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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI. Art. 12 Legge 7 agosto 1990 n.241 Approvato con delibera di Consiglio comunale n.44 del 14.11.1992 Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.2 del 22.01.93

CAPO I FINALITA Art.1 Con il presente Regolamento il Comune, nell esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall art.12 della legge 7 agosto 1990, n.241, assicurando la massima trasparenza all azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate. Art.2 L osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune. L effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono. CAPO II PROCEDURE Art.3 Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l indicazione dei requisiti posseduti e l individuazione delle finalità alle quali l intervento richiesto è destinato. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale si intende destinare il finanziamento richiesto. CAPO III SETTORI D INTERVENTO Art.4 I settori per i quali l Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti elencati in ordine alfabetico: a- Assistenza e sicurezza sociale; b- Attività sportive e ricreative del tempo libero; c- Attività per la tutela dei valori monumentali, storici e tradizionali; d- Cultura e informazione; e- Sviluppo economico; f- Tutela dei valori ambientali.

Per ciascun settore d intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati: a. dalla disciplina da stabilirsi in conformità all art.32, comma secondo, lettera g, della legge 08.06.90 n.142; b. dai regolamenti comunali; c. da convenzione. Art.5 Per coordinare sinergicamente la propria azione con quella delle varie realtà esistenti nel campo culturale, assistenziale, sportivo, ricreativo e educativo, l Amministrazione comunale, mediante incontri periodici con i rappresentanti o i responsabili dei vari gruppi e enti, programmerà attività e interventi coordinati sistematicamente sempre nel rispetto dell autonomia istituzionale di ciascun soggetto e definirà di conseguenza i finanziamenti necessari per la promozione e la realizzazione sia degli obiettivi istituzionali dei vari destinatari, sia per le attività e le iniziative comuni. CAPO IV SOGGETTI AMMESSI Art.6 La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall Amministrazione a favore: a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento; b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune; c) di enti privati, associazione, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune; d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. CAPO V CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE Art.7 Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell intervento richiesto.

All istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell intervento, l onere complessivo da sostenere per lo stesso e l attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell art.4 della legge 4 gennaio 1968 n.15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l intervento al quale la stessa di riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato. Art.8 I contributi verranno erogati sulla base di una deliberazione della Giunta comunale ai sensi dell art.45 comma b) della legge 142/90, sempre che i capitoli di spesa previsti a bilancio possano garantire la necessaria copertura finanziaria, previa domanda indirizzata all Amministrazione comunale sottoscritta dal responsabile o rappresentante legale, con allegata una sintetica relazione programmatica delle attività che i gruppi, sodalizi, associazioni, ed enti intendono attivare nel corso dell anno o per più anni. Le domande dovranno inoltre contenere il nominativo della persona autorizzata ad incassare la somma erogata dall Amministrazione comunale in regola con la legge sul bollo. CAPO VI INTERVENTI STRAORDINARI Art.9 Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussiste un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari. La concessione dell uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal Regolamento. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti articoli. Art.10 I contributi erogati alle istituzioni scolastiche saranno regolati ai sensi delle disposizioni applicative della L.R. 31/80 indicati dalla circolare applicativa n.188 della Regione Lombardia. I contributi ad Enti o Associazioni che concorrono all attuazione del diritto allo studio sono regolati con le disposizioni di cui all art.4.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI Art.11 Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell organo regionale di controllo, diviene esecutivo.