deve essere riconsegnato entro venti giorni se è un testo scientifico e sette se didattico. 13.2 Gli studenti possono richiedere in prestito una sola opera per volta, consegnando all atto della richiesta, redatta su un apposita scheda, un documento di riconoscimento, che sarà trattenuto dal
personale sino alla restituzione dell opera stessa. Tale restituzione dovrà avvenire entro sette giorni dal prestito. 13.3 Gli utenti non afferenti al Dipartimento possono usufruire del servizio prestiti con le stesse modalità previste dall articolo 13.2 e sono autorizzati al prestito temporaneo dei libri di testo, tale da consentire di effettuare eventuali fotocopie nei limiti previsti dalla legge. Art. 14 - Obblighi e responsabilità del richiedente Chi riceve in prestito un opera deve verificarne l integrità e lo stato di conservazione, segnalando immediatamente al personale di biblioteca gli eventuali danni riscontrati. Il consegnatario è responsabile per il danneggiamento o per lo smarrimento delle opere ricevute in prestito. In caso di danneggiamento o di smarrimento, egli è tenuto al versamento di una somma pari al valore di mercato dell opera o a fornirne un altro esemplare della stessa edizione in perfette condizioni. Colui che non restituisce puntualmente l opera ricevuta in prestito è invitato alla restituzione immediata ed è sospeso dal servizio prestiti fino alla restituzione. Con la restituzione dell opera egli è riammesso al prestito. I recidivi non potranno più usufruire del servizio. Art. 15 Compiti del personale di biblioteca Il Personale addetto alla biblioteca dovrà curare quanto segue: accertare la chiarezza e l esattezza di quanto indicato sulla scheda che gli viene presentata; accertare che il richiedente abbia diritto al prestito e che non abbia ancora in prestito un numero di opere pari a tre o superiore; accertare la disponibilità dell opera richiesta; riportare sull apposito registro dei prestiti quanto indicato sulla scheda; apporre sulla scheda i termini di scadenza del prestito; dare al richiedente l opera in prestito unitamente alla seconda copia della scheda, dopo aver fatto apporre da questi la firma, ed averne, nel caso previsto, ritirato il documento d identità; compilare l apposito tagliando e collocarlo al posto dell opera prestata. Art. 16 - Controllo e/o verifica inventariale Tutti gli utenti del servizio prestiti sono tenuti, entro 3 giorni dalla richiesta, a restituire le opere in loro possesso, quando il Responsabile tecnico della biblioteca ritenga necessario effettuare un controllo delle stesse o una ricognizione inventariale.
Art. 17 - Disposizioni finali 17.1 È vietato l accesso alla Biblioteca ed il prelevamento di materiale bibliografico in assenza del personale della Biblioteca. 17.2 L accesso alla Biblioteca è consentito agli utilizzatori secondo il calendario e l orario fissati dalla Commissione. 17.3 Tutto il personale della Biblioteca è tenuto alla scrupolosa osservanza del presente regolamento. 17.4 Chiunque può proporre acquisti di libri, riviste o attrezzature per la Biblioteca, inoltrando richiesta scritta al Responsabile scientifico della Biblioteca. Ogni proposta sarà vagliata dalla Commissione.