ha pronunciato la presente



Documenti analoghi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria.

ha pronunciato la presente

E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

per l'annullamento, previa sospensiva

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

ha pronunciato la presente

TAR Lecce, n. 657/11: predeterminatezza degli oneri istruttori

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna


Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

N /2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2014 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato

Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

contro e con l'intervento di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA

contro per l'annullamento

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2724 del 2015, proposto da:

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE SENTENZA ZAMMIT VITTORIO ZAMMIT M.BEATRICE SOLERO VITTORIO

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

TAR Veneto n. 178/2013 del

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 748 del 2005, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Prima) SENTENZA

per l'annullamento, previa sospensiva,

ha pronunciato la presente

Sull'impugnazione del provvedimento di revisione della patente sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo

contro nei confronti di e con l'intervento di

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. Sezione Staccata di Reggio Calabria ORDINANZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro e con l'intervento di

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.

Transcript:

N. 00566/2012 REG.PROV.COLL. N. 00399/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 399 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Sixma Srl, rappresentata e difesa dagli avv. M. Gabriella Spata e Federica Guariglia, con domicilio eletto presso la prima di esse in Lecce, via Zanardelli n. 60; contro Comune di Casarano, rappresentato e difeso dall'avv. Deborah Calavita, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7; per l'annullamento della determina 1/9/2010 n. 208, notificata il 28/1/2011, con cui il Responsabile del Suap - Commercio del Comune di Casarano, ha disposto la revoca dell'autorizzazione amministrativa 5/11/2008 n. 13 per l'esercizio dell'attività di noleggio veicoli con conducente, la restituzione della stessa e delle targhe identificatrici; di ogni altro atto http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/lecce/sezione%201/2011/201100399/provvedimenti/201200566_01.xml 1/6

presupposto, connesso, collegato e consequenziale ivi compresa la nota 9/6/2010 n. 17941; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casarano; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2012 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori Spata M. Gabriella e Calavita Deborah; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO In data 5 novembre 2008 la società ricorrente ha ottenuto l autorizzazione, da parte del Comune di Casarano, per l esercizio dell attività di autonoleggio con conducente. In data 9 giugno 2010 la stessa amministrazione comunale comunicava l avvio del procedimento di revoca data l assenza dei requisiti concernenti rimessa e sede le quali, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente, non sarebbero rinvenibili o comunque non sarebbero situate nel territorio del Comune di Casarano. A seguito di osservazioni presentate oralmente seguiva provvedimento definitivo di revoca della suddetta licenza in quanto, come già anticipato, non è stato possibile individuare l autorimessa nella strada indicata né tanto meno la sede del vettore. Tale provvedimento veniva impugnato: a) per violazione di legge, atteso che la disposizione che impone la ubicazione di sede e rimessa esclusivamente nel territorio del Comune che ha rilasciato la licenza sarebbe entrata in vigore successivamente all adozione http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/lecce/sezione%201/2011/201100399/provvedimenti/201200566_01.xml 2/6

dell autorizzazione in esame, essendo stata introdotta, la norma di cui all art. 3, comma 3, della legge n. 21 del 1992, con il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207. Inoltre per la violazione di tali disposizioni sarebbero comminate sanzioni amministrative diverse dalla revoca, ossia la sospensione dal ruolo, e non necessariamente la revoca della licenza; b) per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, dato che il locale ove è situata la rimessa sarebbe ben visibile alla via Matteotti n. 2 in Casarano. La sede della società è invece situata in Lecce alla via Petrarca n. 2 Venivano inoltre proposti motivi aggiunti avverso il regolamento comunale di cui alla delibera n. 24 del 2002, riproponendo nella sostanza le stesse ragioni di gravame sopra evidenziate. Si costituiva in giudizio l amministrazione comunale intimata per chiedere il rigetto del gravame mediante articolate controdeduzioni che formeranno più avanti oggetto di specifica trattazione. Con ordinanza n. 312 del 14 aprile 2011 veniva rigettata l istanza di tutela cautelare. Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2012 la causa veniva infine trattenuta in decisione. Tutto ciò premesso il ricorso è infondato sotto l assorbente profilo dell assenza del requisito della ubicazione della sede nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza. Ed infatti: a) l art. 8, comma 3, della legge n. 21 del 1992, come introdotto dall art. 29 del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008, prevede che per poter conseguire e mantenere l autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l autorizzazione ; http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/lecce/sezione%201/2011/201100399/provvedimenti/201200566_01.xml 3/6

b) come è evidente, la disposizione si riferisce non solo alle autorizzazioni che debbono essere ancora conseguite alla data di entrata in vigore della medesima, ma anche a quelle che a tale stesso momento erano già state rilasciate e che, per essere conservate (o meglio mantenute), dovevano adeguarsi ai requisiti prescritti in ordine a sede e rimessa, pena il ritiro delle medesime; c) ai sensi dell art. 7-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, tale disposizione è entrata in vigore il 1 aprile 2010; d) il provvedimento di revoca è intervenuto il 1 settembre 2010, ossia nella fase in cui la società ricorrente avrebbe dovuto adeguarsi ai suddetti requisiti; e) requisiti che, almeno per quanto riguarda la sede, senz altro non risultano soddisfatti, dato che la sede della società si trova pacificamente, ossia per stessa ammissione di parte ricorrente, in Lecce e non in Casarano, come richiesto dalla citata normativa di settore; f) pertanto, correttamente l amministrazione ha provveduto alla revoca, non potendo più essere mantenuta le relativa licenza, e ciò a prescindere dalla presenza o meno della rimessa nel territorio del Comune di Casarano, dato che i due requisiti (sede legale e rimessa) debbono sussistere in via cumulativa e non in via alternativa. In ulteriore analisi, non risultano applicabili al caso di specie, in alternativa alla revoca della licenza, le sanzioni di cui all art. 11-bis della richiamata legge n. 21 del 1992 (sospensioni del ruolo fino alla cancellazione), dato che esse si riferiscono per lo più alle modalità di esercizio dell attività di noleggio con conducente (concernenti nella sostanza la circolazione, lo stazionamento e il posteggio dei mezzi, nonché i rapporti con l utenza) e non ai requisiti richiesti per il rilascio della licenza, la cui mancanza può dare luogo al diniego di http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/lecce/sezione%201/2011/201100399/provvedimenti/201200566_01.xml 4/6

autorizzazione oppure alla sua revoca, qualora essa sia già stata rilasciata nei termini di cui si è detto, ossia prima della entrata in vigore della disposizione di cui all art. 8, comma 3, della legge stessa. Né al riguardo si poteva addivenire all annullamento della autorizzazione, come sostenuto in via subordinata da parte ricorrente, non trattandosi di illegittimità originaria ma sopravvenuta, emersa ossia a seguito della entrata in vigore del decreto-legge n. 207 del 2008, che ha esteso i requisiti della sede e della rimessa anche alle autorizzazioni già rilasciate in quanto requisiti da mantenere, cioè da possedere dopo l entrata in vigore della disposizione, anche se in precedenza non esistenti. Per le ragioni suddette il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con compensazione integrale delle spese di lite, stante la complessità della fattispecie esaminata anche sotto il profilo normativo e stante la evidente novità della questione sottesa. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati: Antonio Cavallari, Presidente Luigi Viola, Consigliere Massimo Santini, Primo Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/lecce/sezione%201/2011/201100399/provvedimenti/201200566_01.xml 5/6

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 29/03/2012 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/lecce/sezione%201/2011/201100399/provvedimenti/201200566_01.xml 6/6