REGOLAMENTO COMUNALE



Documenti analoghi
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI

ENTI PUBBLICI O PRIVATI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L EROGAZIONE

COMUNE DI PORTO MANTOVANO. (Provincia di Mantova)

MAGNIFICA COMUNITA DEGLI ALTIPIANI CIMBRI

COMUNE DI PRESEGLIE. Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI ED AUSILII FINANZIARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

COMUNE DI RIOLO TERME

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI E ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO. Regolamento per la concessione del patrocinio comunale e concessione contributi ad Enti, Associazioni e Gruppi

COMUNE di MONTE SAN SAVINO

REGOLAMENTO PER LA PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI

CITTA di AVERSA Provincia di Caserta

COMUNE DI CODEVILLA PROVINCIA DI PAVIA

COMUNE DI PALU PROVINCIA DI VERONA

COMUNE DI TREPPO CARNICO PROVINCIA DI UDINE

Capo I Principi generali. Art. 1 Oggetto

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, AGEVOLAZIONI ECONOMICHE E CONTRIBUTI FINANZIARI

COMUNE DI UBOLDO Piazza S. G. Bosco n Uboldo (Va)

Regolamento per l'erogazione dei contributi

Articolo 1 Oggetto. Approvato con delibera consiliare del 20/10/2015. Pubblicato sul sito istituzionale del COA il 03/11/15

COMUNE DI NURAGUS PROVINCIA DI CAGLIARI

COMUNE DI TRICESIMO Provincia di Udine

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUZIONI E VANTAGGI ECONOMICI PER FINALITA SOCIALI E CULTURALI

Comune di Passirano. Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI E PER L ATTRIBUZIONE DI PATROCINIO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DEL PATROCINIO COMUNALE

FINALITA, DESTINATARI E PROCEDURE FINALITA

COMUNE DI ARCISATE. (Prov. di Varese)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI. ART.

COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO (Provincia di Roma)

UNIONE DEI COMUNI PIAN DEL BRUSCOLO (Provincia di Pesaro e Urbino)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO

C O M U N E D I L E N O

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PER L ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI PER ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LECCE

Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Nera e Velino (della Provincia di Perugia)

COMUNE DI SINALUNGA Provincia di Siena. Regolamento Comunale per la concessione di patrocini, contributi, agevolazioni ed altre utilità economiche

Modifiche in neretto per facilità di consultazione

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI DELLA COMUNITA MONTANA VALTELLINA DI TIRANO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

COMUNE DI BORGO LARES Provincia di Trento

Provincia di Imperia REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI AI SENSI DELL ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241.

Provincia di Cuneo. (Art. 12, legge 7 Agosto 1990, n. 241) Approvato con deliberazione del CC n. 67 del 27/11/2008.

Regolamento interno per la concessione di patrocini e contributi dell Ente Parco Naturale Regionale di Bracciano - Martignano

Comune di Comacchio REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI DI CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE 241/1990.

COMUNE DI VALLEFOGLIA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI. (approvato con delibera commissariale n 14 del 10/03/2016)

COMUNE DI CASALEONE Provincia di Verona

Regolamento per la concessione di contributi e di altre forme di sostegno economico-finanziario a soggetti pubblici e privati

REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA CULTURALI, RICREATIVE, SOCIALI, SPORTIVE E AMBIENTALI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, BENEFICI ECONOMICI E PATROCINIO AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI OD ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO COMUNALE

COMUNE DI DRO PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI

COMUNE DI PADERNO D ADDA

(art.12 legge n.241/1990, come modificato dalla legge n.15/2000)

Regolamento CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

Regolamento sui criteri e le modalità per la Concessione di contributi, sovvenzioni e altri benefici ad Associazioni, Enti pubblici e privati e ad

COMUNE DI LARCIANO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI A ENTI PUBBLICI E PRIVATI, NELLE MATERIE DI COMPETENZA DEL

COMUNE di CROGNALETO Provincia di Teramo

COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI SIENA

COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE PROVINCIA DI MODENA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DI BENEFICI ECONOMICI

Entrata in vigore dal 30 aprile 2019

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI

COMUNE DI VILLAPUTZU Provincia di Cagliari

COMUNE DI VILLAFALLETTO

COMUNE DI CARPINETI. REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI Legge n. 241 art. 12.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

C o m u n e d i B r u n a t e. P r o v i n c i a di C o m o

COMUNE DI MEANA SARDO PROVINCIA DI NUORO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE ENTI ED ASSOCIAZIONI AI SENSI DELL ART.12 DELLA LEGGE 241/90

REGOLAMENTO. LEGGE n. 241 NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTARTIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ART.

COMUNE DI VOLTERRA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI TITOLO I FINALITA

Consorzio Parco Monte Barro

Allegato A alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del

DELIBERAZIONE in seduta del 30 luglio 2014, N. 16

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE Piazza Municipio Trivignano Udinese PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA. (Art. 12 della Legge n. 241 del 07/08/1990)

COMUNE DI PONTOGLIO Provincia di Brescia

Comune di Dueville PROVINCIA DI VICENZA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI

COMUNE di VILLORBA. (Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA

COMPRENSORIO DELLA VALLE DI FIEMME Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DI ATTIVITA CULTURALI, SPORTIVE, SOCIALI, AMBIENTALI E IN AMBITI SIMILARI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI O PRIVATI

Regione Autonoma Valle D Aosta Region Autonome Valléé d Aoste Comune di - Commune de

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILII FINANZIARI

Transcript:

COMUNE DI CARATE BRIANZA Provincia di Milano REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI 0 PRIVATI (Art. 12 Legge 241 del 7 agosto 1990) ALLEGATO ALLA DELIBERA2IONE CONSILIARE 12/12/1991 Nr. 95

CAPO I CONTRIBUTI VOLTI ALLA PROMOZIONE CIVILE, CULTURALE, SPORTIVA, DI TEMPO LIBERO E SOCIALE DELLA CITTADINANZA Art. 1 - Tipo di contributo, responsabi1ità e controllo da parte del Comune. Il Comune di Carate Brianza, fatti salvi i propri programmi, si fa carico delle espressioni e delle richieste culturali, civili, sociali, sportive e del tempo libero della Comunità mediante: a) erogazione di contributi annuali b) erogazione di contributi straordinari c) concessione di patrocinio I soggetti che possono farne richiesta sono, quelli previsti dagli artt. 2, 3, 4 valutati in base ai criteri di cui all'art. 5, comma 2 del presente regolamento e che comunque non perseguano finalità di lucro e non facciano parte dell articolazione po1itico-amministrativa di alcun partito. Non saranno concessi ulteriori contributi per maggiori spese che manifestazioni ed iniziative richiedano, né per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui allo stesso art. 5, n. 2. II Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione che si costituisca fra i soggetti beneficiari dei contributi e i terzi. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari o patrocinio, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati, associazioni e società sportive che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte, e, a seguito degli esiti degli accertamenti, deliberare la revoca nei limiti predetti. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal pressente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali con le modalità di cui al Capo successivo del presente regolamento. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune

soltanto per le iniziative o manifestazioni, dallo stesso direttamente organizzate e, nell' ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall Amministrazione Comunale. Art. 2 - Contributi annuali Il Comune eroga contributi annuali ad Associazioni, Enti, Società Sportive, Comitati Locali che promuovano: a) manifestazioni e attività di contenuto culturale, sportivo, sociale e civile di particolare rilevanza per Carate ed il circondario; b) interventi volti alla protezione e valorizzazione dell ambiente e della natura, nonchè iniziative volte a promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali; c) attività educative, sportive e ricreative che si rivolgano ad un numero rilevante di utenti. Per poter accedere al contributo annuale il richiedente dovrà dimostrare di operare da almeno un anno nel settore in cui il contributo viene richiesto. Art. 3 - Contributi straordinari Il Comnune concede contributi straordinari per: a) Manifestazioni, mostre, corsi od altre attività volti alla promozione ed alla divulgazione dei valori storici, sociali,civili, letterari, artistici, culturali e spirituali di particolare rilievo; b) Attività ricreative, feste, sagre che promuovano e valorizzino la vita civile e sociale della città ; c) Manifestazioni di carattere sportivo atte a promuovere la diffusione dei vari sport in ogni fascia della cittadinanza ; d) Interventi straordinari a favore di soggetti che svolgano un attività di supplenza o sostituzione dell ente pubblico nell erogazione di alcuni servizi. I contributi straordinari possono applicarsi nell assunzione diretta di parte delle spese di organizzazione, nella concessione di uso gratuito delle proprie strutture (con le modalità di cui al Capo seguente del presente regolamento) o nell offerta di supporti tecnico-organizzativi. Art. 4- Patrocinio Comunale Oltre al contributo straordinario, il Comune può concedere, il patrocinio delle manifestazioni o attività indicate nell art.3. Il patrocinio del Comune consiste nel riconoscimento del valore civile, morale, culturale e sportivo dell iniziativa e dei suoi promotori e nell autorizzazione ad utilizzare il nome e lo stemma del Comune. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta Comunale, sentito il parere della competente Commissione Comunale. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso;

per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa. Art. 5 - Criteri di valutazione dei contributi Per la concessione dei contributi e delle utilità economiche previsti dal presente Capo, la Giunta, sentito il parere della competente Commissione Comunale, valuterà le richieste pervenute secondo i seguenti criteri: 1. Valutazione dei programmi: Sarà valutata la rilevanza per la Comunità dei programmi proposti in base ai seguenti parametri: a) grado di coinvolgimento sociale ed in particolare del mondo giovanile conseguente alla realizzazione della proposta; b) grado di importanza scientifica, culturale, civile, storica, sportiva; c) valorizzazione di tradizioni locali; d) dimostrazione di precedenti analoghi programmi portati a termine. La rispondenza ad uno o più di tali paramstri sarà riportata sinteticamente nella proposta di deliberazione relativa all'erogazione del contributo. 2. Valutazione dei soggetti richiedenti: Il soggetto richiedente dovrà dimostrare quanto segue : a) entità di lavoro e di risorse economiche che il soggetto deve impegnare per il programma per cui chiede il contributo; b) bilancio annuale e/o dell iniziativa specifica, (qualora il richiedente sia un ente o una associazione o società sportiva) in cui vengano indicate chiaramente le entrate, le spese, nonchè i motivi cui le stesse sono dovute. Art. 6 - Procedura per i contributi annuali Per ottenere i contributi annuali previsti dall'art. 2, i soggetti interessati dovranno presentare, all'ufficio Protocollo del Comune, entro il 30 settembre dell anno precedente la domanda di contributo corredata dalla seguente documentazione: 1. Statuto e/o regolamento dell Associazione, Società Sportiva o Ente nonchè la composizione degli organi direttivi, salvo che tale documentazione sia già stata presentata precedentemente e che non siano intervenute variazioni, che l'ente o Associazione è tenuto a comunicare al Comune; 2. Programma di massima per l'anno successivo; 3. Specificazione di altri benefici economici richiesti al Comune per le attività dell'anno seguente.

Entro il 31 gennaio i richiedenti dovranno completare la documentazione producendo: 1. Relazione dell'attività svolta nell'anno precedente; 2. Bilancio consuntivo relativo all'attività svolta nell'anno precedente o analoghi documenti contabili di sintesi, che dimostrino l'utilizzo del contributo per gli scopi richiesti; 3. Bilancio preventivo dell'anno in corso in cui si evidenzino le entrate previste. La Giunta Comunale, valutata la documentazione presentata e sentito il parere della competente Commissione Comunale, delibererà la concessione del contributo entro il 31 marzo dell anno successivo a quelle di presentazione della domanda, mentre l'erogazione del contributo avverrà nel secondo semestre dell'esercizio. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono i contributi annuali per l'esp1etamento della loro attività devono segnalarlo anche esteriormente attraverso i mezzi di comunicazione utilizzati. Art. 7 Procedura per contributi straordinari Per ottenere i contributi straordinari previsti dall'art. 3 gli interessati dovranno presentare un programma dettagliato dell iniziativa e una previsione di spesa della stessa almeno 45 giorni prima della data prevista per l iniziativa. Sulla base della documentazione prodotta, sentita la competente Commissione Comunale, la Giunta Comunale delibererà la modalità e l'entità del contributo, tenuto conto delle disponibilità finanziarie. Il contributo in denaro verrà comunque erogato in seguito all effettiva realizzazione della manifestazione o iniziativa secondo il programma previsto. L'attività prestata dai soggetti proponenti dovrà essere a titolo volontario e gratuito. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune. Art. 8 Quantificazione del contributo annuale Per la determinasione dell'entità del contributo si dovrà tener conto dei seguenti parametri; A) Per tutte le associazioni: 1. quantità, e qualità dei programmi proposti; 2. realizzazione puntuale degli impegni per i quali in precedenza si è richiesto il contributo; 3. numero di utenti potenziali delle iniziative; 4. bilancio consuntivo e preventivo in cui vengono specificati eventuali altri contributi da enti pubblici e sponsor privati. A) Per le associazioni e società di tipo sportivo si terrà conto anche dei seguenti parametri;

1. numero di atleti; 2. corsi promozionali attuati; 3. numero di manifestazioni sportive organizzate; 4. tariffe praticate nei confronti degli utenti. Per la determinazione del contributo si terrà conto dell interesse culturale e sociale del programma presentato nonchè della situazione economica dell Associazione ed ente proponente. Art. 9 - Contributi a scuole e istituti La Giunta Comunale delibererà annualmente, sentito il parere della Competente Commissione, i contributi da erogare alle scuole, quali fondi per il diritto allo studio, tenuto conto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 31 del 21.03.1980. Art.10 - Interventi straordinari La Giunta Comunale ha facoltà, sentito il parere della competente Commissione, di attribuire contributi straordinari per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori un intervento del Comune. CAPO II CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICÏ SOTTO FORMA DI UTILIZZO DI LOCALI E STRUTTURE COMUNALI Art. 11 - Altri tipi di vantaggi economici Il Comune, oltre a concessioni dirette di contributi in denaro può concedere benefici economici di altro tipo. Tali benefici, che verranno concessi ad associazioni, società sportive, enti e persone aventi le caratteristiche indicate all'art. 5 n. 2 e che perseguono finalità indicate agli artt. 2 e 3, sono: a) quelli già menzionati all'ultimo comma degli artt. 1 e 3; b) la locazione a canone agevolato o simbolico di locali ad USO di sedi per associazioni, società sportive o enti aventi le caratteristiche indicate nel presente comma; c) l'uso temporaneo, a titolo gratuito o a tariffa agevolata, di sale comunali; d) l'uso temporaneo, a titolo gratuito o a tariffa agevolata, di strutture ed impianti sportivi. Art. 12 - Locazione di locali come sedi di enti o associazioni Il Comune può concedere in locazione a canone agevolato o

simbolico locali propri agli enti, società sportive, associazioni di cui all'articolo precedente. La suddetta locazione avverrà tramite contratto che dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale, sentito il parere della competente Commissions comunale, con apposita deliberazione: in essa dovrà essere indicata la motivazione in base alla quale viene coneesso tale beneficio economico. L economo comunale provvederà all esazione del canone. Art. 13 Uso temporaneo di sale comunali, strutture o impianti sportivi a titolo gratuito o a tariffa agevolata L'utilizzo di sale comunali, strutture o impianti sportivi viene effettuato in base alle tariffe fissate annualmente dall Amministrazione Comunale. La Giunta Comunale può concedere a condizioni agevolate l'uso di sale comunali, impianti o attrezzature sportive ai soggetti di cui all art. 11. Tale concessione è regolata mediante apposita deliberazione adottata dalla Giunta Comunale, sentito il parere della competente Commissions Comunale o da convenzione dalla stessa approvata e stipulata con Il soggetto che utilizza i beni suddetti. Il provvedimento di concessione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità, da parte del Comune per l uso delle stesse nel caso in cui l impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, l Ente organizzatore ne assumerà la piena responsabilità, facendosi anche carico di richiedere le necessarie ulteriori autorizzazioni. Art. 14- - Norma transitoria "Per l anno 1992 i contributi annuali potranno essere richiesti, con le modalità previste nel presente regolamento, entro due mesi dalla dichiarazione di esecutività del regolamento stesso".