0.973.228.11. Traduzione 1 Accordo



Documenti analoghi
Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Indiana concernente un credito di trasferimento e un dono 2

Accordo tra il Governo della Confederazione svizzera e il Governo del Pakistan concernente l apertura dei crediti di trasferimento

Traduzione 1

Accordo tra il governo della Confederazione Svizzera e il governo della Repubblica Islamica del Pakistan sul consolidamento di debiti pakistani

Scambio di lettere

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica indiana concernente un credito di trasferimento e un dono 2

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Fondo Africano di Sviluppo istitutivo del Fondo Speciale Svizzero per l Africa

Accordo economico tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista di Romania

Accordo tra la Svizzera e l Italia sulla compensazione finanziaria in materia d assicurazione-disoccupazione dei frontalieri

Traduzione 1 Accordo commerciale complementare tra la Svizzera e il Cile

Accordo

Accordo tra la Svizzera e l Austria circa le modalità di sgravio per dividendi, interessi e diritti di licenza

Concluso il 30 giugno 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 maggio a) oltre 9 viaggiatori seduti, conducente compreso b) merci;

Traduzione 1. (Stato 17 dicembre 2002)

Accordo d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Traduzione 1. (Stato 27 febbraio 2001)

Conchiusa il 28 marzo 1958 Approvata dall Assemblea federale il 1 ottobre Entrata in vigore il 1 dicembre 1958

Accordo d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria

Traduzione 1. (Stato 1 gennaio 2010)

che modifica la Convenzione internazionale del 10 ottobre 1957 concernente la limitazione della responsabilità dei proprietari di navi di mare

Traduzione 1. Conchiuso il 30 luglio 1973 Entrato in vigore con scambio di note il 30 aprile 1974

CONVENZIONE CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO E L ESECUZIONE DELLE SENTENZE ARBITRALI ESTERE CONCLUSA A NEW YORK IL 10 GIUGNO 1958

Protocollo. Traduzione 1

Protocollo. Traduzione 1

Traduzione 1. (Stato 11 aprile 2013)

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Sudafrica sulla cooperazione scientifica e tecnologica

Traduzione 1. (Stato 14 dicembre 1974)

Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2. Traduzione 1. (Stato 4 maggio 2004)

Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative

Protocollo. Traduzione 1

Accordo

Atto aggiuntivo di Monaco

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Accordo tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo degli Stati Uniti d America sull esecuzione delle obbligazioni alimentari

Conchiusa il 21 settembre 1959 Approvata dall Assemblea federale il 10 marzo Entrata in vigore il 1 o luglio 1960

Accordo agricolo tra la Svizzera e la Turchia

Accordo aggiuntivo. Svizzera e il Granducato del Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Conchiuso il 30 maggio 1974 Entrato in vigore mediante scambio di note il 3 ottobre 1974

Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli

Protocollo

Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione «Switzerland Innovation» sul sistema di fideiussione

Accordo

Protocollo. Traduzione 1

Traduzione 1. (Stato 19 febbraio 2012)

Traduzione. Concluso il 23 marzo 2017 Entrato in vigore con scambio di note il 28 dicembre 2017

Convenzione per l esecuzione delle sentenze arbitrali estere 2

Accordo amministrativo

Traduzione 1. (Stato 12 febbraio 2010)

Traduzione 1. (Stato 21 luglio 2016)

Traduzione 1

Traduzione 1. La Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria,

Convenzione fra la Svizzera e l Austria circa il riconoscimento e l esecuzione delle sentenze giudiziarie 2

Convenzione doganale concernente i pezzi di ricambio per la riparazione dei carri EUROP

Parte prima Disposizioni generali. Traduzione 1

Traduzione 1. La Confederazione Svizzera («la Svizzera») e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell Irlanda del Nord («il Regno Unito»),

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile concernente la cooperazione scientifica e tecnologica

Accordo concernente il Regolamento dei Debiti fondiari in franchi svizzeri

Accordo concernente il Regolamento dei Debiti fondiari in franchi svizzeri

Accordo di cooperazione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Svezia per l uso pacifico dell energia nucleare

Traduzione 1 Accordo quadro tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di El Salvador

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Mongolia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

REGIONE UMBRIA REPUBBLICA ITALIANA

Convenzione

Regolamento di esecuzione comune all Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Accordo provvisorio concernente le aviolinee tra la Svizzera e la Turchia

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 13 novembre 2001)

Accordo

Prestito chirografario a privati a tasso fisso. Dipendenti Provincia di Lecce

Scambio di note del 18 marzo 2010

Accordo. Capitolo 1: Campo d applicazione e rispetto del diritto interno. Traduzione 1. (Stato 1 dicembre 2007)

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 29 settembre 1998)

Traduzione. (Stato 23 gennaio 2018)

Quarta Convenzione completiva alla Convenzione del 15 novembre 1967 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria sulla sicurezza sociale

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni 2

Convenzione di sicurezza sociale tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Popolare Cinese

Accordo tra la Svizzera e il Belgio concernente i trasporti aerei

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie

Protocollo. Traduzione 1

Concluso il 17 marzo 2014 Approvato dall Assemblea federale il 20 marzo Entrato in vigore mediante scambio di note il 27 luglio 2015

I. Trasporti di persone. Traduzione 1 Accordo

Protocollo alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)

Convenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 6 ottobre 1998)

Accordo. Traduzione 1

Accordo. Traduzione 1

Transcript:

Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero, rappresentato dall Ufficio federale dell economia esterna e la Korea Exchange Bank concernente l apertura di crediti di trasferimento 0.973.228.11 Conchiuso il 29 aprile 1980 Entrato in vigore il 29 aprile 1980 Desiderosi di agevolare alla Repubblica di Corea l acquisto di beni d investimento e di servizi svizzeri suscettivi d incrementare lo sviluppo economico della Corea, il Consiglio federale svizzero e la Korea Exchange Bank hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Le disposizioni del presente accordo s applicano alle forniture svizzere di beni d investimento e di servizi per lo sviluppo economico della Repubblica di Corea e per le quali è giustificato un lungo periodo d ammortamento, tenuto conto delle esigenze dello sviluppo. Art. 2 L ammontare complessivo delle forniture svizzere di beni d investimento e di servizi cui possono essere accordati crediti di trasferimento è stabilito a sessanta milioni di franchi svizzeri. Le due Parti contraenti possono convenire di raddoppiare questo ammontare. Art. 3 Sono considerati crediti di trasferimento ai fini del presente accordo i crediti aperti dal consorzio di banche svizzere (qui di seguito «banche svizzere») alla Korea Exchange Bank. Questi crediti di trasferimento servono esclusivamente a mettere a disposizione della Korea Exchange Bank le somme in franchi svizzeri che gli importatori coreani devono pagare ai fornitori svizzeri al momento della spedizione delle merci o al momento della prestazione di servizi. Art. 4 È conchiusa una convenzione speciale tra le banche svizzere, da una parte, e la Korea Exchange Bank, dall altra, concernente l apertura dei crediti di trasferimento relativi alle forniture di beni d investimento e di servizi menzionati all articolo 1 del presente accordo. RU 1980 1123 1 Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta. 1

0.973.228.11 Cooperazione economica e tecnica Art. 5 I crediti di trasferimento si riferiscono a contratti di forniture ben determinati. Tutti i contratti devono essere approvati dalle autorità svizzere e coreane competenti. Art. 6 Per tutte le forniture incluse nel presente accordo, la Korea Exchange Bank si obbliga a versare per la scadenza alle banche svizzere, in franchi svizzeri effettivi, gli interessi e l ammontare dei rimborsi contrattuali dovuti per la concessione di questi crediti di trasferimento. Art. 7 Le banche svizzere sono esonerate da qualsiasi tassa o imposta fiscale coreana su (o in relazione con) i crediti contemplati nel presente accordo e gli interessi prodotti. Art. 8 Le autorità svizzere competenti agevolano, nei limiti delle loro competenze legali, la conclusione dei contratti di fornitura. Art. 9 Il presente accordo non limita in alcun modo le forniture di beni d investimento e di servizi svizzeri alla Repubblica di Corea a condizioni normali di pagamento e di trasferimento, che potessero aver luogo nel quadro del presente accordo. Art. 10 a) Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma. b) Ciascuna Parte contraente può notificare, in ogni momento, all altra Parte l intenzione di porre fine all accordo. L accordo decade tre mesi dopo la data di tale notificazione. Tuttavia resta applicabile a tutti i contratti conchiusi durante il periodo della sua validità, fino alla loro completa esecuzione. Fatto a Berna, il 29 aprile 1980, in due esemplari, in lingua tedesca e inglese. I due testi fanno parimente fede ma, in caso di controversia, prevale il testo inglese. Per il Consiglio federale svizzero: Klaus Jacobi Per la Korea Exchange Bank: Kwang-Soo Lee 2

Crediti di trasferimento Conv. con la Corea del Sud 0.973.228.11 Protocollo d applicazione L accordo sui crediti di trasferimento, conchiuso tra il Consiglio federale svizzero, rappresentato dall Ufficio federale dell economia esterna e la Korea Exchange Bank, è completato dalla seguente convenzione: Art. 1 Le due Parti hanno convenuto che le seguenti disposizioni uniformi sono applicabili a ogni fornitura disciplinata dall accordo precitato: a) l acquirente coreano paga al fornitore svizzero, in franchi svizzeri liberi ed effettivi, aa) in caso di finanziamento di forniture particolari di beni d investimento, i) il cinque per cento del valore complessivo del contratto di fornitura appena abbia ricevuto conferma che il contratto di fornitura è stato approvato dalle autorità svizzere e coreane di cui all articolo 4 del presente protocollo; ii) il dieci per cento del valore complessivo di ogni fornitura contro presentazione dei documenti di spedizione; iii) l ottantacinque per cento dell ammontare della fattura di ogni fornitura contro presentazione della fattura e dei documenti di spedizione. bb) in caso di finanziamento di progetti, i) il cinque per cento del valore complessivo del contratto di fornitura appena abbia ricevuto conferma che il contratto di fornitura è stato approvato dalle autorità svizzere e coreane di cui all articolo 4 del presente protocollo; ii) il dieci per cento del valore complessivo di ogni fornitura contro presentazione dei documenti di spedizione; iii) l ottantacinque per cento dell ammontare della fattura di ogni fornitura contro presentazione della fattura e dei documenti di spedizione o di altri documenti certificanti che i lavori sono stati eseguiti per il progetto. cc) in caso di finanziamento di servizi, i) il venti per cento del valore complessivo del contratto di fornitura appena abbia ricevuto conferma che il contratto di fornitura è stato approvato dalle autorità svizzere e coreane di cui all articolo 4 del presente protocollo; ii) l ottanta per cento del valore complessivo del contratto di fornitura giusta le disposizioni del contratto di fornitura concluso tra il fornitore svizzero e l acquirente coreano. b) La Korea Exchange Bank mette a disposizione dell acquirente coreano le somme in franchi svizzeri, al corso del giorno, richieste per i pagamenti di cui alla lettera aa)i) e ii), alla lettera bb)i) e ii) e alla lettera cc)i) del presente articolo. 3

0.973.228.11 Cooperazione economica e tecnica c) I pagamenti di cui alla lettera aa)iii), alla lettera bb)iii) e alla lettera cc)ii) del presente articolo sono effettuati mediante somme direttamente imputate al debito della Korea Exchange Bank. Art. 2 I crediti di trasferimento sono rimborsati come segue: a) in caso di finanziamento di forniture particolari di beni d investimento conformemente all articolo 1 lettera a)aa), in rate semestrali uguali e ripartite regolarmente entro dieci anni a contare dal giorno della spedizione; la prima rata scade ed è pagabile sei mesi dopo questa data; b) in caso di finanziamento di progetti conformemente all articolo 1 lettera a)bb), in rate semestrali uguali e ripartite regolarmente entro dieci anni; la prima rata scade ed è pagabile sei mesi dopo che sono pronti per l esercizio i progetti corrispondenti; c) in caso di finanziamento di servizi conformemente all articolo 1 lettera a)cc), in rate semestrali uguali e ripartite regolarmente entro cinque anni; la prima rata scade ed à pagabile sei mesi dopo la prestazione dei servizi; d) nei casi di cui all articolo 2 lettere b) e c), il contratto di fornitura deve inoltre contenere una clausola di durata massima conveniente che entrerà in vigore appena avrà effetto il contratto di fornitura. Art. 3 Accettando di sottoporre all accordo una determinata fornitura, le autorità dei due Paesi si obbligano a concedere tutte le autorizzazioni necessarie a eseguire il negozio. Art. 4 Le autorità competenti, di cui all articolo 5 dell accordo, sono, per la Svizzera, l Ufficio federale dell economia esterna e, per la Repubblica di Corea, la Korea Exchange Bank. Art. 5 Ciascuna autorità può proporre, per il tramite dell Ambasciata di Svizzera a Seul, di sottoporre all accordo una determinata fornitura svizzera di beni d investimento o di servizi. Tale proposte nonché l assenso dell altra autorità sono considerati un intesa, giusta l articolo 5 dell accordo. 4

Crediti di trasferimento Conv. con la Corea del Sud 0.973.228.11 Art. 6 Ogni domanda d inclusione di contratti di fornitura nell accordo è sottoposta, entro trentasei mesi a contare dall entrata in vigore del medesimo, alle autorità competenti svizzere, di cui all articolo 4 del presente protocollo. Di principio, la somma fatturata per qualsiasi contratto di fornitura non dev essere inferiore a centomila franchi svizzeri. Art. 7 a) Ogni pagamento d interesse e ogni rifusione di capitale in relazione coi crediti di trasferimento vanno fatti presso l Unione di Banche Svizzere a Zurigo, la quale agisce in nome delle banche svizzere. b) L Unione di Banche Svizzere terrà i conti che saranno aperti in nome del Governo coreano per l esecuzione dell accordo e sbrigherà ogni pertinente corrispondenza. c) Ogni notificazione delle banche svizzere, nel quadro dell accordo, è considerata eseguita in buona e debita forma se presentata alla Korea Exchange Bank, a Seul. d) Ogni notificazione e ogni versamento della Korea Exchange Bank sono considerati eseguiti in buona e debita forma se fatti all Unione di Banche Svizzere a Zurigo. Fatto a Berna, il 29 aprile 1980, in due esemplari in lingua tedesca e inglese. I due testi fanno parimente fede; in caso di controversia prevarrà nondimeno il testo inglese. Per il Consiglio federale svizzero: Klaus Jacobi Per la Korea Exchange Bank: Kwang-Soo Lee 5

0.973.228.11 Cooperazione economica e tecnica Scambio di lettera del 29 aprile 1980 Il Delegato del Consiglio federale agli accordi commerciali Berna, 29 aprile 1980 Signor Chan Ho Song Ambasciatore della Repubblica di Corea Berna Signor Ambasciatore, Ho l onore di accusare ricevuta la Sua lettera odierna del seguente tenore: «Ho l onore di riferirmi all Accordo tra la Korea Exchange Bank e il Consiglio federale svizzero, rappresentato dall Ufficio federale dell economia esterna, concernente l apertura di crediti di trasferimento, concluso il 29 aprile 1980. Quanto all impegno assunto dalla Korea Exchange Bank giusta l articolo 6 dell accordo, confermo, in nome del mio Governo, che le disposizioni seguenti dell articolo 23 della legge concernente la Korea Exchange Bank si applicano ad ogni pagamento d interessi e di rimborsi risultanti da forniture rette dall accordo: La perdita netta subita dalla Korea Exchange Bank nel corso di ogni esercizio annuo sarà coperta per mezzo del suo fondo di riserva. Nel caso in cui il fondo di riserva non bastasse a tal fine, il Governo o la Banca di Corea assumerà a suo carico la somma non coperta.» Ho l onore di comunicarle che il mio Governo ha debitamente preso atto di quanto precede. Gradisca, Signor Ambasciatore, l espressione della mia massima stima. Klaus Jacobi Ambasciatore Delegato del Consiglio federale agli accordi commerciali 6